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Transcript:

composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Avv. Claudio Colombo Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 23/11/2012 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto La federazione ricorrente ha affermato: -che le quote associative dei suoi iscritti sarebbero state versate dalla banca resistente mediante la procedura B.I.R. (bonifici di importo rilevante); -che a causa dell adozione di tale procedura, la banca indicata dalla federazione per l incasso dei suddetti versamenti le avrebbe addebitato la commissione di 5,00 ciascuno; -che la banca resistente avrebbe unilateralmente e indebitamente adottato la procedura B.I.R., la quale sarebbe prevista per importi rilevanti e urgenti; -che l importo dei bonifici di cui si tratta sarebbe invece inferiore a 100,00 e che la loro scadenza e ripetibilità escluderebbero ogni loro connotato di urgenza; -che la banca resistente si sarebbe rifiutata di stornare le suddette commissioni, violando così l art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11; -che l affermazione della banca resistente, secondo la quale il ricorso alla procedura B.I.R. comporterebbe da parte sua il pagamento di commissioni alla Banca d Italia, non sarebbe idonea a giustificare i suddetti addebiti; -che l adozione di tale procedura di pagamento sarebbe infatti ingiustificata e sarebbe comunque dipesa da Pag. 2/6

una autonoma iniziativa della banca resistente; -che sarebbe stato pertanto violato l art. 8, 3 comma [rectius: art. 8, 1 comma, lett. b)], del già citato d.lgs. n. 11 del 2010, poiché l adozione della suddetta procedura di pagamento non solo non era stata richiesta dalla federazione ricorrente, ma da quest ultima era stata anzi ripetutamente contestata; -che sarebbe stato inoltre violato l art. 18, 3 comma, del già citato d.lgs. n. 11 del 2010, poiché l addebito delle suddette commissioni avrebbe decurtato l importo del pagamento a detrimento del suo beneficiario; -che in ogni caso non sarebbe stato adempiuto l obbligo della banca resistente di accreditare le quote sindacali esattamente secondo l importo dovuto da ogni iscritto. Ciò premesso, la federazione ricorrente ha chiesto che la banca resistente sia condannata al pagamento di 125,00, pari all importo complessivo delle commissioni addebitate alla stessa federazione ricorrente dalla sua banca. La banca ha resistito al ricorso, affermando: -che i pagamenti mensili alla federazione ricorrente sarebbero stati trattati come urgenti al fine di permettere il loro immediato accredito; -che tale procedura di pagamento avrebbe generato l addebito di una commissione da parte della banca della federazione resistente; -che l importo di tale commissione sarebbe stato pari a 5,00 per ciascun versamento; -che l applicazione di tale commissione non sarebbe peraltro neppure prevista dalle condizioni contrattuali offerte dalla banca resistente ai suoi clienti. Rispondendo negativamente al reclamo della federazione ricorrente, la banca resistente aveva inoltre già affermato: -che, anche quando si tratti di importi non rilevanti e di bonifici non urgenti, il ricorso alla procedura B.I.R. fa sì che essa debba corrispondere specifiche commissioni alla Banca d Italia; -che nessun altra struttura analoga avrebbe contestato addebiti di commissioni su ricezione bonifici; -che il rimborso delle commissioni già applicate non sarebbe stato possibile, perché esse sarebbero previste dalle condizioni di conto corrente applicate dalla banca incaricata del pagamento; -che dalla rimessa successiva delle trattenute sindacali, i bonifici alla federazione Pag. 3/6

ricorrente sarebbero stati quasi certamente effettuati mediante la procedura ordinaria. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia rigettato. Diritto È pacifico tra le parti che la banca resistente abbia adottato la procedura B.I.R. (bonifici di importo rilevante) in virtù di una propria iniziativa autonoma, senza che ciò fosse stato richiesto dagli utilizzatori del servizio di pagamento intendendosi come tali sia i pagatori (ossia, gli iscritti alla federazione ricorrente e dipendenti della banca resistente) che il beneficiario dei pagamenti (ossia, la federazione ricorrente), secondo la definizione normativa che è dettata dall art.1, lett. h), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.11. Si deve tuttavia rilevare che la procedura interbancaria B.I.R. è generalmente prevista per i soli bonifici che abbiano un importo superiore a 500.000,00. Laddove l importo sia inferiore, il ricorso a tale procedura presuppone la specifica richiesta da parte del pagatore che il bonifico sia urgentemente accreditato al beneficiario (ciò che avviene il giorno stesso, valuta compensata, mediante il sistema Target2 di regolamento dei pagamenti in tempo reale). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l importo di ciascuno dei bonifici di cui si tratta fosse inferiore a 100,00 e che i pagatori non avessero richiesto il loro accredito urgente. Adottando unilateralmente e ingiustificatamente la procedura B.I.R., la quale comporta che al beneficiario del pagamento siano addebitate specifiche commissioni aggiuntive, la banca resistente ha pertanto violato l art. 18, 1 comma, del già citato d.lgs. n.11 del 2010, il quale statuisce che «i prestatori di servizi di pagamento che partecipano al trasferimento di fondi necessario all esecuzione di un operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell importo dell operazione e non trattengono spese sull importo trasferito». La banca resistente ha tuttavia obiettato che le commissioni conseguenti all adozione della procedura B.I.R. sarebbero state previste dalle condizioni di conto corrente che la federazione resistente avrebbe Pag. 4/6

convenuto con la propria banca, ossia con il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale per ricevere i bonifici di cui si tratta. Il fatto non è stato tuttavia provato, in quanto il contratto di conto corrente che è stato stipulato il 7 aprile 2009 tra la federazione ricorrente e la propria banca, e che la medesima federazione ha depositato presso questo Arbitro a seguito di una specifica richiesta istruttoria di integrazione dei documenti già depositati, non prevede alcuna commissione del genere. Si tratta pertanto di spese che la federazione ricorrente non ha convenuto con la propria banca, ossia con il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale per ricevere i bonifici di cui si tratta. È quindi applicabile l art. 18, 3 comma, del d.lgs. n. 11 del 2010, secondo il quale «qualora dall importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell importo dell operazione di pagamento disposta dal pagatore». Facendo unilateralmente e ingiustificatamente ricorso alla procedura B.I.R., la quale comporta che al beneficiario del pagamento siano addebitate specifiche commissioni aggiuntive, la banca resistente non ha garantito che tale beneficiario (ossia, la federazione ricorrente) ricevesse la totalità dell importo dell operazione di pagamento disposta dal pagatore, posto che l addebito delle ulteriori commissioni non era stata convenuta dalla federazione ricorrente con la propria banca. La banca resistente è pertanto obbligata al risarcimento del danno che ha provocato alla federazione ricorrente e che è pari all importo totale delle commissioni che le sono state addebitate a causa dell adozione della procedura B.I.R. Secondo il principio di diritto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ad es., v. Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n.5144), nell originario petitum della domanda risarcitoria devono ritenersi compresi anche la rivalutazione monetaria del danno risarcibile e gli interessi legali, ove non siano stati espressamente esclusi (ma non è questo il caso). Pag. 5/6

La banca resistente è pertanto condannata al pagamento di 125,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6