SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI ACCOGLIENZA E DI INSERIMENTO SCOLASTICO DEDICATO AI BAMBINI E AI RAGAZZI ADOTTATI



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Allegato A SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI ACCOGLIENZA E DI INSERIMENTO SCOLASTICO DEDICATO AI BAMBINI E AI RAGAZZI ADOTTATI Il giorno., dell anno. alle ore., presso la sede della Regione Toscana. TRA La Regione Toscana: Assessorato Welfare, politiche per la casa, integrazione socio-sanitaria... Assessorato Scuola, Formazione, Ricerca e Università... L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana... E Viste le Leggi: - 4 maggio 1983 n. 184 Disciplina dell adozione e dell affidamento di minori, successivamente modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n 149; - 31 dicembre 1998 n. 476, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori stranieri, che ha introdotto un nuovo procedimento per l adozione internazionale affidando alle Regioni la promozione di protocolli operativi e convenzioni con gli Enti Autorizzati per l adozione internazionale e con i servizi; - 28 marzo 2001 n. 149, modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n. 184, recante Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ; Richiamate le disposizioni contenute nel Libro Primo, Titolo VIII, del Codice civile; Visto inoltre: - il D.M. del 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l inclusione scolastica : - la Circolare del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca n.8 del 6 marzo 2013,Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l inclusione scolastica. Indicazioni operative ; - le indicazioni espresse dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Dipartimento dell istruzione, aventi ad oggetto Deroga all obbligo scolastico di alunni adottati del 4 febbraio 2014; - le Linee guida per l accoglienza e l integrazione degli alunni stranieri, emanate dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca con Circolare del 19 febbraio 2014 (prot. n. 4233); le note del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, aventi rispettivamente ad oggetto Piano annuale per l inclusività e Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali Viste inoltre le Leggi regionali: - 24 febbraio 2005 n. 41, Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e, in particolare, l art. 53, Politiche per i minori, che ricomprende tra gli

interventi e servizi rivolti ai minori le attività necessarie e i compiti correlati all adozione internazionale; - 20 marzo 2000, n. 31, " Partecipazione dell'istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza", che prevede la collaborazione della Regione Toscana con l'istituto degli Innocenti di Firenze affidando a quest ultimo le funzioni dell osservatorio sociale regionale, delle attività di osservazione, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni, studio e analisi della condizione di vita dei minori e delle problematiche dell infanzia, dell adolescenza e delle famiglie; - 1 marzo 2010 n. 26 Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ; Richiamati: - il Piano integrato sociale regionale (P.I.S.R.) 2007-2010, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 113 del 31.10.2007, e visto in particolare il punto 6.2.2. I minori in famiglia: l'adozione nazionale ed internazionale che riporta, tra gli obiettivi e priorità, il sostegno alla fase post adottiva, al fine di aiutare la famiglia nel suo ruolo genitoriale e prevenire i fallimenti adottivi, attraverso una serie di azioni rivolte sia al nucleo familiare che alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori; - il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 - approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5/11/2014 - nel quale, in continuità con gli obiettivi del P.I.S.R. 2007-2010, si sottolinea, al punto 2.2.3.2 - la necessità di un rafforzamento della rete integrata dei servizi di tutela anche in ambito scolastico-formativo ed attraverso la condivisione di linee guida, accordi di programma, protocolli d intesa, tavoli di concertazione, percorsi formativi e di supervisione per l assunzione di responsabilità comuni; Considerati inoltre: - il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 128 del 29 maggio 2002, con il quale è stato approvato l Accordo di programma tra la Regione Toscana, i comuni capofila delle zone sociosanitarie, le Comunità Montane e le Aziende UU.SS.LL. per l applicazione delle leggi in materia di adozione, che ha tra l altro previsto: la riorganizzazione dei servizi per l adozione sul territorio regionale attraverso l attività di informazione, preparazione e sostegno alle coppie aspiranti all adozione; l organizzazione dell attività predetta a livello di aree vaste, comprendenti più zone socio-sanitarie coordinate dai quattro comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena; la collaborazione, ai fini della realizzazione delle attività previste, tra i servizi e gli Enti Autorizzati operanti nel territorio toscano; - il Decreto dirigenziale 26 marzo 2012, n. 1165, per l approvazione dello schema Accordo di collaborazione in materia di adozione internazionale tra la Regione Toscana, i comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena e gli Enti Autorizzati operanti in Toscana, finalizzato, tra l altro, a sviluppare e qualificare la rete dei servizi integrati rivolti alle famiglie e ai minori, nonché a sperimentare possibili forme di raccordo e collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali per la diffusione della cultura dell accoglienza e la prevenzione di situazioni di disagio e di rischio; - il Piano di Indirizzo della L.R. 32/2002 Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015 in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, di cui alla Delibera Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012, con il quale la Regione Toscana individua le azioni necessarie per fornire supporto agli studenti con diverse abilità, allo scopo di garantire la loro piena partecipazione ai percorsi scolastici, e che prevede in particolare, nell'obiettivo specifico 1.b, di prevenzione della dispersione scolastica, miglioramento dei livelli di apprendimento e della qualità dell'istruzione, l'azione 1.b.2 Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica - articolati

in interventi di gestione della diversità, con specifica attenzione alla diversità di lingue e culture, e interventi di orientamento e prevenzione del disagio. Art. 1 Finalità Con il presente Protocollo d'intesa la Regione Toscana, d'ora in poi Regione e l'ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, d'ora in poi U.S.R., condividono le finalità di seguito indicate: promuovere la cultura dell accoglienza e la conoscenza delle diverse forme di genitorialità; favorire il benessere dei bambini e ragazzi adottati e delle loro famiglie in ambito scolastico attraverso percorsi di inclusione e di contrasto al disagio; valorizzare la storia e l identità dei bambini e dei ragazzi adottati; rafforzare la rete integrata dei servizi attraverso azioni di comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia; sostenere la realizzazione di reti formali di scuole di ogni ordine e grado per l attuazione di percorsi di accoglienza integrati e condivisi; individuare e diffondere prassi operative omogenee a livello regionale orientate alla definizione e all attuazione di percorsi specifici di valutazione e di inserimento scolastico dei minori adottati; valorizzare e qualificare il patrimonio di conoscenze e competenze professionali presente nel territorio regionale in materia di adozione; consolidare e innovare gli interventi educativi secondo approcci che rispettino e valorizzino le differenze e le specificità di ciascuno. Le premesse e le finalità costituiscono parte integrante del Protocollo d'intesa. Art. 2 Oggetto Attraverso il presente Protocollo le parti intendono collaborare per individuare modalità e prassi operative condivise, finalizzate alla promozione della cultura dell accoglienza ed alla definizione di percorsi mirati ad un adeguato inserimento scolastico dei bambini e dei ragazzi adottati, anche attraverso il coinvolgimento delle loro famiglie. Art. 3 Ambiti d intervento Le finalità individuate all'art. 1 sono perseguite e sviluppate secondo i macro-ambiti di intervento di seguito descritti: sensibilizzazione e informazione; formazione dei docenti e del personale scolastico; sistema dell'accoglienza scolastica; strumenti operativi ed attuativi. Art. 4 Linee per lo sviluppo delle azioni Per ogni macro-ambito d intervento, di cui all art. 3, le parti si impegnano a collaborare per lo sviluppo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ognuna, delle seguenti azioni:

Sensibilizzazione e informazione: - realizzazione di iniziative rivolte a classi e/o gruppi di alunni, finalizzate alla sensibilizzazione sui concetti dell accoglienza, del confronto e della diversità ed alla valorizzazione delle diverse individualità; - promozione di iniziative di sensibilizzazione/informazione rivolte alla comunità sulla realtà e sulle caratteristiche dell esperienza adottiva. Formazione dei docenti e del personale scolastico: definizione di percorsi mirati per la sensibilizzazione dei docenti sulle specificità dell adozione; promozione di apposite iniziative formative e/o di aggiornamento professionale incentrate sui bisogni ed sulle caratteristiche del bambino adottato, con definizione di percorsi didattici flessibili ed adeguati alle sue specificità. Sistema dell'accoglienza scolastica: promozione di interventi di accoglienza finalizzati all'integrazione degli alunni adottati attraverso l'individuazione di concreti strumenti ed iniziative di comunicazione e di reciproca conoscenza; definizione di un sistema strutturato che favorisca e sostenga l accoglienza e l inserimento scolastico dell'alunno adottato ed il coinvolgimento della sua famiglia a partire dalle indicazioni riportate all art. 5; costituzione di un Gruppo di riferimento per la valutazione ed il monitoraggio del percorso di inserimento, come indicato all art. 5; sostegno e consolidamento delle reti territoriali e dei percorsi di accoglienza già esistenti ed operanti; promozione di azioni di coinvolgimento di tutte le famiglie della comunità scolastica e dei diversi attori che, a vario titolo, in materia di integrazione dei/delle bambini/e adottati/e, rivestono un ruolo attivo all interno del tessuto sociale di riferimento; Strumenti operativi ed attuativi: consolidamento dei protocolli scolastici, delle linee guida, degli accordi territoriali già in essere, e contestuale diffusione di strumenti simili negli istituti scolastici che ne siano ancora sprovvisti. Art. 5 Il sistema dell accoglienza scolastica Il sistema dell accoglienza scolastica per bambini e ragazzi adottati è caratterizzato da una serie di interventi, percorsi e strumenti finalizzati a promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione utili a favorire e qualificare il percorso di accoglienza e di inserimento. L inserimento scolastico è il momento centrale nel percorso di integrazione sociale dell alunno adottato che, per la complessità del suo vissuto, richiede una specificità di attenzione. L avvio del sistema di accoglienza necessita, da parte degli operatori scolastici, la conoscenza approfondita e condivisa da parte della famiglia, della storia, della situazione individuale e familiare del bambino, al fine di garantire una valutazione adeguata per l inserimento, per l individuazione degli eventuali percorsi di accompagnamento e per la prevenzione delle potenziali criticità. L attivazione degli interventi di accoglienza va previamente e specificamente autorizzata da parte della famiglia. Costituisce elemento centrale del sistema dell accoglienza scolastica, il Gruppo di riferimento per la valutazione ed il monitoraggio del percorso di inserimento (d ora in poi Gruppo ), composto da:

il dirigente scolastico; un referente scolastico per l adozione/figura strumentale per l adozione; la famiglia; in caso di adozione internazionale, un rappresentante degli Enti Autorizzati, di cui all art. 39, comma 1, lett. c e 39-ter, della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni; l assistente sociale che ha in carico la famiglia; il docente coordinatore della classe frequentata dallo studente adottato Il Gruppo opera per: raccogliere e condividere le informazioni relative alla storia del bambino, alla sua situazione individuale e familiare; valutare e prevenire le possibili forme di disagio del bambino; facilitare il coinvolgimento della famiglia nel percorso di inserimento e favorire i contatti tra questa e la scuola; valutare l attivazione di strumenti e/o percorsi di accompagnamento che si rendessero necessari a seguito dell eventuale manifestarsi di specifiche criticità; interagire con i soggetti che compongono la Rete territoriale prevista all art. 7; individuare specifiche azioni di monitoraggio sull andamento dell inserimento e del percorso di apprendimento del bambino o del ragazzo. Art. 6 Il percorso di valutazione Nella definizione del percorso di valutazione, finalizzato all inserimento scolastico del minore, il dirigente scolastico, il referente scolastico per l adozione e il personale docente si attivano per: raccogliere e valutare tutte le informazioni provenienti dai servizi che hanno in carico la famiglia adottiva; prevedere, al momento dell iscrizione, un colloquio preliminare con i genitori adottivi finalizzato alla reciproca conoscenza; consentire un approccio graduale al nuovo ambiente scolastico, favorendo, prima dell inserimento, visite ed incontri con compagni ed insegnanti; valutare l eventuale percorso scolastico pregresso, al fine di individuare la classe di frequenza più appropriata, sia in riferimento all età anagrafica, che alla condizione psico-fisica del bambino; prevedere la possibilità di inserimento graduale del bambino nel contesto scolastico, anche con eventuale riduzione iniziale dell orario scolastico, per favorire il consolidamento delle nuove relazioni familiari; supportare la realizzazione di percorsi didattici mirati e personalizzati incentrati sui legami affettivi e relazionali del bambino, anche attraverso specifici strumenti didattici, compresi i libri di testo; favorire percorsi di formazione del personale scolastico, nonché momenti di socializzazione fra tutte le famiglie, sulle diverse tipologie e modelli di famiglie; garantire, nel caso di alunni della scuola dell infanzia e della scuola primaria, il passaggio delle informazioni tra i diversi gradi di scuola; mettere in atto le necessarie azioni di monitoraggio sull inserimento del bambino nel contesto scolastico e sui risultati di apprendimento. Art. 7 Rete integrata dei servizi

L attivazione del percorso di accoglienza scolastico previsto dal presente Protocollo richiede il coinvolgimento di tutti i soggetti e gli attori che, a vario livello e con funzioni diverse, intervengono nell iter adottivo. Le istituzioni scolastiche, nella definizione e nello sviluppo del sistema di accoglienza, interagiscono, attraverso il Gruppo richiamato all art. 5, con la rete integrata dei servizi dedicati all adozione e in particolare con: i Centri per l adozione di area vasta afferenti ai quattro comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena; i servizi territoriali di tutela minorile; i Consultori; i Referenti Organizzativi di Zona in materia di Adozione; il Referente scolastico regionale in materia di adozione; gli Enti autorizzati all adozione internazionale richiamati all art. 5. Per specifiche necessità o per iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e promozione, possono essere coinvolte anche le associazioni che raggruppano famiglie adottive o che si occupano di accoglienza. Art. 8 Impegni reciproci Nello sviluppo delle azioni individuate all art. 4, la Regione e l U.S.R. si impegnano a svolgere compiti di seguito descritti. Regione: promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione tra gli operatori scolastici finalizzate alla conoscenza del sistema toscano dedicato alle adozioni ed all attivazione della necessaria rete di contatti; diffusione tra i servizi territoriali dedicati all adozione e tra gli Enti Autorizzati richiamati all art. 5, firmatari dell accordo regionale di collaborazione in materia di adozione, dei contenuti e degli obiettivi del presente protocollo, nonché delle prassi operative che da questo discendono; collaborazione alla definizione di protocolli territoriali scolastici mirati all individuazione delle prassi operative necessarie all attuazione del percorso di accoglienza qui delineato; co-promozione di percorsi di aggiornamento e formazione congiunta per gli operatori sociali e per gli operatori scolastici, anche con la partecipazione degli Enti Autorizzati sulle specificità dell accoglienza di bambini e ragazzi adottati; tali percorsi formativi saranno sostenuti attraverso i piani di lavoro annuali attuativi della legge regionale 31/2000 nell'ambito delle attività realizzate dal Centro Regionale di Documentazione per l Infanzia e l Adolescenza (Regione Toscana/Istituto degli Innocenti) e saranno programmate anche verificando le possibili integrazioni con le attività previste dai programmi annuali regionali in materia di istruzione e formazione; analisi delle informazioni relative al fenomeno delle adozioni in Toscana e diffusione dei dati raccolti attraverso le attività svolte dal Centro Regionale di Documentazione per l Infanzia e l Adolescenza, di cui alla LR 31/2000. U.S.R.: individuazione di un referente regionale in materia di adozione, con funzioni di raccordo e di coordinamento con i soggetti impegnati nei percorsi di accoglienza e di inserimento scolastico; diffusione, tra gli istituti scolastici regionali, dei contenuti e degli obiettivi del presente protocollo, nonché delle prassi operative che da questo discendono;

promozione di protocolli scolastici mirati all individuazione delle prassi operative necessarie all attuazione nei singoli istituti del percorso di accoglienza qui delineato; co-promozione e sostegno all attuazione di programmi di aggiornamento del personale scolastico incentrati sulla specificità dei bambini e dei ragazzi adottati; coinvolgimento dell associazionismo familiare presente sul territorio nelle attività dedicate alla promozione e alla sensibilizzazione sulla tematica adottiva. Art. 9 Coordinamento e Monitoraggio Ai fini delle attività di coordinamento e di monitoraggio del presente Protocollo è costituito un gruppo di coordinamento cui partecipano rappresentanti della Regione e dell U.S.R. con funzioni di messa a punto e supporto alla realizzazione delle attività programmate in relazione alle specifiche aree di intervento. Il gruppo può essere integrato, in coerenza con gli argomenti e le tematiche di volta in volta affrontati, dagli operatori dei servizi territoriali, dai rappresentanti degli Enti Autorizzati per l adozione internazionale e dagli altri soggetti della rete integrata dei servizi. La Regione, attraverso le attività del Centro Regionale di Documentazione sull Infanzia e l Adolescenza, di cui alla legge regionale 31/2000, assicura un contributo tecnico e scientifico a supporto della realizzazione delle azioni e delle finalità individuate dal presente Protocollo. Art. 10 Durata Il presente Protocollo ha validità biennale dalla data della sua sottoscrizione. Letto, approvato e sottoscritto Per la Regione Toscana Assessore al Welfare, politiche per la casa, integrazione socio-sanitaria.. Assessore alla Scuola, Formazione, Ricerca e Università.. Per l Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana..