INSEGNAMENTO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LEZIONE VI I RISULTATI DELLA GESTIONE: IL RENDICONTO PROF. GAVINO NUZZO
Indice 1 I risultati della gestione: il rendiconto ----------------------------------------------------------------- 3 2 Procedura di formazione --------------------------------------------------------------------------------- 4 3 Conto del bilancio: principi di cantabilità finanziaria --------------------------------------------- 5 4 Economie e diseconomie ---------------------------------------------------------------------------------- 8 5 Risultato contabile --------------------------------------------------------------------------------------- 10 6 Competenza finanziaria ed economica: il prospetto di conciliazione ------------------------- 14 2 di 15
1 I risultati della gestione: il rendiconto La rendicontazione è finalizzata alla dimostrazione dei risultati della gestione misurata nel triplice aspetto: Finanziario (mediante il conto del bilancio); economico (mediante il conto economico); patrimoniale (mediante il conto del patrimonio). Il primo comma dell art. 227 del TUEL dispone infatti che: la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale di previsione (art. 228 TUEL). Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell attività dell ente secondo criteri di competenza economica; ad esso è accluso un prospetto di conciliazione, finalizzato a individuare la dimensione economica dei fatti gestionali rilevati dalla contabilità finanziaria (art. 229 TUEL). Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale (art. 230 TUEL). Tuttavia, l intera attività della rendicontazione degli aspetti economici e patrimoniali è imperniata sui valori e risultati di cui al conto del bilancio, giacché è da tale documento che, attraverso uno strumento di collegamento definito prospetto di conciliazione, si perviene alla predisposizione del conto economico e, almeno in parte, a quella del conto del patrimonio. A riguardo, il comma 9 dell art. 229 TUEL dispone: `Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. Molta importanza assume così il conto del bilancio, i cui valori influiranno sulla compilazione degli altri due distinti documenti che, comunque, fanno parte integrante del rendiconto ed ognuno dei quali è preposto a rappresentare un diverso aspetto dell attività gestionale al termine dell esercizio finanziario di riferimento. 3 di 15
2 Procedura di formazione La formazione del rendiconto coinvolge organi interni ed esterni all ente e prevede modalità e termini, fissate dalla norma o disciplinate dal regolamento dell ente, per ciascuna delle fasi in cui si sviluppa l iter di formazione del documento. Il momento finale di questo processo è costituito dalla scadenza del 30 giugno, termine stabilito dalla norma per l approvazione del rendiconto da parte dell organo consiliare. 1. Il servizio finanziario provvede alla redazione dei tre documenti di cui si compone il rendiconto (conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio); riaccertamento dei residui (di cui si dirà più avanti), con conseguente individuazione dei residui attivi inesigibili da conservare nelle attività patrimoniali; elaborazione delle tabelle dei parametri e degli indicatori da allegare al conto del bilancio. 2. La giunta, coadiuvata dai vari servizi dell ente, elabora la relazione al rendiconto. 3. Una volta approvato lo schema di rendiconto della gestione da parte della giunta, lo stesso viene trasmette all organo di revisione unitamente alla proposta di deliberazione consiliare e a tutti gli allegati. 4. L organo di revisione relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto (art. 239, co. 1, lett. d), TUEL). La proposta di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell organo di revisione devono essere messi a disposizione dei componenti dell organo consiliare (art. 227, co. 2, TUEL). 4 di 15
3 Conto del bilancio: principi di cantabilità finanziaria Si è detto che la finalità del conto del bilancio (o rendiconto) è quella di rilevare i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio di previsione e, pertanto, la sua redazione comporta l analisi dell intera gestione finanziaria dell ente. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza finanziaria. Esso è composto di due parti: l una relativa alle entrate che si prevede di accertare, l altra alle spese che si prevede di impegnare nel corso dell esercizio finanziario. La funzione autorizzatoria del bilancio preventivo consiste nel limite all assunzione di impegni che da esso deriva, in quanto nel corso della gestione non possono essere impegnate spese per importi superiori a quelli previsti, né possono essere effettuate spese di diversa natura rispetto a quelle inizialmente approvate. La violazione di tale regola determina l insorgenza di debiti fuori bilancio. La competenza finanziaria considera gli accertamenti e gli impegni realizzati nel corso della gestione, a prescindere dalla maturazione economica delle entrate e delle spese di riferimento. In altri termini, le entrate possono essere accertate e le spese impegnate anche se la loro competenza economica non si sia manifestata per intero nell esercizio di riferimento. Di conseguenza, un impegno di spesa non costituisce di per sé un costo in quanto occorrerà che per lo stesso si sia verificato il consumo della spesa effettuata. La contabilità finanziaria, quindi, non è finalizzata alla rilevazione dei costi e dei ricavi dell attività svolta, ma solo delle entrate e delle spese manifestatesi nel corso della gestione. I RESIDUI DI BILANCIO I residui possono essere: 1. Attivi Rappresentano le entrate per le quali al termine dell esercizio finanziario non è stato completato il procedimento di acquisizione. In altri termini, per tale tipologia di entrate è stata perfezionata la fase dell accertamento, ma non è stato concluso il procedimento che culmina nella riscossione di somme di denaro. 5 di 15
2. Passivi Rappresentano le spese per le quali al termine dell esercizio finanziario non è stato completato il procedimento di erogazione. In altri termini, per tale tipologia di spese è stata perfezionata la fase dell impegno, ma non è stato concluso il procedimento che culmina nel pagamento di somme di denaro. I residui sono oggetto di una gestione speciale nettamente separata da quella del bilancio di competenza. L art. 227, co. 5, TUEL dispone che al rendiconto sia allegato un elenco del residui attivi e passivi risultati dal conto del bilancio, distinti per anno di provenienza. Le fasi di adempimento possono manifestarsi in un periodo non coincidente con quello della fase di diritto, cioè di competenza (anno finanziario). Quando ciò si verifica si hanno i residui (attivi per le entrate, passivi per le spese) da riportare nei successivi bilanci separatamente dalle entrate e spese di competenza. ESEMPI 1 esempio L ente ha emesso ruoli per la tariffa R.S.U. per 1 milione. A fine esercizio risultano riscossi dal concessionario 850 mila, di cui versati in tesoreria 800 mila. Si avrà pertanto: 1.000 800 = 200 residui attivi 2 esempio L ente ha stanziato nel bilancio di previsione 100 mila per spese di manutenzione annuale dei fabbricati di proprietà destinati al servizio scolastico. Dopo aver regolarmente impegnato e liquidato l intero ammontare della somma, vengono emessi quattro ordini di pagamento per complessivi 80 mila. 6 di 15
di 60 mila. Per ragioni di natura tecnico-contabile, vengono pagati solo i primi tre mandati per un totale A fine esercizio si presenta dunque la seguente situazione: 100 milioni somma impegnata e liquidata 80 milioni somma ordinata 60 milioni somma pagata Di conseguenza si avrà: 100 60 = 40 residui passivi L art. 228, co. 3, TUEL dispone che, prima dell inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l ente provvede all operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. Tale revisione consiste nella verifica della loro giuridica esistenza ed esigibilità. Quest ultimo aspetto concerne anche i residui attivi, in quanto espressione di crediti che, all occorrenza, devono essere svalutati. 7 di 15
4 Economie e diseconomie Le economie e diseconomie sono di due tipi: 1. in conto competenza (o di stanziamento), sono rappresentate dalle differenze tra: - stanziamenti definitivi di competenza (previsioni di bilancio) 2. accertamenti/impegni. - in conto residui, derivanti dalla rettifica dei valori dei residui iniziali, con conseguente loro incremento o diminuzione (riaccertamento). Si hanno di conseguenza: a) economie in entrata a fronte di: - maggiori accertamenti rispetto agli stanziamenti di competenza definitivi; - riaccertamento di residui attivi; b) diseconomie in entrata a fronte di: - accertamenti inferiori agli stanziamenti di competenza definitivi; - cancellazione di residui attivi; c) economie di spesa a fronte di: - impegni inferiori agli stanziamenti di competenza definitivi; - cancellazione di residui passivi. Le diseconomie di spesa, data la funzione autorizzatoria del bilancio, non sono invece consentite. Infatti: - per effettuare impegni di spesa superiori agli stanziamenti del bilancio preventivo è necessario procedere ad una variazione di bilancio, aumentando l importo degli stanziamenti stessi; - il riaccertamento di maggiori residui passivi può avvenire solo indirettamente, attraverso l assunzione di un impegno, che a sua volta richiede una procedura di variazione dello stanziamento di competenza. ESEMPIO Supponiamo che l ente abbia stanziato 200 mila per la ristrutturazione dell edificio in cui ha sede l amministrazione comunale. Tuttavia, a seguito della verifica dei costi dell opera vengono 8 di 15
impegnati solo 160 mila. Inoltre, l impresa vincitrice dell appalto propone condizioni di pagamento con sconto del 5% nel caso in cui i pagamenti vengano saldati entro la fine dell'esercizio. Ipotizzando il verificarsi di quest ultima condizione, si avrà: Stanziamento 200 Impegno 160 (Economia: 200 160 = 40) Pagamento 152 (Economia: 160 152 = 8) Economia totale (200 152) 48 9 di 15
5 Risultato contabile L art. 228, co. 4, TUEL, dispone che il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo, di due risultati differenziali: a) il risultato contabile di amministrazione; b) il risultato contabile di gestione. Si esaminano di seguito la modalità di determinazione e la valenza informativa per ciascuno dei due risultati. RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE A norma dell art. 186 TUEL, il risultato contabile di amministrazione è accertato con l approvazione del rendiconto dell ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Da tale somma algebrica può scaturire un risultato positivo (avanzo di amministrazione) o negativo (disavanzo di amministrazione). Nel primo caso si tratta di ulteriori risorse finanziarie di cui l ente dispone alla fine dell esercizio e che possono essere impiegate negli esercizi successivi per effettuare spese. Nel caso di risultato negativo, invece, l ente deve provvedere alla sua copertura nel corso dell esercizio successivo, al pari di una vera e propria spesa. RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE Mentre il risultato di amministrazione tiene conto della consistenza di cassa e di tutti i residui esistenti alla fine dell esercizio, compresi quelli riferiti ad anni precedenti, il risultato di gestione deriva, invece, dalla gestione di competenza pura del bilancio di previsione, con esclusione, quindi, della considerazione dei residui di esercizi precedenti. Il riscontro del calcolo del risultato contabile di gestione si basa sulla semplice differenza tra accertamenti e impegni a competenza. Il dato che ne scaturisce è significativo dal punto di vista della conoscenza dell andamento della gestione corrente, al netto dunque dell incidenza delle gestioni passate. ESEMPI 10 di 15
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6 Competenza finanziaria ed economica: il prospetto di conciliazione In questo documento, allegato ai tre documenti che costituiscono il rendiconto, tutti i dati finanziari vengono inseriti e riconvertiti in dati economico-patrimoniali applicando il criterio della competenza economica. COMPETENZA FINANZIARIA: rileva le entrate e le spese di un dato esercizio in funzione del momento in cui sorge il diritto ad incassare (accertamento) o l obbligo di pagare (impegno) una determinata somma. COMPETENZA ECONOMICA: rileva i costi e i ricavi di un dato esercizio nel momento in cui viene consumato il fattore produttivo (costo) e da tale consumo sia stato prodotto un bene e/o servizio ceduto nel corso dell esercizio medesimo (ricavo) Dalla predisposizione del prospetto di conciliazione si determinano i valori che dovranno poi essere riportati negli altri due documenti che costituiscono il rendiconto: il conto economico e il conto del patrimonio. Nel prospetto i valori di accertamento e di impegno vengono rettificati al fine di individuare la dimensione economica dei fatti gestionali; in particolare, si provvederà a determinare il valore dei ratei e risconti, delle rimanenze, degli ammortamenti dei beni durevoli. CONTO ECONOMICO Riassume il totale dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati nel corso dell esercizio. Il risultato della differenza tra costi e ricavi complessivi genera un risultato economico dell esercizio, che misura l incremento o il decremento che il patrimonio dell ente ha subìto per effetto della gestione. Peraltro, le risultanze economiche consentono di esprimere un giudizio sulla economicità complessiva dell ente, che la contabilità finanziaria non consente di fornire. CONTO DEL PATRIMONIO Descrive la composizione delle attività e delle passività dell ente. 14 di 15
I macro-aggregati rilevabili dal conto del patrimonio sono i seguenti: ATTIVO immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie (beni e valori durevoli); Crediti (coincidenti con i residui attivi del conto del bilancio); Disponibilità liquide (valori di cassa e di banca); PASSIVO patrimonio netto (differenza tra attivo e passivo); debiti (coincidenti all incirca con i residui passivi di conto del bilancio) 15 di 15