Decisione N del 04 aprile 2014

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta del 04/03/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente con riferimento ai rapporti in essere con la Resistente lamenta di essere stata costretta a liquidare la garanzia per rientrare dall affidamento in conto corrente e, contemporaneamente, estinguere in via anticipata il finanziamento. Chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non per un ammontare di complessivi ,00, oltre alla rifusione delle spese legali sostenute per il procedimento avanti all ABF. Più precisamente, i fatti all origine della presente vertenza sono stati dalla ricorrente così descritti: - i rapporti in essere con la Convenuta nel luglio 2012 erano i seguenti: a) un c/c su cui insisteva un fido di cassa in scadenza di ,00, quasi tutto utilizzato ; il rapporto di c/c era stato acceso circa 10 anni prima presso una dipendenza di Pavia della Convenuta e poi, in seguito ai fatti occorsi, è stato trasferito presso altra dipendenza; b) un finanziamento di originari euro ,00 con rate regolarmente pagate, con un residuo di euro ,00; Pag. 2/8

2 c) un portafoglio titoli di euro ,00 circa ; - conseguentemente, la propria posizione nei confronti della Resistente era più che coperta in quanto a garanzia dell apertura di credito in c/c aveva costituito in pegno i titoli depositati presso la Convenuta; - in data ha chiesto, intimata dal direttore della filiale, lo svincolo dei suddetti titoli in quanto egli non voleva rinnovare l affidamento in c/c; unitamente a tale richiesta il direttore le faceva firmare una lettera postdatata di qualche settimana, contenente la richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, descritta come necessaria una volta svincolati i titoli; - costretta dalla necessità di quel denaro, in quanto non aveva la liquidità necessaria per rientrare del fido a scadenza, si risolveva a firmare la richiesta di estinzione anticipata, anche perché la Banca non voleva accettare uno svincolo parziale del pegno su titoli; - la liquidazione dei titoli determinava un accredito in c/c di ,00; pertanto, coperto il fido di cassa, residuavano sul conto circa ,00; - contattato dal proprio legale, il direttore della filiale assicurava che non avrebbe dato seguito all estinzione anticipata del finanziamento; - in data emetteva a proprio favore un assegno bancario di ,00, al fine di trasferire il proprio denaro presso [un altro intermediario] ; - in data la Convenuta si rifiutava di pagare l assegno, in quanto in pari data ( dopo la data d incasso dell assegno di ,00 i.e. il ) aveva addebitato il proprio c/c per ,86 per l estinzione anticipata del finanziamento; - in data l operatività del proprio c/c veniva bloccata, con impossibilità di disporre del proprio denaro per andare in vacanza con i figli; - la richiesta di estinzione anticipata del finanziamento è stata imposta dal direttore della filiale, tanto che non risulta redatta sulla modulistica ufficiale; - il direttore della filiale ha abusato della propria posizione in quanto, ben consapevole del fatto che non vi era volontà alcuna di estinguere il finanziamento anticipatamente, vi ha comunque provveduto; - tale comportamento è stato contrario ai principi di correttezza e buona fede che devono improntare l esecuzione degli ordini impartiti dal correntista; - con riferimento ai danni cagionati dai fatti occorsi, ha dichiarato di aver subito sia un danno di natura patrimoniale per un ammontare non inferiore a ,00, determinato dall impossibilità di poter usufruire della somma di ,86 a causa dell estinzione anticipata del finanziamento (tale somma avrebbe, infatti, potuto essere messa a profitto in altre operazioni finanziarie per 8 anni durata residua del finanziamento) sia un danno a carattere non patrimoniale quantificabile in una somma non inferiore a ,00 - a causa della segnalazione in CR per aver emesso un assegno andato impagato ; del blocco dell operatività del c/c e della conseguente rinuncia alle vacanze estive con i figli. Con il ricorso, protocollato il la Ricorrente ha chiesto all ABF: Pag. 3/8

3 - accertare e dichiarare il diritto a essere risarcita sia a titolo contrattuale sia a titolo extracontrattuale per tutti i danni morali e materiali subiti a causa dell illegittimo comportamento del direttore della filiale della Convenuta, e per l effetto condannare la Convenuta stessa a corrispondere la somma di complessivi ,00; - accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del direttore della filiale ex art c.c. e della Convenuta ex art c.c., per aver il primo eseguito sul c/c operazioni non autorizzate e la seconda per non aver adeguatamente vigilato sull operato del proprio dipendente e conseguentemente condannare tali soggetti a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale che viene quantificato in una somma non inferiore a ,00; - condannare la Convenuta a rifondere le spese legali sostenute. Nelle proprie controdeduzioni, presentate il 14/10/13, l intermediario ha replicato, esponendo quanto segue: - la Ricorrente aveva in essere un contratto di apertura di credito a scadenza ( ) a valere sul c/c per ,00 (ammontare ridotto nel febbraio 2012 dagli originari ,00); un contratto di finanziamento personale con erogazione di ,00; un pegno su una polizza vita a garanzia di entrambe le posizioni; - nell utilizzo della linea di credito l interessata è andata più volte oltre fido, determinando tensioni sulla posizione; alla data di scadenza dell apertura di credito ( ) il saldo passivo del c/c ammontava a ,10, presentando una situazione di sconfinamento tale per cui la linea di credito non è stata rinnovata; - in considerazione del saldo passivo del c/c, all Interessata è stata fatta presente la necessità di rientrare degli affidamenti e che a tale scopo poteva essere utilizzata la garanzia accesa sulla polizza vita; ciò considerato, la Ricorrente, in data , ha sottoscritto una richiesta rubricata revoca fido ed estinzione Maxi Prestito, conferendo specifica mandato alla filiale di utilizzare a tal fine quanto rinveniente dalla liquidazione del titolo posto a garanzia; - pertanto, in data contabile , il c/c dell Interessata veniva accreditato per ,21 e veniva dato corso alle operazioni necessarie all estinzione anticipata del finanziamento, così come richiesto dalla Ricorrente con lettera del ; l estinzione anticipata si perfezionava in data con addebito del c/c per ,86; - in pari data è stato rifiutato il pagamento di un assegno bancario emesso dalla ricorrente per ,00 per carenza di provvista, mentre il successivo 1 agosto 2012 è stato pagato un assegno bancario emesso sempre dall interessata per ,00; - con riferimento alla temporanea difficoltà della ricorrente ad operare sul conto corrente, con comunicazione del le è stato rappresentato che si era trattato di un blocco temporaneo dovuto a un fortuito disguido operativo ; - per quanto concerne l estinzione anticipata del finanziamento, non è rinvenibile alcuna disposizione di revoca dell ordine impartito dall interessata il Ciò rappresentato in fatto, la Banca ha evidenziato che: - con riferimento alle richieste risarcitorie, la prima e la seconda domanda in realtà si sovrappongono, in quanto hanno il medesimo elemento oggettivo ( riferite irregolarità che secondo la controparte sarebbero state poste in essere dalla Banca con riguardo all estinzione anticipata del credito personale e all operatività del conto corrente ), nonché la stessa tipologia di danno lamentato ( patrimoniale e non patrimoniale ); comunque, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio sia in ordine all esistenza sia in ordine al quantum del danno; - la richiesta relativa all estinzione del prestito personale non è stata redatta su modulistica ufficiale dell istituto in quanto frutto di alcuni incontri tenutisi nel mese di Pag. 4/8

4 giugno in filiale con l interessata al fine di individuare una soluzione atta a superare la situazione di tensione operativa del rapporto di conto corrente determinata dai continui e reiterati sconfinamenti oltre l affidamento concesso ; nell ambito di tali incontri la cliente ha manifestato la volontà di liquidare la polizza assicurativa al fine di rientrare dallo scoperto e, in virtù del fatto che tale titolo garantiva anche il prestito personale stante la situazione di tensione dei rapporti e le difficoltà manifestate dalla cliente la Direzione della filiale, in modo opportuno e ben giustificato, ha manifestato la propria disponibilità a rinunciare al pegno sui titoli a condizione che le somme rinvenienti dalla liquidazione della polizza venissero utilizzate anche per l estinzione delle posizioni debitorie in essere (lo stesso avvocato di controparte afferma che la ricorrente si trovava in una situazione di forte necessità finanziaria ); conseguentemente, è stato raggiunto un accordo in tal senso; a dimostrazione del fatto che la volontà della cliente non è stata assolutamente coartata vi sono le numerose integrazioni e precisazioni aggiunte a mano, la cui introduzione sembra corretto attribuire alla cliente e che testimoniano una partecipazione attiva della stessa alla formazione dell accordo; - tecnicamente, l accordo raggiunto non può essere qualificato come revoca dell affidamento in essere, quanto in una rinuncia al rinnovo; la linea di credito infatti era a scadenza ( ); - in relazione al mancato pagamento dell assegno bancario di ,00, questo è dipeso dalla mancanza di provvista alla data del ; data in cui è stato dato corso all estinzione anticipata del prestito personale (i tempi di tale operazione sono stati di 4 giorni lavorativi); per quanto concerne la data di emissione del suddetto titolo ( ), ai fini della regolazione, è necessario tenere conto della data di effettiva presentazione all incasso, di negoziazione da parte dell intermediario trattario ; al riguardo, si deve comunque tener presente che nei giorni successivi è stato pagato un assegno di ,00; - la ricorrente è stata segnalata in CR, non per l assegno reso per mancanza di provvista - stante l impossibilità di segnalare in CR tale accadimento ma per la situazione di sconfinamento sul c/c; le segnalazioni sono cessate a partire da luglio 2012 a seguito del ripianamento dell esposizione debitoria; non è stata comunque effettuata alcuna segnalazione in CAI, in quanto trattandosi di assegno emesso all ordine del traente, per prassi operativa interna, viene considerato uno strumento di prelevamento non destinato, quindi, alla circolazione; - il lamentato blocco di operatività del c/c è stato risolto nella stessa giornata in cui è stato segnalato dalla cliente ( ), tanto che la stessa ha potuto prelevare; - in ultimo per quanto concerne la richiesta di rifusione delle spese legali sostenute, la ricorrente, non ha allegato alcuna documentazione a supporto. La Convenuta ha chiesto all ABF: - in via principale, di respingere le istanze di controparte in quanto infondate in diritto e contraddette in fatto dalle prove esibite; - in via subordinata, di rilevare l infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, non sussistendo alcuna concreta e ragionevolmente certa ipotesi di arricchimento, e respingere la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, non avendo la controparte fornito la prova di alcun pregiudizio risarcibile. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Pag. 5/8

5 La Ricorrente lamenta i danni - patrimoniali e non - determinati dal comportamento tenuto dal direttore alla dipendenza dell intermediario resistente, il quale, in buona sostanza, da un lato, la avrebbe costretta - oltre che a rientrare dello sconfinamento accumulato sul c/c (affidato a scadenza per ,00) - anche a estinguere anticipatamente un prestito personale in essere, liquidando, a tal fine, la polizza vita posta a garanzia delle suddette posizioni e, dall altro lato, non avrebbe dato corso al pagamento di un assegno bancario di ,00, emesso prima ( ) del perfezionarsi dell operazione di estinzione anticipata ( ), sempre al fine di assicurarsi il rientro dall esposizione debitoria; si duole, inoltre, della segnalazione in CR (derivante dalla restituzione dell assegno quale impagato) e del blocco dell operatività del conto corrente. In ordine a quanto lamentato da parte attrice, dalla documentazione versata in atti, emerge che, in data , la Ricorrente ha sottoscritto un ordine di revoca del fido e di estinzione anticipata del prestito. Al riguardo, si rileva che: a) l ordine non è redatto su modulistica ufficiale della Banca; b) sono state aggiunte a mano le parti relative alla scadenza dell affidamento in c/c ( ) e alle modalità di esecuzione (post liquidazione polizza vita); c) l ordine è datato e sottoscritto dall interessata; d) parte attrice sostiene di essere stata costretta a sottoscrivere tale documento in quanto il direttore della filiale non ha accettato uno svincolo parziale del pegno e di essersi accordata per telefono in ordine alla revoca della parte inerente l estinzione anticipata del prestito personale; e) la Banca ammette che tale ordine è frutto di una trattativa in conseguenza della rilevante esposizione extra-fido accumulata sul c/c e che in relazione alla situazione di tensione operativa e di difficoltà finanziaria creatasi sui rapporti in essere non vi era la possibilità di rinnovare l apertura di credito e, pertanto, l unico modo per sanare il debito accumulato era quello di liquidare la polizza, andando, però, anche ad estinguere il finanziamento; f) la richiesta di liquidazione della polizza vita è successiva ( ); g) entrambe le parti dichiarano che l apertura di credito in c/c è a tempo determinato; h) non è stato versato in atti nessuno dei contratti relativi ai rapporti oggi oggetto di controversia (c/c, apertura di credito, prestito personale e pegno su polizza vita), al fine di verificarne le effettive condizioni vigenti inter partes; Dall esame del tabulato CR prodotto dalla Convenuta pare che l affidamento in c/c sia segnalato nei rischi a revoca e che la garanzia reale vada a coprire entrambe le posizioni (apertura di credito in c/c e prestito personale). La richiesta di riscatto totale della polizza vita, prodotta da parte attrice, è datata ; l accredito in c/c è del (data valuta ); l addebito per estinzione anticipata del prestito personale è del (4 gg. lavorativi come affermato dalla banca). In relazione al mancato pagamento dell assegno bancario di ,00, parte attrice sostiene di averlo presentato all incasso alla data di emissione ( ), ma non produce il verso del titolo; la parte convenuta, dichiara (e ciò trova conferma nell e/c al prodotto dalla Banca) che, alla data di regolamento ( ), sul conto non vi era la provvista sufficiente, in quanto era già stato addebitato l importo per l estinzione anticipata e che tale data di regolamento è dipesa da quella di effettiva presentazione all incasso del titolo e dal fatto che la banca girataria per l incasso non era la trattaria; risulta comunque per tabulas il successivo pagamento di un assegno bancario di ,00, con valuta , a cui la ricorrente non fa alcun cenno; la stessa Pag. 6/8

6 ricorrente dichiara che era sua intenzione trasferire la propria liquidità presso un altro intermediario. Con riferimento al blocco dell operatività del conto corrente la ricorrente produce una videata del da cui risulta la sospensione dei servizi on-line; l Intermediario conferma che ciò è dipeso da un disguido momentaneo, poi risolto nella stessa giornata; dall e/c risulta in pari data un operazione di prelievo, a cui ne sono seguite altre nei giorni successivi. La Banca afferma di aver segnalato la Ricorrente in CR per lo sconfinamento sull accordato, al riguardo produce l inquiry sulla segnalazione del periodo giugno 2012 e di non aver invece effettuato alcuna segnalazione in CAI per l assegno reso impagato. Non è stata prodotta documentazione a supporto della domanda di rifusione delle spese legali. Ora, secondo quanto espressamente previsto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art cod. civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (così, testualmente, Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2006, n ; nel medesimo senso, Cass. Civ., sez. I, 6 agosto 2008, n ; Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1618; nonché Cass. civ., Sez. III, 4 maggio 2009 n e Cass. civ., sez III, 18 settembre 2009, n ). Nel caso che ne occupa, tuttavia, difettano elementi probatori sufficienti per affermare che l intermediario resistente abbia violato il principio appena illustrato, dovendosi, al contrario, concludere nel senso che quest ultimo ha dapprima concordato con la ricorrente le modalità di rientro da un esposizione debitoria che appariva non esente da rischi e, conseguentemente, dato esecuzione a quanto pianificato e a quanto ordinato dalla ricorrente. Neppure sotto il profilo della lamentata segnalazione possono avanzarsi censure nei confronti dell intermediario resistente, posto che la segnalazione de qua non è avvenuta in conseguenza dell emissione e del mancato pagamento dell assegno tratto dalla ricorrente a proprio favore, ma come risulta in atti in relazione all esposizione debitoria della medesima. Analoga conclusione, infine, deve trarsi per il temporaneo blocco dell operatività del conto corrente lamentato dalla ricorrente e confermato dall intermediario resistente, posto che tale situazione pare si sia protratta per un tempo assai breve (qualche ora), comunque inidoneo ad aver causato un pregiudizio giuridicamente apprezzabile in capo alla ricorrente. Pag. 7/8

7 P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8

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