A cura di Celeste Vivenzi Modello730/2014: analisi delle principali novità Premessa generale E' stato approvato dall'agenzia delle Entrate con un provvedimento del 15 gennaio 2014 il nuovo Modello 730 utile per dichiarare i redditi del periodo d imposta 2013. Le novità sono tante e spaziano dai soggetti che possono utilizzare tale dichiarazione (si segnala l entrata a regime della norma, di cui al Decreto del Fare, che permette anche a chi non ha sostituto d imposta di poter presentare il modello) alle modifiche sulle detrazioni per oneri e spese che, nel 2013, sono state molto corpose. Soggetti interessati e soggetti esclusi dalla presentazione del Modello 730-2014 Come di consueto I soggetti interessati alla presentazione del modello sono i titolari di reddito di lavoro dipendente, anche assimilato, o di pensione mentre sono invece esclusi dalla presentazione : - coloro che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti ; coloro che nel 2014 percepiscono redditi di lavoro dipendente esclusivamente da soggetti non tenuti ad effettuare la ritenuta d acconto (quali i collaboratori familiari ed altri addetti della casa); i soggetti che non sono residenti in Italia nel 2013 e/o nel 2014 ; i soggetti che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Modello. 770 ordinario e 770 semplificato; coloro che nel 2013, hanno posseduto redditi d impresa, anche in forma di partecipazione ; i soggetti che nel 2013, hanno posseduto redditi di lavoro autonomo per i quali e` richiesta la partita IVA; coloro che hanno realizzato,
nel 2013, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati ; coloro che hanno posseduto, nel 2013, redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D, Righi D4 e D5; coloro che hanno percepito, nel 2013, in qualità di beneficiari, redditi derivanti da trust. In particolare, possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito: - redditi di lavoro dipendente /pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio contratti di lavoro a progetto), redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non e` richiesta la partita IVA (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), redditi diversi (ad esempio plusvalenze su immobili o redditi di terreni e fabbricati situati all estero), alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata indicati nella Sezione II del Quadro D. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione modello 730-2014 La dichiarazione può essere presentata al proprio sostituto d imposta, ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato e, in caso di Modello 730 senza sostituto d imposta, la liquidazione del credito viene effettuato dalla stessa Agenzia delle Entrate. Il termine per la presentazione al sostituto d'imposta scade al 30 aprile 2014 mentre la presentazione al CAF o al professionista abilitato scade il 03 giugno 2014. LE PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO 730-2014 Di seguito si sintetizzano le principali novità, con particolare attenzione a quelle che hanno una valenza generale sui contribuenti interessati: 1)Dichiarazione per chi non ha sostituto d imposta La prima novità (è una mezza novità in quanto già sperimentata nel corso del 2013) riguarda la possibilità di presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Sono interessati i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso, il modello 730 va presentato a un CAF o a un professionista abilitato e nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio va barrata la casella 730 dipendenti senza sostituto. 2) Novità sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio
energetico Nel modello sono contenute le modifiche che si sono succedute nel 2013 in tema di detrazioni sulle spese per ristrutturazioni e risparmio energetico. Con il D.L. n. 63/2013, si è stabilita infatti la proroga fino al 31 dicembre 2013 della maggiore detrazione pari al 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio; è stata introdotta la detrazione d imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità ( occorre compilare la sezione III-A, indicando il codice 4 in colonna 2, e la sezione III-B del quadro E); nuova introduzione, per i contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, di una detrazione d imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione ( la detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, e viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l assistenza fiscale e prevede la compilazione della nuova sezione III-C del quadro; -prevista la proroga fino al 31 dicembre 2013, della detrazione d imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è stata elevata dal 55 al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. La proroga è fino al 30 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del con dominio ( per usufruire di tali agevolazioni occorre compilare la sezione IV del quadro E). 3)Detrazioni per carichi di famiglia La legge di Stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) ha modificato gli importi delle detrazioni per figli a carico e a partire dal 2013 è stato elevato l importo delle detrazioni d imposta previste con le seguenti modalità : - da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni; da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.; inoltre, è stato elevato da 220 a 400 euro l importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile. 4)Compilazione prospetto familiari a carico Nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei
figli in affido preadottivo al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative (nel caso di specie è necessario compilare la nuova casella Numero di figli in affido preadottivo a carico del contribuente ). 5)Compensazione del credito Dal modello di quest anno è possibile utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione, in compensazione nel modello F24, per pagare non solo l IMU dovuta per l anno 2014, ma anche le altre imposte non comprese nel modello 730 (ad esempio la TARES) che possono essere versate con il modello F24. Si precisa che dal 2013 per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574). 6)Novità in materia di erogazioni liberali E' stata introdotta una detrazione d imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35); 7)Erogazioni liberali alle ONLUS Le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono state elevate dal 19% al 24% (righi da E8 a E12, codici 41 e 42). 8)Erogazioni liberali ad istituti scolastici La detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa, è stata estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31). 9)Destinazione 8 per mille E' possibile destinare una quota pari all 8 per mille dell IRPEF all Unione Buddhista Italiana o all Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal
proprio reddito complessivo, fino all importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell Unione Buddhista Italiana e dell Unione Induista Italiana. 10)Cedolare secca: Nel caso di opzione per la cedolare secca, è stata ridotta dal 19% al 15% la misura dell aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna Utilizzo della sezione I del quadro B). 11)Fabbricati concessi in locazione Per i fabbricati concessi in locazione, è stata ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell opzione per il regime della cedolare secca. 12) Assicurazioni sulla vita ed infortuni Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è sceso a 630 euro (sino allo scorso anno era pari a 1.291 euro). 13)Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 Con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 al soggetto che le ha erogate l ammontare non dedotto nell anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa invece è possibile chiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto. 14)Reddito immobili ad uso abitativo Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati assoggettati ad IMU situati nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione
principale concorre alla formazione della base imponibile dell irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. 15)Detassazione straordinari La Legge di Stabilità 2013 ha prorogato la detassazione di straordinari e premi di produttività e con D.P.C.M. 22 gennaio 2013 sono stati fissati i requisiti reddituali ovvero : -l'imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva pari a euro 2.500; -il reddito da lavoro dipendente relativo all'anno 2012, dovrà essere stato al massimo pari ad euro 40.000. 16) Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati E' stata inserita la nuova Colonna 7, nel Rigo F1, riservata a coloro i quali hanno ricalcolato gli acconti dovuti sui terreni agricoli o sul reddito di lavoro dipendente frontaliero ; e` stata inoltre inserita la nuova Colonna 5 nel Rigo F2 in cui indicare, l addizionale comunale IRPEF trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività` sportive dilettantistiche. 17) Redditi da Terreni e rivalutazione Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve rivalutare il reddito dominicale e agrario nelle seguenti misure: - reddito dominicale nella misura dell'80%; - reddito agrario nella misura del 70%. Per gli anni dal 2013 al 2015, tuttavia, il reddito dominicale ed agrario è ulteriormente rivalutato del 15%, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 512, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013). L'ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 5%, anziché del 15%, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata). La rivalutazione dell'80% e del 70% non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a 5 anni, a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni e che hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP). 18) Erogazione rimborsi In tema di erogazione dei rimborsi la Legge n. 147/2013 introduce delle disposizioni che prevedono lo svolgimento, da parte dell Agenzia delle
entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d imposta. Il controllo viene effettuato prima dell erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d imposta derivanti dalla precedente dichiarazione; i rimborsi che, a seguito del controllo preventivo, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall Agenzia delle entrate ( il controllo sui rimborsi superiori a 4.000 euro non pregiudica la normale attività di controllo dell Amministrazione finanziaria, per cui restano fermi tutti gli controlli previsti in materia di imposte sui redditi). CELESTE VIVENZI