Anno 2013 N. RF192 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 05/09/2013 730 SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA - NOVITÀ DEL DECRETO DEL FARE ART. 51-BIS, DL 69/2013; CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 28 DEL 22/08/2013 PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. 100191 DEL 22/08/2013 Sintesi: con la recente emanazione del provvedimento n. 100191/2013 e della CM 28/2013, l'agenzia, definisce termini e modalità attraverso cui i contribuenti, che non hanno più un datore di lavoro e che vantano un credito d imposta, possono presentare il modello 730 in luogo del modello Unico. In particolare, per i redditi 2012, tale possibilità è limitata a coloro che: - hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati; - presentano il modello 730/2013 - Situazioni particolari entro il prossimo 30/09/2013. Come di consueto, il rimborso delle imposte a credito è effettuato direttamente dall Amministrazione finanziaria; al fine di ridurre i tempi del rimborso ed ottenere l accredito sul proprio c/c bancario o postale il contribuente dovrà comunicare alle Entrate il proprio IBAN mediante apposito modello. Come noto, l articolo 51-bis del il cd decreto Fare stabilisce che, a decorrere dal 2014, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono comunque presentare il modello 730 (anziché il modello Unico) e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille (v. Info Fisco 189/2013): ai Caf dipendenti (art. 34, Dlgs 241/97) agli altri soggetti che prestano l assistenza fiscale (DL 203/05). In particolare, lo stesso art. 51-bis stabilisce che: comma 2 comma 3 comma 4 se dalla dichiarazione emerge un debito, il soggetto che presta l assistenza fiscale: trasmette telematicamente il mod.f24 utilizzando i servizi dell Agenzia entro il 10 giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il mod.f24 compilato al contribuente che effettua il pagamento per i contribuenti che presentano la dichiarazione, i rimborsi sono eseguiti dall amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Nota: attualmente tale possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti che vantano un risultato finale della dichiarazione a credito, mentre, si legge in una nota dell Amministrazione finanziaria, il prossimo anno sarà allargata anche a chi deve versare le imposte. per il 2013, le dichiarazioni possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730 - SITUAZIONI PARTICOLARI In via transitoria, la nuova disposizione è applicabile anche al 2013 (redditi 2012) qualora dalla dichiarazione dei redditi risulti un saldo a credito; in particolare, con il recente provvedimento n. 100191/2013 e la CM 28/2013, l Agenzia, fornisce modalità operative e relativi chiarimenti del cd 730 Situazioni particolari. MODELLO IN USO: il provvedimento stabilisce che la dichiarazione va presentata utilizzando il modello 730/2013 già approvato con provvedimento del 15/01/2013.
Redazione Fiscale Info Fisco 192/2013 Pag. 2 / 5 DICHIARAZIONE IN FORMA CONGIUNTA INTEGRAZIONE DI DICHIARAZIONE PRECEDENTE CASI PARTICOLARI è possibile presentare il 730- Situazioni particolari anche per le dichiarazioni in forma congiunta Il mod.730/2013 in esame non può essere utilizzato per effettuare l integrazione di una precedente dichiarazione validamente presentata; in particolare, nel caso in cui il contribuente abbia già presentato la propria dichiarazione dei redditi, prima di presentare il 730- Situazioni particolari è opportuno l'annullamento della dichiarazione precedente (se possibile) da parte del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione (professionista, Caf o contribuente). SOGGETTI INTERESSATI Come anticipato, possono presentare il 730/2013 Situazioni particolari (redditi 2012) i soggetti: titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto presentare il 730 ordinario per mancanza di un sostituto che potesse effettuare il conguaglio (si tratta ad esempio dei contribuenti che hanno perso il lavoro e non hanno ancora trovato un nuovo impiego) per i quali emerge un credito d imposta; in particolare, la suddetta dichiarazione, tenuto conto anche degli importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto Irpef o di cedolare secca, potrà essere presentato solo se il risultato della seguente operazione risulta > 0: rigo 152 mod.730-3 rigo 151 col. 2 mod.730-3 Tuttavia, l eventuale credito a rimborso di importo <.13 non viene erogato, ma può essere utilizzato in compensazione previa indicazione nel riquadro IMU. ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI CHE PRESTANO L ASSISTENZA FISCALE NUOVI TERMINI Con il recente provvedimento 100191/2013, l Agenzia, individua nuovi termini per gli adempimenti connessi all assistenza fiscale; in particolare, per il 2013, viene disposto che: il contribuente è tenuto a presentare, dal 02/9 al 30/09/2013, il 730/2013 - Situazioni particolari ad un CAF o professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.). il soggetto che presta l assistenza fiscale : consegna al contribuente, entro il prossimo 11/10, il 730 - Situazioni particolari elaborato effettua la relativa trasmissione telematica, entro il successivo termine del 25/10/2013
Redazione Fiscale Info Fisco 192/2013 Pag. 3 / 5 DAL 2/09 AL 30/09/2013 ENTRO L 11/10/2013 ENTRO IL 25/10/2013 NOVITÀ DELLA TEMPISTICA presentazione da parte del contribuente della dichiarazione 730- Situazioni particolari il soggetto che presta l assistenza consegna la dichiarazione elaborata al contribuente il soggetto che presta l assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all Agenzia delle Entrate. COMPILAZIONE E CONTROLLI DEL 730-SITUAZIONI PARTICOLARI Come precisato dalla CM 28/2013, la dichiarazione 730- Situazioni particolari può essere presentata solo se è indicato un reddito in almeno uno dei righi del quadro C: sezione I (righi da C1 a C3) sezione II (righi da C6 a C8) relativo al primo dichiarante. Nota: in caso di dichiarazione in forma congiunta, tale condizione non rileva per il 2 dichiarante. In particolare, nel frontespizio della dichiarazione: occorre valorizzare la casella Situazioni particolari con il codice 1. nel campo riservato all indicazione del codice fiscale del sostituto d imposta che effettua il conguaglio, occorre indicare: la sequenza numerica 20137302013 i seguenti dati: CAMPO DENOMINAZIONE Denominazione D.L. n. 69/2013 - Agenzia delle Entrate Comune Roma Provincia RM Codice comune presente solo nel tracciato telematico Indirizzo Via Cristoforo Colombo CAP 00145
Redazione Fiscale Info Fisco 192/2013 Pag. 4 / 5 RSSMRA70H16A944M 1 ROSSI MARIO M. 16 06 1970 BOLOGNA BO x DECRETO LEGGE N. 69/2013 AGENZIA ENTRATE 20137302013 ROMA RM VIA CRISTOFORO COLOMBO 00145 COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI Il soggetto che presta assistenza fiscale deve comunicare al contribuente, utilizzando lo spazio dei Messaggi presente nel mod. 730-3: l importo che costituirà oggetto di rimborso da parte delle Entrate se dal citato credito è stato decurtato l importo degli acconti e l eventuale importo che è stato utilizzato in compensazione previa indicazione nel quadro I-IMU. Pertanto, se il risultato della predetta operazione (rigo 152 mod.730-3 rigo 151 col. 2 mod.730-3) risulta maggiore di zero ma non superiore ad.12, deve essere specificato nel suddetto spazio dei Messaggi che il rimborso non è erogato. FLUSSO TELEMATICO Sebbene la sequenza numerica 20137302013 non sia presente nell elenco dei sostituti d imposta abilitati a ricevere in via telematica i dati dei mod. 730-4, gli stessi dovranno essere comunque allegati al mod.730/2013 da trasmettere in via telematica all Agenzia attenendosi alle ordinarie modalità di compilazione. ESITI DELLA DICHIARAZIONE 730-SITUAZIONI PARTICOLARI I rimborsi sono effettuati dall Agenzia a seguito della ricezione del risultato finale del 730. A tal fine la CM 28/2013 precisa che: CREDITO DEBITO l eventuale credito derivante dalla somma algebrica delle singole imposte a debito (comprensive della 2 o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca) e a credito, viene rimborsato dall amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite dal DM 29/12/2000 per importi >.12,00. le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione, compresi gli importi della seconda o unica rata di Irpef e/o di cedolare secca, si intendono compensate a seguito della presentazione del 730- Situazioni particolari senza che il contribuente debba effettuare ulteriori adempimenti al riguardo.
Redazione Fiscale Info Fisco 192/2013 Pag. 5 / 5 RIMBORSI NON DOVUTI: onde evitare l erogazione di rimborsi non dovuti, che sarebbero successivamente recuperati dall Agenzia (con sanzioni e interessi), è necessario che: il soggetto che presta l assistenza fiscale chieda al contribuente che intende presentare il 730- Situazioni particolari se ha già utilizzato (in tutto o in parte) il credito derivante dalla dichiarazione per il pagamento di imposte diverse da quelle liquidate con detto modello (quali ad esempio, IMU, TARES, ecc ) In caso affermativo, e qualora il credito sia esistente, l importo utilizzato in compensazione deve essere indicato nel quadro I (IMU), unitamente all importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione per il pagamento dell IMU. Esempio CM 28/2013 Un contribuente presenta un credito di. 700, di cui utilizza in compensazione:. 200 per pagare l acconto dell IMU a giugno.50 di TARES.200 per il saldo IMU a dicembre Nel quadro IMU dovrà essere indicato l importo di. 450 ed il rimborso che sarà erogato dall Agenzia è pari alla quota residua di.250 (.700.450). Considerato che l esito contabile sopra individuato differisce rispetto al saldo contabile ordinario del modello 730 (perché determinato tenendo conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto): - in caso di compilazione del quadro I (IMU) non può essere barrata la casella di col. 1 (utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito pari all intero saldo contabile ) - ma deve essere indicato nella col. 2 l importo del credito da utilizzare in compensazione per il pagamento dell IMU. Gli importi eventualmente indicati nel quadro IMU ma non utilizzati in compensazione possono essere fatti valere nella successiva dichiarazione (o nella prima dichiarazione utile presentata se l anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione). In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso, se superiore a.12, sarà riconosciuto dagli uffici a seguito di istanza del contribuente. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI Come noto, i contribuenti che vogliono ottenere l accredito dei rimborsi fiscali sul c/c bancario o postale possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell Agenzia. In particolare, nel citato modello vanno indicati i dati relativi a un c/c intestato o cointestato al beneficiario del rimborso (codice IBAN); detto modello va presentato dal contribuente: in via telematica, se questi è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell Agenzia presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del c/c del richiedente. In questo caso, anche al fine di evitare errori di trascrizioni del codice, è opportuno che il contribuente porti con sé un documento della propria banca (estratto conto, libretto di conto corrente) dal quale risulti in modo intellegibile l IBAN. Nota: non è stabilito uno specifico termine entro il quale l Agenzia provvederà all effettivo rimborso del credito spettante.