Gestione contribuenti minimi (estratto note di release 17.0.0, pag.18)



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Transcript:

Gestione contribuenti minimi (estratto note di release 17.0.0, pag.18) Con la presente release è stata attivata una gestione specificamente riferita ai contribuenti minimi ex art. 1, commi da 96 a 117 della legge Finanziaria 2008. Inquadramento normativo Ai fini dell applicazione del presente regime, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell anno solare precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro. Nell ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all articolo 53, comma 2, lettera c), TUIR. non hanno effettuato cessioni all esportazione. nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Sono invece esclusi dall applicazione di tale regime i soggetti: non residenti che svolgono l attività nel territorio dello Stato. che si avvalgono dei regimi speciali per la determinazione dell imposta sul valore aggiunto. che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi. che pur svolgendo attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale partecipano, contemporaneamente, a società di persone o ad associazioni professionali ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base societaria che hanno optato per la trasparenza ai sensi dell art. 116 del TUIR. I contribuenti che posseggono i suindicati requisiti si considerano minimi, senza necessità di espletare alcuna formalità dal momento che costituisce il regime naturale. Pertanto coloro che rispettano i citati requisiti soggettivi ed oggettivi rientrano automaticamente nel regime dei minimi, a meno che non optino, con le modalità previste dalla legge, per il regime ordinario, tenendo peraltro presente che l'opzione per il regime ordinario è vincolate per un periodo almeno triennale. L'opzione per il regime ordinario va esercitata mediante comportamento concludente (cioè addebitando l'iva ai propri cessionari/committenti ed esercitando il diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti) e deve essere comunicata all'amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata, barrando l apposita casella nel quadro VO. Per i soggetti già in attività, il passaggio dal regime ordinario al regime speciale dei minimi viene dichiarato nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di permanenza nel regime normale, barrando la casella di rigo VA14. Tale passaggio comporta la rettifica della detrazione sui beni e servizi giacenti, secondo il principio generale dell'articolo 19-bis2, comma 3, del DPR n. 633/72.

L'imposta dovuta per effetto della rettifica può essere versata in un'unica soluzione (entro il 16 marzo dell'anno di ingresso nel regime) oppure in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione di interessi (la prima rata entro il 16 marzo dell'anno di ingresso nel regime e le successive quattro rate entro i termini del versamento a saldo dell imposta sostitutiva). Si consideri che corrispondente rettifica ex art. 19-bis2, comma 3, del DPR n. 633/72 deve essere effettuata in caso di passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario. Il regime dei contribuenti minimi prevede una serie di agevolazioni che dovrebbero semplificare la gestione amministrativa. In particolare il contribuente minimo non deve applicare l IVA sulle operazioni attive e non può detrarre l IVA dalle operazioni passive. Pertanto è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (sia ai fini IVA che contabili), nonché dalla presentazione della comunicazione dati IVA e della dichiarazione IVA annuale. Sul reddito, che viene determinato come differenza tra i ricavi percepiti ed i costi sostenuti, al netto dei contributi previdenziali obbligatori, si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 20%. Tra i costi sostenuti rientrano tutte le spese inerenti effettuate nell'anno; questo significa, in particolare, che non sono deducibili le quote di ammortamento dei beni strumentali acquistati prima dell'ingresso nel regime dei minimi e non ancora completamente ammortizzati. Sussiste pertanto l'obbligo di presentazione della dichiarazione UnicoPF compilando il quadro CM; i contribuenti minimi sono peraltro esclusi dagli studi di settore. Vige infine l esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive, con correlato esonero dall obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. Per contro i contribuenti minimi sono tenuti ad osservare l obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi. Sulle fatture emesse deve comparire l'annotazione che trattasi di operazione fuori campo IVA, effettuata ai sensi dell art.1 comma 100 della legge 24/12/2007 nr. 244. In presenza di fatture di acquisto intracomunitarie o di altre operazioni per cui si risulti debitori d imposta, vige l'obbligo di integrazione dei documenti e di versamento della relativa IVA con periodicità mensile. In presenza di acquisti intracomunitari sussiste l'obbligo di presentazione del modello INTRASTAT. Il contribuente può uscire dal regime dei minimi per opzione oppure per obbligo di legge. Nel primo caso, l opzione deve essere comunicata all Agenzia Entrate con la prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo la scelta effettuata, e rimane valida per almeno un triennio. Più complesso, come ricadute operative, è invece il caso di disapplicazione per legge, per cui automaticamente il contribuente non rientra più nel regime qualora venga a meno anche una sola delle condizioni di applicazione. La complessità maggiore è costituita dal fatto che la disapplicazione per legge può avere decorrenza differente a seconda della causa che l ha prodotta. Infatti la cessazione del regime dei minimi per obbligo di legge decorre generalmente dall'anno successivo a quello in cui si verifica la causa di cessazione medesima. Questo comporta che nell anno in cui si verifica la causa comunque si applica fino alla fine del periodo lo stesso regime dei minimi e solo con il nuovo esercizio si rientra nel nuovo regime (ordinario o semplificato).

Per contro in caso di superamento del limite dei ricavi/compensi per oltre il 50% del limite dei 30.000,00 euro, la cessione del regime decorre dallo stesso anno in cui si verifica la causa di cessazione. Questo comporta che entro il termine per la liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il limite devono essere istituiti i registri IVA. Inoltre per le operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente si devono adempiere gli obblighi ordinari in materia di IVA. Quindi deve essere effettuata la liquidazione IVA del periodo in corso al momento del superamento, versando la relativa imposta nei termini ordinari. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, devono essere annotati sui registri IVA i corrispettivi delle cessioni e gli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite. I dati relativi a queste operazioni devono essere compresi sia nella comunicazione che nella dichiarazione annuale, che diventano adempimenti obbligatori. L imposta relativa alle cessioni e prestazioni effettuate mentre ancora vigeva il regime dei minimi, si determina mediante scorporo dal corrispettivo indicato in fattura. L IVA, al netto della detrazione di imposta relativa agli acquisti, deve essere quindi computata ai fini della determinazione dell imposta da versare a saldo nei termini ordinari. Da ciò discende che il contribuente non è tenuto ad effettuare le liquidazioni dei periodi precedenti, ma deve tener conto dell IVA a debito e a credito derivante dalle operazioni dei periodi in cui era ancora nel regime dei minimi solo in sede di determinazione dell imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di interessi e sanzioni. Considerazioni operative generali La gestione dei contribuenti minimi consente di procedere alla registrazione delle operazioni (non obbligatoria ma opportuna, sia per monitorare l'eventuale superamento dei limiti di legge che per determinare il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva) all'interno del modulo di contabilità, prevedendo un funzionamento particolare, specificamente riferito a questa categoria di contribuenti. Da un punto di vista concettuale, stante il fatto che il reddito dei contribuenti minimi viene determinato in applicazione del criterio "per cassa", si può in un certo modo assimilare questa gestione a quella dei professionisti. Questa assimilazione fa si che in molti casi l'operatività delle registrazioni riferite ai contribuenti minimi è la medesima che caratterizza i professionisti. Così, ad esempio, la registrazione dei documenti IVA è rilevante, ai fini della determinazione del reddito, solo nel momento in cui gli stessi vengono incassati o pagati e solo per l importo incassato o pagato. Come per il professionista, la registrazione degli incassi e dei pagamenti deve essere fatta per singolo documento di carico, utilizzando la seconda pagina della prima nota (quella denominata appunto "Gestione incassi e pagamenti"). In fase di registrazione dell'incasso o del pagamento, l'applicativo utilizza in automatico le causali definiti in tabella personalizzazione procedura, nei campi "Causale incassi professionisti / contribuenti minimi" e "Causale pagamenti professionisti / contribuenti minimi". Per contro la registrazione di scritture di sola contabilità (ad ex., ricevute di costo) non richiede che venga rilevato l'incasso o il pagamento, dal momento che viene considerato contestuale con la registrazione medesima. Le schede contabili sono visualizzate con attivi sia il binario di competenza sia il binario di cassa (che viene proposto di default per i conti di costo e di ricavo). La stampa della situazione contabile, infine, si compone di una parte elaborata secondo il criterio di competenza e di una parte aggiuntiva, elaborata secondo il criterio di cassa (e quindi da considerare ai fini della determinazione del risultato d'esercizio).

In ogni caso, la gestione della casistica in esame ha comportato una serie significativa di interventi che hanno interessato molte gestioni del modulo di contabilità, come di seguito dettagliato. Gestione anagrafica contribuenti Il fatto che un contribuente rientri nel regime dei minimi deve essere preventivamente definitivo all'interno dell'anagrafica contribuenti del modulo di contabilità, accedendo sulla parte annuale dei "Dati generali". In linea generale, il regime dei minimi è applicabile a tutte le attività svolte dal contribuente. L'unica eccezione normativamente contemplata riguarda la particolare casistica del contribuente agricolo. Infatti l imprenditore agricolo che determina l IVA periodica applicando le compensazioni agricole, non può rientrare nel regime dei minimi per l'attività agricola, mentre può comunque accedere per le eventuali altre attività svolte. Per gestire questa particolare situazione (soggetto agricolo che applica le percentuali di compensazione e svolge altre attività in regime dei minimi) occorre impostare due diversi codici all'interno dell'anagrafica generale dello studio, utilizzandone una per l'attività agricola e l'altra per l'attività in regime dei minimi. Una volta selezionato l'anno, occorre accedere al campo "Tipo ditta" e selezionare uno dei due codici che identificano i contribuenti minimi: P-I Contribuente minimo Impresa P-P Contribuente minimo Professionista Nel momento in cui viene selezionato uno di questi due valori, il programma provvede in automatico a valorizzare, conformemente alla scelta effettuata, il check "Impresa" o il check "Professionista" in corrispondenza del sottostante campo "Contribuenti minimi". In considerazione della particolare natura del regime dei contribuenti minimi, l'applicativo non consente di impostare o modificare il campo "Tipo ditta" qualora siano già state effettuate delle registrazioni di prima nota per l'anno di riferimento. Questo accade qualora il cambiamento di regime determini modalità di determinazione del reddito tra loro incompatibili (tipicamente, passaggio da criterio di cassa a criterio di competenza e viceversa). La situazione è segnalata con apposito messaggio video, non forzabile da parte dell'operatore. Si consideri che in presenza di soggetti con attività secondarie, la definizione dell'applicazione del regime dei minimi può essere effettuata solo per l'attività principale, in quanto in ogni caso riferibile a tutte le attività svolte dal contribuente. In fase di uscita con memorizzazione dalla gestione in esame, vengono eseguiti i seguenti particolari controlli: qualora la scelta del regime dei minimi sia effettuata con riferimento ad un contribuente diverso da persona fisica, viene visualizzato un messaggio di warning, comunque forzabile da parte dell'operatore. Infatti il regime in argomento è applicabile alle sole persone fisiche. qualora, per un contribuente minimo, sia stata definita una periodicità IVA trimestrale, viene visualizzato un messaggio di warning, comunque forzabile da parte dell'operatore. Infatti in caso di sussistenza di un debito IVA (ad ex., legato alla registrazione di operazioni soggette all'inversione contabile - reverse charge), i contribuenti minimi devono procedere al versamento dell'iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di registrazione. qualora, per un contribuente minimo, sia stato barrato il check "Opzione Iva differita DL 185/2008 " (c.d. "IVA per cassa"), viene visualizzato un messaggio di warning, comunque forzabile da parte dell'operatore. Infatti i contribuenti minimi non possono esercitare l'opzione in argomento. Lo stesso controllo viene eseguito nel caso in cui per il contribuente

siano stati definiti regimi IVA particolari (ad ex., Contabilità c/o terzi, Pro-rata, Ventilazione, Plafond, Forfait, ). Tutti i controlli sopra elencati sono finalizzati ad evitare che l'operatore possa commettere errori in fase di definizione delle caratteristiche generali del contribuente, andando ad associare meccanismi contabili tra loro incompatibili. Segnaliamo tuttavia che l'applicativo non dispone di tutte le informazioni per intercettare possibili incongruenze in merito all'applicabilità del regime dei minimi. In particolare non viene individuato se il contribuente svolge attività specificamente escluse dal regime dei minimi, quali ad esempio la vendita di sali e tabacchi, il commercio dei fiammiferi, la gestione di servizi di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, l'attività di agriturismo, le vendite a domicilio, la rivendita di beni usati oggetti d arte d antiquariato o da collezione, l'attività delle agenzie di vendita all asta di oggetti d arte antiquariato o da collezione. Pertanto queste situazioni di incompatibilità devono essere verificate in autonomia dall'operatore. Da ultimo si segnala che il regime di contabilità (Ordinaria o Semplificata) è gestibile anche in presenza di contribuenti minimi; questo perché l'applicativo consente comunque di attivare la modalità di registrazione che si ritiene preferibile. Si tratta evidentemente di una scelta di tipo meramente operativo, la quale non ha peraltro alcuna rilevanza pratica, dal momento che i contribuenti minimi non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Prima nota contabile Come già evidenziato in precedenza, la gestione contabile dei contribuenti minimi è concettualmente assimilabile a quella dei professionisti, in quanto per ambedue le casistiche risulta applicabile il criterio di cassa. Per tale motivo la gestione della prima nota si sviluppa consentendo anche la "Gestione incassi e pagamenti" e rendendo possibili tutti quegli automatismi operativi che caratterizzano la registrazione della contabilità dei professionisti. Inoltre è attivo uno specifico controllo che, in presenza di documenti IVA, segnala con apposito messaggio, comunque forzabile dall'operatore, l'utilizzo di codici IVA tendenzialmente non compatibili con il regime dei minimi. Infatti i contribuenti minimi non applicano IVA sulle fatture emesse e, corrispondentemente, non la detraggono sugli acquisti. L unica eccezione è rappresentata dalle operazioni per le quali si rende applicabile il reverse charge (ad ex.: acquisti da soggetti esteri; acquisti di oro; acquisti di rottami; subappalti ). Dal momento che anche per i contribuenti minimi risulta applicabile il criterio di cassa, tra le funzioni di utilità richiamabili dall albero posto nella parte superiore destre della pagina di prima nota rientra anche la gestione veloce degli incassi/pagamenti. Stampe fiscali Le stampe fiscali del modulo di contabilità possono essere attivate anche per i contribuenti minimi, benché gli stessi non siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili e quindi non si ponga l'esigenza di dover procedere a queste elaborazioni.

Stampa situazioni contabili Anche per i contribuenti minimi possono essere attivate le stampe delle situazioni contabili. L'unica particolarità consiste nel fatto che non viene elaborato il prospetto di determinazione dell'irap, dal momento che tale imposta non è applicabile.