Il diritto dell UE e la Confederazione elvetica

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Transcript:

Il diritto dell UE e la Confederazione elvetica Arona, 17 settembre 2010 Avv. Michele Rossi, Lugano La Svizzera al centro dell Europa 1

Commercio Svizzera-UE 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Exp. CH Imp. CH Exp. UE Imp. UE UE USA Giappone CH Commercio estero Imp CH 2005: 149 094.3 (Mio) Da UE: 122 760.8 (82.3%) Da USA: 4.7% Fonte: La vie économique 1/2 2007 2

Commercio estero Investimenti diretti da CH 2004: 448 614 (Mio) Nell UE: 197 818 (44.1%) Investimenti diretti in CH 2004: 221 713 (Mio) Da UE: 124 607 (56.2%) Fonte: La vie économique 1/2 2007 Libero scambio CH - CEE 1972 Libero scambio per prodotti industriali Criterio dell origine Divieto di contingenti e altre limitazioni In vigore dal 1973 3

Assicurazioni 1989 Assicurazioni non vita Escluse: vita, riassicurazione, assicurazioni sociali Libertà di stabilimento Reciprocità Agenzia o succursale Nessuna libera prestazione di servizi Relazioni Svizzera-UE 6 dicembre 1992: NO allo SEE Necessità di definire i rapporti con l Ue Approfondiento settoriale Obiettivi: migliorare la competitività della piazza svizzera e diminuire l isolamento istituzionale del nostro paese 4

Accordi bilaterali con l UE 1 pacchetto concluso nel 1999 7 accordi Risposta al no allo SEE Accordi economici Trasporti terrestri Apertura progressiva del mercato Aumento del peso dei camion Aumento fiscalità 5

Trasporto aereo Apertura progressiva del mercato Appalti pubblici Apertura a aziende europee 6

Commercio prodotti agricoli Concessioni tariffarie Libero commercio per formaggio Ricerca Partecipazione ai programmi dell UE Accesso ai risultati della ricerca 7

Ostacoli tecnici al commercio Eliminazione ostacoli tecnici Una sola certificazione per tutta l UE Certificazione fattibile in Svizzera Libera circolazione delle persone Libera circolazione a tappe Nessun ostacolo dal giugno 2007 Apertura parziale per i servizi 8

I bilaterali bis 2004 Fiscalità del risparmio Lotta contro la frode Schengen Dublino Prodotti agricoli trasformati Statistica Ambiente Media Educazione Pensioni Schengen / Dublino Abolizione controlli forntiere interne Rafforzamento controlli esterni e cooperazione Una sola procedura in materia di asilo Sistemi informatici 9

Fiscalità del risparmio Ritenuta alla fonte Su interessi Persone fisiche Aumento progressivo 15-> 35% (luglio 2011) Nessuno scambio di informazioni Entrato in vigore luglio 2005 Prodotti agricoli trasformati Prodotti agroalimentari Es: cioccolato, biscotti, pasta, UE: Abolizione dazi doganali e rinuncia a sovvenzioni per l esportazione CH: Riduzione dazi doganali e sovvenzioni 10

MEDIA Programma a favore di industria cinematografica 755 mio euro per 2007-2013 (MEDIA 7) Ambiente Partecipazione all Agenzia europea per l ambiente Raccolta e analisi dati Messa a disposizione dei dati Veirifca che i dati nazionali garantiscano criteri comuni (camparabilità) 11

Statistica Possibilità di disporre di dati statistici armonizzati Comparabilità dei dati Maggior visibilità della Svizzera Partecipazione a Eurostat Lotta contro la frode Contrabbando e fiscalità indiretta Sovvenzioni e applati pubblici Assistenza tra stati Trattamento nazionale Non riguarda le imposte dirette 12

Pensioni Doppia imposizione Pensioni ex funzionari UE Trattenuta alla fonte da parte dell UE Imposta CH Svizzera rinuncia a tassare pensioni già imposte alla fonte Concerne ca 50 persone Educazione, formazione, gioventù Partecipazione ai programmi UE Mobilità studenti 13

Natura degli accordi Economica Parallelismo (pacchetto) Bilaterali bis: giustizia, migrazione, fiscalità, formazione, Differenza con adesione o SEE La libera circolazione delle persone Facilitare l esercizio di un attività professionale sul territorio dell UE Eliminare le regole nazionali che sfavoriscono i cittadini di un altro stato membro qualora vogliano svolgere la loro professione al di fuori di un solo stato membro 14

Approccio iniziale Svizzera: accordo senza passaggio automatico alla libera circolazione delle persone UE: accordo con passaggio alla libera circolazione delle persone Principi dell accordo Introduzione a tappe e non automatica della libera circolazione delle persone Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale Riconoscimento dei diplomi Parità di trattamento 15

Struttura dell accordo Accordo: principi generali e sviluppo cronologico Allegato I: concretizzazione circolazione persone (entrata, soggiorno,...) Allegato II: assicurazioni sociali Allegato III: mutuo riconoscimento dei diplomi Frontalieri Ritorno settimanale al domicilio Mobilità geografica e professionale Possibilità d intraprendere un attività indipendente Per tutti i cittadini dell UE Nessun soggiorno previo necessario 16

Soggiorni di breve e lunga durata Durata soggiorno = durata contratto (< 12 mesi) oppure 5 anni Ricongiungimento famigliare Titolo valido per tutta la Svizzera Mobilità professionale Nessun obbligo di abbandonare la Svizzera Fase transitoria Durante 2 anni: mantenimento della priorità dei lavoratori indigeni Durante 5 anni: mantenimento dei contingenti e delle zone frontaliere Freno unilaterale (anni 6-12): possibilità di reintrodurre i contingenti 17

Entrata in vigore Miglioramenti Contingenti 2 anni Soppressione preferenza nazionale 5 anni Libera circolazione con freno unilaterale 12 anni Libera circolazione Libera prestazione di servizi Prestazione transfrontaliera Mantenimento della propria base operativa Massimo: 90 giorni all anno Legge sui lavoratori distaccati 18

Misure d accompagnamento Estensione facilitata dei contratti collettivi di lavoro Salari minimi per un settore o una professione Legge sui lavoratori distaccati Nuove misure 150 ispettori nei Cantoni Inasprimento sanzioni Agevolamento dell obbligatorietà dei CCL Informazione scritta per il distacco dei lavoratori del contratto di lavoro (salario e durata del lavoro) Onere probatorio per gli indipendenti 19

Libera circolazione delle persone e appalti pubblici Priorità dell accordo sugli appalti (prestazione ad un ente pubblico) In caso di appalto pubblico non si applica la preferenza ai lavoratori indigeni e non sono opponibili i limiti quantitativi dei contingenti Assicurazioni sociali Allegato II all accordo Coordinamento dei sistemi nazionali Trattamento nazionale Cumulo dei periodi contributivi (totalizzazione) Esportabilità delle prestazioni Crediti pro rata 20

Riconoscimento dei diplomi Allegato III all accordo Scopo: evitare ostacoli alla libera circolazione Diplomi di un paese riconosciuti se soddisfano determinati standard minimi Direttive specifiche (es. Architetti) e generali Solo diplomi professionali Acquisto di immobili Allentamento del regime attuale Criterio della residenza (domicilio) Frontalieri: residenza secondaria ma non casa di vacanza Divieto di speculazione (per i non residenti) 21

Persone senza attività lucrativa 2 condizioni Risorse finanziarie sufficienti Copertura da parte di un assicurazione malattia Esempi: studenti, pensionati Solo diritto di soggiorno, non di accesso agli istituti universitari Aspetti istituzionali Comitato misto (unanimità) Ripresa dell acquis al momento della firma Nessuna ripresa automatica del diritto futuro Applicazione dell accordo da parte die giudici nazionali Nessun tribunale internazionale indipendente 22

Risultato del negoziato Ripresa del diritto europeo Negoziato sulle modalità di ripresa del diritto comunitario Impossibile negoziare regimi diversi da un acquis consolidato Altrimenti Bruxelles tratterebbe meglio uno stato terzo di uno stato membro Principi generali In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un altra parte contraente non sono oggetto, nell applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. 23

Principi generali Applicazione diretta Primato del diritto internazionale Non integrativi Principi generali Riferimento al diritto comunitario Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento. 24

Principi generali Nella misura in cui l applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. Campo di applicazione Stati UE UE 15 + Malta Cipro UE 8 AELS 25

IL FUTURO? 26

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