ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE



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ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE L art. 49 del DLGS n. 231/07 vieta il trasferimento di denaro contante, libretti e/o titoli al portatore fra soggetti diversi da intermediari finanziari (cioè quindi fra privati), quando il valore dell operazione è pari o superiore ad 5.000,00. L obbiettivo della norma è evidente: creare un sistema economico in cui le transazioni finanziarie siano più trasparenti grazie alla loro tracciabilità. Un sistema che non consente un tracciamento completo dell origine, della destinazione e dei passaggi intermedi del denaro nell ambito di operazioni economiche rischia, infatti, di essere utilizzato e strumentalizzato da coloro che dispongono di risorse finanziarie di provenienza illecita e che hanno, come obbiettivo, l immissione di tali disponibilità sul mercato, come se fossero acquisite in modo legittimo o secondo modalità comunque non accertabili. L ingresso di tali operatori in un sistema economico ha effetti destabilizzanti in quanto gli stessi possono reperire il denaro senza sopportare i costi relativi ad oneri finanziari che sopportano invece altri operatori che si procurano denaro tramite i normali canali finanziari. L importo massimo per l utilizzo di denaro contante era stato fissato dalla L. 197/91 e succ. mod. in 12.500,00. Tale importo è rimasto invariato sino all entrata in vigore dell art. 49, ultimo comma, del DLGS 231/07, che aveva previsto l abbassamento della soglia ad 5.000,00 con decorrenza 30/4/08. Il Dl 112/08 riportò nuovamente l importo massimo di utilizzo di denaro contante ad 12.500,00 con decorrenza fine giugno 2008. L importo massimo di utilizzo di denaro contante è quindi rimasto invariato ad 12.500,00 da fine giugno 2008 sino al 31/5/2010 quando l art. 20 del DL 31/5/2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, ha nuovamente riportato la soglia agli attuali 5.000,00. 1

Il DL 78/2010 ha introdotto, in tema di utilizzo di denaro contante, un altra importante novità. L art. 36 del decreto, infatti, aggiunge un periodo al comma 1 dell art. 41 del DLGS 231/07 il quale stabilisce che il ricorso frequente ed ingiustificato ad operazioni in denaro contante, anche se sotto la soglia di 5.000,00 e, in particolare, il prelievo o il versamento di contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 deve essere considerato elemento di sospetto. Nuovamente la norma riporta l attenzione sull uso del contante che nel nostro Paese ha una circolazione più intensa rispetto agli altri Paesi europei, con conseguenti maggiori rischi di riciclaggio, nonché elevati costi di gestione della massa monetaria circolante. Questa nuova disposizione contribuisce alla definizione di un particolare indice di anomalia da tener presente nella valutazione complessiva di un operazione, valutazione che comunque deve tener presente tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui al primo periodo del comma 1 del art. 41 del DLGS 231/07. Ne deriva quindi che in relazione alla circolazione di denaro contante devono essere considerati elementi di sospetto non solo i pagamenti ultrasoglia (oltre cioè il limite di cui all art. 49)tra soggetti privati, ma anche quelli posti in essere con intermediari finanziari nel caso in cui: - Siano frequenti - Siano di importo pari o superiore ad 15.000,00 La circolare interpretativa del MEF n. 297944 del 11.10.2010 ha a tal proposito sottolineato che le situazioni devono essere valutate caso per caso e che quindi le segnalazioni devono essere eseguite solo ed esclusivamente nei confronti di quei soggetti concretamente a rischio, ritenuti tali sulla base della capacità economica e dell attività svolta dal cliente ed in base al complesso degli elementi che il professionista raccoglie nell ambito dell attività di adeguata verifica svolta. Ciò significa, ad esempio, che non è assolutamente da segnalare il versamento presso un Istituto di Credito di denaro contante effettuato per importi superiori 2

ad 15.000,00 da parte di un supermercato o di un bar se compatibile con i loro incassi. L art. 49 del DLGS 231/07 sottolinea, al primo comma, che l importo limite di 5.000,00 deve essere considerato anche con riguardo alle c.d. operazioni frazionate. Non è consentito infatti il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi dagli intermediari finanziari, seppur di importo inferiore a tale soglia, qualora si tratti di trasferimenti artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la norma. Ciò significa che non è possibile effettuare operazioni di importo unitario sotto il profilo economico, superiore ai 5.000,00, attraverso trasferimenti di importi inferiori ad 5.000,00 effettuati in un determinato periodo temporale che viene identificato, convenzionalmente, in sette giorni. Per i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio e chiamati quindi ad una particolare vigilanza in materia, il limite temporale di cui sopra ha comunque poca importanza ai fini dell individuazione di una operazione frazionata. Infatti se pensiamo che con il termine operazione si individua una attività finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale che modifichi la propria situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite l ausilio di una prestazione professionale, ecco che il limite temporale di sette giorni per considerare se una operazione è frazionata oppure no è, di fatto, totalmente ininfluente; conseguentemente un operazione è comunque da considerarsi frazionata quando ricorrano elementi concreti per ritenerla tale. Si pensi, ad esempio, al pagamento di una fattura fornitore di importo pari 30.000,00 effettuato nel corso di due mesi, con pagamenti in contanti da 3.000,00 ciascuno. A tal proposito si ricorda che, oltre agli Istituti di Credito, anche tutti i professionisti cui fa riferimento la normativa antiriciclaggio che, nell ambito della propria attività professionale, hanno notizia di infrazioni relative all utilizzo di denaro contante e agli altri mezzi di pagamento come visto in precedenza, hanno l obbligo, ai sensi dell art. 51 del DLGS 231/07, di 3

denunciare tale violazione al Ministero dell Economia e delle Finanze (cd Mef), entro 30 giorni dalla violazione stessa. Se la violazione è relativa ad un operazione di importi inferiori ad 250.000,00, la denuncia deve essere effettuata alla competente Direzione Provinciale del Dipartimento del Tesoro, individuata in base al luogo in cui è stata commessa la violazione. Qualora non fosse possibile individuare il luogo in cui la violazione è stata commessa, la denuncia andrà effettuata presso la Direzione Provinciale competente in base al luogo in cui la violazione è stata accertata. Per violazioni di importi superiori ad 250.000,00 il destinatario della segnalazione è il Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro. Nel caso in cui i destinatari della normativa violino le disposizioni relative alla comunicazione di infrazione di cui hanno avuto notizia, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra il 3% ed il 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto, dell importo dell assegno ecc.ecc., così come previsto dall art. 58, comma 7, del DLGS 231/07. Trasferimenti per importi superiori ad 5.000,00 possono essere effettuati tramite banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane, ma il trasferimento deve avvenire mediante disposizione accettata per iscritto dagli Istituti suddetti e previa consegna ai medesimi della somma in contanti. Il denaro viene messo a disposizione del beneficiario a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo all operazione. Gli assegni bancari o postali vengono rilasciati con la clausola non trasferibile. E consentita l emissione di assegni in forma libera solo per importi inferiori ad 5.000,00 previa richiesta scritta e pagamento dell imposta di bollo pari ad 1,50 per ciascun assegno. A tal proposito si sottolinea che con Circolare interpretativa del Ministero delle Finanze n.281178 del 5 agosto 2010, è stato chiarito che gli assegni in forma libera, utilizzati anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini 4

del calcolo dell importo totale del trasferimento. La soglia dei 5.000,00 euro quindi è intesa soltanto per il singolo assegno. Gli uffici dell amministrazione finanziaria e la guardia di finanza potranno chiedere agli Istituti di Credito o a Poste italiane SpA i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all incasso. In ogni caso gli assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori ad 5.000,00 devono obbligatoriamente portare la clausola di non trasferibilità e devono recare l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Assegni emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l incasso, qualunque sia l importo degli stessi. Tutto quanto sopra detto è da considerarsi anche per gli assegni circolari. Infine si ricorda che la Circolare emessa dal Ministero delle Finanze in data 5 agosto 2010 ha ribadito che il saldo dei libretti al portatore già in circolazione alla data del 31 maggio 2010, deve essere inferiore ai 5.000,00 euro e che qualora il saldo degli stessi ecceda tale soglia, dovrà essere ricondotto al di sotto dei 5.000,00 euro entro il 30 giugno 2011. Vediamo ora, nell ambito della nostra attività, alcuni esempi relativi a quanto sopra detto: 1) Effettuazione di un finanziamento da parte dei soci, effettuato per contanti, per importi superiori ai 5.000,00, effettuati anche nell ambito di più mesi 2) Pagamento di emolumenti o stipendi effettuati sistematicamente per contanti; 3) Prelevamenti di contanti effettuati dall amministratore in modo sistematico (ad esempio sempre lo stesso importo e sempre a distanza degli stessi giorni) 4) Pagamenti di fornitori in contanti e magari per la sola parte imponibile della fattura 5

Gli esempi di cui sopra possono essere rilevati dai movimenti contabili dei nostri clienti e, quindi, da chi elabora la contabilità. A tal proposito si ricorda che i nostri dipendenti e collaboratori che svolgono questo compito, pur non avendo alcun tipo di responsabilità, devono comunque essere sensibilizzati a tutto ciò in quanto hanno comunque il dovere di riferire al professionista quanto rilevato dai movimenti contabili in merito a determinati fatti aziendali. Sarà poi il professionista che si occuperà di valutare i fatti e, se del caso, procedere con le segnalazioni di cui abbiamo parlato. 6