L affido esclusivo del minore al genitore omosessuale (Cassazione civile, sezione I, sentenza 11.01.2013, n. 601)



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Maria Luisa Pignatelli Dottoranda di ricerca Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale L affido esclusivo del minore al genitore omosessuale (Cassazione civile, sezione I, sentenza 11.01.2013, n. 601) Diritto di famiglia Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli. Artt. 155, 155 bis cc.; artt. 29, 30 Cost. Una sentenza che fa discutere: il movimento Arcigay l accoglie come l epifania della consacrazione giurisprudenziale della famiglia omosessuale, l alto prelato ecclesiastico la mette all indice come una sentenza ambigua e sconcertante. Il giurista disincantato passa in rassegna i principali riferimenti normativi in materia e, cercando di rimanere scevro da ogni condizionamento di natura etico, morale e religioso, dovrá cimentarsi in un analisi scientifica di tale decisione. Qui, tuttavia, si intende offrire unicamente qualche spunto suggestivo ricavato da una percezione a prima lettura della sentenza. Il fatto. Un decreto del Tribunale dei minorenni dispone l affidamento esclusivo alla madre del figlio minore, incaricando i servizi sociali di programmare e presidiare gli incontri con il padre naturale. Contro tale decisione ritenuta fortemente pregiudizievole dei suoi diritti genitoriali, il padre propone appello, lamentando, tra l altro, che l affidamento esclusivo alla madre, convivente e legata sentimentalmente ad altra donna, possa produrre ripercussioni negative sul piano educativo del figlio. La Corte di appello tuttavia conferma la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrata l inadeguatezza dell ambiente familiare formato dalla madre e dalla sua compagna per la crescita del bambino, in ogni caso da preferire nella specie all alternativa di un affidamento condiviso, dato che il padre, dopo aver manifestato

aggressività e violenza nei confronti della compagna della moglie davanti agli occhi del minore ed essersi sottratto agli incontri con il piccolo, aveva dimostrato ampiamente di impersonare una figura genitoriale quantomeno discutibile. La questione viene rimessa, in fine, al vaglio della Suprema Corte. I motivi del ricorso. Viene eccepito, in primo luogo, il presunto difetto di motivazione della pronuncia di secondo grado in ordine alla scelta dell affidamento esclusivo, che costituisce un eccezione alla regola dell affido condiviso ex art. 155 cc. In secondo luogo, il genitore-padre lamenta la insussistenza della prova circa l idoneità della madre quale affidataria esclusiva, in considerazione della sua convivenza more uxorio con altra donna, sospettabile fonte di pregiudizio per l equilibrato sviluppo del minore sul piano educativo. In fine, il ricorrente reputa leso il diritto del figlio minore a crescere in una famiglia fondata sul matrimonio. La decisione della Corte. La Cassazione dichiara inammissibili i motivi di censura, senza entrare cosí nel merito della questione ma arrestandosi ad un esame delibativo circa i requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso. Le censure formulate, in particolare, vengono considerate non pertinenti rispetto ai capi della sentenza impugnata, o comunque generiche e meramente riproduttive di censure già sottoposte all attenzione della Corte di secondo grado ed esaurientemente trattate da quest ultima con motivazione ineccepibile. Soltanto un passaggio finale della motivazione sembra investire anche il merito del quesito formulato dal ricorrente, laddove la Cassazione sostiene che, allo stato dell arte, non si ravvisano certezze di natura scientifica o empirica sulla pericolosità per lo sviluppo di un bambino della convivenza in una famiglia di fatto formata da una coppia omosessuale. Ad oggi, quindi, si tratterebbe di un mero pre - giudizio che non può spostare la bilancia della giustizia. L osservazione conclusiva che chiude la parte motiva va certo intrepretata con rigore, trattandosi comunque di una pronuncia di inammissibilità, dunque aliena dall emissione di un giudizio di merito. Anche in virtú di ció non puó sostenersi che quel giudice abbia inteso legittimare una nuova famiglia fondata sulla convivenza more uxorio di partner omosessuali. Nel contempo, tuttavia, la portata che assumono le parole della Corte in merito alla inconsistenza scientifica dei pregiudizi sulla 2

corretta formazione della personalitá del minore nel contesto di una relazione omosessuale non possono essere affatto marginalizzati. La conferma dell affidamento esclusivo del minore alla madre, quale extrema ratio per la tutela del minore, che sarebbe certamente pregiudicato nel suo equilibrio psicofisico dalla convivenza con un padre capace di simili atteggiamenti, si fonda senz altro sul presupposto della suddetta inconsistenza scientifica. La Corte, puó dirsi, ha fatto sapiente uso della regola disposta dall art. 155- bis cc, in base al quale il Giudice può optare per l affido in via esclusiva ad un solo genitore per la tutela dell interesse del minore. Interesse che l ordinamento reputa prioritario rispetto alla tutela della bigenitorialità, ogni qualvolta il mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori possa risultare deleterio per la personalità materiale e morale del minore. Ma ció, soltanto tenuto conto che il dato di fatto della relazione omosessuale della madre non figuri quale pregiudizio scientificamente provato per l equilibrio del minore e per la corretta e compiuta formazione della sua personalitá. Chiarito che il minore viene affidato alle cure esclusive della madre naturale e non già alla famiglia di fatto che la medesima ha creato instaurando una relazione sentimentale e di coabitazione con la sua compagna, e che la donna non ha dato prova di alcuna incapacità nell occuparsi amorevolmente e coscienziosamente del suo bambino, l argomento della convivenza omosessuale non può dirsi influente sulla decisione. I fatti non danno prova secondo i giudici- che la convivenza della madre possa pregiudicare la serenità del minore. Ritenuta insussistente la prova della dannosità dell affidamento del figlio alla madre, la Suprema Corte è giunta, in fine, a confermare il precedente giudicato. ******* Cassazione civile, sezione I, sentenza 11.01.2013, n. 601 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Brescia ha respinto l'appello (così definendo il reclamo) proposto dal sig. E.T.S. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto, tra l'altro, l'affidamento esclusivo del figlio naturale dell'appellante e della sig.ra B.I. a quest'ultima, con incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare gli incontri del minore con il padre, da tenersi con cadenza almeno quindicinale in un ambiente neutro e inizialmente protetto, e con facoltà di ampliamento delle loro modalità e durata sino a giungere ad incontri liberi in caso di evoluzione favorevole della situazione. 3

La Corte ha ritenuto: - che, con l'affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri padre-figlio, il Tribunale non aveva affatto abdicato al potere spettantegli ai sensi dell'art. 155 c.c., in quanto aveva espressamente disposto che si dovesse trattare di incontri almeno quindicinali tenuti in ambiente neutro e inizialmente protetto; mentre la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche a incontri liberi, non costituiva un limite al diritto dell'appellante, bensì una disposizione a lui favorevole, che lo sollevava dall'onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, restava necessario in caso di valutazione negativa da parte dei servizi; - che il motivo di gravame con cui l'appellante insisteva per l'affidamento condiviso non avendo il Tribunale valutato il contesto familiare in cui vive il minore e le ripercussioni sul piano educativo e della crescita del medesimo derivanti dal fatto che la madre, ex tossicodipendente, aveva una relazione sentimentale e conviveva con una ex educatrice della comunità di recupero in cui era stata ospitata, era inammissibile per genericità, non essendo specificato quali fossero le paventate ripercussioni negative per il bambino; - che il rifiuto dell'affidamento condiviso e l'affidamento esclusivo del figlio alla madre erano giustificabili in considerazione dell'interesse del minore, il quale aveva assistito a un'episodio di violenza agita dal padre ai danni della convivente della madre, che aveva provocato in lui un sentimento di rabbia nei confronti del genitore, irrilevante essendo che la violenza non avesse avuto ad oggetto la madre, bensì la sua convivente, la quale era pur sempre, proprio in quanto tale, una persona familiare al bambino, mentre la dedotta difficoltà dell'appellante di accettare, data la sua origine e formazione culturale, il contesto familiare in cui suo figlio cresceva e veniva educato non poteva alleviare la gravità della sua condotta, considerata appunto la reazione che aveva provocato nel bambino; e del resto non era neppure contestato che l'appellante si fosse allontanato dal figlio da circa dieci mesi, sottraendosi anche agli incontri protetti ed assumendo, quindi, un comportamento non improntato a volontà di recupero delle funzioni genitoriali e poco coerente con la stessa richiesta di affidamento condiviso e di frequentazione libera del bambino. Il sig. E.T. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. L'intimata sig.ra B. non ha svolto difese. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 155 e 333 c.c., si censura la delega del giudice ai servizi sociali in ordine all'eventuale ampliamento delle modalità di visita del padre al figlio, osservando che era compito del Tribunale per i minorenni determinare in via definitiva le modalità degli incontri e decidere sulla richiesta del padre di tenere con sè il figlio nei fine settimana anche per la notte. 1.1. - Il motivo è inammissibile. Per un verso, infatti, è corretto quanto osservato dalla Corte d'appello, e cioè che il ricorrente non ha interesse a censurare quella che non è altro che una possibilità in più prevista in suo favore, ossia l'ampliamento del suo diritto di visita ad opera degli stessi servizi sociali e restando inalterata la possibilità di rivolgersi a tal fine anche al giudice; per altro verso, non è esatto che ì giudici non abbiano deciso sulle sopra dette richieste dell'appellante, vero essendo, invece, che essi hanno deciso in senso negativo. 2. - Con il secondo motivo si denuncia: 4

a) la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce implicitamente che il potere di determinare libere frequentazioni padrefiglio all'esito positivo degli incontri protetti compete al giudice; b) l'insufficienza della medesima motivazione quanto al diniego dell'affidamento condiviso, che per legge costituisce la regola, onde la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare (bl) la ritenuta idoneità della madre all'affidamento esclusivo, "a fronte del mancato espletamento dell'indagine chiesta dal Servizio Sociale di Settala diretta a verificare se il nucleo familiare della madre composto da due donne, tra di loro legate da relazione omosessuale, fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l'equilibrato sviluppo del minore" in relazione al suo diritto "ad essere educato nell'ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio", nonchè (b2) la ostatività all'affidamento congiunto del comportamento del padre. 2.1. - La censura sub a) è inammissibile sia perchè non è dato cogliere alcuna contraddizione nella censurata motivazione della sentenza impugnata, sia perchè anche la eventuale contraddittorietà della motivazione di una statuizione in diritto (quale è quella sulla insussistenza dell'interesse ad impugnare una statuizione favorevole all'impugnante) non ha autonomo rilievo, avendo il giudice di legittimità il potere di correggere, semmai, in tal caso, la motivazione stessa (art. 384 c.p.c., comma 2). 2.2. - Le censure sub b) sono inammissibili perchè la prima non è attinente alla ratìo della decisione impugnata sul punto, che ha rilevato l'inammissibilità del corrispondente motivo di appello per difetto di specificità, e la seconda perchè la Corte d'appello ha invece ampiamente motivato, come si è riferito sopra in narrativa, la ostatività del comportamento del ricorrente (aggressione alla convivente dell'intimata e diserzione delle visite al bambino) all'affidamento congiunto. 3. - Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 342 e 155 bis c.c., si censura la statuizione d'inammissibilità del secondo motivo di appello, osservando che con quel motivo si era lamentato che il Tribunale non aveva approfondito, come richiesto dal servizio sociale, se la famiglia in cui è inserito il minore, composta da due donne legate da una relazione omosessuale, fosse idonea sotto il profilo educativo a garantire l'equilibrato sviluppo del bambino, "in relazione ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 Cost., alla equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli legittimi di cui all'art. 30 Cost., e al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori. Fatto questo che non poteva prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana". 3. - Il motivo è inammissibile, perchè il ricorrente si limita a fornire una sintesi del motivo di gravame in questione, dalla quale, invero, non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell'ambiente familiare in cui questi viveva presso la madre: specificazione la cui mancanza era stata appunto, stigmatizzata dai giudici di appello. Nè il ricorrente spiega altrimenti perchè sarebbe errata la statuizione di quei giudici d'inammissibilità della censura per genericità, essendo a sua volta generico e non concludente anche l'accenno ai principi costituzionali di cui sopra. Alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si da per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d'appello ha preteso fosse specificamente argomentata. 5

4. - Il ricorso va in conclusione respinto. In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2013 (Torna 6