DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N DEL 05/10/2006 Identificativo Atto n. 961 IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA

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DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 10981 DEL 05/10/2006 Identificativo Atto n. 961 Oggetto: APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI MEDIANTE AUDIT IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.854/2004 DEL 29 APRILE 2004 E DEL REGOLAMENTO (CE) N.882/2004 DEL 29 APRILE 2004 IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA VISTA la Legge Regionale 24 giugno 1988, n.34 riguardante Norme in materia di sanità pubblica veterinaria: istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di medicina veterinaria ; VISTO il Regolamento (CE) n.854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano; VISTO il Regolamento (CE) n.882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di igiene di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; CONSIDERATO che l articolo 4 del citato Regolamento (CE) n.854/2004 stabilisce che l autorità competente effettui controlli ufficiali per verificare il rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti previsti dalle norme relative all igiene degli alimenti e che tali controlli ufficiali comprendano audit di buone pratiche igieniche e procedure basate su HACCP; CONSIDERATO: - che l articolo 8 del citato Regolamento (CE) n.882/2004 stabilisce che i controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti siano eseguiti secondo procedure documentate e che dette procedure comportino informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali, - che l articolo 10 dello stesso stabilisce che i compiti correlati ai controlli ufficiali siano eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi; RILEVATO che l attività di controllo ufficiale mediante audit rappresenta una innovazione metodologica rispetto a quanto avvenuto ai sensi delle normative precedenti; VALUTATO di fornire ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari e Medici delle A.S.L. indicazioni operative uniformi e dettagliate in merito alle procedure di controllo ufficiale mediante audit; RITENUTO di definire modalità uniformi nella stesura dei rapporti finali di ispezione a seguito dell attività di audit; RITENUTO di approvare delle procedure per l esecuzione dei controlli ufficiali mediante audit e un modello per la stesura dei rapporti finali di ispezione a seguito dell attività di audit; RITENUTO di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione lombardia e sul sito web della DG Sanità; VISTA la Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell VIII legislatura; 1

DECRETA 1. di approvare le procedure per la gestione dell audit ai sensi del Regolamento (CE) n.854/2004 e del Regolamento (CE) n.882/2004 contenute nell allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di approvare il modello di Rapporto finale di ispezione contenuto nell allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della DG Sanità. Il Direttore Generale Sanità (Carlo LUCCHINA) 2

ALLEGATO A PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL AUDIT AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 E DEL REGOLAMENTO (CE) 882/2004 INTRODUZIONE Il Reg. (CE) n. 882/2004 all articolo 2, descrive l audit come: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi. L enfasi posta dalla stessa definizione sulla necessità di raggiungere gli obiettivi definiti dalla legge alimentare, a scapito della dettagliata descrizione dei requisiti (gli strumenti) presente nella precedente normativa comunitaria, è alla base del concetto stesso di audit. In pratica mentre nella precedente normativa il raggiungimento degli obiettivi, non dichiarati, era dato per scontato a fronte del rispetto dei requisiti, da cui il ruolo fondamentale dell attività di ispezione, i nuovi regolamenti pongono l accento sugli obiettivi che devono essere raggiunti dagli operatori economici del settore degli alimenti e dei mangimi lasciando a loro stessi la scelta degli strumenti più idonei. L audit diviene quindi lo strumento privilegiato con il quale gli operatori del controllo ufficiale valutano il raggiungimento degli obiettivi partendo dalle scelte attuate dall operatore. L introduzione dell audit tra gli strumenti a disposizione del controllo ufficiale, al pari dell ispezione, del campionamento e dell analisi dei campioni, non significa che l ispezione, pure definita all articolo 2 dello stesso regolamento 882/2004 come l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali perda di importanza. Di norma, anzi, l attività di ispezione è parte dell attività di audit. Il Reg. (CE) n. 854/2004 all articolo 4 esplicitamente elenca tra i controlli ufficiali da condurre presso gli stabilimenti di prodotti di origine animale gli audit di buone prassi igieniche e procedure basate su HACCP. L articolo 10 del Reg. (CE) n. 882/2004, pur non richiamando esplicitamente l audit tra attività, metodi e tecniche di controllo, ne elenca le tecniche. Pertanto l attività di audit rientra tra le attività di controllo ufficiale ai sensi dei due regolamenti citati e può essere condotta presso qualsiasi impresa del settore alimentare o dei mangimi. Infine bisogna ricordare che l articolo 4, comma 6 del Reg. (CE) n. 882/2004 dispone che le autorità competenti procedano ad audit interni, o facciano eseguire audit esterni, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del regolamento stesso. Gli audit possono quindi anche avere come obiettivo la valutazione della modalità di conduzione dei controlli ufficiali (audit interni). Di seguito, se non diversamente specificato, si farà riferimento alle tecniche di controllo ufficiale mediante audit di seconda parte (audit esterni), rivolti quindi agli operatori del settore alimentare e dei mangimi. In linea di principio, infatti, gli audit svolti dagli organi di controllo sugli operatori del settore alimentare e dei mangimi sono assimilabili agli audit di seconda parte poiché sono condotti in applicazione e salvaguardia degli obiettivi della legislazione alimentare, come espresso nell articolo 8 del Regolamento (CE) 178/2002 e con riferimento al campo di applicazione del Regolamento (CE) 882/2004, come esplicitato nell articolo 1 di quest ultimo: dunque per garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori. 1

Non è invece compito degli organi di controllo certificare l ottemperanza delle imprese alle norme volontarie di certificazione, come è invece caratteristica specifica degli audit svolti da appositi enti certificatori di parte terza, solitamente su richiesta delle aziende auditate stesse. Per questa e per ogni altra interpretazione dei principi e dei metodi di audit, quando non altrimenti specificato e disposto dalle norme o dai regolamenti vigenti e per quanto applicabile, può farsi riferimento alla norma ISO EN 19011. Come per tutte le altre attività di controllo ufficiale, il personale che conduce gli audit deve essere libero da qualsiasi conflitto di interesse ed è tenuto al rispetto di comportamenti improntati a imparzialità, coerenza, trasparenza e riservatezza. A differenza di altre attività di controllo ufficiale, gli audit devono essere comunicati preliminarmente all operatore del settore alimentare in modo, tra l altro, di consentire la predisposizione della documentazione e delle registrazioni che verranno impiegate e di rendere disponibile rappresentanti qualificati dell impresa. L art. 3 del Regolamento (CE) n. 882/2004 esplicitamente recita: i controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica preliminare all'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come nel caso degli audit. La presa di contatto con l operatore del settore alimentare oggetto dell audit può essere formale o informale e ha lo scopo di: a. notificare all operatore l intenzione di condurre un audit sull attività sotto il suo controllo; b. comunicare l obiettivo, il campo, i criteri dell audit e la composizione del gruppo di audit; c. permettere all operatore di predisporre quanto necessario per consentire la conduzione dell audit. L audit è suddivisibile in differenti fasi: 1. programmazione, 2. pianificazione, 3. svolgimento 4. redazione del rapporto finale 5. attività successive e conseguenti alla conclusione dell audit 1. PROGRAMMAZIONE DELL AUDIT Il Regolamento 882/2004 all art. 3 prevede che la conduzione dei controlli ufficiali sia programmata sulla base di una valutazione dei rischi identificati, dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti e di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità. Questo conduce alla necessità che ad ogni livello organizzativo si proceda ad una programmazione dell attività dei controlli ufficiali compresi gli audit. Di norma la programmazione dovrebbe essere condotta su base annuale, alla luce delle indicazioni contenute nel piano di controllo nazionale pluriennale e delle indicazioni da questo scaturite a livello regionale. 2. PIANIFICAZIONE DELL AUDIT La pianificazione dell audit consiste nella preparazione dell attività di audit partendo dalla definizione dell obiettivo, del campo e dei criteri, dalla costituzione del gruppo di audit e dall esame preliminare della documentazione relativa all operatore già agli atti presso i servizi che svolgono l audit o da questi all uopo acquisita. 2

L obiettivo è lo scopo per cui è condotto l audit (per es.: verifica dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa, verifica del mantenimento dei requisiti per l esportazione verso gli USA, verifica dell ottemperanza alle disposizioni in materia di campionamento e analisi previste dal Reg. (CE) n. 2073/2005, ecc.). Il campo o estensione dell audit definisce la localizzazione fisica, l attività, i processi nonché il tempo necessario per la sua conduzione (per es.: l intero impianto produttivo piuttosto che singole attività o linee specifiche, le ore stimate per la conduzione dell audit ecc.). I criteri dell audit sono le norme, le procedure o i requisiti di riferimento per la conduzione dell audit. Il gruppo di audit può essere composto da uno o più ispettori. Può essere supportato da esperti tecnici. Può farne parte anche personale in addestramento. Di norma, per le imprese per cui è definita tale figura, ne fa parte il Veterinario Ufficiale responsabile dell impianto: in tutti gli altri casi l audit viene svolto da personale dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario per le rispettive competenze. Nel caso in cui il gruppo di audit sia costituito da più persone, il responsabile della gestione del programma di audit (Direttore di Servizio, Direttore di Distretto, ecc.) individua e incarica formalmente il Responsabile del Gruppo di audit. In sede di pianificazione il gruppo di audit esamina, secondo necessità: a. La documentazione inerente le strutture e le attrezzature oggetto di audit (autorizzazioni, planimetrie, relazioni tecniche, ecc.); b. La documentazione inerente il tipo di processi condotti, i prodotti elaborati, la dimensione della produzione, il mercato servito, ecc.; c. La documentazione relativa agli esiti dei precedenti controlli in relazione, in particolare, al rispetto da parte dell operatore economico della legislazione alimentare; d. La documentazione, laddove disponibile, relativa ai sistemi di gestione attuati dagli operatori del settore alimentare al fine di ottemperare ai requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti (autocontrollo) e. Ogni altra documentazione ritenuta utile. Il responsabile del gruppo, al fine di agevolare la conduzione dell audit, può individuare: a. Il ruolo e i compiti dei componenti il gruppo di audit; b. I documenti di lavoro impiegabili (liste di controllo, moduli per reportistica, ecc..); c. La strumentazione utilizzabile (termometri, phmetri, ecc.). 3. SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ DI AUDIT 3.1 L audit inizia, di norma, con una riunione di apertura nel corso della quale il Responsabile del Gruppo di audit: a. presenta i componenti del Gruppo; b. espone gli obiettivi dell audit (per es.: riconoscimento dell impianto, verifica del mantenimento dei requisiti, verifica di conformità a norme specifiche, ecc.); c. specifica il campo dell audit (strutture, processi, linee interessati); d. cita le norme di riferimento (criteri); e. se opportuno richiede di visionare in via preliminare planimetrie, diagrammi di flusso, procedure e ogni altra eventuale documentazione ritenuta necessaria; 3

f. fornisce informazioni sulle modalità di conduzione dell audit (per es. suddivisione dei ruoli all interno del gruppo di audit, attività che si intendono svolgere, attività o processi che si intende chiedere che vengano svolti, tempi previsti per lo svolgimento ); g. richiede la piena collaborazione da parte della ditta; h. assicura il rispetto della riservatezza in merito alle evidenze, risultanze e conclusioni dell audit; i. chiede se vi siano particolari procedure da osservare per garantire la sicurezza dei componenti del gruppo di audit nel corso della visita agli impianti; j. definisce, se del caso, l esclusione da quanto precedentemente pianificato e ne specifica la relativa motivazione; k. chiede ai rappresentanti della ditta oggetto di audit se ci siano eventuali domande da porre. I risultati, le attività e le osservazioni emerse nell ambito della riunione di apertura devono essere riportati nel rapporto finale. 3.2 La fase successiva corrisponde alla raccolta delle evidenze. L audit può riguardare tutti od alcuni processi, attrezzature, documenti o registrazioni della ditta. Nel caso in cui sia necessario, o opportuno, procedere all audit di una selezione di processi, di attività, di documenti, di registrazioni (potrebbe essere il caso di impianti molto grandi, di processi che si svolgono in più giorni, di documentazioni particolarmente ricche o complesse, ecc.) i criteri impiegati per la selezione devono essere descritti nel rapporto di ispezione. In ogni caso il gruppo di audit dovrà procedere alla raccolta delle evidenze necessarie a permettere l espressione delle conclusioni dell audit sulla base di un giudizio professionalmente fondato. Le evidenze consistono in ogni tipo di informazione verificabile che può essere raccolta e che sia attinente l oggetto e i criteri dell audit. Le evidenze possono essere raccolte per mezzo di: a. Osservazione diretta delle attività in svolgimento, del personale, degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti ecc. b. Interviste agli operatori. ad esempio richiesta di spiegazioni inerenti l attività svolta, verifica della conoscenza delle azioni da intraprendere, ecc. c. Esame di documenti e registrazioni, ad esempio procedure di autocontrollo, registrazioni inerenti l attività di monitoraggio di un CCP, liste di controllo compilate, registrazioni di temperature, schede tecniche di prodotti ecc. d. Misurazioni condotte con strumenti propri o messi a disposizione dalla ditta (misurazione delle temperature, misurazione del ph, pesature, ecc.). Anche l osservazione diretta di una fase del processo in corrispondenza di un CCP, il monitoraggio del quale debba avvenire visivamente, può essere considerata una misurazione. Le evidenze possono quindi essere raccolte direttamente in campo o mediante verifica documentale. La raccolta delle evidenze può avvenire con una, con l altra o entrambe le modalità. Quando il caso lo richieda, il gruppo di audit può integrare le evidenze di cui ai precedenti punti effettuando campionamenti da destinare ad analisi ufficiali presso i Laboratori di Sanità Pubblica o l Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Le modalità operative di conduzione dell audit in campo sono sostanzialmente quelle dell ispezione classica definita dall art. 2 del Regolamento (CE) n.882/2004. L audit documentale consiste invece in una valutazione dei documenti e delle registrazioni e si può svolgere anche lontano dai reparti produttivi. Quando l audit documentale segue l audit in campo prende le mosse, di norma, dalle evidenze raccolte nel corso dell ispezione in campo. 4

Per esempio, se nel corso dell ispezione sono state raccolte evidenze che depongono per una inadeguata applicazione delle procedure di pulizia e disinfezione, potrebbe essere opportuno prendere in esame queste procedure e le pertinenti registrazioni al fine valutarne la completezza, l adeguatezza e l effettiva applicazione al fine del raggiungimento degli obiettivi della legge alimentare. Inoltre, per esprimere un giudizio fondato, non è in genere sufficiente prendere visione delle registrazioni di una singola giornata, ma è necessario esaminare documenti relativi a un periodo di tempo più lungo. Le attività, gli ambienti, gli impianti le attrezzature e gli altri aspetti ispezionati, le persone intervistate, i documenti e le registrazioni esaminati, gli strumenti di misurazione impiegati, devono venire riportati nel rapporto finale. Ad esempio: sono state ispezionate tutte le celle del deposito frigorifero piuttosto che sono state ispezionate le celle 3 e 4 del deposito frigorifero, sono state esaminate le registrazioni delle temperature delle celle 5, 4 e 12 relative ai mesi di giugno e settembre, sono stati esaminati i rapporti di prova dell analisi delle acque (tutti) piuttosto che sono stati esaminati i rapporti di prova dell analisi delle acque n. 99476537 del 03/05/2004 e n. 4866934 del 27/06/05. Nel caso degli strumenti soggetti a taratura periodica, è necessario riportare anche gli estremi della taratura specificandone l intervallo e il periodo di validità. Ad esempio: È stata condotta la misurazione della temperatura a cuore del prodotto in cottura mediante termometro a sonda modello ABCD, n. 12345; ultima taratura: 05/05/2005, validità sino al 04/05/2006; intervallo di temperatura della taratura + 20 / + 80 C (ovviamente, per essere valida, la temperatura rilevata dovrà trovarsi all interno dell intervallo di taratura e lo strumento dovrà essere nel periodo di validità della taratura). Quando l orario di raccolta di un evidenza può influire sulla sua valutazione, è indispensabile che nel rapporto finale venga riportato il momento esatto della rilevazione. Ad esempio rilevare del carniccio su un tavolo di lavorazione ha un significato diverso se viene osservato alle ore 06,04 in fase preoperativa, o alle ore 10,23 in fase operativa. Tutte le evidenze raccolte (documentali e non) devono essere registrate nel rapporto dell audit, o direttamente o tramite rimando ad allegati strumenti di registrazione specifici (es. liste di controllo strutturate, rapporti di prove svolte sul campo, prove di rintracciamento prodotti, ecc.). Nel caso in cui le evidenze raccolte depongano per una contaminazione del prodotto, tale situazione deve essere riportata immediatamente alla ditta al fine dell adozione delle opportune azioni correttive e preventive. Qualora le evidenze siano tali da comportare l adozione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, è necessaria l immediata contestazione all operatore e la redazione di appositi atti distinti dal rapporto di audit. Se non è immediatamente evidente che lo stato di realtà osservato comporti l adozione di provvedimenti immediatamente contestabili, gli elementi che definiscono questo stato di fatto devono essere registrati e la loro problematicità va esplicitata nel rapporto di audit, in modo da consentire l assunzione successiva dei provvedimenti del caso una volta accertato che ne ricorrano effettivamente le condizioni. 3.3 Una volta raccolte le evidenze, queste devono essere valutate alla luce dei criteri dell audit al fine della formulazione delle risultanze. 5

I riscontri raccolti nel corso dell ispezione dei locali, degli impianti, dei processi, della documentazione e delle registrazioni devono quindi essere valutati alla luce delle norme di riferimento (criteri dell audit) al fine di esprimerne la conformità o meno. Di norma l elaborazione delle risultanze avviene al termine dell ispezione. Trattandosi di pronunciare un giudizio di conformità, nell espressione delle risultanze non possono essere impiegati giudizi intermedi del tipo marginalmente accettabile, migliorabile, bensì solo espressioni del tipo accettabile o non accettabile, conforme o non conforme. Ogni valutazione intermedia (per esempio sufficiente in una scala che comprenda anche buono e insufficiente o solo parzialmente rispondente all obiettivo perseguito ) implica la presenza di situazioni che hanno impedito l attribuzione di un giudizio di piena conformità. Deve essere sempre chiara, all operatore ed all ispettore, la netta separazione tra ciò che è idoneo e ciò che non è idoneo onde evitare equivoci. 3.4 Prima della riunione di chiusura di norma è opportuno che il gruppo di audit si consulti per: a. riesaminare le risultanze; b. concordare le conclusioni in relazione a quanto effettivamente esaminato nel corso dell audit; c. discutere sulle azioni successive da intraprendere. 3.5 Le risultanze e le conclusioni dell audit, che devono essere coerenti con le evidenze riscontrate, sono di norma presentate e discusse in una riunione finale con i rappresentanti della ditta. È importante che le risultanze e le conclusioni dell audit siano pienamente comprese e, se possibile, condivise dai rappresentanti dell organizzazione oggetto di audit (industria alimentare o servizio). Nella stessa riunione possono essere discusse le eventuali azioni correttive che l organizzazione oggetto di audit ha intenzione di condurre per fare fronte alle non conformità rilevate (la responsabilità dell individuazione e attuazione delle azioni correttive è sempre e comunque dell organizzazione oggetto di audit) e venire fissati, o se possibile, concordati, i tempi per la loro rimozione. Potrebbe verificarsi la situazione nella quale il gruppo di audit non sia in grado di valutare compiutamente tutte le evidenze e di elaborare conseguentemente le pertinenti risultanze e le conclusioni prima della riunione di chiusura (è il caso in cui il gruppo di audit ritenga di dovere approfondire alcuni aspetti, anche in consultazione di esperti tecnici esterni al gruppo di audit). In questi casi nella riunione di chiusura verranno riassunte le risultanze elaborate e le altre evidenze, rimandando per le conclusioni a quanto sarà riportato nel rapporto finale. 4. REDAZIONE DEL RAPPORTO FINALE Il responsabile del gruppo di audit prepara, unitamente agli altri componenti, il rapporto finale di ispezione.il rapporto deve rappresentare in modo completo e comprensibile tutte le fasi dell audit e dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi: a. la data, l obiettivo e il campo dell audit; b. l organizzazione oggetto dell audit e i suoi rappresentanti partecipanti all audit; c. l organizzazione responsabile della conduzione dell audit e i componenti il gruppo di audit; d. i criteri dell audit; e. le modalità di conduzione dell audit; f. i reparti/linee produttive, attività, documentazione registrazioni esaminati; g. le risultanze; h. le conclusioni; 6

i. i tempi fissati per la risoluzione delle non eventuali conformità rilevate e l indicazione del responsabile della verifica dell avvenuta adozione delle azioni correttive; j. le eventuali raccomandazioni; k. le firme dei componenti il gruppo di audit; l. una dichiarazione attestante che le conclusioni dell audit sono da mettere in relazione esclusiva con quanto effettivamente esaminato. Il rapporto finale, debitamente firmato, deve essere trasmesso al Responsabile della gestione del programma di audit che provvederà a trasmetterlo all impresa alimentare o nel settore dei mangimi oggetto dell audit. Nel caso in cui il rapporto finale di ispezione non implichi l adozione di alcuna azione correttiva e/o preventiva, l iter dell audit si considera concluso con l invio del rapporto ai soggetti interessati. 5. CONDUZIONE DI AZIONI SUCCESSIVE ALL AUDIT Nel caso in cui le conclusioni dell audit evidenzino delle non conformità, il responsabile del programma di audit richiede all operatore del settore alimentare di porre rimedio alla situazione. Nel caso in cui quest ultimo dimostrasse la propria incapacità o mancata volontà ad attuare le pertinenti azioni correttive, l autorità competente prenderà le opportune misure a tutela della sicurezza e dell integrità degli alimenti. Tali azioni comprendono, a seconda dei casi, le seguenti misure: a) l imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; b) la restrizione o il divieto dell immissione sul mercato, dell importazione o dell esportazione di mangimi, alimenti o animali; c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti; d) l autorizzazione dell uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti; e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo; f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento; g) il sequestro ufficiale dei mangimi o degli alimenti provenienti da paesi terzi che non sono conformi alla normativa in materia di mangimi o di alimenti in vista della loro eventuale distruzione o trattamento; h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente. Come già più sopra esposto, qualora le evidenze siano tali da comportare l adozione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, è necessaria l immediata contestazione all operatore e la redazione di appositi atti distinti dal rapporto di audit. Il rapporto finale viene archiviato dopo che il Responsabile della verifica dell avvenuta adozione delle azioni correttive ne abbia comunicato l adozione. 7

ALLEGATO B RAPPORTO DI ISPEZIONE LOGO ASL Rapporto di Ispezione n Data audit OBIETTIVI DELL AUDIT Ora inizio CRITERI DELL AUDIT Componenti del Gruppo di Audit Nome o Rag. Sociale/n. identificativo Identificativi dell impresa del settore alimentare e dei mangimi sottoposta ad audit ATTIVITÀ E LINEE PRODUTTIVE Partecipanti Modalità di conduzione dell audit 1 AUDIT IN CAMPO Reparti/linee produttive ispezionati Attività auditate Esclusioni rispetto a quanto pianificato 1 Citare eventuali attività particolari attuate o richieste, misurazioni effettuate o fatte condurre (con, se rilevante, l indicazione degli strumenti utilizzati comprensivi degli estremi di taratura degli stessi), analisi di laboratorio o altro PAGINA 1 DI 5

Evidenze 2 dell audit in campo 2 riportare ogni tipo di informazione verificabile attinente l oggetto e i criteri dell audit. Le evidenze possono essere raccolte per mezzo di osservazioni dirette, di interviste agli operatori, di esame di documenti e registrazioni, di misurazioni condotte con strumenti propri o messi a disposizione dalla ditta, ecc. PAGINA 2 DI 5

AUDIT DOCUMENTALE Documenti esaminati Registrazioni Esaminate Esclusioni rispetto a quanto pianificato Evidenze dell audit documentale PAGINA 3 DI 5

RISULTANZE DELL AUDIT 3 3 Risultati della valutazione di conformità delle evidenze ispettive e documentali raccolte rispetto ai criteri dell audit. PAGINA 4 DI 5

Osservazioni da parte dei partecipanti all audit Ora fine audit CONCLUSIONI DELL AUDIT 4 Le non conformità rilevate dovranno essere risolte entro il: Il Sig./Dr. Ruolo presso la Ditta comunicherà al Servizio che ha condotto l audit la rimozione delle NC e le azioni correttive adottate entro il: Le presenti conclusioni sono da mettere in relazione esclusivamente con quanto effettivamente esaminato nel corso dell audit come dettagliatamente descritto e riportato nel presente rapporto di ispezione. Luogo e data I COMPONENTI DEL GVI FIRMA FIRMA FIRMA 4 Le conclusioni sono tratte sulla base delle risultanze e vengono espresse alla luce degli obiettivi dell audit. PAGINA 5 DI 5