COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) PAGLIETTI (RM) POZZOLO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) PETRILLO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore GRANATA ENRICO Nella seduta del 13/07/2017 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso del 17.3.2017 la parte ricorrente rappresenta, con l assistenza di un professionista, che nel luglio 2014 gli era stato accordato da un promotore finanziario dell intermediario convenuto, e successivamente confermato da detto intermediario, l abbuono integrale per gli anni 2015 e 2016 dell'imposta di bollo dovuta sul contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione da essa intrattenuto presso l intermediario, a seguito del trasferimento di strumenti finanziari su tale deposito da altro istituto bancario. Precisa che l'importo dell imposta di bollo addebitata con riferimento al 2015 ammonta a complessivi 3.069,10 (di cui 1.389,90 addebitati il 24 luglio 2015 ed 1.685,20 addebitati il 28 gennaio 2016) e quello addebitato per il 2016 a complessivi 1.596,00 (di cui 735,70 addebitati il 19 luglio 2016 ed 860,30 addebitati il 26 gennaio 2017). Pag. 2/7
In data 27.10.2016 il ricorrente presentava reclamo all intermediario convenuto, premettendo di non ritenere condivisibile la proposta transattiva da questo formulata il 16.6.2016, chiedendo il rimborso di quanto sino ad allora addebitato, pari a 3.804,80, e invitando detto intermediario a provvedere, all epoca del versamento del saldo dell imposta dovuta per il 2016, al pagamento del relativo importo. L intermediario riscontrava il reclamo con lettera in data 28.11.2016 comunicando di non poter aderire a quanto richiesto non essendosi, per il 2016, verificate le condizioni richieste per la promozione ed essendo la promozione, anche per il 2015, limitata all importo massimo di 3.000,00, conformemente a quanto richiesto nel 2014 e oggetto di rinnovo. In data 2.12.2016, l intermediario procedeva all'accredito di 3.000,00 in favore dell istante. Chiede che l intermediario sia condannato al rimborso di 1.655,10 nonché delle spese legali. Con le controdeduzioni l intermediario resistente riferisce di aver rappresentato al ricorrente, con lettera del 16.6.2016 in riscontro a comunicazione del 22.3.2016, che lo storno dei bolli maturati, di cui parte ricorrente aveva fruito nel 2014, era motivato dall adesione della ricorrente ad un'iniziativa commerciale, promossa dall intermediario, sottoscritta dall istante il 28.7.2014. Tale iniziativa prevedeva che il ricorrente avrebbe fruito dell abbuono dell imposta di bollo, nel limite massimo di 3.000,00, per il periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2014 e che dal 2015 la promozione non sarebbe stata più attiva, con la conseguenza che l'importo dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari sarebbe rimasta a suo carico. Per poter accedere alla promozione, l istante avrebbe dovuto trasferire sul suo deposito titoli in essere presso l intermediario resistente, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, strumenti finanziari per un controvalore di almeno 150.000 (e in tal caso l abbuono sarebbe stato al massimo di 1.500,00) ovvero di almeno 300.000 (e in quel caso il bonus sarebbe stato al massimo di euro 3.000,00). Sostiene che dal tenore di tale accordo appare evidente che l'impegno dell intermediario alla restituzione dell'imposta di bollo, nei limiti sopradescritti, fosse circoscritto all annualità 2014. Poiché il ricorrente aveva provveduto, nel corso del 2014, ad un trasferimento di titoli idoneo a soddisfare la condizione richiesta per la rifusione dell'imposta di bollo relativa a tale anno, in data 12.3.2015 l intermediario provvedeva a restituire l importo di tale imposta mediante accredito di 2.027,00. Osserva, con riferimento alla richiesta di abbuono dell imposta relativa alle annualità 2015 e 2016, che la documentazione prodotta dalla controparte esclude l'esistenza di un impegno assunto in tal senso, consistendo in una richiesta, formulata dal promotore Pag. 3/7
finanziario e indirizzata all intermediario resistente, di "applicazione di abbuono con riferimento all'imposta di bollo su strumenti finanziari". Tale richiesta doveva essere accettata dalla banca per poter essere accordata. L intermediario riteneva di accordare l'abbuono dell'imposta di bollo per gli anni 2015 e 2016 soltanto nel caso in cui fossero rispettate le condizioni dell'accordo concluso nel 2014 sopradescritto. Nell'anno 2015, parte ricorrente trasferiva sul dossier titoli acceso presso l intermediario resistente strumenti finanziari per valore idoneo a soddisfare la condizione richiesta per la rifusione dell'imposta di bollo e, per tale ragione, la banca provvedeva, in data 2.12.2016, a riconoscere l'importo massimo previsto dalla iniziativa promozione bolli, ossia 3.000,00. È pertanto infondata la richiesta di rifusione, per tale anno, dell'ulteriore importo di 69,10. Per quanto concerne l'anno 2016, riferisce che il ricorrente non ha trasferito sul dossier titoli alcun strumento finanziario. La pretesa di restituzione dell'importo dell imposta di bollo per tale anno, pari a 1.596,00, è pertanto infondata. Chiede che il ricorso sia respinto. Con repliche alle controdeduzioni parte ricorrente sostiene che è priva di pregio l affermazione dell intermediario resistente secondo cui le richieste di abbuono dell imposta di bollo per il 2015 e il 2016 avrebbero dovuto essere accettate dall intermediario medesimo per essere ritenute accordate. Tali proposte sono state ratificate da un funzionario dell intermediario resistente, che ben avrebbe potuto comunicare il proprio diniego in ordine alla promozione offerta al ricorrente. Il promotore finanziario ha operato sempre in nome e per conto del resistente. Aggiunge di aver ha ricevuto da funzionari dell intermediario resistente numerose rassicurazioni in ordine alla restituzione delle somme addebitate a titolo di imposta di bollo. Con controrepliche l intermediario convenuto ribadiva sostanzialmente quanto esposto nelle controdeduzioni. DIRITTO La controversia ha ad oggetto il mancato rimborso dell'imposta di bollo, per gli anni 2015 e 2016, sul rapporto contrattuale di deposito titoli a custodia e amministrazione intrattenuto dalla parte ricorrente presso l intermediario resistente. Pag. 4/7
Giova preliminarmente osservare, anche se tale intermediario non formula eccezioni a riguardo, che l Arbitro Bancario Finanziario è indubbiamente competente, ratione materiae, per decidere in merito alla controversia in esame. La domanda non attiene infatti a strumenti finanziari o alla corretta esecuzione di obblighi derivanti da contratti d investimento, vertendo invece sulla mancata applicazione, da parte dell intermediario, di una offerta promozionale rivolta alla propria clientela comportante l abbuono dell imposta di bollo sul conto deposito. Si tratta quindi di valutare la sussistenza del diritto della ricorrente all abbuono e, più in generale, la conformità della condotta dell intermediario ai principi di correttezza e buona fede che devono ispirare il comportamento negoziale degli intermediari con la clientela, rientrando pienamente tale valutazione nelle materie riservate alla competenza dell ABF. Si osserva inoltre che la controversia non investe profili relativi alla corretta interpretazione o applicazione della disciplina in tema di imposta di bollo, attenendo a questioni di natura tributaria che esulerebbero dalla competenza dell Arbitro, essendo la richiesta di rimborso di tale imposta, a carico dell intermediario, affermata da parte ricorrente sulla base di considerazioni fondate sull accordo intervenuto fra le parti, nell ambito quindi di una disciplina pattizia della rifusione del costo dell imposta e dei relativi presupposti, del tutto estranea a valutazioni di ordine fiscale. Infine, l oggetto della domanda si incentra sul rapporto di custodia ed amministrazione dei titoli, attenendo precipuamente alle condizioni economiche del servizio reso (e solo in via del tutto indiretta al rendimento dei titoli in deposito) e pertanto, anche sotto questo profilo, si pone pienamente nell ambito della competenza di questo Arbitro. Ciò premesso, e venendo ora al merito della controversia, si osserva che il 28 luglio 2014 parte ricorrente veniva informata di essere stata ammessa all iniziativa promozionale, comportante l abbuono dell imposta di bollo per il 2014, alle condizioni previste dalla Informativa promozione imposta bollo (trasferimento nel dossier titoli di strumenti finanziari per determinati controvalori complessivi; massimali di abbuono di 1.500,00/3.000,00). Si nota che in detta informativa è specificato che dal 2015 la promozione non sarà più attiva e l importo dell imposta di bollo sugli strumenti finanziari rimarrà a suo carico. Sempre in data 28 luglio 2014 parte ricorrente sottoscriveva, tramite promotore finanziario dell intermediario convenuto, due ulteriori moduli, con cui si faceva richiesta, alla direzione dell intermediario medesimo, di autorizzazione a riconoscere l applicazione dell abbuono corrispondente all importo dell imposta di bollo sul rapporto contrattuale di deposito di Pag. 5/7
strumenti finanziari di custodia e amministrazione intestato a parte ricorrente, rispettivamente per gli anni 2015 e 2016. Avendo il ricorrente provveduto, nel corso del 2014, ad un trasferimento di titoli idoneo a soddisfare la condizione richiesta per la rifusione dell'imposta di bollo relativa a tale anno, in data 12.3.2015 l intermediario provvedeva a rifondere l importo di detta imposta mediante accredito dell importo di 2.027,00. L imposta di bollo per il 2015 veniva addebitata in due tranche al ricorrente per complessivi 3.069,10 (nel luglio 2015 e nel gennaio 2016), di cui il ricorrente richiedeva l integrale rifusione. Nella successiva corrispondenza intercorsa fra le parti merita segnalare a) la mail del 20 gennaio 2016 con cui un funzionario dell intermediario (con la qualifica di District Manager) confermava a parte ricorrente che era stata autorizzata la disposizione di abbuono dei bolli relativa al 2015 e che la stessa procedura sarebbe stata seguita l anno successivo < riferendosi direttamente alla iniziativa promo bolli relativa al 2016 >; b) la lettera del 16.6.2016, in riscontro a nota della ricorrente del 22.3.2016 (entrambe allegate alle controdeduzioni), con cui l intermediario sosteneva che non era stata rispettata nel 2015 la condizione relativa al trasferimento dei titoli e formulava una proposta transattiva ad oggetto la corresponsione di 3.000,00, senza riconoscimento di responsabilità, nell ottica del mantenimento di un buon rapporto commerciale. Si nota in particolare che quanto affermato nella lettera del 16.6.2016 viene rettificato nel riscontro al reclamo e quindi nelle controdeduzioni al ricorso, ove invece l intermediario afferma che la condizione relativa al trasferimento dei titoli nel 2015, era stata rispettata, motivando in tal modo lo storno di 3.000 effettuato il 2.12.2016. Per quanto concerne l'anno 2016, veniva infine addebitata l imposta di bollo pari a 1.596,00 che, a fronte della insussistenza dei requisiti previsti per accedere all abbuono, non veniva rifusa dall intermediario. Anche se non può sottacersi il comportamento non lineare dell intermediario convenuto, quanto in particolare alla gestione delle modalità con cui è stato riconosciuto l abbuono dell imposta di bollo per il 2015, comportamento sicuramente censurabile sotto il profilo della qualità dei rapporti intrattenuti con la clientela, dalla documentazione in atti sembra peraltro evidente che la fruizione dell abbuono dell imposta di bollo fosse non solo soggetta ad autorizzazione dell intermediario convenuto, come risulta esplicitamente dai moduli sottoscritti dal promotore finanziario per gli anni 2015 e 2016, ma che tale autorizzazione fosse legata al rispetto, negli anni in questione, delle condizioni di accesso Pag. 6/7
all abbuono previste dall iniziativa promozionale nonché, in caso di rispetto di tali condizioni, soggetta ai limiti di importo previsti per gli abbuoni. L intermediario convenuto dà, come detto, atto nelle controdeduzioni che le condizioni previste per l abbuono nel 2015 erano state rispettate, così motivando lo storno dell importo di 3.000,00 effettuato nel dicembre 2016, su quanto addebitato a titolo di imposta di bollo per il 2015. Afferma di non aver riconosciuto alcun ristoro dell imposta per il 2016 non essendo state rispettate le condizioni previste per l abbuono. Non appare fondato sostenere, secondo quanto affermato da parte ricorrente, che l abbuono relativo agli anni 2015 e 2016 dovesse essere comunque accordato per l intero importo dell imposta di bollo addebitata per tali anni e a prescindere dal rispetto (e dai limiti) dei requisiti di accesso previsti. Né elementi a sostegno a riguardo possono derivarsi dalla mail inviata alla ricorrente da funzionario dell intermediario nel gennaio del 2016, in cui si fa peraltro riferimento all iniziativa promozionale. In conclusione, nel richiamare l intermediario resistente all adozione di una maggiore attenzione alla posizione del cliente, non si ravvisano nella fattispecie comportamenti maliziosi o reticenti ascrivibili a detto intermediario, in violazione dei canoni di buona fede di cui all art. 1337 c.c., tali da ingenerare nella ricorrente il ragionevole convincimento secondo cui il riconoscimento dell abbuono era stato autorizzato (o addirittura era dovuto), per il 2015 e il 2016, senza essere sottoposto alle specifiche condizioni dell iniziativa promozionale. Le richieste formulate nel ricorso non possono pertanto essere accolte. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7