LE INTERAZIONI TRA DIRETTIVA EUROPEA SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI E REGOLAMENTO REACH

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LE INTERAZIONI TRA DIRETTIVA EUROPEA SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI E REGOLAMENTO REACH (Brisotto Roberto Azienda per l Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina Gorizia_Dipartimento di Prevenzione; Catalano Laura Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Friuli Venezia Giulia_S.O.C. Pressioni sull ambiente) I percorsi di collaborazione tra ARPA FVG e Azienda per l Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana- Isontina attivati nel corso del 2018 hanno consentito di approfondire i collegamenti tra normative ambientali e regolamento REACH e di individuare le azioni da mettere in atto per promuovere l utilizzo delle informazioni disponibili con il regolamento REACH nell'ambito dei procedimenti di valutazione/autorizzazione ambientale di progetti, sia da parte delle imprese che degli Enti pubblici. Particolare attenzione è stata rivolta alla Direttiva Europea 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED - Industrial Emission Directive), recepita con il Decreto Legislativo 46/2014, che ha modificato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) ed introdotto alcune importanti novità riguardanti la disciplina dell Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L obiettivo dichiarato della direttiva IED è quello di estendere il campo di applicazione della precedente normativa (IPPC-Integrated Pollution and Prevention Control) e, contemporaneamente, restringere la discrezionalità degli Stati membri relativamente alle condizioni di rilascio delle autorizzazioni. La Direttiva introduce la Relazione di Riferimento (Baseline Report) che definisce lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee al momento della richiesta di autorizzazione e con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell attività. Tale documento diviene parte integrante dell Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e deve essere presentato unitamente alla domanda di autorizzazione oppure in occasione di rinnovo/modifica delle autorizzazioni già in essere. Vengono inoltre definite e descritte in appositi documenti (BAT) le prestazioni ambientali ottenibili con l applicazione delle migliori tecniche disponibili. In particolare vengono definiti i livelli massimi di emissione autorizzabili per ciascuno dei settori presi in esame. CONVEGNO NAZIONALE REACH_AMBIENTE E SALUTE Il contributo del regolamento REACH alla protezione e tutela dell ambiente e della salute umana. UDINE - 16 novembre 2018 pag. 1 di 6

Questi documenti costituiscono un riferimento vincolante, introducendo indicazioni univoche per quanto riguarda le migliori tecniche disponibili da prendere in considerazione ed i relativi limiti emissivi applicabili. L interazione tra la direttiva sulle emissioni industriali ed il regolamento REACH, è stata oggetto del progetto "Linking the Directive on Industrial Emissions (IED) and REACH Regulation" che The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) ha realizzato, con la collaborazione dell Agenzia europea delle sostanze chimiche (European Chemicals Agency, ECHA), nel periodo 2013-2014 (http://www.impel.eu/wpcontent/uploads/2016/08/fr-2013-09-linking-the-ied-and-reach.pdf). In particolare è stata eseguita un'analisi sistematica delle interconnessioni e delle sinergie del regolamento REACH con la direttiva IED. Sebbene REACH e IED abbiano obiettivi diversi e diversi modi di agire, tra le due legislazioni è riconoscibile un chiaro collegamento anche nell'uso dei dati. In particolare gli operatori di impianti industriali che fabbricano o utilizzano sostanze chimiche nelle loro attività hanno obblighi sia ai sensi della Direttiva IED che del regolamento REACH e sono quindi attori chiave nel garantire che le sostanze chimiche utilizzate siano gestite in modo sicuro e il loro rilascio nell'ambiente evitato o ridotto al minimo. L'analisi condotta nell ambito del progetto "Linking the Directive on Industrial Emissions (IED) and REACH Regulation" considera il modo con cui le imprese soggette alla direttiva IED, che hanno anche un ruolo di utilizzatori a valle di prodotti chimici ai sensi del regolamento REACH, possano utilizzare le informazioni REACH a loro disposizione per supportare la conformità rispetto agli obblighi IED o viceversa utilizzare le informazioni IED per supportare la conformità rispetto a specifici obblighi REACH (tabelle 1 e 2). L'analisi è intesa, quindi, a promuovere un uso efficiente e sinergico delle informazioni disponibili. Sebbene il lavoro sia stato condotto secondo una prospettiva industriale, le sinergie identificate possono essere esaminate anche dal punto di vista delle Autorità di controllo e fornire agli ispettori REACH e agli ispettori ambientali strumenti utili per verificare l aderenza alle norme e alle prescrizioni. E auspicabile che sia promossa sia a livello locale che nazionale un azione di sensibilizzazione nei confronti degli Enti autorizzativi e degli Enti di controllo ai sensi della IED riguardo all applicazione, per quanto di competenza, del regolamento REACH e degli obblighi da esso derivati; ciò potrebbe concretizzarsi in una stretta cooperazione fra Autorità competenti REACH e IED nello scambio di informazioni e nello svolgimento di attività di controllo congiunte. Infatti lavorare perseguendo l armonizzazione delle norme garantisce che non si manifestino disagi derivanti dall applicazione strettamente settoriale delle disposizioni di legge, come, ad esempio, la concessione di un autorizzazione IED a un'installazione che utilizzi o produca una sostanza soggetta ad autorizzazione/restrizioni REACH. pag. 2 di 6

A livello operativo, nell'ambito dei procedimenti di valutazione/autorizzazione ambientale di progetti, appare pertanto importante prevedere, sia da parte delle imprese che degli Enti pubblici, quanto segue: a) acquisire l ultimo aggiornamento delle schede dati di sicurezza (SDS) anche in relazione all aggiornamento periodico della classificazione armonizzata/dei criteri di classificazione delle sostanze ai fini all adeguamento al progresso tecnico e scientifico del regolamento CLP; b) valutare, per gli aspetti pertinenti, la conformità delle SDS (completezza, correttezza, coerenza delle informazioni contenute) 1, ad esempio attraverso: - la verifica dell applicazione del Regolamento (UE) 2015/830, contenente le prescrizioni per la compilazione delle SDS; - l accesso alla banca dati dell ECHA per verificare la correttezza delle classificazioni e delle informazioni; c) verificare che le sostanze siano state registrate ad ECHA (presenza nella SDS del numero di registrazione rilasciato da ECHA); d) verificare la presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ovvero di sostanze che rientrano in «candidate list» o che sono soggette ad autorizzazione ovvero che rispettino le eventuali restrizioni d uso secondo gli allegati rispettivamente XIV e XVII del regolamento REACH (utile a riguardo la consultazione della banca dati ECHA); e) valutare la possibilità di utilizzo della sostanza/miscela in base alle informazioni inserite nella SDS ed eventualmente negli scenari di esposizione (se è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica) e in relazione al ciclo produttivo (condizioni operative e misure di gestione del rischio così come identificate nella SDS). 2 1 Occorre evitare di utilizzare informazioni da una SDS non corretta come fondamento per le valutazioni sulla sicurezza ambientale e sugli impatti per la salute umana. Il regolamento REACH ha rafforzato il principio generale che la valutazione dei rischi associati all impiego di prodotti chimici rappresenta l atto conclusivo di un processo articolato che deve iniziare con il censimento e la valutazione delle SDS. 2 Gli scenari d'esposizione forniscono informazioni su come controllare l'esposizione delle persone e dell ambiente alle sostanze pericolose durante il loro uso. Per le sostanze registrate come fabbricate o importate in quantità superiori a 10 tonnellate all anno per dichiarante e che rispondono ai criteri di classificazione come pericolose secondo il regolamento CLP (ad esclusione di alcune classi di pericolo secondo l art. 14.4 del regolamento Reach) o che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) ovvero molto persistenti e molto bioaccumulabili (vpvb), deve essere eseguita una valutazione della sicurezza chimica. Se è stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza pericolosa, i relativi scenari d esposizione devono essere allegati alla scheda di dati di sicurezza della sostanza (scheda dati di sicurezza estesa, e-sds). La sezione 15.2 della SDS indica l eventuale esecuzione di una relazione sulla sicurezza chimica. I fornitori di miscele pericolose devono comunicare le informazioni pertinenti risultanti dagli scenari d esposizione delle sostanze ingredienti unitamente alla scheda di dati di sicurezza per la miscela. I responsabili della formulazione possono farlo: fornendo informazioni consolidate sull uso sicuro della miscela come allegato alla scheda di dati di sicurezza; oppure integrando le informazioni consolidate sull uso sicuro della miscela nel corpo principale della scheda di dati di sicurezza, principalmente nella sezione 8; oppure allegando gli scenari d esposizione relativi alle sostanze ingredienti come allegato alla scheda di dati di sicurezza). pag. 3 di 6

Appare, altresì, opportuno conoscere i processi di Chemical Risk Assessment secondo il regolamento REACH, con riferimento alla valutazione sia dell esposizione ambientale che dell esposizione dell uomo attraverso l ambiente, in modo da implementare l utilizzo delle informazioni di output riportate nelle schede dati di sicurezza estese includendo, ad esempio, l uso delle PNEC (concentrazione prevedibile delle sostanze priva di effetti per i vari comparti dell ambiente), dei DNEL (livelli derivati di non effetto per la salute umana), delle ERC (categorie di uso e di esposizione-stima del rilascio ambientale), delle PEC (stima dei livelli di esposizione ambientale) e delle informazioni sulla caratterizzazione del rischio (RCR). pag. 4 di 6

Table 1: REACH - IED synergies for operators/downstream users IED ref. Obligation Information source in REACH Article 11 General obligations Preventive measures against pollution Exposure Scenario (ES) to help/support: identify possible release route quantify release identify risk management measures (RMM) required to achieve adequate control of risks Application of BAT ES: to identify RMM required to achieve in adequate control of risks (cf. criteria 10 of Annex III of IED) Reducing waste and waste SDS: section 13 impact Accident prevention SDS: section 2 and 7 Accident mitigation SDS: sections 4, 5 and 6 Article 12 Application Description of installation and activities ext-sds 13 : identified uses of substance, OC and RMM to contribute to description of activities for permit Description of substances SDS: classification and hazard information on substances ECHA dissemination site: search for extra/missing info, data source Baseline report SDS: to identify relevant hazardous substances ES: to identify possible release route (what substance for what environmental compartment) Article 13 BAT Article 20 Change by operator Foreseeable emissions and significant effects Waste management plan Monitoring plan of the emissions to the environment If SEVESO compliance also needed Info exchange on installation performance and emissions BAT identification BAT - criteria 2 (use of less hazardous substance) Substantial change SDS: to identify relevant hazardous substances ES: to identify possible release route (what substance for what environmental compartment and what effect) ES: waste stage of the substance SDS: section 13 SDS: to identify relevant hazardous substances for monitoring ES: to identify possible release route (what substance for what environmental compartment) SDS: section 15 lists other legislations relevant to the substance ext-sds: altogether to identify relevant hazardous substances for the preparation of the safety report ES: to support the identification of release routes relevant for the industrial sector ES: to identify RMM resulting in adequate control of risks Registry of intentions (early information of substances which may be subject to harmonised classification, authorisation or restriction) Candidate List and Authorisation List (substances which should be replaced as soon as technically and economically feasible alternatives are available) Analysis of alternatives section of the application for authorisation dossier: can provide information on potential alternative substance and or technology Information on alternatives from SVHC or restriction dossier: can provide information on potential alternative substance and or technology ext-sds: to help identify whether change of substance is relevant to qualify as "substantial change" pag. 5 di 6

Article 22 Site closure Article 23 Inspection Potential contamination of soil and groundwater at the site Environmental risk appraisal for inspection planning ext-sds: to help identify relevant hazardous substances and their possible release route for site evaluation planning upon closure of the site (what substance to what compartment and what fate) ext-sds: to help identify relevant hazardous substances and their possible release route for input in environmental risk assessments 13 ext-sds: extended safety data sheet In addition to the above synergies, some specific information feed from IED to REACH have been identified. Information provided by IED at DU level Environmental permit application information such as inventory of chemicals needed and their use Monitoring data such as environmental monitoring emission monitoring waste production and management raw material - chemicals and energy consumption industrial activity Environmental risk assessment Emerging techniques described in BREF (can provide information on potential alternatives in terms of techniques and/or substances to be used) Permit granted under IED Potential use for REACH compliance DU obligations checking own use against ext-sds communication in the supply chain if relevant communication to ECHA if relevant "Real life" data can be useful if performing own DU CSR 14 DU CSR Support for substitution of hazardous substances with less hazardous or with alternative techniques. In particular substances included in the Candidate List and Annex XIV In the case of a DU applying for a REACH authorisation, according to REACH Art 62(5) the applicant can consider to use an IED permit granted to the installation as a justification for not considering the risks to human health and the environment arising from emissions of a substance from the installation 14 DU CSR: downstream user s chemical safety report pag. 6 di 6