Ripristinata l'opzione per la tassazione catastale



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Numero 18/2014 Pagina 1 di 6 Ripristinata l' per la tassazione catastale Numero : 18/2014 Gruppo : Oggetto : AGEVOLAZIONI REGIMI AGEVOLATI IMPRESE AGRICOLE Norme e prassi : D.P.R. 442/1997; DECRETO 213 DEL MIN. ECONOMIA E FINANZE DEL 27.11.2007; ART. 1 COMMI 1093-1095 L. 296/2006; ART. 1 COMMA 513 L. 28/2012; ART. 1 COMMA 36 L. 228/2012. Sintesi Per effetto dell'ultima legge di stabilità, dal 2014 è stata ripristinata la possibilità: per le società agricole: di optare per la determinazione del reddito catastale; per le società costituite da imprenditori con attività esclusiva la trasformazione dei prodotti agricoli dei soci: di optare per la determinazione forfetaria del reddito applicando all ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. Si ricorda, infatti, che ad opera della finanziaria 2013, dal 1 gennaio 2013 tali opzioni non potevano più essere esercitate. Gli argomenti 1. PREMESSA 2. LA TASSAZIONE CATASTALE - SOGGETTI INTERESSATI 3. LA TASSAZIONE CATASTALE - OPZIONE 4. LA REINTRODUZIONE DELLA TASSAZIONE CATASTALE 5. LA REINTRODUZIONE DELLA DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO

Numero 18/2014 Pagina 2 di 6 Premessa La Finanziaria 2007 aveva introdotto due regimi agevolati: le società di persone (s.n.c. e s.a.s.), le s.r.l. e le società cooperative - con qualifica di società agricola- potevano optare, al posto della tassazione a bilancio, per il regime di tassazione del reddito su base catastale, come previsto per gli imprenditori individuali e le società semplici esercenti attività agricola per le quali rappresenta il regime naturale; le società di persone ed le Srl costituite da imprenditori agricoli, esercenti esclusivamente attività dirette a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti agricoli ceduti dai soci (cd. attività agricole connesse ) potevano determinare forfetariamente il reddito applicando all ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25% La Finanziaria 2013 ha successivamente soppresso tale possibilità; pertanto a partire dal 2013 (secondo i chiarimenti offerti con la Circolare dell'agenzia delle entrate n. 12/E/2013): in generale dal 2013 l non poteva più essere esercitata; per le opzioni già esercitate, era prevista la possibilità di continuarne l applicazione fino al periodo successivo a quello in corso al 31/12/2014; le stesse sarebbero diventate inefficaci dal 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Infine l'ultima legge di stabilità le ha ripristinate, riattribuendone l'efficacia dal 1 gennaio 2014. NORMATIVA DI RIFERIMENTO LEGGE 296/2006 (FINANZIARIA 2007) LEGGE 228/2012 (FINANZIARIA 2013) LEGGE 147/2013 (FINANZIARIA 2014) OPZIONE REGIME CATASTALE DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO SI No Si La tassazione catastale - soggetti interessati Come anticipato nella presmessa la determinazione del reddito su base catastale è possibile per: i soggetti naturalmente inclusi nel regime agricolo, quindi: gli imprenditori individuali, le società semplici, se esercitano le attività agricole elencate all'art. 32 comma 2 del TUIR; i soggetti di natura commerciale, solo su, si tratta dunque di: s.n.c., s.a.s., s.r.l., società cooperative, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.lgs. 99/2004, ossia:

Numero 18/2014 Pagina 3 di 6 aventi un oggetto sociale che preveda l'esercizio esclusivo delle attività indicate all'art. 2135 del c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse). Nella Circolare 50/E/2010 l'agenzia precisa che il principio dell esclusività dell esercizio dell attività agricola: o non viene meno anche in caso di esercizio di altre attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell oggetto sociale. Ad esempio è ammesso acquistare o prendere in affitto terreni o fondi rustici per ampliare la propria attività agricola o contrarre un finanziamento per acquistare un bene (trattore) necessario alla coltivazione del terreno ; o viene meno in caso di possesso di partecipazioni in altre società. Tale presupposto non si verifica se la partecipata: è anch essa una società agricola, corrisponde dividendi in misura non superiore ai ricavi (da attività agricola) della partecipante; aventi la denominazione sociale 1 /ragione sociale 2 che contenga l'indicazione "società agricola". Non è invece requisito la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.). Nella Circolare 50/E dell'1.10.2010 l'agenzia delle Entrate ha precisato che l per la tassazione catastale è preclusa a: SpA, sapa ed enti commerciali; società semplici esercenti attività agricole per le quali la determinazione del reddito sulla base dei criteri catastali costituisce il naturale regime d imposizione inderogabile ; cooperative che svolgono solo attività di trasformazione/commercializzazione di prodotti conferiti dai soci qualora non posseggano e/o non conducano i terreni sui quali esercitano l attività agricola. A tali soggetti manca, infatti, il requisito primario per potere determinare il reddito su base catastale, rappresentato dal terreno stesso. Non sono società agricole, a prescindere dall oggetto sociale, e quindi non possono usufruire della tassazione catastale, le società che svolgono le attività: indicate all art. 2195, C.c. quali, ad esempio, attività industriale di produzione beni/servizi, attività di intermediazione nella circolazione di beni, ecc.; indicate all art. 55, comma 2, lett. a) e b), TUIR, quindi attività organizzata in forma d impresa diretta alla prestazione di servizi non rientrante nell' art. 1 Se si tratta di società di capitali. 2 Se si tratta di società di persone.

Numero 18/2014 Pagina 4 di 6 2195, attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed altre acque interne. REDDITO SU BASE CATASTALE Regime naturale per Regime naturale per Regime di per o Imprenditori individuali o società semplici o S.n.c. o S.a.s. o S.r.l. o Cooperative che esercitano le attività agricole di cui l'art. 32 c.2 TUIR che possiedono i requisiti di cui l'art. 2 del D.lgs. 99/2004 La tassazione catastale - Per optare al regime di tassazione catastale si fa riferimento alle regole stabilite con D.p.r. 442 del 10.11.1997: le società devono possedere i requisiti richiesti fin dall'inizio del periodo d'imposta, e devono comunicare tale scelta nel quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata (ad esempio dovevano barrare la casella 1 del rigo VO23 del Modello Iva 2013 i soggetti che hanno scelto il regime di tassazione catastale a decorrere dal 2012), una volta effettuata l' il contribuente è vincolato all'applicazione del regime scelto per almeno un triennio, l' perde efficacia a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono meno i requisiti. Secondo quanto stabilito con il decreto 213 del min. Economia e Finanze del 27.11.2007 il reddito delle società sottoposto a tassazione catastale resta reddito d'impresa. Inoltre, le plus/minusvalenze relative a: TIPOLOGIA DI BENI BENI IMMOBILI BENI MOBILI ACQUISTATI PRIMA DELL'OPZIONE ACQUISTATI IN VIGENZA DELL'OPZIONE concorrono in ogni caso alla formazione del reddito e la loro determinazione va effettuata secondo le modalità ordinarie, a prescindere dalla data di acquisizione dei beni concorrono alla formazione non concorrono alla del reddito e sono così formazione del reddito di tali determinate: periodi (Corrispettivo - oneri di diretta imputazione) - costo non ammortizzato dell'ultimo

Numero 18/2014 Pagina 5 di 6 periodo d'imposta antecedente a quello di esercizio dell' Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 50/E, l ha effetto esclusivamente sulla tassazione del reddito derivante dalle attività agricole ex art. 32, TUIR, per la parte non eccedente i limiti stabiliti. Il reddito eccedente tali limiti nonché quello derivante da attività imprenditoriali non agricole, è tassato con i criteri ordinari (ricavi costi). La reintroduzione della tassazione catastale La reintroduzione dei regimi di tassazione catastale a partire dal 2014, dopo un anno (il 2013) di abrogazione, comporta il verificarsi delle seguenti situazioni: società che ha iniziato l attività nel 2013: in considerazione del fatto che per il 2013 il regime era stato abrogato, il reddito per tale anno deve essere determinato in base al Conto economico, ma dal 2014 è possibile optare per la tassazione catastale; società in attività almeno dal 2012 che ha optato per la tassazione catastale. In questo caso la società nel 2013 ha potuto mantenere il regime agevolato, benché fosse stato abrogato, in quanto l'agenzia delle entrate (nella circolare 12/E del 3.05.2013) aveva chiarito che le opzioni già esercitate divenivano inefficaci con effetto dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015 per le società con periodo d imposta coincidente con l anno solare). SOGGETTO CHE ESERCITA ATTIVITÀ AGRICOLA TASSAZIONE DEL REDDITO 2012 2013 2014 Snc Sas Cooperativa Tassazione ordinaria o tassazione catastale su Tassazione ordinaria per le società costituite nel 2013 Tassazione catastale per le società costituite fino al 2012 Tassazione ordinaria o tassazione catastale su che hanno optato per tale regime Le società costituitesi nel 2013 che intendono applicare la tassazione catastale dal 2014 dovranno comunicare l nel quadro VO del mod.

Numero 18/2014 Pagina 6 di 6 IVA 2015 (si veda a tal proposito anche nostra CdG n. 14/2014). Per tali soggetti l obbligo di determinare il reddito 2013 con i criteri ordinari si evince anche dall assenza, nel quadro VO del mod. IVA 2014, della casella destinata alla comunicazione dell per la tassazione catastale. La reintroduzione della determinazione forfettaria del reddito Come anticipato nella premessa, oltre al regime di tassazione catastale, anche quello di determinazione forfettaria del reddito è stato prima abrogato dalla finanziaria 2013, e poi ripristinato dalla legge di stabilità 2014. A seguito della soppressione, con la Circolare n. 50/E l'agenzia delle entrate ha precisato che: le opzioni già esercitate fino al 2012 divenivano inefficaci con effetto dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015 per le società con periodo d imposta coincidente con l anno solare); per le società che avevano iniziato l attività nel periodo d imposta in corso all 1.1.2013 (in generale, nel 2013), già da tale periodo non era consentito determinare il reddito con i criteri forfetari. A seguito della reintroduzione del regime, a decorrere dall 1.1.2014, per le società di persone e srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci è (nuovamente) possibile optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente del 25%. Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.