Composizione della crisi da sovraindebitamento



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Periodico informativo n. 68/2015 Composizione della crisi da sovraindebitamento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che la Legge n. 3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono i soggetti non fallibili. Grazie a questa disposizione normativa, pertanto, anche le persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all attività di carattere imprenditoriale o professionale e i piccoli imprenditori possono trovare una via d uscita. Premessa I soggetti ai quali non si estendono le opportunità offerte dalle tradizionali procedure concorsuali, ma che versano in una situazione di sovraindebitamento, hanno la possibilità di ristrutturazione del debito. La Legge n. 3 del 2012 ha istituito infatti apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono i soggetti non fallibili. Più precisamente, possono accedere alla procedura in oggetto: - le persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; - gli imprenditori commerciali che non superano le soglie previste per la fallibilità; - gli imprenditori agricoli; - le associazioni professionali.

IL LAVORATORE DIPENDENTE Purtroppo ho maturato debiti nei confronti di una banca che, attualmente, non riesco a fronteggiare. Sono attualmente dipendente di una società, soltanto part-time. Il fatto che io non svolga alcuna attività commerciale, agricola o professionale, mi impedisce di accedere alle procedure richiamate NO Anche i lavoratori dipendenti (come anche i disoccupati) possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Anzi, come si vedrà oltre, più numerosi sono gli strumenti offerti a coloro che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. I DEBITI VERSO EQUITALIA Sono un piccolo artigiano. Purtroppo, negli anni passati, non sono stato in grado di versare le imposte dovute a seguito della carenza di liquidità. A tal fine ho richiesto un finanziamento bancario. Ad oggi, quindi, ho maturato sia debiti nei confronti della banca che nei confronti di Equitalia. Posso accedere a queste procedure per poter risanare la mia posizione SI Le procedure richiamate dalla Legge n.3/2012 consentono ai contribuenti anche di saldare la propria situazione nei confronti di Equitalia. Tuttavia, come si avrà modo di approfondire in seguito, l Iva e le ritenute operate e non versate non possono essere abbattute, essendo possibile soltanto rinviare il pagamento. I SOGGETTI NON FALLIBILI Nella mia tranceria lavorano 5 dipendenti e ho un fatturato annuo di circa 100.000 euro. Sono un soggetto fallibile o posso ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Quando un soggetto può essere definito fallibile Sono considerati non fallibili, e possono quindi accedere alle procedure appena richiamate gli imprenditori che esercitano un attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall inizio dell attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall inizio dell attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

IL CONTENUTO DELL ACCORDO Nel caso in cui io decidessi di ricorrere alle procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento sono costretto a versare una determinata percentuale del mio debito entro precise scadenze NO Il contenuto dell accordo e del piano del consumatore può essere il più vario, purché: - sia assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili; - sia prevista la sola dilazione di pagamento dell Iva e delle ritenute operate (non è quindi possibile stralciare parte del debito); - sia assicurato, ai crediti con diritto di prelazione, il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile. Rispettate queste condizioni, è possibile prevedere lo stralcio di parte dei debiti, anche se muniti di titolo di prelazione. La composizione della crisi di sovraindebitamento Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali è consentito al debitore: - concludere un accordo con i creditori; - proporre un piano del consumatore; - proporre la liquidazione dei beni.

SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO Perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Cosa posso fare Piano del consumatore. Accordo con i creditori. Liquidazione dei beni. Solo se il debitore ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quindi NO imprenditore che assume obbligazioni nello svolgimento della sua attività d impresa. In questo caso non è richiesta l adesione dei creditori: è il Tribunale a decidere direttamente. Può ricorrere a questa procedura sia il debitore imprenditore che il consumatore persona fisica. È necessario che sia raggiunto l accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. È possibile richiedere la liquidazione di tutti i beni. In alcuni casi è concessa l esdebitazione: tutti i crediti non integralmente soddisfatti attraverso la liquidazione del patrimonio sono dichiarati inesigibili. Vorrei concludere un accordo con i creditori. Quale procedura devo seguire 1 Il debitore deposita la proposta di accordo presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza o della sede principale dell azienda. 2 Insieme alla proposta il debitore deve depositare: - l elenco di tutti i creditori, con l indicazione delle somme dovute; - l elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; - l attestazione della fattibilità del piano; - l elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia; - (solo Tel. qualora 0544/454476 sia svolta 453294 attività Fax d impresa) 0544/453770 scritture E-Mail contabili setam@tin.it degli ultimi tre esercizi.

3 La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell organismo di composizione della crisi, all agente della riscossione e agli uffici fiscali. Gli Uffici fiscali e l agente della riscossione rilasciano apposita certificazione delle pendenze tributarie. 4 Il Giudice fissa l udienza. Con il decreto di fissazione dell udienza il Giudice dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto. 5 Le adesioni dei creditori devono giungere all organismo di composizione della crisi. In caso di mancata dichiarazione da parte dei creditori si ritiene che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. 6 Ai fini dell omologazione, è necessario che l accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Vorrei proporre un piano del consumatore. Quale procedura devo seguire 1 Il debitore deposita il piano presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza. 2 Insieme alla proposta il debitore deve depositare: - l elenco di tutti i creditori, con l indicazione delle somme dovute; - l elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; - l attestazione della fattibilità del piano; - l elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia; - la relazione particolareggiata dell organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l indicazione delle cause dell indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell assumere volontariamente le obbligazioni; b) l esposizione delle ragioni dell incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all alternativa liquidatoria.

3 La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell organismo di composizione della crisi, all agente della riscossione e agli uffici fiscali. Gli Uffici fiscali e l agente della riscossione rilasciano apposita certificazione delle pendenze tributarie. 4 Non essendo richiesto il consenso dei creditori, il Giudice fonda le sue valutazioni sulla idoneità, sulla fattibilità del piano e sulla condotta tenuta dal soggetto interessato. Vorrei attivare il procedimento di liquidazione del patrimonio. Quale procedura devo seguire 1 Il debitore propone ricorso al Tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale. Al ricorso vanno allegati, tra l altro, l inventario di tutti i beni del debitore, oltre ad una relazione particolareggiata dell organismo di composizione della crisi. 2 L organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione, ne dà notizia all agente della riscossione e agli uffici fiscali. 3 Se il ricorso proposto dal debitore al Tribunale risulta ammissibile, il Giudice apre la procedura con decreto e nomina un liquidatore. 4 Il liquidatore forma l inventario e comunica ai creditori la data entro la quale vanno presentate le domande di ammissione al passivo. Flavia Valmorra - Roberto Garavini Ravenna 18 maggio 2015