Aspetti particolari della nuova normativa tributaria



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Aspetti particolari della nuova normativa tributaria Dott.ssa Barbara Scampuddu, Hager & Partners, Milano Dott. Heinz Peter Hager, Hager & Partners, Bolzano Dott. Dietmar Huber, Hager & Partners, Milano Dottori Commercialisti in Milano e Bolzano Camera di Commercio Italo-Germanica Via Borgogna 2 20122 Milano Tel. 02 7780711 E-mail: info.mi@hager-partners.it 1

Indice Il consolidato nazionale ed il relativo contratto pag. 3 Thin capitalization e pro-rata patrimoniale pag. 16 La procedura di ruling internazionale pag. 31 La procedura di interpello per la deduzione dei costi con paradisi fiscali pag. 37 La holding italiana pag. 39 2

Consolidato nazionale Riferimenti normativi: Artt. 117-129 TUIR DM 9 giugno 2004 Provvedimento Agenzia delle Entrate 2 agosto 2004 CM 20 dicembre 2004 n. 53 3

Consolidato nazionale Holding Società A Società B Società C Società D 4

Consolidato nazionale Le società Spa, Srl e Sapa residenti fra le quali esiste un rapporto di controllo possono optare per il consolidato fiscale nazionale in qualità di controllanti o alternativamente di controllate. Possono optare solo in qualità di controllanti, le società non residenti che: esercitano attività di impresa in Italia mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione nella controllata (consolidata) sia effettivamente connessa, e sono residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione (+ scambio di informazioni). Le società controllate non residenti non possono optare per il consolidato nazionale indipendentemente dalla esistenza di una stabile organizzazione in Italia. N.B.: sono escluse le società lussemburghesi di cui alla legge locale del 31 luglio 1929 (c.d. Holding del 1929 ). 5

Consolidato nazionale Ai fini del controllo occorre che siano verificati i seguenti requisiti: controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile; partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale superiore al 50%, partecipazione diretta o indiretta agli utili superiore al 50%. N.B.: Per la percentuale di partecipazione, si tiene conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria. Esclusioni: società che fruiscono di riduzioni dell aliquota IRES; società assoggettate a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; società che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR in qualità di partecipata. 6

Consolidato nazionale Condizioni per l efficacia dell opzione: identità dell esercizio sociale delle società partecipanti (da intendersi come identità di chiusura del periodo d imposta); esercizio congiunto dell opzione della controllante e della controllata; elezione del domicilio delle controllate presso la controllante; comunicazione all agenzia delle entrate entro il 6 mese del primo esercizio cui si riferisce l opzione. Durata dell opzione: permanendo il requisito del controllo, l opzione ha durata per tre esercizi ed è irrevocabile. 7

Consolidato nazionale In seguito all opzione, compete alla controllante la: determinazione del reddito complessivo globale pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti -positivi e negativi- delle società consolidate per l intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla controllante; liquidazione dell unica imposta dovuta o dell eccedenza a credito, nonché riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili; versamenti saldi/acconti. Limitazione: le perdite fiscali relative ad esercizi anteriori all inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solamente dalla società cui si riferiscono. 8

Consolidato nazionale Obblighi della società controllante/consolidante Per effetto dell opzione al consolidato fiscale, la società controllante/consolidante: presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato (nonché la dichiarazione relativa al proprio reddito ma senza liquidazione dell imposta IRES); calcola il reddito complessivo globale attraverso la somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società consolidate (per l intero importo indipendentemente dalla % di partecipazione detenuta dalla controllante), ed apporta a tale somma le seguenti variazioni: - in diminuzione per l importo imponibile dei dividendi (=5%) distribuiti dalle società controllate che partecipano al consolidato; - in diminuzione per l importo pari alla differenza tra valore di libro e valore fiscale dei beni trasferiti in regime di neutralità fiscale; - in diminuzione/aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale (art. 97). 9

Consolidato nazionale Obblighi delle società controllate/consolidate Per effetto dell opzione al consolidato fiscale, le società consolidate: devono presentare la dichiarazione dei redditi senza liquidazione dell imposta IRES (con scomputo delle perdite pregresse anteriori all inizio della tassazione di gruppo; ed eventuale rettifica dei valori fiscali degli elementi patrimoniali ex art. 128 TUIR); trasmettere alla società controllante/consolidante: - la copia della dichiarazione dei redditi; - i dati relativi ai dividendi percepiti da altre società consolidate; - i dati relativi alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale; - i dati relativi ai beni acquistati o ceduti in regime di neutralità fiscale; - ogni necessaria informazione per consentire alla controllante/consolidante l adempimento degli obblighi che le competono. 10

Consolidato nazionale Effetti del mancato rinnovo dell opzione: variazione in aumento del reddito della controllante per l importo residuo relativo alle differenze tra i valori civilistici ed i valori fiscali dei beni ceduti in regime di neutralità; attribuzione delle perdite residue secondo l opzione effettuata. Ciò vale anche in caso di revoca dell opzione per l adeguamento delle norme interne agli IAS. Effetti dell interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio: variazione in aumento/diminuzione del reddito della controllante per l importo degli interessi passivi non dedotti negli esercizi precedenti per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale; variazione in aumento del reddito della controllante per l importo residuo relativo alle differenze tra i valori civilistici ed i valori fiscali dei beni ceduti in regime di neutralità; attribuzione delle perdite residue secondo l opzione effettuata. 11

Consolidato nazionale Principali aspetti del contratto di consolidamento Tipologi e di vantaggi e/o pregiudi zi Vantaggi da remunerare opzioni: vantaggi economici: perdite fiscali, crediti di imposta, ritenute subite, mancato pagamento di sanzioni individuali in presenza di perdite di gruppo, rettifiche di consolidamento per esenzione totale dividendi (anche da thin cap) e pro-rata patrimoniale; vantaggi finanziari: minori acconti di imposta, esenzione plusvalenze derivanti da trasferimenti infragruppo; mancati benefici o pregiudizi: impossibilità per la consolidata sub-holding di optare per il consolidato con le proprie controllate, effetti del riallineamento di valori per svalutazioni; mancato utilizzo di perdite pregresse trasferite in caso di accertamento individuale. Criteri di remunerazione opzioni: remunerazione dei soli vantaggi economici remunerazione dei vantaggi economici e finanziari remunerazione dei vantaggi economici e finanziari, e previsione di un premio di consolidamento che remunera i mancati benefici e/o i pregiudizi. 12

Consolidato nazionale Criteri di utilizzo opzioni: su base proporzionale; eventuali priorità per anzianità delle perdite, oppure alle perdite della controllante, o della controllata o delle società esistenti sin dall inizio del consolidato rispetto a quelle entrate successivamente. Perdite Fiscali Criteri di remunerazione opzioni: nessuna remunerazione delle perdite trasferite se non sono recuperabili dalla controllata su base individuale; remunerazione delle perdite trasferite anche se non recuperabili dalla controllata su base individuale. Esercizio di remunerazione opzioni: remunerazione nell esercizio di effettivo utilizzo da parte della controllante; remunerazione nell esercizio di trasferimento da parte della consolidata; remunerazione nell esercizio in cui la controllata avrebbe effettivamente potuto utilizzare la perdita. 13

Consolidato nazionale Criteri di utilizzo - opzioni: su base proporzionale; eventuali priorità per anzianità dei crediti, oppure ai crediti della controllante, o della controllata o delle società esistenti sin dall inizio del consolidato rispetto a quelle entrate successivamente. Crediti d imposta e ritenute Costi di gestione Criteri di remunerazione opzioni: nessuna remunerazione dei crediti trasferiti se non compensabili dalla controllata su base individuale; remunerazione dei crediti trasferiti anche se non compensabili dalla controllata su base individuale. Esercizio opzioni: remunerazione nell esercizio di effettivo utilizzo da parte della controllante; remunerazione nell esercizio di trasferimento da parte della consolidata; remunerazione nell esercizio in cui la controllata avrebbe effettivamente potuto utilizzare il credito in compensazione. Criteri di ripartizione opzioni: attribuzione alla controllante; ripartizione proporzionale tra le società partecipanti; ripartizione tra le società partecipanti secondo altri criteri. 14

Consolidato nazionale Perdite consolidate Criteri di ripartizione in caso di interruzione del consolidato opzioni: attribuzione interamente alla controllante; attribuzione proporzionale alle società che le hanno prodotte; attribuzione alle società che le hanno prodotte secondo altri criteri. 15

Thin capitalization Riferimenti normativi: Articolo 98 del TUIR 16

Thin capitalization La norma dispone l indeducibilità degli interessi passivi relativi alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti il limite di indebitamento consentito che siano, direttamente o indirettamente, erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate. La norma diviene applicabile qualora il rapporto tra la consistenza media dei finanziamenti (CMF) durante il periodo di imposta e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio stesso e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale in partecipazione, sia superiore al rapporto di 4 a 1. Rapporto debt/equity: CMF PNC + Apporti di capitale ex 109, c. 9, b), del socio e parti correlate > 4 1 17

Thin capitalization Sono soggetti alle disposizioni in tema di thin capitalization: le imprese il cui volume di ricavi è superiore alle soglie previste per l applicazione degli studi di settore ( 5.164.569); in ogni caso, le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni, anche se comprese nell art. 1 D.Lgs. 87/1992. Tuttavia, non rilevano i finanziamenti assunti nell esercizio dell attività bancaria o delle attività dai soggetti indicati all art. 1 D.Lgs. 87/1992: bancaria; di capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell albo; di intermediazione mobiliare; finanziaria iscritta agli elenchi 106 e 107 del Tub; altre attività finanziarie di cui all articolo 59, primo comma, lettera b) del Tub con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni. 18

Thin capitalization Per socio qualificato e parte correlata si intende: il socio è qualificato se (insieme alle sue parti correlate) detiene il controllo diretto o indiretto ex art. 2359 c.c., oppure se ha una partecipazione al capitale non inferiore al 25% (comprendendo anche le partecipazioni detenute dalle parti correlate); la parte correlata è la società controllata ex art. 2359 c.c. (ovvero i familiari se persona fisica). 19

Thin capitalization Oggetto della norma sono i finanziamenti che sono, direttamente o indirettamente, erogati o garantiti (a mezzo di garanzie reali, personali o di fatto) dal socio qualificato o da una sua parte correlata. Si considerano i finanziamenti derivanti da: mutui, depositi di denaro, ogni altro rapporto di natura finanziaria. 20

Thin capitalization La disciplina sulla thin capitalization non si applica se alternativamente: l ammontare complessivo dei finanziamenti erogati o garantiti da tutti i soci qualificati e/o dalle loro parti correlate non eccede 4 volte la loro quota complessiva di PNC rettificato, aumentata degli apporti di capitale ex 109, c. 9, b), (ovvero 5 volte per il primo periodo che inizia a partire dal 1 gennaio 2004); l impresa dimostra che l ammontare dei finanziamenti è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale. 21

Thin capitalization Il PNC di riferimento è quello risultante dal bilancio dell esercizio precedente: comprensivo dell utile di esercizio non distribuito, al netto delle perdite subite, se entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2 esercizio successivo a quello cui si riferiscono non siano state coperte, diminuito dei seguenti valori: o o o crediti per conferimenti non ancora eseguiti; valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; del minore tra valore di libro e relativo PNC delle partecipazioni in società controllate e collegate residenti, diverse da quelle che esercitano attività bancaria o finanziaria art. 1 DLgs. 87/1992 sempre che non esercitino in via prevalente o esclusiva l attività di assunzione di partecipazioni. 22

Thin capitalization l eccedenza La CMF E del socio e parti correlate eccedente = CMF E = CMF 4 x (PNC + Apporti di capitale ex 109, c. 9, b, relativi al socio qualificato e alle sue parti correlate) ***** Laddove: CMF = Somma saldo giornaliero per valuta dei finanziamenti del socio Numero di giorni dell esercizio 23

Thin Capitalization quota interessi passivi indeducibili La quota di interessi passivi indeducibili è determinata applicando all eccedenza dei finanziamenti di ciascun socio qualificato il tasso di remunerazione media. Il tasso di remunerazione media (RM) è dato dal seguente rapporto: RM = Remunerazione complessiva dei finanziamenti CMF Per cui la quota di interessi indeducibile è pari a: Interessi non deducibili = RM x CMF E (al netto degli interessi indeducibili ex art. 3, c. 115, L. 549/1995) N.B.: Nella CMF non si computano i finanziamenti infruttiferi, a condizione che la RM non sia superiore al TUR maggiorato di un punto %. 24

Thin Capitalization applicazione Società con ricavi superiori a 5.164.568,99 o Holding? NO SI Non si applica la Thin Capitalization Rapporto totale fin. dei soci Debt/Net Equity > 4? NO SI Non si applica la Thin Capitalization Capacità di credito dimostrabile? SI NO Non si applica la Thin Capitalization Si applica la Thin Capitalization 25

Thin Capitalization - calcolo Calcolo media finanziamenti riferibili al singolo socio Calcolo remunerazione media Remunerazione media maggiore del tasso ufficiale di riferimento + 1? SI Si tiene conto dei fin. infruttiferi per il calcolo dell'eccedenza NO Non si tiene conto dei fin. infruttiferi per il calcolo dell'eccedenza Calcolo dell'eccedenza del singolo socio: CMF Socio - (Net Equity Socio x 4) Applicazione del tasso di remunerazione media all'eccedenza Remunerazione indeducibile N.B.: al netto interessi ex art. 3, comma 115, L. 549/1995 26

Pro-Rata patrimoniale Riferimenti normativi: Articolo 97 del TUIR 27

Pro-Rata Patrimoniale La norma dispone che gli interessi passivi riferibili all acquisto di partecipazioni con i requisiti per la participation exemption sono indeducibili. Si applica: quando alla fine dell esercizio il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti per la participation exemption (art. 87) è superiore al valore del patrimonio netto contabile della società partecipante; sulla quota di interessi passivi che residua dopo l applicazione della thin capitalization, al netto degli interessi attivi. La parte di interessi indeducibile deve essere infine ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile di dividendi percepita nell esercizio relativamente alle stesse partecipazioni di cui all art. 87. 28

Pro-Rata Patrimoniale La percentuale di indeducibilità (%) è pari a: % = Valore di libro della partecipazione PNC partecipante Tot. attivo PNC partecipante Debiti commerciali Il PNC, comprensivo dell utile dell esercizio, è rettificato in diminuzione per tenere conto di: crediti per conferimenti non ancora eseguiti; perdite subite, se entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2 esercizio successivo a quello cui si riferiscono non siano state coperte. 29

Pro-Rata Patrimoniale Ai fini del calcolo non rilevano le partecipazioni in società il cui reddito alternativamente: concorre insieme a quello della partecipante al consolidato fiscale; è imputato ai soci per trasparenza. 30

La procedura di ruling internazionale Riferimenti normativi: Articolo 8 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004 (in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) 31

Il ruling internazionale I soggetti interessati dalla procedura di ruling internazionale sono le imprese con attività internazionale : sia residenti in Italia che: - si trovano in una delle condizioni previste all art. 110, comma 7, TUIR (ossia effettuano operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate ovvero sono controllate dalla stessa impresa); - sono partecipate da soggetti non residenti ovvero partecipano al capitale di soggetti non residenti; - abbiano corrisposto o percepito da soggetti non residenti interessi, dividendi o royalties. sia non residenti che esercitano la loro attività in Italia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell art. 162 TUIR. 32

Il ruling internazionale L interpello può avere ad oggetto: la preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo di cui all art. 110, comma 7, TUIR; l applicazione ad un caso concreto di norme, anche convenzionali, concernenti l erogazione/percezione di dividendi, interessi o royalties a/da soggetti non residenti; l applicazione ad un caso concreto di norme, anche convenzionali, concernenti l erogazione/percezione di altri componenti reddituali a/da soggetti non residenti; l applicazione ad un caso concreto di norme, anche convenzionali, concernenti l attribuzione di utili/perdite alla stabile organizzazione in un altro stato di un impresa residente in Italia, ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. 33

Il ruling internazionale La procedura si svolge come segue: presentazione da parte dell impresa di un istanza redatta in carta libera da inoltrarsi in plico non imbustato a mezzo A/R all Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente per territorio; in caso di istanza presentata da impresa non residente, nomina di un rappresentante per i rapporti tributari (ex art. 4 DPR 6001973); entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza, l Ufficio invita il contribuente al contraddittorio che si concluderà entro 180 giorni dal ricevimento dell istanza (salvo attivazione di strumenti di cooperazione internazionale con le amministrazioni fiscali degli altri paesi); durante il periodo del contraddittorio, i funzionari dell Ufficio possono accedere presso i locali dell impresa istante allo scopo di prendere diretta cognizione degli elementi informativi utili ai fini della procedura stessa; la procedura si perfeziona con la sottoscrizione congiunta di un accordo con efficacia vincolante per l impresa e l Ufficio. 34

Il ruling internazionale Effetti dell interpello: l accordo è vincolante per il periodo d imposta in corso al momento della stipula e per i due periodi di imposta successivi (salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto come risultanti dall accordo). al fine di consentire all Ufficio di verificare il rispetto dei termini dell accordo stesso, o il sopravvenuto mutamento delle condizioni poste a base dell accordo, l istante ha l onere di: 1) predisporre periodicamente, o dietro specifica richiesta la documentazione e gli elementi informativi necessari; 2) consentire l accesso dei funzionari dell Agenzia presso i locali dell impresa. 90 giorni prima della scadenza, il contribuente può chiedere il rinnovo dell accordo alla competente Agenzia delle Entrate. Al fine di valutare l opportunità di acconsentire al rinnovo, l Ufficio può: 1) richiedere dati ed informazioni; 2) invitare l istante al contraddittorio o procedere ad accessi presso i locali dell impresa. 35

Il ruling internazionale Qualora l Ufficio accerti: il mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l accordo si basa, invita l impresa alla sottoscrizione della modifica dell accordo stesso; il mancato rispetto dei termini dell accordo, ne dà comunicazione all impresa con atto motivato, invitandola a far pervenire entro 30 giorni eventuali memorie difensive. Nel caso in cui le memorie difensive non siano presentate nei termini, ovvero non siano valutate sufficienti, l accordo si considera risolto a decorrere dalla data in cui risulta accertata la violazione dell accordo ovvero, qualora non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di efficacia originaria dell accordo. 36

La deducibilità dei costi derivanti da operazioni con società residenti in paradisi fiscali Riferimenti normativi: Art. 110, commi 10, 11 e 12, TUIR DM 23 gennaio 2002 Art. 11, comma 13, ed art. 21, L. 30 dicembre 1991 n. 413 37

La deducibilità dei costi derivanti da operazioni con società residenti in paradisi fiscali Ambito di applicazione: Effetti: Casi di esclusione: Procedura: Operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese fiscalmente domiciliate in Stati o territori extraue aventi regime fiscale privilegiato (DM 23/01/2002), indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di controllo. Indeducibilità dei costi derivanti da tali operazioni. Assoggettamento dell impresa alla disciplina sulle Foreign Companies; Dimostrazione che: - la società estera svolge prevalentemente un effettiva attività commerciale; - le operazioni poste in essere con la società estera rispondono ad un effettivo interesso economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione; con indicazione separata in sede di dichiarazione dei redditi dell importo di tali spese. Interpello preventivo ai sensi dell articolo 11, comma 13, L. 413 del 30 dicembre 1991; Interpello preventivo presentato ai sensi delle norme sulle Foreign Companies. 38

La holding italiana Principali norme di riferimento: Art. 113 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 Artt. 25-42 D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 (bilancio consolidato) 39

La holding italiana Iscrizione all apposito registro tenuto dall Ufficio Italiano Cambi: le società che esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, l attività di assunzione di partecipazioni, nonché di concessione di finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma, devono essere iscritte in un apposita sezione dell elenco generale tenuto dall UIC (art. 113 D.Lgs 385/1993). Bilancio consolidato: le società controllanti (Spa, Sapa o Srl) sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 25 D.Lgs. 127/1991). Vi è l esonero dall obbligo di redazione del bilancio consolidato nel caso in cui alternativamente: 1) la società controllante sia a sua volta controllata da altra società UE che redige il bilancio consolidato e lo sottopone a revisione; 2) la società controllante, unitamente alle imprese controllate, non abbia superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) 12.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 40

La holding italiana Regime Fiscale in capo a Spa, Srl, Sapa: Dividendi: tassazione nei limiti del 5% dei dividendi percepiti da società residenti e non residenti; esclusione totale dei dividendi distribuiti da società controllate incluse nel consolidato fiscale; tassazione del 100% dei dividendi percepiti in relazione a partecipazioni in società localizzate in paradisi fiscali, salvo che sia dimostrato che dalle partecipazioni non è conseguito l effetto di localizzare i redditi in paesi a fiscalità privilegiata. Plus/minusvalenze relative a cessione di partecipazioni: non concorrono alla formazione del reddito le plus/minusvalenze realizzate da partecipazioni in regime di participation exemption (in breve Pex); non sono deducibili le svalutazioni di partecipazioni indipendentemente dall applicazione o meno del regime Pex. 41

La holding italiana (segue): concorrono alla formazione del reddito le plus/minusvalenze realizzate da partecipazioni che non rientrano nel regime della Pex, come le partecipazioni in società il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da beni immobili - fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa e gli impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa; sono pertanto escluse dalla Pex, le società di gestione immobiliare. L'entità del patrimonio rilevante ai fini della verifica di prevalenza degli immobili, deve essere assunta a valori correnti e non a valori contabili; pertanto "il confronto da effettuare è tra il valore degli immobili in parola e il valore dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti". Occorre, pertanto, mettere a confronto: il valore corrente degli immobili (diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, nonché dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa), con il totale dell'attivo patrimoniale, anch'esso a valori correnti. 42

La holding italiana Deducibilità dei costi di gestione: sono deducibili i costi connessi alla gestione delle partecipazioni; sono deducibili i costi connessi alla cessione di partecipazioni non Pex; non sono deducibili i costi connessi alla cessione di partecipazioni Pex; Thin capitalization e pro-rata patrimoniale: le holding sono soggette alle disposizioni sulla thin capitalization indipendentemente dal volume di ricavi (art. 98 TUIR); le holding sono altresì soggette alle disposizioni sul pro-rata patrimoniale (art. 97 TUIR). Consolidato fiscale: le società Spa, Srl e Sapa fra le quali esiste un rapporto di controllo possono optare per il consolidato fiscale nazionale in qualità di controllanti o alternativamente di controllate (art. 117 TUIR). 43

La holding italiana IRAP: Ai fini IRAP, le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte in apposito registro presso l UIC ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 385/1993, la base imponibile IRAP è determinata dalla differenza tra: la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui all articolo 2425 c.c., primo comma, lettera A), la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. A tale differenza, occorre aggiungere la differenza tra la somma: dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: degli oneri finanziari; delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 44

Participation exemption Il nuovo art. 87 del TUIR ha introdotto un regime di completa esenzione delle plusvalenze realizzate in regime d impresa da Spa, Srl e Sapa relativamente a: azioni o quote; strumenti finanziari assimilati alle azioni; contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da opere o servizi. Oltre alle ipotesi di cessioni di partecipazioni, il regime di esenzione si applica alle stesse condizioni anche in caso di recesso, esclusione, riduzione capitale e liquidazione alla differenza tra: le somme e valori ricevuti a titolo di ripartizione di riserve o fondi costituiti con sopraprezzi di emissione azioni o quote ed interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, versamenti soci a fondo perduto o in conto capitale, saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. 45

Participation exemption Requisiti: a. ininterrotto possesso dal 1 giorno del 12 mese precedente quello della cessione; b. classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c. residenza della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata; d. esercizio da parte della partecipata di un impresa commerciale al momento della cessione (con esclusione delle immobiliari di gestione). N.B.: i requisiti sub c) e d) devono sussistere ininterrottamente al momento del realizzo, almeno dall inizio del terzo periodo d imposta antecedente al realizzo stesso. Ai fini della esenzione, non è richiesta una percentuale di partecipazione minima al capitale della società partecipata. Pertanto, anche la cessione di una partecipazione che non sia né di controllo né di collegamento potrà beneficiare della esenzione, purché siano soddisfatti i requisiti sopra indicati. 46