Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2019

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Trento, 28 ottobre 2018 Circolare di Studio Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2019 Gentile cliente, di seguito, illustriamo le novità di interesse contenute nel decreto fiscale collegato alla finanziaria 2019. In particolare gli argomenti di interesse riguardano l estinzione agevolata di cartelle esattoriali e di situazioni di contenzioso con il fisco e l imminente entrata in vigore della fatturazione elettronica. DEFINIZIONI AGEVOLATE Definizione agevolata processi verbali di constatazione È prevista la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018. La definizione richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa per regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES/IRPEF, addizionali, contributi, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE ed IVA. Le imposte andranno versate per intero beneficiando della mancata applicazione di interessi e sanzioni relative alle violazioni contestate nei verbali. La definizione si perfeziona con: il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

pagamento rateizzato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la possibilità di compensazione di crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. È possibile definire solo i verbali per i quali, al 24 ottobre 2018, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. L eventuale notifica di un avviso di accertamento o di invito al contraddittorio per l accertamento con adesione, antecedente al 24 ottobre 2018, costituisce causa preclusiva all accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale. Le dichiarazioni per aderire alla definizione devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità che dovranno essere previste da un Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Viene la possibilità di definire in via agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento, di rettifica, e di liquidazione notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, versando le sole maggiori imposte senza sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori. Il termine del versamento è di trenta giorni, che decorrono dal 24 ottobre 2018 o se più ampio, tale termine coincide con quello previsto per la proposizione del ricorso. La sanatoria si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o la prima rata entro i suddetti termini. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili. Definizione agevolata ruoli ( rottamazione-ter ) Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all Agente della riscossione dal 2000 al 2017. La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme: affidate all Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

maturate a favore dell Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento. Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese. La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti: recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali; risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa all importazione, per le quali l art. 5 del Decreto in esame prevede una specifica modalità di definizione. La modalità di accesso risulta essere semplice, attraverso la presentazione di una domanda entro il 30 aprile 2019 e pagamento privo di sanzioni e interessi da effettuarsi o in un unica soluzione o dilazionato in 10 rate da corrispondere in 5 anni (2 scadenze annuali al tasso agevolato del 2 % - l attuale tasso previsto per le dilazioni di carichi pendenti è pari al 4,5%). L articolo prevede la possibilità, per i debitori che hanno aderito alle precedenti definizioni e che effettuano il saldo entro il 7 dicembre 2018 delle rate dovute ai fini delle definizioni (in scadenza luglio, settembre, ottobre 2018), di beneficiare di un differimento automatico delle restanti somme dovute. Il versamento sarà effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, a partire dal 2019, da corrispondere in 5 anni (2 scadenze annuali 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, al tasso agevolato pari al 2 %).

Estinzione dei debiti fino ad 1.000 I debiti fino a 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai carichi affidati all agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, sono automaticamente annullati, ancorché riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter. L annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici e contabili necessari ad effettuare l operazione di annullamento. Ai fini del conseguente discarico, l agente della riscossione trasmetterà telematicamente agli Enti interessati l elenco dei delle quote da annullare. Va evidenziato che quanto già versato resta acquisito, le somme che verranno versate successivamente al 24.10.2018 saranno imputate ad altri debiti o in assenza rimborsate. Definizione agevolata ruoli per risorse proprie dell Unione Europea È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata dei carichi affidati all Agente della riscossione dal 2000 al 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e dell IVA riscossa all importazione. A tal fine risultano applicabili i termini e le modalità previste dalla rottamazione tris con le seguenti eccezioni: il debitore è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese, gli interessi di mora; l Agente della riscossione comunica al debitore entro il 31.5.2019 quanto dovuto ai fini della definizione, l importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse; è fissato al 30.9.2019 il termine di pagamento della prima rata / unica soluzione.; non è consentita la compensazione con i crediti maturati nei confronti della P.A.

Definizione agevolata delle controversie tributarie È prevista la chiusura veloce delle liti pendenti nelle commissioni tributarie con pagamento di 1/2 del valore della causa in I grado o di 1/5 in II grado in caso di soccombenza dell A. d. E. (per valore della causa si intende l importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato). Nella stessa ipotesi qualora la lite riguardi esclusivamente sanzioni si potrà chiudere al 15% del valore della causa, al 40% negli altri casi. La disciplina si applica a quelle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per quelle in cui alla data di presentazione della domanda il processo non sia concluso con sentenza definitiva. Sono esclusi da tale definizione le controversie relative ad atti impositivi, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute. La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui gli importi siano superiori ai 1.000,00 è prevista la possibilità di un pagamento rateale. Non è prevista, anche in questo caso, la possibilità di effettuare compensazioni. Nel caso non ci siano importi da pagare la definizione si perfeziona esclusivamente con la presentazione della domanda. Infine, non possono essere definite le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali UE, l Iva riscossa all importazione e le somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato. Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale È prevista la correzione di errori / omissioni e l integrazione, fino al 31.5.2019, delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini IRES / IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA. Va evidenziato che: l integrazione è consentita nel limite di 100.000 di imponibile annuo ai fini delle predette imposte e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 di imponibile annuo per cui è ammessa l integrazione;

l integrazione è ammessa fino a 30.000 in caso di dichiarazione di un imponibile inferiore a 100.000 nonché di dichiarazione senza debito d imposta per perdite ex artt. 8 e 84, TUIR. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri: un imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile IRPEF / IRES ai fini delle imposte sui redditi / relative addizionali / imposte sostitutive delle imposte sui redditi / contributi previdenziali / IRAP; un imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute; l aliquota media per l IVA, ovvero l aliquota IVA ordinaria del 22%. Ai fini in esame il contribuente deve: inviare una dichiarazione integrativa speciale all Agenzia delle Entrate per uno / più periodi d imposta per i quali, al 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l accertamento di cui agli artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97; versare spontaneamente in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.7.2019, senza possibilità di compensazione. Il versamento può essere effettuato in 10 rate semestrali di pari importo; il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30.9.2019. La procedura si perfeziona dal momento di versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o della prima rata. In caso di mancato / parziale versamento di quanto dovuto la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili indicati con applicazione di sanzioni ed interessi. La dichiarazione integrativa speciale, non può essere utilizzata a favore del contribuente. La procedura di dichiarazione integrativa non può essere attuata se: Non sono state presentate le dichiarazioni per tutto il periodo 2013-1016; La richiesta è stata presentata dopo che il contribuente ha avuto conoscenza di qualsiasi attività di accertamento o procedimento pensale. La procedura non può, altresì, essere attuata dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi

prodotti in forma associata. Chiunque attuerebbe in maniera fraudolenta la procedura di cui sopra sarebbe perseguitato penalmente. Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa sono demandate all Agenzia delle Entrate. FATTURAZIONE ELETTRONICA Fattura elettronica Per il 1 semestre del 2019 non si applicano le sanzioni su eventuale emissione tardiva sulla fatturazione elettronica se questa è emessa entro il termine della liquidazione dell imposta periodica (mensile o trimestrale). Nel caso di emissione tardiva entro il termine di liquidazione del periodo successivo, saranno applicate le sanzioni previste dalla norma ridotte dell 80%. L obiettivo è quello di non differire ulteriormente l entrata in vigore della fatturazione elettronica e di ridurre gli effetti per eventuali ritardi nell adeguamento dei sistemi informatici. Semplificazione in tema di emissione delle fatture Con la modifica l art. 21 del D.P.R n. 633/72 in materia di fatturazione (in termini generali) dal 1 luglio 2019 è previsto quale termine massimo di emissione del documento 10 giorni dall effettuazione delle operazioni che le stesse documentano. La previsione non muta le regole relative all esigibilità dell imposta e la conseguente liquidazione. Chi emette la fattura in una data diversa da quella di effettuazione dell operazione deve riportare in fattura la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell operazione. Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse Si modificano altresì i termini di registrazione delle fatture emesse. Tutte le fatture emesse (sia immediate che differite ), devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione.

La norma conserva l eccezione prevista per le operazioni di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, disponendo che le fatture emesse entro il mese successivo a quello di consegna dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione. Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti Viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture d acquisto, in quanto tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio. Semplificazione in tema di detrazione dell IVA Con la modifica dell art. 1, DPR n. 100/98 è previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell anno precedente. Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi A seguito dell introduzione dell obbligo di fatturazione elettronica (processo di digitalizzazione), si rende definitivamente obbligatoria dal 1 gennaio 2020 la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i commerciati al minuto (dal 1 luglio 2019 per i soggetti in contabilità ordinaria). La disposizione, vincolando i commercianti al minuto alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi pone come condizione indispensabile la necessità di dotarsi dei c.d. Registratori di cassa telematici (definiti e regolamentati dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016). Dato il passaggio da una facoltà ad un obbligo viene concesso un contributo una tantum pari al 50% del prezzo d acquisto del registratore di cassa telematico (credito d imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24).

Entrata in vigore Decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Si ricorda che il dispositivo, poiché decretato in forma d urgenza, ha già iniziato l iter di conversione in legge e sarà quindi suscettibile a possibili modifiche e/o integrazioni nel prossimo futuro. * * * * * Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare. Cordiali saluti. Pizzini & Lombardi Commercialisti Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.