Sanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro Le modifiche al sistema delle sanzioni penali tributarie hanno decorrenza immediata: infatti, la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel D.Lgs. n. 74/2000, come prevista dal D.Lgs. n. n. 158 del 2015, in attuazione della legge delega fiscale, entra in vigore una volta decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale, quindi a decorrere dal 22 ottobre 2015. Per quanto riguarda, invece, le modifiche alle sanzioni amministrative, i primi effetti si verificheranno solo a partire dal 1 gennaio 2017. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 158 del 2015, si è concluso l iter del decreto che, in attuazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, penale e amministrativo. Se, però, le novità che riguardano l apparato sanzionatorio amministrativo entreranno in scena solo a partire dal 1 gennaio 2017, per le tante modifiche che interessano le sanzioni penal-tributarie l entrata in vigore è invece immediata, a decorrere dal 22 ottobre 2015 (trascorso il periodo di vacatio legis dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Nelle tavole che seguono si mette a confronto la normativa previgente con quella riformata dal D.Lgs. n. 158/2015. al D.Lgs. n. 74/2000 Definizioni (art. 1) lettera b) - l espressione di sintesi elementi attivi e passivi valevole con riferimento alle fattispecie criminose concernenti le dichiarazioni, è atta a comprendere tutte le voci che concorrono in senso positivo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto lettera c) - per dichiarazioni si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche lettera b) - l espressione di sintesi elementi attivi e passivi valevole con riferimento alle fattispecie criminose concernenti le dichiarazioni, atta a comprendere tutte le voci che concorrono in senso positivo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vale anche per le componenti che incidono sulla determinazione dell imposta dovuta (i.e. crediti d imposta e ritenute) lettera c) - per dichiarazioni si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d imposta, nei casi previsti dalla legge lettera f) - non si considera evasa l imposta teorica collegata alla rettifica di perdite dell esercizio o di perdite pregresse spettanti o utilizzabili. Ne consegue, pertanto che se per effetto della contestazione di violazioni sono abbattute le perdite dichiarate dal contribuente, non si commette alcun illecito penale perché si tratta di imposte virtuali lettera g-bis) - per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall art. 10-bis, legge n. 212/2000, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti
lettera g-ter) - per mezzi fraudolenti si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) Indicazione in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e all IVA elementi passivi fittizi, mediante l uso di fatture o altri documenti inesistenti Indicazione in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all IVA elementi passivi fittizi, mediante l uso di fatture o altri documenti inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) annuale ai fini delle imposte sui redditi/iva di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi attraverso la falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie o con mezzi fraudolenti - ciascuna imposta evasa è superiore a 30.000 euro; superiori al 5% del dichiarato o comunque a 1.000.000 euro annuale ai fini delle imposte dirette /IVA elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti volti ad ostacolare i controlli dell Amministrazione finanziaria - ciascuna imposta evasa è superiore a 30.000 euro; superiori al 5% del dichiarato o comunque superiori a 1.500.000 euro, ovvero crediti e ritenute fittizie a diminuzione dell imposta superiori al 5% dell imposta o comunque superiori a 30.000 euro
Dichiarazione infedele (art. 4) annuale ai fini delle imposte dirette/iva di elementi attivi inferiori a quelli effettivi e di elementi passivi fittizi. - ciascuna imposta evasa è superiore a 50.000 euro; superiori al 10% del dichiarato o comunque superiore a 2.000.000 euro Reclusione da 1 anno a 3 annuale ai fini delle imposte dirette/iva di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi inesistenti. ciascuna imposta evasa è superiore a 150.000 euro; superiori al 10% del dichiarato o comunque superiore a 3.000.000 euro Omessa dichiarazione (art. 5) Omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette/iva Ciascuna imposta evasa deve essere superiore a 30.000 euro Reclusione da 1 a 3 Omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette/iva, e omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d imposta Ciascuna imposta evasa o l ammontare delle ritenute non versate deve essere superiore a 50.000 euro Reclusione da 1 anno e sei mesi a 4 Occultamento o distruzione dei documenti contabili (art. 10) Occultamento o distruzione delle scritture contabili o documenti la cui conservazione è obbligatoria per evadere le imposte sui redditi/iva o per consentire l evasione a terzi Reclusione da 1 anno e sei mesi a 5
Omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis) Omessa versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d imposta delle ritenute certificate Ritenute omesse devono essere superiori a 50.000 euro Omessa versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d imposta delle ritenute certificate o dovute sulla base della dichiarazione Ritenute omesse devono essere superiori a 150.000 euro Reclusione da 6 mesi a due Omesso versamento IVA (art. 10-ter) Omesso versamento dell IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo d imposta successivo Omesso versamento deve essere superiore a 50.000 euro Omesso versamento deve essere superiore a 250.000 euro Reclusione da 6 mesi a due Indebita compensazione (art. 10-quater) Omesso versamento delle somme dovute, utilizzando crediti non spettanti Utilizzo di crediti non spettanti per un importo superiore a 50.000 euro Reclusione da 6 mesi a 2 Omesso versamento delle somme dovute, utilizzando crediti non spettanti o inesistenti Utilizzo di crediti non spettanti per un importo superiore a 50.000 euro Utilizzo di crediti inesistenti per un importo superiore a 50.000 euro Reclusione da 6 mesi a 2 per utilizzo di crediti non spettanti per utilizzo di crediti inesistenti
Confisca (art. 12) Per tutti i reati tributari è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che detti beni non appartengano a persona terza al reato, ovvero quando la stessa non sia possibile sui beni di cui il reo ha disponibilità, viene effettuata nella forma per equivalente. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all Erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento, la confisca è sempre ordinata. Cause di non punibilità (art. 13) Le pene previste dal D.Lgs. n. 74/2000 sono ridotte fino a 1/3 se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi reato sono stati estinti. I reati di omesso versamento delle ritenute, omesso versamento IVA ed indebita compensazioni non sono puniti se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, sono estinti mediante il pagamento integrale degli importi dovuti, anche mediante speciali procedure conciliative e di adesione all accertamento, nonché del ravvedimento operoso. I reati di infedele dichiarazione e omessa dichiarazione non sono puniti se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso, o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. Se prima dell apertura del dibattimento di primo grado il contribuente sta provvedendo all estinzione del debito tributario mediante la rateizzazione, gli è data la possibilità di pagare il debito residuo in tre rate.
Circostanze del reato (art. 13-bis) Diminuzione alla metà delle sanzioni nel caso in cui il debito tributario sia stato estinto mediante il pagamento integrale prima dell apertura del dibattimento di primo grado. Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa in data 12 ottobre 2015