1 Diritto costituzionale A.A. 2018/2019 Prof. Erik Longo
2 FONTI NORMATIVE dell ordinamento statale A.A. 2018/2019 Prof. Erik Longo
Premesse Teoria delle fonti (gerarchia; competenza; cronologia; specialità) Teoria della Costituzione come fonte normativa Precettività vs programmaticità (sentenza Corte costituzionale n. 1 del 1956)
GERARCHIA DELLE FONTI Costituzione (fonte sulle fonti) Fonti primarie a carattere chiuso (forza di legge) Fonti secondarie a carattere aperto (principio di legalità)
LE FONTI NELL ORDINAMENTO STATALE COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI (art. 138 Cost.) LEGGI ORDINARIE E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (artt. 70 ss. e 117 Cost.) REGOLAMENTI GOVERNATIVI (artt. 87.5 e 117.6 Cost.)
6 Art. 138 Cost. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale
Leggi costituzionali e di revisione costituzionale 7 Camera I approvazione a maggioranza relativa Intervallo di 3 mesi Camera II approvazione a maggioranza 2/3 Senato II approvazione a maggioranza 2/3 Promulgazione e Pubblicazione in G.U. Senato I approvazione a maggioranza relativa Intervallo di 3 mesi Camera II approvazione a maggioranza assoluta Referendum (eventuale) Senato II approvazione a maggioranza assoluta Pubblicazione in G.U. (a scopo notiziale)
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE Esplicito: art. 139 Impliciti: principi supremi e diritti inviolabili* *cosa vuol dire inviolabilità?
Art. 70 e ss. Cost. Leggi ordinarie
Premesse 10 DEFINIZIONE: Per legge si intende l atto normativo, deliberato dalle due Camere del Parlamento in un identico testo, promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che trova le sue norme sulla produzione negli artt. 70 e seguenti della Costituzione Crisi della legge
Il contenuto della legge 11 Riserva di legge (rinvio ai diritti) Definizione: Si ha una riserva di legge quando una norma della Cost. riserva alla legge la disciplina di una determinata materia escludendo, in tutto o in parte, che possa essere oggetto di altre fonti Tipologie: Assoluta, Relativa, Rinforzata Leggi a cadenza annuale (es. il rendiconto, unione europea, legge di stabilità, etc.)
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: LE FASI 12 1 2 Fase dell iniziativa Fase costitutiva: istruttoria e approvazione 3 Fase integrativa dell efficacia e entrata in vigore
Fase dell iniziativa 13 Governo Ciascun parlamentare Consigli regionali Popolare (50 mila elettori) CNEL DISEGNI O PROGETTI DI LEGGE Presentati a CAMERA o SENATO
Fase costitutiva: istruttoria e 14 approvazione PRESIDENTE Camera/Senato assegnazione in COMMISSIONE NORMALE ABBREVIATO DECENTRATO* REDIGENTE COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE in sede deliberante ASSEMBLEA ASSEMBLEA (tutte le fasi) ASSEMBLEA tempi abbreviati * eccetto riserva di assemblea Solo approvazione finale
RISERVA DI ASSEMBLEA 15 (commissione deliberante) Art. 72, comma 4, Cost. Disegni di legge in materia: - costituzionale - elettorale - delegazione legislativa - autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali - approvazione di bilanci e consuntivi Regolamenti parlamentari - legge di conversione dei decreti-legge - legge finanziaria Altri casi
La navette (approvazione con emendamenti) 16 Es. Dalla Camera al Senato (invio testo votato con messaggio) Camera 1a) se la Camera approva nello stesso testo messaggio al presidente della Repubblica promulgazione (salvo rinvio) e pubblicazione Senato 2a) Se il Senato approva nello stesso testo messaggio al presidente della Repubblica promulgazione (salvo rinvio) + pubblicazione 1b) se la Camera apporta modifiche 2b) se il Senato apporta modifiche si ritorna al Senato (ma la discussione è limitata alle parti modificate) si ritorna alla Camera (ma la discussione è limitata alle parti modificate)... fino a quando il testo approvato dall ultima camera sia già stato votato nello stesso testo dall altra camera
Fase integrativa dell efficacia 17 Promulgazione da parte del PdR (art. 73 Cost.) Rinvio del PdR (art. 74 Cost) Pubblicazione nella GU (art. 73 Cost.) vacatio legis Nuova deliberazione delle Camere
18 Atti aventi forza di legge
GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE 1. Decreto legislativo (art. 76 Cost., art. 14 legge 400/1988) Legge di delega (oggetto, principi e criteri direttivi, termine) Decreto legislativo (entro il termine della legge delega) 2. Decreto legge (art. 77 Cost., art. 15 legge 400/1988) Decreto legge (casi straordinari di necessità e urgenza) Legge di conversione (entro sessanta giorni)
Decreto legislativo 20 Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
DECRETO LEGISLATIVO (art. 76) PARLAMENTO GOVERNO PARLAMENTO GOVERNO legge delega schema di decreto parere commissioni sullo schema (se previsto dalla legge) deliberazione decreto legislativo eventuale GOVERNO Decreti legislativi correttivi e/o integrativi
Decreto-legge 22 Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
DECRETO-LEGGE (art. 77) GOVERNO stesso giorno PARLAMENTO 60 giorni adozione decreto-legge casi straordinari di necessità ed urgenza sì conversione ovvero no conversione + eventuali emendamenti al decreto legge IL DL DECADE SIN DALL INIZIO ovvero eventuale Decorsi 60 gg Legge di sanatoria
FONTI SECONDARIE
Atti normativi secondari del Governo Art. 17 legge 400/1988 Regolamenti governativi (d.p.r.) di esecuzione di attuazione e di integrazione indipendenti di organizzazione di delegificazione Regolamenti ministeriali (d.m.) e interministeriali (d.i.)
I regolamenti governativi CONSIGLIO DEI MINISTRI deliberazione schema di regolamento PARLAMENTO parere commissioni sullo schema di regolamento (se previsto dalla legge) CONSIGLIO DI STATO parere sullo schema di regolamento CONSIGLIO DEI MINISTRI deliberazione regolamento Decreto Presidente della Repubblica Emanazione Corte dei Conti: Visto e Registrazione Pubblicazione GU
Regolamenti ministeriali MINISTRO parere del consiglio di stato comunicazione al Presidente del Consiglio adozione del regolamento con DM Visto e registrazione della Corte dei conti Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Regolamenti di delegificazione Art. 17.2 legge 400/1988 Legge di autorizzazione Emanazione regolamento autorizzato determinazione delle norme generali regolatrici della materia e previsione dell abrogazione delle norme vigenti delegificazione della materia Entrata in vigore regolamento abrogazione delle norme vigenti prevista dalla legge