ESERCITAZIONE 1) Reperire un caso giurisprudenziale in materia di diritto d'autore "in rete", descriverlo e commentarlo SENTENZA Ordinanza: TRIBUNALE TORINO, 21-07-2000 (Orlando) Con ricorso depositato in data 23.6.2000 l Alfa s.r.l. esponeva di essere la società editrice del giornale quotidiano a diffusione regionale "Torinosera", il cui primo numero era stato pubblicato l 1.9.1999. composto da pagine di politica e di cronaca dall Italia e dal mondo, di sport, economia, inserti di cultura e attualità; in una rubrica denominata "Agenda di città" erano elencati i numeri utili della città di Torino, una parte era dedicata alle previsioni meteorologiche, un altra all oroscopo, una rubrica relativa allo spettacolo segnalava le prime visioni cinematografiche e teatrali della città, settimanalmente veniva pubblicata una pagina dedicata agli annunci economici dei lettori. Nel maggio 2000 il direttore editoriale si era collegato ad un sito Internet che utilizzava come identificativo la stessa denominazione del giornale- www.torinosera.it e sfogliando le pagine telematiche del sito si potevano leggere rubriche relative ai locali esistenti nella città di Torino e dintorni, ristoranti, bar, discoteche, hotel, rubriche sulle programmazioni nelle sale cinematografiche della città e sugli spettacoli televisivi della settimana, nonché una rubrica di annunci economici divisi per categoria. Il sito risultava fornito di redazione con compito di raccogliere notizie relative alle attività elencate, inserire e aggiornare i dati; i diritti erano riservati alla Beta, s.r.l., società costituita il 17.3.2000. Ritenendo sussistere una violazione dell art.100 della L.633/41 sul diritto d autore per indebita utilizzazione del titolo del proprio giornale, una illegittima appropriazione e utilizzazione come domain name del sito Internet, del marchio o segno distintivo del giornale, con pericolo di sviamento di clientela e confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sull identità personale dell imprenditore, e che tale comportamento fosse censurabile anche sotto il profilo della concorrenza sleale per attività confusoria ex art.2958 n.1 c.c., la società ricorrente chiedeva che il Tribunale in via d urgenza ex art.700 c.p.c. inibisse con effetto immediato alla Beta s.r.l l uso della locuzione "Torinosera" quale denominazione e domain name del proprio sito Internet, intendendo chiedere nella successiva fase di merito l inibizione e il risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito dell attività della convenuta. A seguito di decreto di fissazione dell udienza per la comparizione delle parti, la Beta s.r.l si costituiva depositando memoria difensiva; preliminarmente eccepiva la carenza di
legittimazione attiva della ricorrente, essendo il giornale "Torinosera" edito dalla "Torinosera s.r.l."; chiedeva altresì respingersi la domanda del ricorrente, affermando che i giornali e i siti Internet erano ontologicamente e funzionalmente diversi e che le norme relative alle pubblicazioni stampate non potevano applicarsi automaticamente ai siti Internet, e in particolare la protezione prevista per i titoli dei giornali non si applicavano ai nomi di dominio di qualunque sito Internet; inoltre Internet aveva precise norme che disciplinavano il suo funzionamento, con nomi di dominio assegnati dalla Registration Authority Italiana e che non vi era alcun vuoto normativo da colmare; esponeva che la Beta s.r.l. aveva realizzato i siti www.torinosera.it, www.romasera.it, www.milanosera.it e progettava di estendere l iniziativa, di databases di attività ricreative e culturali serali, alle altre principali città italiane; peraltro i dati del sito erano presentati senza commento e giudizio ed il nome era stato scelto in quanto generico e descrittivo dei contenuti del sito, ovvero le risorse per la sera a Torino; il sito www.torinosera.it non era un prodotto assimilabile al giornale "Torino Sera", mancando commenti o articoli, essendo le rubriche con elementi presenti anche nel sito Internet una parte marginale del giornale, avendo il sito e il giornale elementi grafici, impaginazione e aspetto assolutamente diversi e differenti funzioni. All udienza del 10.7.2000 le parti venivano sentite e confermavano il contenuto dei rispettivi atti; indi il Giudice Delegato si riservava di provvedere, previa concessione di breve termine per memorie. La domanda di tutela d urgenza ex art.700 c.p.c. è fondata e viene accolta. Sussiste la legittimazione attiva della società ricorrente, sia intesa quale legitimatio ad causam come condizione dell azione che si fonda sull allegazione fatta dalla ricorrente, di essere la società editrice del giornale sia intesa quale effettiva titolarità del rapporto oggetto di causa, ovvero in caso in esame del diritto di chiedere e ottenere l inibizione dell uso della locuzione "Torinosera" da parte della convenuta; dalle produzioni effettuate dalla ricorrente (numero del giornale del 14.7.2000, fatture intestate alla Alfa s.r.l.), oltre che dalle dichiarazioni rese in udienza, risulta infatti che l editore del quotidiano "Torinosera" è "Alfa s.r.l." e che l indicazione quale editore della "Torinosera s.r.l." nei numeri del 4 e del 7.7.2000 è avvenuta per mero errore materiale. È ravvisabile il fumus boni iuris relativamente alla violazione dell art.100 L.n.633/41 sul diritto d autore. A norma dell ultimo comma di tale articolo il titolo di un giornale non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere. Un indirizzo della giurisprudenza di merito ormai abbastanza costante, che qui si ritiene di condividere, ha chiarito che la tutela legale prevista in tema di carta stampata va estesa anche ai nuovi e non disciplinati fenomeni del collegamento telematico. Nel caso in esame la società convenuta utilizza quale domain name o nome di dominio del proprio sito Internet (www.torinosera.it) il titolo del giornale quotidiano edito dalla società ricorrente (Torino Sera).
Il domain name, pur rispondendo ad esigenze di carattere prettamente tecnico, ovvero alla necessità di identificare il computer collegato, non può essere considerato un mero indirizzo telematico, ma assume una funzione distintiva del soggetto cui viene assegnato, identificando i servizi disponibili sulla rete informatica aventi ad oggetto l erogazione e lo scambio di informazioni ovvero la pubblicazione e l offerta di altri beni e servizi, spesso affiancata da possibilità di negoziazione degli stessi per via telematica e avendo pertanto finalità commerciali. Si tratta di un vero e proprio segno distintivo che può porsi in conflitto con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete Internet. La giurisprudenza ha quindi ritenuto che costituisca violazione dell art.100 della legge sul diritto d autore l utilizzazione del titolo di un giornale o di una rivista altrui come nome di dominio di un sito Internet (v.ord. Tribunale di Padova 14.12.1998 in Foro It. 1999, I, 2061; ord. Tribunale di Modena 23.10.1996 in Foro It. 1997, I, 2316), e che rappresenti una violazione delle norme sulla tutela del diritto al marchio ed eventualmente un atto di concorrenza sleale l utilizzazione del marchio di cui sia titolare un altro soggetto quale nome di dominio di sito Internet (v.ord. Tribunale di Roma2.8.1997, ord. Tribunale di Milano 22.7.1997, ord. Tribunale di Milano 10.6.1997, tutte in Foro It. 1998, I, 923 e in Diritto dell informazione e dell informatica, 1997, 995 e ss.; ord. Tribunale di Vicenza 6.7.1998 in Giur. It., 1998, 2342). Si applicano pertanto all utilizzazione dei nomi di dominio dei siti Internet gli stessi principi delle pubblicazioni stampate. L uso dei segni distintivi appartenenti ad altra impresa può ingenerare nella clientela confusione sull effettiva provenienza dei prodotti e sull identità personale dell imprenditore; e ciò a maggior ragione se la diffusione del messaggio è realizzata attraverso un sistema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo quale è oggi Internet. La circostanza che il domain name sia assegnato dalla Registration Authority Italiana secondo regole precise non rileva ai fini della domanda proposta dalla società ricorrente, non potendo i provvedimenti di tale autorità limitare i diritti dei terzi o attenuarne la tutela. Il presupposto della protezione del titolo del giornale è la funzione individualizzante, ovvero la capacità identificativa e il carattere di novità del titolo medesimo. Nel caso in esame l uso delle parole "Torino" e "Sera" - di per sé e autonomamente considerate, non individualizzanti - in modo abbinato e unitario (Torino Sera) contiene elementi di originalità e novità tali da consentirne l identificazione dell opera. Pur non trattandosi di una capacità identificativa forte, la tutela richiesta in questa sede deve essere comunque riconosciuta. Il giornale edito dalla ricorrente e il sito Internet della convenuta offrono servizi affini in settori che, seppur solo in parte, si sovrappongono. La possibilità di confusione sulla provenienza del prodotto offerto nel sito Internet sussiste in relazione ai seguenti servizi.
Il giornale quotidiano "Torino Sera" ha numerose pagine dedicate a "cultura-spettacolocinema-televisione" ove vengono fornite notizie, informazioni, commenti sulle iniziative, gli spettacoli, le programmazioni cinematografiche e teatrali, di Torino e dintorni, nonché indicazioni sui programmi televisivi del giorno, una pagina è dedicata alla rubrica "agendadicittà", con i numeri utili (farmacie, emergenze ecc.) della città, previsioni meteorologiche, oroscopo, l ultima pagina è dedicata alle prime visioni cinematografiche; settimanalmente una pagina è dedicata agli annunci dei lettori. Il sito Internet www.torinosera.it è dedicato alle attività ricreative e culturali della città; ha sezioni con indicazioni dei locali (bar, ristoranti, pizzerie, discoteche, ecc.), eventualmente sugli spettacoli ivi organizzati e sulle caratteristiche e prezzi del locale; una sezione è dedicata ai servizi, con indicazione delle farmacie, numeri utili, emergenze domestiche ecc.; una sezione intitolata "da domani in poi" contiene un elenco di eventi; vi è poi una sezione per annunci economici. È ravvisabile altresì il periculum in mora che nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria lo stesso sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Il rimedio del risarcimento del danno non sarebbe sufficiente a rendere effettiva la tutela richiesta per le conseguenze irreparabili che potrebbero derivare dal perdurare dell attività della convenuta, con ulteriore aggravamento del danno di incerta quantificazione, e anche considerata la diffusione di Internet. La domanda viene pertanto accolta P.Q.M. Visti gli artt. 669octies e 700 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso proposto da Alfa s.rl., inibisce con effetto immediato alla Beta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l uso della locuzione "Torinosera" quale denominazione e domain name del proprio sito Internet. (Omissis)
ANALISI SENTENZA Nella sentenza presa in esame si osserva come un quotidiano locale della provincia di Torino, "Torinosera", venga penalizzato da un omonimo sito internet che tratta i medesimi contenuti. L'accusa, appellandosi a quanto espresso dall'art. 100 della Legge sul Diritto d'autore 633/41, chiede al tribunale di far rimuovere quel dominio che crea confusione negli utenti a causa del fatto che, oltre al medesimo nome nell'url del sito, si è in presenza anche dei medesimi argomenti per quanto riguarda il contenuto. Art. 100 Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore. Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione. E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica. Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale. La difesa, costituita dalla Beta s.r.l (detentrice del dominio torinosera.it), afferma la differenza del proprio sito dal quotidiano Torinosera, sia da un punto di vista ontologico sia da un punto di vista funzionale, ed inoltre sostiene come l'art. 100 non possa automaticamente applicarsi ai domini internet. Sempre la stessa difesa fa riferimento al fatto che il nome a dominio scelto è assolutamente generico e non specifico, tanto che la stessa società Beta s.r.l. ha progettato i medesimi siti per altre città italiane (es. milanosera.it, romasera.it, ecc.). In generale dunque la difesa sostiene la non assimilabilità del sito web torinosera.it con il quotidiano Torinosera in quanto fondamentalmente diversi e per contenuti e per impostazione. Di diversa linea è il tribunale, il quale accetta la richiesta dell'accusa, e ravvisa la violazione dell'art. 100 della L. 633/41 per il fatto che, secondo l'ultimo comma di tale articolo, il titolo di un giornale non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere (discorso diverso sarebbe invece nel caso in cui il quotidiano Torinosera ed il sito web torinosera.it trattassero argomenti effettivamente diversi; caso che comunque
difficilmente si verifica, in quanto il nome a dominio è solitamente scelto in funzione del contenuto del sito web). Il fatto che tale riproduzione non sia su carta ma sul web non cambia l'applicabilità della normativa, poiché la tutela legale prevista per la carta stampata va estesa anche alla rete ed ai domini internet. L'indirizzo URL è pertanto da considerare quale vero e proprio segno distintivo, capace di confliggere con altri segni distintivi anche non presenti sulla rete. Si può dunque dire che il domain name sta al sito internet come il titolo sta al giornale stampato. Nel caso specifico si palesa poi la possibilità di confusione nell'utente, il quale potrebbe facilmente associare il sito web torinosera.it al quotidiano Torinosera, sia perché entrambi portano la medesima denominazione sia perché entrambi trattano argomenti molto affini e talora sovrapposti. Il tribunale precisa inoltre che è vero che le due parole Torino e sera, se prese singolarmente, sono di carattere generico, ma è anche vero che se abbinate generano un segno distintivo ben definito ed originale e che come tale deve essere tutelato dalla LDA. In sentenza la società Beta s.r.l. si vede dunque costretta a cambiare denominazione al proprio sito web, che non potrà più essere veicolato dal dominio torinosera.it e non potrà più usare la locuzione Torinosera per identificare le proprie pagine. Appare evidente dalla sentenza come l art. 100 della L. 633/41, originariamente previsto dal legislatore presumibilmente per tutelare le testate giornalistiche cartacee, sia oggi estendibile anche alle riviste ed ai siti web che sfruttano la rete come mezzo di trasmissione, le quali, necessariamente, non rimangono confinate, per influenza, al solo mondo del web, ma finiscono per influenzare e condizionare anche il mondo della carta stampata. Tale effetto appare ancor più rilevante se si considera che la rete Internet gode di un accessibilità senza pari, ed un sito Internet ha certamente una capacità di diffusione del messaggio assai maggiore rispetto ad un qualsiasi periodico stampato. Ne consegue che i danni per chi subisce una lesione di questo genere sono certamente ragguardevoli e di immediata propagazione.
E questo è anche il motivo per cui l accusatore, nonché proprietario della testata Torinosera, richiede il ricorso al provvedimento d urgenza in base a quanto previsto dall art. 700 del Codice di Procedura Civile. E altresì opportuno precisare che se nel caso preso in esame si può ravvisare una sorta di buona fede (quantomeno iniziale), esistono casi in cui la registrazione del nome a dominio è appositamente posta in essere al fine di generare confusione nell utente e per trarne un indebito profitto grazie alla notorietà del nome scelto; tale fenomeno è chiamato domain grabbing (o cybersquatting) ed ha avuto particolare diffusione negli anni 90. Per arginare tale fenomeno si è cercato di sviluppare una via alternativa alla magistratura ordinaria, creando organismi ad hoc, definiti enti conduttori, finalizzati a risolvere i contenziosi in cui vige una conclamata malafede (come effettivamente è nei casi di domain grabbing) in tempi relativamente ristretti.