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ACCORDI GIUDIZIALI PER IL RISANAMENTO DELL IMPRESA IN CRISI: GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (ART. 182 BIS L.F.) di Antonella Benedetto Al fine di evitare la procedura fallimentare che sostanzialmente conduce alla disgregazione dell impresa, il legislatore ha previsto soluzioni alternative alla liquidazione il cui obiettivo principale è quello di valorizzare l attivo e di ottenere dei ritorni più elevati e maggiormente sicuri per i creditori. In tal senso, deve essere letta la possibilità concessa dalla normativa di ricorrere agli accordi, quale nuovo strumento per affrontare la crisi dell impresa; tale strada è percorribile fondamentalmente in due modi: a) attraverso la predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti; b) attraverso la predisposizione di un piano di risanamento dell impresa, di cui all art. 67, c. 2, lett. d, L.F. Il piano di ristrutturazione dei debiti richiama quello in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d insolvenza e può essere utilizzato sia per accedere al concordato preventivo, sia quale proposta contrattuale da fare ai creditori in via stragiudiziale che, qualora incontri l accettazione dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti, conduce al perfezionamento degli accordi di ristrutturazione. Il piano di risanamento ha una propria autonomia ed è un fatto interno all impresa, un atto dell imprenditore, e quindi non necessariamente deve essere sottoposto o presentato ai creditori. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dall art. 182 bis l. fall. Costituiscono una forma di risanamento dell impresa mediante la quale l imprenditore in stato di crisi cerca di ridurre la propria esposizione debitoria attraverso il raggiungimento di un intesa con i propri creditori. Essi rappresentano, pertanto, una modalità alternativa concessa all imprenditore per evitare il fallimento e per tentare di risanare l impresa in crisi. In particolare, il primo comma dell art. 182 bis l. fall. afferma che l imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all art. 161, l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori 1

rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti, unitamente a una relazione redatta da un professionista che abbia i requisiti previsti nell art. 67 terzo comma lettera d) sull attuabilità dell accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Dalla lettura del primo comma dell art. 182 bis si desumono alcuni elementi fondamenti. Prima di tutto, bisogna evidenziare che, nel disciplinare gli accordi di ristrutturazione, l art. 182 bis fa riferimento all imprenditore che si trova in uno stato di crisi, ossia in una situazione di difficoltà economica e finanziaria tale da generare uno stato di insolvenza (Trib. di Bari, 21 novembre 2005). Dalla lettura di tale articolo, si evince che possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti le stesse imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge per l assoggettibilità al fallimento. La normativa, infatti, stabilisce che sono soggette al fallimento le imprese che superano anche una sola delle cosiddette soglie di fallibilità, ossia: - attivo patrimoniale negli ultimi tre esercizi superiore a 300.000 euro; - conseguimento di ricavi lordi per un ammontare annuo complessivo pari a 200.000 euro, sempre con riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla istanza di fallimento; - indebitamento complessivo che supera i 500.000 euro. Le soglie di fallibilità indicano, dunque, il tetto massimo, il limite oltre le quali le imprese sono soggette al fallimento. Gli stessi limiti valgono per le imprese che vogliono ricorrere alla definizione di accordi con i propri creditori per tentare il risanamento dell impresa in crisi. Soglie di fallibilità Attivo patrimoniale ultimi 3 esercizi > 300.000 Ricavi lordi annui > 200.000 Debiti > 500.000 2

Accordi di ristrutturazione: modalità e tempi di attuazione Dalla lettura dell art. 182 bis L.fall. si desume che la definizione degli accordi passa attraverso due momenti principali: - una fase extra-giudiziale, durante la quale l imprenditore che si trova in una situazione di crisi cerca un accordo con i propri creditori. In particolare, la norma stabilisce che l accordo deve essere effettuato con almeno il 60% dei creditori, dove nel calcolo della percentuale deve tenersi conto dell ammontare dei crediti (non si fa un calcolo per teste); - una fase più propriamente giudiziale, in cui l imprenditore, una volta definito l accordo con i propri creditori, ne chiede l omologa da parte del Tribunale competente. In una prima fase, di natura extra-giudiziale, il debitore verifica la disponibilità dei principali creditori ad evitare il ricorso immediato alle procedure concorsuali; ciò si traduce, nei fatti, in una moratoria informale sui vecchi crediti e, non di rado, nella concessione di nuova finanza. La prima fase, seppure condotta direttamente dall imprenditore, in genere con l ausilio di consulenti, assume una importanza rilevante in quanto è in relazione ai risultati dalla stessa emersi che dipende il successivo giudizio (di omologazione ovvero di diniego) da parte del Tribunale interpellato. Difatti, in tale fase, con l ausilio di consulenti, viene definito un piano finanziario di rimborso, che definisce percentuali, tempi e modi del rimborso dei debiti, compatibili con la capacità dell'impresa di generare cassa. Tale piano è sottoposto ai creditori per l approvazione, eventualmente previe opportune modifiche; in genere è richiesta una maggioranza super-qualificata perché i dissenzienti devono essere pagati integralmente; se tale soglia non è raggiunta, la soluzione concorsuale è un alternativa pressoché obbligata. In effetti, affinché il creditore possa ottenere l omologazione dell accordo, è necessario che vengano rispettate due condizioni: a) l accordo deve coinvolgere tutti i creditori che rappresentino almeno il 60% della totalità dei crediti; b) l accordo deve essere strutturato in maniera tale da assicurare comunque anche il regolare pagamento di tutti i creditori che non vi hanno preso parte. 3

Ne deriva che l accordo potrebbe essere raggiunto anche con un singolo creditore, purché nel rispetto della soglia minima del 60%. In merito ai creditori dissenzienti, inoltre, c è da dire che, sebbene la normativa stabilisca che deve essere garantito il pagamento di tutti i creditori che non hanno preso parte all accordo, non sono previste garanzie reali a loro tutela. La fase successiva è quella giudiziale che ha inizio una volta raggiunto l accordo con i creditori, sempre nella misura minima del 60% dei crediti. A questo punto, infatti, l imprenditore deve chiedere l omologazione dell accordo al Tribunale del luogo dove ha la propria sede legale, previo deposito della documentazione indicata nell art. 161 L.fall.. In realtà, l art. 182 bis rimanda alla specifica norma che disciplina la presentazione della domanda di concordato preventivo. Difatti, l art. 161 l. fall. disciplina proprio l accesso alla procedura di concordato preventivo laddove stabilisce che la domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore ed afferma, inoltre, che, unitamente al ricorso, il debitore deve presentare la documentazione di seguito indicata: a) una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Sempre nella lettura dell art. 161 L.fall-, alla documentazione sopra indicata deve accompagnarsi una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all art. 67, c. 3, lett. d che attesti la veridicità dei piani aziendali e la fattibilità del piano medesimo. I professionisti di cui all art. 67 sono: - avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, ragionieri commercialisti iscritto nel registro dei revisori contabili; - studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che tutti i soci abbiano i requisiti professionali previsti per l assunzione dell incarico. 4

Il contenuto degli accordi di ristrutturazione Il contenuto dell accordo non è precisato dalla legge, per cui l imprenditore è libero di optare per le modalità che ritiene più opportune per negoziare con i propri creditori: - dilazioni di pagamento - abbattimento degli interessi maturati o convenzionalmente convenuti - cessione dei beni ai creditori - rinunce parziali delle posizioni creditorie - acquisizione di nuove garanzie L accordo può assumere la forma del contratto unico (sottoscritto da tanti creditori che rappresentano il 60% dei crediti) che deve rivestire almeno la forma della scrittura privata. Taluni ritengono che la scrittura privata sia autenticata in quanto la sua pubblicazione impone che l autenticità delle sottoscrizioni sia certificata da un soggetto terzo dotato di tale potere (orientamento CC.I.AA e Trib. Livorno, Luglio 2006). L accordo deve prevedere, inoltre, il pagamento dei creditori dissenzienti e garantire il loro regolare pagamento alle scadenze previste. Per il pagamento dei debiti tributari, l accordo può prevedere forme di transazione fiscale (art. 182 ter L.fall.). Come già detto, l art. 182 bis rimanda all art. 161 L.fall. per ciò che concerne la documentazione da allegare alla domanda di ristrutturazione, per cui alla domanda va allegata la documentazione di seguito indicata: 1) relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa 2) stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco analitico dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione 3) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore 4) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili 5) una relazione redatta dal professionista sull attuabilità dell accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. 5

L accordo deve assumere la forma dell atto scritto e deve essere depositato presso il Tribunale nonché pubblicato nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio. Il procedimento di omologazione da parte del Tribunale Fasi del procedimento di omologazione Il procedimento di omologazione si sviluppa attraverso tre fasi: 1) deposito presso il Tribunale; 2) pubblicazione nel registro delle imprese; 3) giudizio di omologazione. 1) Deposito presso il Tribunale (art. 182 bis, c. 1) L imprenditore deve depositare presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la propria sede principale, l accordo, completo di tutti gli allegati, concluso con almeno la maggioranza qualificata dei creditori 2) Pubblicazione nel registro delle imprese (art. 182 bis c. 2) Dopo il deposito presso il Tribunale competente, l imprenditore deve richiedere alla C.C.I.A.A. competente la pubblicazione dell accordo nel registro delle imprese. L accordo di ristrutturazione, una volta sottoscritto, produce i propri effetti a partire dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. La pubblicazione, che permette a chiunque di prendere visione dell accoro, ha una duplice finalità: a) fissare il momento dal quale comincia a decorrere l efficacia dell accordo tra i soggetti che vi hanno preso parte; b) fornire uno strumento di tutela ai creditori e i terzi che si sentano danneggiati dall accordo, dando loro la possibilità di fare opposizione. A tal fine, l imprenditore è tenuto alla compilazione del modello I2 per le imprese individuali ovvero del modello S2 per le società, compilando, in particolare, il riquadro 20 con l indicazione della seguente dicitura: Deposito dell accordo di ristrutturazione de debiti ai sensi dell articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942. 6

Come già detto, la pubblicazione nel registro delle imprese rappresenta un momento estremamente significativo in quanto entro 30 giorni da tale pubblicazione i creditori dissenzienti o estranei all accordo e, comunque, ogni altro interessato possono proporre opposizione. Inoltre, dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. 3) Omologazione del Tribunale (art. 182 bis, c. 4) Dopo il deposito, il Tribunale verifica la legittimità del piano di risanamento dell imprenditore. Il procedimento del Tribunale si conclude con decreto motivato con il quale il Tribunale omologa o diniega l accordo. E sicuramente un controllo di legittimità che ha per oggetto innanzitutto i consensi prestati e il calcolo della percentuale dei crediti minima del 60%; si propone, tuttavia, anche quale controllo di merito in quanto diretto a verificare l idoneità dell accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, verifica che viene ovviamente fatta sulla base della relazione dell esperto e di tutta la documentazione prodotta dall imprenditore. Difatti, se il Tribunale considera fattibile l accordo, il procedimento si conclude con un decreto di omologazione. Per effetto di tale decreto divengono irrevocabili, in caso di successivo fallimento del debitore, gli atti, i pagamenti, le garanzie poste in essere in esecuzione di tale accordo. Se, viceversa, il Tribunale non ritiene meritevole di accoglimento il piano di ristrutturazione proposto emana un decreto di diniego. Indipendentemente dal contenuto del decreto del Tribunale, esso è soggetto a pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese. Anche in tal caso, si rende necessaria la compilazione del modello I2 per le imprese individuali ovvero del modello S2 per le società. 7

Nel caso in cui la domanda di omologazione sia rigettata, può essere dichiarato il fallimento d ufficio. Nell ipotesi in cui, invece, l omologazione sia pronunciata e successivamente ad essa sia stato dichiarato il fallimento, non sono revocabili gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell accordo omologato. L imprenditore in stato di crisi può chiedere al tribunale l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti intervenuto con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% della situazione passiva debitoria. L accordo è pubblicato nel R.I. ed acquista subito efficacia (per i 60 gg successivi nessun creditore può agire in executivis) I creditori entro 30 gg. dalla pubblicazione possono impugnare l accordo ed il Tribunale, decise le opposizione, omologa l accordo con decreto motivato Il decreto di omologa è pubblicato presso il R.I. ed è impugnabile dai creditori entro i successivi 15 gg. L accordo deve essere accompagnato da una Relazione di un professionista 9 novembre 2011 Antonella Benedetto 8