METODI DI ANALISI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO Root Cause Analysis - RCA Analisi delle Cause Profonde
Il corso FAD su RCA - analisi delle cause profonde è stato promosso dal Ministero della salute in collaborazione con FNOMCeO e IPASVI, nell ambito di un programma di formazione sulle tematiche del governo clinico, articolato in tre percorsi successivi che comprenderanno anche un corso sull Audit clinico ed uno sul Governo clinico.
Il corso offre a tutti gli operatori sanitari una opportunità formativa gratuita ed accreditata secondo normativa ECM con 12 crediti ed è stato realizzato sulla base del relativo manuale elaborato dal Ministero della salute, nell ambito delle attività per la promozione della qualità e del governo clinico. Esso consente di approfondire una delle metodologie di analisi degli eventi avversi riconosciuta come uno degli strumenti di analisi più efficaci e adattabili al contesto sanitario, per comprendere le cause che hanno contribuito a determinare un evento avverso. Infatti, la RCA è prevista nell ambito dell Osservatorio Nazionale di Monitoraggio degli Eventi Sentinella (OsMES), operante presso il Ministero.
Il programma formativo continua l esperienza di alfabetizzazione estesa dei professionisti sanitari, iniziata con il corso sul rischio clinico SICURE, sviluppatosi in collaborazione e condivisione con FNOMCeO ed IPASVI e che ha coinvolto più del 10% degli iscritti. Il corso è disponibile sui siti della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri) e dell IPASVI (Federazione dei Collegi degli Infermieri) dal 15 dicembre 2010.
dedicato a tutti i Medici ed Odontoiatri (oltre agli Infermieri, Assistenti sanitari e Infermieri pediatrici) riguarda la gestione del rischio clinico in particolare are la Root Cause Analysis (RCA), l'analisi cioè delle cause profonde degli eventi avversi che può aiutare le organizzazioni e gli operatori sanitari a raggiungere obiettivi di sicurezza e di miglioramento della qualità. Il corso che eroga 12 crditi ECM è del tutto gratuito ed è strutturato in fasi. Prima di iniziare il corso l'operatore sanitario può valutare le proprie conoscenze con una serie di domande a risposta multipla. A A questa prima fase segue la lettura del materiale informativo, in questo caso il Manuale sulla Root Cause Analysis prodotto dagli esperti del Ministero della salute, disponibile in formato pdf nel sito. Dopo eventuali ulteriori approfondimenti attraverso link ragionati) si può affrontare il cuore della formazione, centrata anche su scenari clinico-assistenziali, con l aiuto l di relazioni specifiche tenute da esperti del settore.
Terminata questa fase si accede a un questionario ECM con 30 domande a risposta multipla. Per superare il questionario ECM occorre rispondere correttamente all'80% delle domande. Ricordarsi di compilare il questionario di gradimento e di riconsegnare le schede Al termine del Corso verrà consegnato un attestato di partecipazione L attestato con i crediti verrà inviato via e-mail a tutti coloro che avranno superato il questionario (ricordarsi di indicare la propria e-mail sulla scheda)
L ACCESSO AI DATI SENSIBILI (SANITARI) ED IL CODICE DELLA PRIVACY - I I dati idonei a rivelare lo stato di salute, che si inseriscono nel più ampio contesto dei dati sensibili, richiedono garanzie maggiori rispetto ai dati comuni e, pertanto sono sottoposti a regole di trattamento distinte e separate. Tali garanzie si traducono nella indispensabile previsione del consenso scritto dell interessato e nella preventiva autorizzazione del garante, qualora il trattamento di detti atti debba essere effettuato da soggetti diversi dagli esercenti e professioni sanitarie e dagli organismi sanitari pubblici.
L ACCESSO AI DATI SENSIBILI (SANITARI) ED IL CODICE DELLA PRIVACY - II L art 92 del D.Lgs. 196/2003 propone e disciplina l ipotesi dell accesso ai dati sanitari da parte di terzi diversi dal paziente: Le richieste di visionare copia di cartelle cliniche e delle schede di dimissioni dall ospedale possono essere lecitamente avanzate anche da soggetti diversi dall interessato: ciò purché sia possibile documentare la necessità di far valere o di difendere un diritto in sede giudiziaria che sia di rango pari a quello dell interessato, ovvero se consiste in un diritto della personalità o in altro diritto fondamentale d inviolabile. Il principio legittimante è dunque, quello del rango pari a quello del soggetto a cui si riferiscono i dati. Inoltre il Garante ha confermato più volte la possibilità che le cartelle cliniche e, più in generale, le certificazioni mediche rilasciate da laboratori medici o di analisi e da strutture ospedaliere e sanitarie, siano consegnate anche a persone diverse dall interessato a condizione che siano provviste di una apposita delega per iscritto e che i documenti siano inseriti in una busta chiusa.
L ACCESSO AI DATI SENSIBILI (SANITARI) ED IL CODICE DELLA PRIVACY - III molte A.S.L. ormai vere e proprie aziende hanno ritenuto di strutturare e regolamentare con delibera interna il diritto di accesso ed in particolare sono esclusi dall accesso: 1. le cartelle cliniche dei pazienti della comunità per anziani (ex O.P.) e della comunità per disabili (ex O.P.); 2. le certificazioni mediche; 3. le valutazioni medico legali e i referti di esami clinici o diagnostici; 4. le cartelle infermieristiche; 5. i registri nosologici della comunità per anziani e della comunità per disabili, nonché le relazioni o gli appunti di lavoro e qualsiasi altro documento redatto dal personale sanitario concernente lo stato di salute degli assistiti ed ogni altro registro o documento contenente dati sensibili; 13. i pareri legali, le note interne d ufficio e i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, non richiamati negli atti conclusivi del procedimento; 14. i pareri legali o gli atti di consulenza forniti all Azienda da liberi professionisti, salvo i casi in cui vi sia il consenso espresso del professionista stesso al loro rilascio; 15. le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell impresa. 16. i documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
UN CASO PARTICOLARE: IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE PERIZIE MEDICHE - I La perizia medico legale contiene sostanzialmente due categorie di dati: a) quelli di natura meramente oggettiva ed identificativa (dati anagrafici, dati storici relativi all evento, analisi effettuate prima della perizia, esame obiettivo dello stato di salute del danneggiato) b) quelli di natura squisitamente valutativa (entità del danno; quantificazione del numero di giorni di invalidità temporanea e della invalidità permanente; relazione causale tra l evento ed il danno; indicazioni sulla strategia da seguire nella liquidazione del sinistro etc.etc.).
UN CASO PARTICOLARE: IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE PERIZIE MEDICHE - II Nel quadro delle varie integrazioni contenute nel codice della privacy (D.Lgs 196/03), va infatti segnalata la rilevantissima portata, ai fini della soluzione del problema in esame, dell'art. 8 comma 4, a norma del quale: L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
CONCLUSIONI Il diritto di accesso può essere individuato quale principio generale dell ordinamento giuridico e, con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni della pubblica amministrazione, relativamente ai diritti civili e sociali, lo stesso viene inserito in una situazione di diritto soggettivo. Conseguentemente ne deriva che la conoscibilità e la trasparenza degli atti dell amministrazione pubblica rappresentano uno strumento sia per la verifica della correttezza dell operato della P.A. sia per l esercizio di un controllo democratico attribuito ai cittadini. Eccezionalmente importante risulta il connubio tra l accesso e la riservatezza con l individuazione del principio generale di conciliazione delle due esigenze. Dove non sia praticabile il suddetto principio, tra accesso e riservatezza è data prevalenza al primo, se necessario per difendere i propri interessi giuridici ma limitatamente alla possibilità di mera visione