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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) PERICU Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE Nella seduta del 05/06/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente chiede il rimborso della quota non maturata degli oneri, comprensivi del premio assicurativo, applicati ad un prestito contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, oltre agli interessi legali. Più precisamente, in data 03.06.2013, la ricorrente presentava, tramite un associazione di consumatori, una richiesta di rimborso per i costi ricorrenti e non stornati a seguito di un estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto, avente le seguenti caratteristiche: Secondo la ricorrente: il cliente avrebbe diritto alla restituzione, da parte dell intermediario, della quota del premio assicurativo a suo tempo interamente versato a garanzia del credito relativo al periodo residuo. Ciò, sul piano sistematico, in ragione del collegamento Pag. 2/7

negoziale esistente tra i due contratti (di credito e di assicurazione dei rischi sottesi all erogazione del finanziamento). Tale linea interpretativa trova solidi riferimenti nell accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 e nel regolamento ISVAP n. 40 del 3 maggio del 2012; analogo discorso varrebbe per le commissioni finanziarie. Nel caso di specie, i costi pagati anticipatamente per il contratto di finanziamento sono stati analiticamente così specificati: Nel contratto de quo, la formulazione delle clausole contrattuali che si riferiscono alle diverse commissioni non sarebbe sufficientemente chiara e non consentirebbe, pertanto, di individuare con la necessaria precisione le attività che tali commissioni sono dirette a remunerare. Rielaborando i dati sulla scorta di quelle che sono le previsioni normative e le indicazioni di Banca d Italia, risulterebbe il seguente calcolo analitico: L intermediario, in fase di conteggio estintivo, ha stornato solo 285,59. Il reclamo, presentato per mezzo di un associazione di difesa dei consumatori in data 3.06.2013, non è stato riscontrato dall intermediario (la società resistente sostiene che il reclamo (...) non è mai pervenuto alla società resistente ). Con ricorso protocollato il 20.09.2013, la ricorrente ha chiesto all ABF di condannare l intermediario convenuto a liquidare in suo favore la somma di 1.048,89, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi dal giorno dell estinzione anticipata del finanziamento. La ricorrente chiede, inoltre, che la somma liquidata venga in parte distratta a favore della società che le presta assistenza la quale emetterà fattura e la trasmetterà direttamente all intermediario per la liquidazione. Nelle proprie controdeduzioni, protocollate in data 14.11.2013, la parte resistente ha rappresentato che: - la ricorrente, in data 24.10.2006, ha effettuato con la società resistente un operazione di finanziamento personale con delegazione di pagamento di 18.600,00 da rimborsarsi mediante n. 120 rate da 155,00 cad. - In data 09.05.2011, la ricorrente ha estinto anticipatamente il suddetto finanziamento, pagando l importo di 8.666,60, come da conteggio estintivo. - Con riferimento alla mancata risposta al reclamo, si segnala che esso non è mai pervenuto alla società resistente. - In base all art. 1.5. delle condizioni di assicurazione sottoscritte dal cliente, la quota parte di premio assicurativo non maturata non è stata rimborsata. Il premio assicurativo è stato, dalla scrivente, riconosciuto in un unica soluzione ed in via anticipata direttamente alla società assicuratrice. - In data 14.10.2013, la società ha chiesto riscontro all assicurazione che, in data 17.10.2013, ha comunicato che il rimborso del premio non è previsto in quanto le Pag. 3/7

condizioni contrattuali che regolano la polizza n. 2359, ex art. 1.5 Anticipata estinzione del finanziamento-, recitano espressamente: - Le condizioni di polizza non prevedevano espressamente il diritto del cliente ad ottenere il rimborso e tale società ha sempre continuato a negare il proprio obbligo restitutorio, nonostante le reiterate richieste da parte della società resistente. - Quanto alla quota parte delle commissioni finanziarie non maturate, la stessa è stata rimborsata alla ricorrente per un totale di 285,59, secondo il metodo finanziario, utilizzando i seguenti dati: 1. l importo totale delle commissioni finanziarie ( 1.116,00) 2. la somma delle commissioni non rimborsabili ( 450,00) per i costi fissi di istruttoria e di gestione sostenuti dalla resistente per il finanziamento di cui trattasi. 3. la percentuale non maturata del finanziamento; - Tuttavia, a fronte della contestazione della cliente, abbiamo provveduto ad eseguire nuovamente il calcolo secondo lo stesso metodo riscontrando addirittura una differenza in nostro sfavore pari a 65,334 imputabile ad un errore di calcolo della resistente che non verrà richiesta alla cliente. - Si precisa che nella comunicazione periodica allegata, come anche nelle precedenti successive alla nota di Banca d Italia del 2009, si dettagliavano le somme non rimborsabili in caso di anticipata estinzione: Commissioni rimborsabili in caso di estinzione anticipata per la parte non maturata, sulla base di un piano di ammortamento, ad eccezione delle spese di istruttoria e delle spese di distribuzione per 450,00 complessivi. La convenuta ha chiesto all ABF di respingere il ricorso. Pag. 4/7

DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Dalla documentazione in atti, si evince che il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio oggetto di controversia è stato stipulato in data 24.10.2006, per un ammontare lordo pari a 18.600,00, da rimborsare in 120 rate mensili dell importo di 155,00; Al finanziamento sono stati applicati i seguenti oneri: Il contratto escludeva la restituzione dei costi del prestito in caso di estinzione anticipata ed al contempo prevedeva in tale evenienza la corresponsione di un indennizzo pari all 1% del capitale residuo. A seguito della richiesta di estinzione del finanziamento avanzata dalla ricorrente, la società mandataria ha formato il seguente conteggio estintivo, ritenendo scadute e pagate 54 rate su 120. La ricorrente riferisce che la Banca ha decurtato dal conteggio estintivo la somma pari a 285,59 e ritiene quindi dovuta la somma pari a 1.048,89. Secondo il criterio proporzionale pro rata temporis elaborato dal Collegio ABF di Milano a partire dalle decisioni n. 874 e 875 del 28.04.2011, nel caso di specie, considerata la durata residua del prestito pari a 24 rate su 72 complessive (così come emerge dal conteggio estintivo), risulta il seguente calcolo: Pag. 5/7

Rate totali: 120 Rate residue: 66 Commissioni finanziarie Oneri assicurativi Storno commissioni finanziarie importo corrisposto durata residua / durata totale importo da rimborsare 1.116,00 55,00% 613,80 1.310,33 55,00% 720,68-285,59 importo rimborsare da 1.048,89 Il calcolo effettuato coincide con quello prospettato in sede di ricorso dalla ricorrente. Con riferimento al premio assicurativo, nelle controdeduzioni l intermediario resistente ha eccepito che la società assicuratrice, contattata dalla Banca, ha continuato a negare il proprio obbligo restitutorio. Ciò chiarito, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo. Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate, si deve concludere che le doglianze del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte. Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale ratione temporis, l importo rimborsabile al ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi 1.048,89. In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo. La domanda di distrazione non può essere presa in considerazione, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all ABF. Pag. 6/7

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda la somma di 1.048,89 alla parte ricorrente, oltre interessi dalla data di reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7