I nuovi principi contabili nazionali: nuove regole per il bilancio 2014 SECONDA SESSIONE



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I nuovi principi contabili nazionali: nuove regole per il bilancio 2014 SECONDA SESSIONE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Modena, 10 marzo 2015 1

I PRINCIPALI INTERVENTI SUGLI OIC IN VIGORE (seconda sessione) 2

LE PRINCIPALI NOVITA SU: Debiti: OIC 19 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto: OIC 31 (nuovo) Altri: Titoli di debito: OIC 20; Disponibilità liquide: OIC 14; Ratei e Risconti: OIC 18; Conti d ordine: OIC 22; Immobilizzazioni immateriali: OIC 24; Operazioni, attività e passività in valuta estera: OIC 26; Patrimonio netto: OIC 28; Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio: OIC 29. Rendiconto finanziario: schema e modalità di redazione OIC 10 (nuovo) 3

OIC 19 Debiti Nella nuova versione l OIC 19 tratta esclusivamente la tematica dei debiti, mentre la disciplina relativa ai fondi e al TFR è ora inclusa nel nuovo OIC 31 Fondi rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto. Vecchio OIC 19 (debiti, fondi, TFR Nuovo OIC 19 (debiti) OIC 31 (fondi e TFR) 4

OIC 19 Debiti Si è precisato che nel caso di un prestito obbligazionario che prevede un unico rimborso alla scadenza o di obbligazioni senza cedola (zero coupon bond), l ammortamento dell aggio/disaggio può essere rilevato linearmente lungo la durata del prestito. Con riferimento ai debiti commerciali sono introdotti ulteriori riferimenti circa la disciplina dello scorporo degli interessi passivi. 5

OIC 19 Debiti..segue scorporo degli interessi passivi..come per i crediti, se non è possibile determinare il prezzo di mercato a breve termine e se, d altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l esistenza di una congrua componente finanziaria nel pezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è determinato attualizzando il debito ad un tasso di interesse in linea con quello che sarebbe stato praticato per finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari 6

OIC 19 Debiti E mantenuto il divieto di attualizzazione dei debiti finanziari con tasso fuori mercato. 7

OIC 19 Debiti Si forniscono indicazioni circa il contenuto delle voci D3 Debiti verso soci per finanziamenti e D11 Debiti verso controllanti. 8

OIC 19 Debiti Con riferimento alle obbligazioni convertibili resta immutata l attuale impostazione del principio contabile che prevede l iscrizione del debito al valore nominale senza rilevazione della componente di equity. Sono introdotte delle previsioni specifiche in merito: - al trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate (interessi e/o capitale) - ai debiti soggetti a condizioni sospensiva (non essendo ancora certi fino all avverarsi della condizione, sono iscritti tra fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione) - ai prestiti obbligazionari subordinati (medesimo trattamento contabile ma info in NI sul subordine al soddisfacimento di altri creditori del diritto alla restituzione di capitale e interessi) - Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. 9

OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e TFR (nuovo) Al fine di coordinare le disposizioni contenute nell OIC 19 con quanto disposto dall OIC 12 si chiarisce che la rilevazione degli accantonamenti ai fondi debba avvenire in via prioritaria nelle voci dell aggregato B del conto economico diverse dalla voce B 12 e B 13, sulla base della natura dell operazione sottostante. ma gli intenditori ricordano che già il documento interpretativo 1 dell OIC 12 Int. 1 10

OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e TFR Cerchiamo allora di capire cosa resta in B 12 <<accantonamenti per rischi>> secondo l OIC 12: E quindi in B 13 <<altri accantonamenti>>? fondo per garanzia prodotti; fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili, ecc.); fondo per buoni sconti e concorsi a premio; fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili; fondo manut. e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; fondo per costi da sostenere dopo la chiusura della commessa; fondo per perdite previste su commesse per LIC, nel caso in cui le perdite sino superiori al valore dei lavori in corso; fondo recupero ambiente 11

OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e TFR La disciplina dei requisiti per poter procedere o meno all iscrizione di un fondo è ampliata con l obiettivo di renderla di più agevole comprensione. minimi del campo di variabilità dei valori determinati. Se nessuno dei valori stimati tra i limiti del detto campo è più valido degli altri va stanziato almeno il minore degli ammontari. Va però indicato nella nota integrativa il rischio di ulteriori perdite se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati 12

OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e TFR E stato eliminato il riferimento contenuto nel vecchio principio che ammetteva l attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo. 10 Se si utilizzassero per la determinazione degli stanziamenti costi che tenessero conto delle previsioni di inflazione si renderebbe necessario determinare il valore attuale degli ammontari così ottenuti. E in corso una riflessione sull ammissibilità sul piano giuridico del fenomeno dell attualizzazione. Si veda anche il dibattito sull assimilazione del TFR a quella prevista dallo IAS 19. 13

OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e TFR Sono introdotte disposizioni in merito - alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti; - alla rilevazione dei fondi recupero ambientale; - all utilizzo dei fondi e dei fondi eccedenti FONDI ECCEDENTI: 14

OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e TFR FONDI RESI SU PRODOTTI: per le società che hanno un obbligo contrattuale o in base agli usi del settore, di provvedere al ritiro dei prodotti rimasti invenduti ed a sostenerne il relativo costo (es. editoria, farmaceutica). Procedimento di calcolo similare a quanto indicato con riferimento all accantonamento al fondo per operazioni e concorsi a premio. FONDI RECUPERO AMBIENTALE: 15

OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e TFR Le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR sono modificate per tener conto delle modifiche introdotte con la legge 296/2006 16

OIC 20 Titoli di debito Si è proceduto a riformulare la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione, con l obiettivo di meglio coordinare le disposizioni contenute nel principio con il dettato codicistico: inoltre 17

OIC 20 Titoli di debito a scanso di equivoci Il nuovo standard ha chiarito ai fini della classificazione dei titoli ciò che rileva è il management intent, e cioè l effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. Pertanto, si è modificata la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l altro, anche sulla mera facoltà che l impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato. 18

OIC 20 Titoli di debito Si stabilisce che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compenso di perdite. Si forniscono chiarimenti circa la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex punto 10 art. 2426 C.C., con rimando all OIC 13, nel caso di applicazione di Lifo, Fifo o CMP). Le disposizioni che richiamano gli obblighi di informativa sono state riformulate per meglio garantire il coordinamento con il dettato dell art. 2427-bis. 19

OIC 14 Disponibilità liquide Nel quadro di una revisione complessiva del corpus dei principi contabili nazionali l OIC ha ritenuto che il principio OIC 14 fosse la sede più appropriata per introdurre una disciplina organica del cash pooling. Rispetto alla versione posta in consultazione nel 2012 si è meglio specificato il regime di classificazione dei fondi vincolati. 20

OIC 14 Disponibilità liquide In particolare, il principio prevede che: nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifica tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società gestrice (controllata, collegata, controllante, ecc.) nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre partecipanti al cash pooling. Il cash pooling (gestione accentrata della tesoreria) si ha quando un unico soggetto giuridico gestisce la l iquidità per conto delle altre società del gruppo, tramite un conto corrente comune sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al cash pooling 21

OIC 14 Disponibilità liquide Si ribadisce la classificazione delle disponibilità liquide vincolate.. ma scompare l utile definizione! 22

OIC 18 Ratei e risconti La disciplina dei ratei e risconti è ampliata prevedendo ulteriori disposizioni sulle condizioni per la loro rilevazione in bilancio. Si elimina la previsione di distinguere i ratei e risconti nello stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa. 23

OIC 18 Ratei e risconti La disciplina in merito alla realizzabilità/recuperabilità dei ratei e dei risconti pluriennali iscritti in precedenti esercizi è rivista, fornendo, in particolare, chiarimenti sulla rilevazione in bilancio delle rettifiche di valore. 24

OIC 18 Ratei e risconti E finalmente definita la contabilizzazione del maxicanone nei contratti di leasing: riscatto 25

OIC 22 Conti d ordine Si forniscono le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, beni di società presso terzi oltre che di garanzia personale e garanzia reale. Si precisa che non si procede alla rappresentazione nei conti d ordine in calce allo stato patrimoniale per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa. E il caso ad esempio dei beni della società presso terzi. 26

OIC 22 Conti d ordine E riformulata la disciplina degli impegni con particolare riguardo agli impegni da non riportare in calce allo stato patrimoniale. In particolare, si è precisato che, al fine di favorire la chiarezza e l intellegibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale, sono iscritti nei conti d ordine gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione. In ultimo: cosa includere nei conti d ordine? Secondo la legge LE GARANZIE PRESTATE E GLI ALTRI CONTI D ORDINE Cosa sono gli ALTRI CONTI D ORDINE?: impegni (significativi) beni di terzi presso la società Le garanzie ricevute e i beni della società presso terzi NON SI ISCRIVONO NEI CONTI D ORDINE, ma si dà solo notizia in nota integrativa solo se sono <<utili per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società>> (art. 2427 n. 9 c.c.) 27

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Il principio è stato pubblicato in data 28 gennaio 2015 e si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Le principali novità riguardano: -Avviamento -Costi straordinari di riduzione del personale -Materiale pubblicitario -Valutazione di brevetti, marchi, licenze e concessioni Principale NON novità in tema di: - Ammortamento marchi 28

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali AVVIAMENTO Le novità riguardano: - la definizione che risulta riformulata ed integrata - il periodo di ammortamento (informativa in nota integrativa) 29

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali COSTI STRAORDINARI PER RIDUZIONE DEL PERSONALE In realtà anche questa è una non novità, si tratta di precisazioni sulle motivazioni che determinano la non capitalizzabilità dei costi in oggetto. 30

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali MATERIALE PUBBLICITARIO Sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali I costi relativi al marchio prodotto internamente possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo secondo i criteri illustrati relativamente ai costi di ricerca e sviluppo. Sono esclusi dalla capitalizzazione i costi sostenuti per l avvio del processo produttivo del prodotto tutelato dal marchio e per l eventuale campagna promozionale. 31

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali VALUTAZIONE BREVETTI, MARCHI, LICENZE E CONCESSIONI E stato precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi. 32

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Ammortamento dei marchi Il periodo di ammortamento dei marchi è in linea con la durata della tutela legale prevista in sede di registrazione dello stesso. 90. Il marchio è ammortizzato sulla base del periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce. Il periodo di ammortamento non può eccedere, prudenzialmente, il periodo di tutela legale previsto in sede di prima registrazione del marchio (10 anni) 33

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera E stata formulata la disciplina relativa alla conversione delle poste in valuta estera alla data del bilancio ai sensi del disposto dell articolo 2426, numero 8-bis. E stato specificato che fondi rischi ed oneri conti d ordine sono assimilabili alle poste monetarie. Per cui sono convertiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell esercizio 34

OIC 28 Patrimonio netto E stata razionalizzata l esemplificazione fatta in tema di riserve di patrimonio netto iscrivibili nella voce AVII altre riserve : Riserva straordinaria riserva da riduzione capitale sociale Riserva da deroghe ex art. 2423 C.C. Riserva da conguaglio utili in corso Riserva azioni (quote) controllante Riserva da rivalutazione delle partecipazioni Riserva per versamenti effettuati dai soci: - Versamenti in conto aumento capitale - Versamenti in conto futuro aumento - Versamenti in conto capitale - Versamenti a copertura perdite Iscritti solo se non restituibili 35

OIC 28 Patrimonio netto E stato precisato che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. L esempio di informativa sulla composizione del PN precedentemente inclusa nell OIC 1 è oggi inserita in un appendice all OIC 28 36

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio La disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento di principio è riformulata in maniera più puntuale limitando l applicazione del metodo prospettico a specifici casi. 37

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio La disciplina della rilevazione degli errori è rivista al fine di garantire uniformità di trattamento degli stessi, eliminando la distinzione tra errori determinanti ed errori non determinanti Nella nuova formulazione dell OIC si prevede che l errore venga imputato al conto economico dell esercizio in corso, alla voce proventi ed oneri straordinari (E20 e E21), mentre nella precedente tale modalità era l unica percorribile per gli errori non determinanti, e per quelli determinanti, invece, si prevedeva anche la possibilità di rettifica delle riserve o di correzioni dei bilanci degli esercizi precedenti (IAS 8), possibilità di fatto non applicabili nel nostro ordinamento. 38

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio La trattazione degli eventi successivi alla data di bilancio è ampliata con l obiettivo di trattare in maniera più esaustiva la possibilità che tali eventi possano comportare un problema di continuità aziendale. E stata creata una casistica specifica per tali fatti, oltre ad i fatti che (a) devono essere recepiti e che (b) non devono essere recepiti in bilancio: Di fatto si coordina il testo dell OIC 29 con il disposto dell OIC 5 39

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) CONTENUTO Struttura del rendiconto finanziario e classificazione dei flussi Rendiconto finanziario consolidato Casi particolari di flussi e operazioni non monetarie Appendici - A. Schemi di riferimento per la redazione - B. Esempio di redazione di rendiconto finanziario - C. Logiche di fondo del nuovo principio 40

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) VARIAZIONI RISPETTO AL PRECEDENTE OIC 12 In precedenza il rendiconto era ricompreso nell OIC 12 su Composizione e schemi del bilancio d esercizio e prevedeva due modelli di riferimento: a variazioni di liquidità e a variazioni di circolante netto E stata eliminata la risorsa capitale circolante netto per la redazione del rendiconto in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e assente nella prassi contabile internazionale. L unico modello ammesso ora è quello a variazioni di liquidità. Sono state riformulate le definizioni delle tre aree del rendiconto: gestione reddituale, attività di investimento e attività di finanziamento Sono state introdotte indicazioni sulla rappresentazione, raggruppamento e suddivisione dei flussi finanziari (Es. divieto di compensazione tra flussi: interessi ricevuti e pagati sono esposti separatamente) 41

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) AMBITO DI APPLICAZIONE 42

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) FINALITA DEL PRINCIPIO 43

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OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) 46

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) LE REGOLE OPERATIVE PER LA COSTRUZIONE DLE RENDICONTO FINANZIARIO CON IL METODO INDIRETTO Confronto tra gli S.P. dell anno X e dell anno (X+1) Determinazione delle variazioni (differenze nette) Disaggregazione delle differenze nette in lorde (es. cespiti incrementi, decrementi, amm.ti, rivalutazioni) Collocazione delle differenze nello schema di R.F. ATTENZIONE AL SEGNO DELLE VARIAZIONI! 47

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) FONTI + Cassa + Banca + Risorse finanziarie IMPIEGHI - Cassa - Banca - Risorse finanziarie 48

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) 49

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) 50

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) 51

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) 52

OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) 53

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OIC 10 Rendiconto finanziario (nuovo) 55

Riepilogo: gli impatti delle modifiche 56

Riepilogo: gli impatti delle modifiche 57