TRUST E C CRDAT PREVE TIV ()



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TRUST E C CRDAT PREVE TIV () atte De P i 1 PREESSA. Il trust può essere efficacemente utilizzato a supporto delle procedure concorsuali sia per la sua nota capacità di adattamento e di realizzazione della tutela di una vastissima gamma di interessi apprezzabili giuridicamente, sia perché la riforma della legge fallimentare ha accentuato, come noto, il carattere privatistico della composizione dello stato di crisi dell impresa, esaltando, di riflesso, la potenzialità degli strumenti dell autonomia contrattuale. In particolare, la disciplina del concordato preventivo lascia margini molto ampi all imprenditore quanto al contenuto del piano concordatario che sia teso a superare la crisi o almeno a regolarla. In un nuovo contesto fortemente caratterizzato dall autonomia contrattuale - se pur entro i limiti del controllo 1 sulla fattibilità, anche giuridica 2, del piano da parte del Tribunale 3 - e dall atipicità del contenuto del piano concordatario, il ricorso al trust qui inteso come uno strumento negoziale atipico caratterizzato da fortissima duttilità e efficacia - esecutivo di un piano - può offrire, in alcuni casi ed entro i limiti di cui dirò oltre, taluni vantaggi rispetto ai tradizionali strumenti di diritto italiano utilizzati comunemente nella soluzione della crisi d impresa. Si pensi, ad esempio, all atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ma anche al negozio fiduciario, ove il trasferimento del bene al fiduciario è solo formale. * Testo della relazione svolta dal Prof. Avv. Matteo De Poli, nell ambito del convegno organizzato da Delta Erre Trust Company S.r.l., martedì 15 ottobre 2013 a Padova, sul tema Il trust nella crisi d impresa. 1 Che avverrà in sede di ammissione al concordato, di revoca dell ammissione, di omologazione. 2 Intesa come la non contrarietà a norme imperative o, comunque, di negozio non in frode alla legge, aspetto al quale occorre ovviamente prestare particolare attenzione quando lo strumento negoziale si combini con procedure concorsuali, per la nota inderogabilità delle norme che proteggono i creditori. 3 Cui però non spetta più il giudizio sulla meritevolezza. 1

Mi è stato chiesto di analizzare l utilizzo del trust rispetto alle procedure di concordato. Nell'affrontare l'argomento, si è soliti distinguere tra opzioni differenti, e principalmente tra: 1) l'utilizzo del trust i aterativa al concordato preventivo; 2) l'utilizzo del trust quale dait! esecutiva di un piano concordatario, sia esso un concordato preventivo. 3)l utilizzo del trust che aticipa la presentazione del piano per anticipare il vincolo di destinazione perché, almeno in parte, la possibilità di presentare una domanda di concordato in bianco ha reso meno urgente questa anticipazione 2 TRUST I A(TER ATIVA DE( C CRDAT PREVE TIV. Non mi occuperò, per ragioni di tempo, della prima ipotesi, che evoca l istituto del trust c.d. liquidatorio (da alcuni definito anche trust di salvataggio ) e dei problemi sottesi alla sua tenuta, anche alla luce delle pronunce del Tribunale di Milano. Ricordo solo brevemente che un trust utilizzato in luogo del concordato preventivo - traducendosi, di fatto, in una sorta di concordato stragiudiziale - non gode dell esenzione da azione revocatoria dei pagamenti effettuati in esecuzione del programma affidato al Trustee (con conseguente revocabilità, in caso di successivo fallimento, di quei pagamenti), nè del c.d. ombrello protettivo per bloccare eventuali azioni esecutive individuali. Inoltre, laddove un simile trust fosse istituito in situazione di conclamata insolvenza dell impresa, non sarebbe affatto pacifica la sua ammissibilità e riconoscibilità nel nostro ordinamento, perchè contrasterebbe con l art. 15 della Convenzione de L Aja, secondo cui un trust non è mai riconoscibile in caso di violazione delle norme imperative del Paese in cui si chiede il riconoscimento (e, in un siffatto caso, il trust sarebbe probabilmente in contrasto con le norme inderogabili circa la tutela dei creditori e il ricorso alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare in caso di insolvenza). 2

3 TRUST A SUPPRT DI U C CRDAT FA((IE TARE. Sempre per ragioni di tempo non mi soffermerò sul trust a supporto di un concordato fallimentare, anche se posso anticipare fin d ora che le conclusioni che trarrò quanto all utilizzo del trust nel concordato preventivo quale forma di garanzia atipica o meglio di protezione dei creditori - valgono, utatis utadis, per il concordato fallimentare. 4 A(TRE IPTESI. Mi soffermerò piuttosto sull utilizzo del trust all interno del concordato preventivo. Anzitutto, però, è doverosa una premessa: l atipicità del contenuto del piano concordatario, così come l atipicitá dell atto istitutivo del trust, non sono sempre caratteristiche sufficienti per dare una risposta definitiva alla domanda che spesso viene posta: è conveniente istituire un trust a supporto di un concordato preventivo? La risposta - potrà sembrare un ovvietà, ma non lo è, per quanto dirò oltre - è dipende dalla situazione sottostante e dall obiettivo che l imprenditore vuole raggiungere per mezzo dell istituto del trust, per quanto, in genere, il trust realizzi gli effetti ricercati meglio degli strumenti ordinariamente utilizzati. Cercherò quindi di selezionare le ipotesi in cui il trust si rivela uno strumento competitivo rispetto a quelli di diritto interno in funzione del risultato che ci si prefigge, ferma l impossibilità di stabilire con certezza in quali casi il trust sia lo strumento più efficiente in assoluto, dovendosi piuttosto valutare caso per caso l opportunità o meno di ricorrere al trust stesso. Nell analizzare le ipotesi al verificarsi delle quali può essere utile istituire un trust cercherò, poi, di evidenziare i passaggi critici nella costruzione dell atto istitutivo. Come noto, il principale effetto del trust - che caratterizza lo stesso istituto - è quello della segregazione dei beni conferiti, che sono messi al riparo dall aggressione di terzi creditori, fatta salva la revocabilità dell atto: i beni segregati 3

all interno del fondo in trust sono sicuraete destinati alla realizzazione del programma destinatorio affidato al Trustee dal disponente stesso 4. Essi sono di proprietà del Trustee ma non si confondono con il suo patrimonio, non cadono in successione, non fanno parte del regime matrimoniale del Trustee. E in ciò sta, a mio modo di vedere, la prima ragione di competitività dello strumento, per l effetto segregativo forte più forte di quello del negozio fiduciario 5 e meno sottoposto a condizioni di ammissibilità dell atto di destinazione 2645 ter ed ai rischi emersi da recenti pronunce giurisprudenziali 6 che esso realizza. Vi è poi da aggiungere: a) che il trust consente di sommare esigenze di tipo gestorio con esigenze liquidatorie (oltre a quelle, appena dette, di garanzia); b) che il trust, anche grazie al sistemi di controllo interno che esso ammette (si pensi alla possibilità che il c. giudiziale assuma la veste di guardiano munito di poteri autorizza tori dell operazione) può effettivamente offrire una garanzia sulla possibilità che il piano venga rispettato che altri strumenti non offrono. 41 TRUST CHE A TICIPA G(I EFFETTI PRTETTIVI DE( PIA. Quanto all utilizzo del trust con funzione di anticipare gli effetti protettivi del concordato, in alcuni casi il trust è stato istituito nella fase precedente il deposito del ricorso, quando l imprenditore sta ancora predisponendo il piano concordatario e trattando con i creditori principali per evitare l avvio di procedure esecutive individuali che potrebbero pregiudicare il piano stesso. Come noto, infatti, l art. 168 4 Risulta dunque evidente la preferenza per un trust rispetto, ad esempio, alla sola dichiarazione del terzo di voler disporre dei beni a beneficio della procedura e del suo programma. 5 Recentemente si è sostenuto TRIB. ORVIETO Ord. 11 aprile 2012 che nel mandato fiduciario di cui alla L. n. 1996 del 1939 la titolarità dei beni fiduciariamente intestati al mandatario possono essere aggrediti dal creditore del fiduciante, nelle forme dell espropriazione presso terzi. 6 TRIB. VERONA 13 marzo 2012 ha dichiarato l inopponibilità di un atto di destinazione ex art. 2645 ter ai creditori ipotecari successivi alla trascrizione. 4

L.F. impedisce l avvio o la prosecuzione di procedure esecutive dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Anche se il problema pare di minor rilievo ora che è ammesso il deposito di un ricorso per concordato con riserva di depositare il piano e la restante documentazione, è vero che la segregazione all interno di un trust dei beni dell impresa o del terzo dovrebbe scongiurare l aggressione da parte dei creditori nel periodo antecedente alla presentazione del ricorso per l ammissione al concordato, avendo come finalità quella, meritevole di tutela, di proteggere il patrimonio sociale per il lasso di tempo occorrente alla messa a punto del piano concordatario stesso. Tuttavia è possibile che il trust venga visto quale strumento per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori dell impresa e, quindi, aggredito con azioni revocatorie o, prima ancora, con azioni di accertamento della sua inefficacia in quanto atto in frode alla legge e, dunque, in quanto trust non riconoscibile ai sensi e per gli effetti dell art. 15 della Convenzione. Dal punto di vista pratico, la tenuta di un simile trust rispetto a simili azioni dipende, a mio modo di vedere, dalle previsioni dell atto. Il disponente dovrebbe, infatti, a) esplicitare chiaramente la volontà di depositare una domanda di concordato e le finalità dell atto di trust, ovvero quella di proteggere i beni prima del deposito della domanda e di utilizzare poi gli stessi all interno del piano di risanamento per soddisfare i creditori (a tal proposito, le premesse dell atto istitutivo quanto a finalità del trust e programma destinatorio affidato al Trustee diventerebbero di importanza fondamentale rispetto alla protezione del trust e dei sui effetti segregativi); b) prevedere nell atto istitutivo apposite clausole per regolare l ipotesi di cessazione del trust con conseguente restituzione dei beni all impresa nel caso di mancata omologa del concordato (o trasferimento al curatore quale rappresentante della massa dei creditori nel caso di dichiarazione di fallimento). 5

A fronte di simili previsioni è possibile affermare che il trust resisterebbe ad un vaglio giudiziale; tuttavia, in un ottica prudenziale, non si può dimenticare quanto affermato dal Tribunale di Milano rispetto all istituzione di un trust in cui confluiscano tutti i beni dell impresa quando essa già versi in situazione di insolvenza, anche se in questo caso il Tribunale ha negato l ammissibilità del trust perché esso voleva atteggiarsi a forma alternativa di una procedura concorsuale, non come modalità esecutiva. 42 TRUST CE DA(ITA PERATIVA DE((A (IQUIDA0I E DE(( ATTIV I dubbi circa la validità e l opponibilità del trust visti nell ipotesi precedente sembrano dunque superati nel caso di utilizzo del trust quale modalità operativa della liquidazione dell attivo (trust con funzione liquidatoria) o della prosecuzione dell attività aziendale (trust con funzione conservativa), cioè per un trust istituito in esecuzione di un piano concordatario. Trust a pst de cferiet di a2ieda Nell ipotesi di trust in cui venga conferita l azienda affinché il Trustee paghi i creditori concordatari con gli utili generati dalla gestione, l atto istitutivo dovrà presentare - oltre a regole molto stringenti circa la gestione dell azienda e il riparto degli utili - pattuizioni particolari per riportare, all interno delle regole del trust, le disposizioni della legge fallimentare che trovano applicazione nella fattispecie in esame. Penso, ad esempio, ai limiti posti dall art. 167 L.F. quanto all amministrazione dell impresa, che dovranno essere tradotti nell atto di trust quali limiti ai poteri gestori del Trustee, il quale dovrà acquisire l autorizzazione del Tribunale (anche, eventualmente, attraverso il Guardiano, ove questi coincida con il commissario giudiziale) prima di poter compiere gli atti elencati nel secondo comma dell art. 167 stesso. In un simile caso è stato affermato in dottrina che il vantaggio del trust starebbe 6

i) nella protezione dei beni aziendali dalle azioni esecutive individuali: ma il medesimo effetto si ottiene per effetto dell apertura della procedura ai sensi dell art. 168 L.F.. ii) ed anche nel fatto che, nell ipotesi in cui l imprenditore segreghi in trust solo un ramo d azienda, conservando la gestione di altri rami, i beni segregati non sono aggredibili dai creditori perché il ramo d azienda segregato esce dal patrimonio della società e il Trustee può gestirlo al fine di eseguire il piano concordatario. Tuttavia, a mio parere, in questo caso il trust non consente di ottenere vantaggi ulteriori rispetto a quelli ottenibili mediante un contratto di affitto d azienda (o di ramo), eventualmente ad una ewc. In altre parole, le complessità insite in una simile operazione non sembrano essere adeguatamente controbilanciate da un vantaggio competitivo del trust rispetto agli strumenti tradizionali offerti dal nostro ordinamento. Questii ctrattuai da vautare attetaete Ferma la competitività dello strumento trust in ipotesi di concordato misto con intervento di un terzo o di un assuntore - strumento che in tale ipotesi soddisfa anche il requisito di residualitá, che rende ancora più incontestabile la scelta del trust stesso - i profili da valutare attentamente sono: 1. la scelta se istituire un trust di scopo, che garantisca la realizzazione del piano concorsuale e le soluzioni offerte ai creditori, o un trust con beneficiari; 2. la scelta del Trustee e del guardiano; 3. come già detto, l eventualità che il trust venga attaccato dai creditori del terzo o dell'assuntore; 4. la previsione di clausole ad hc per gestire l'ipotesi di risoluzione del concordato e successiva dichiarazione di fallimento. 421 TRUST DI SCP TRUST PER BE EFICIARI. Un altra scelta che va ponderata attentamente è quella se istituire un trust di scopo oppure un trust per beneficiari. Anche qui, la soluzione da privilegiare 7

dipende dal tipo di programma destinatorio che si affida al Trustee e dalla complessità del piano concordatario, o meglio dell esecuzione del piano. Premesso che nella scelta di un trust di scopo dovrà essere valutata attentamente la legge regolatrice del Trust (la maggior parte delle leggi del modello internazionale prevedono la possibilità di istituire un trust di scopo, ma non tutte), in estrema sintesi è possibile affermare che laddove si voglia privilegiare una certa libertà di manovra del Trustee nell esecuzione del programma destinatorio, magari perché nel momento in cui si redige l atto di trust ci sono ancora troppe variabili non prevedibili (o non prevedibili con certezza) che potrebbero far optare il Trustee per una scelta piuttosto che per un altra, ara ptr! essere pi4 cfacete a cas di specie u trust di scp, perché il Trustee risponderà del proprio operato al guardiano (figura imprescindibile nei trust di scopo nelle leggi del modello internazionale che prevedono questa tipologia di trust) a dvr! teere ct di tutti gi iteressi di tutte e categrie di beeficiari, dved uicaete perseguire scp de trust7 che cicider! c i savataggi de ipresa attravers a reai22a2ie di u pia fattibie. Il beneficio dei creditori vi sarà, ma in forma indiretta e senza attribuire a questi particolari diritti. Ove, per contro, il piano concordatario (o il frammento di piano) che il Trustee deve eseguire non sia particolarmente complesso e sia possibile fin dalla redazione dell atto di trust individuare i vari beneficiari e suddividerli in classi (i creditri de ipresa che accede aa prcedura ccrsuae divetera i beeficiari de trust, con la possibilità di prevedere nell atto istitutivo diverse categorie di beneficiari, in modo tale da rispecchiare le classi di creditori che normalmente si ritrovano all interno della procedura concorsuale) allora il modello di Trust con beneficiari sarà preferibile, anche perché darà maggiori garanzie ai singoli creditori, i quali - proprio in funzione dell assunzione di posizione beneficiaria - saprebbero con certezza fin dall inizio quali diritti sono loro attribuiti, non solo quanto alla distribuzione del fondo di trust al momento della chiusura del 8

trust stesso, a ache quat ai diritti di ifra2ie durate a vita de trust (detti diritti di informazione variano a seconda della legge straniera che regolerà il singolo trust ma, di base, non possono essere obliterati o compressi ad opera del Trustee) e eventuali poteri di consultazione o di veto che incidano sulla gestione da parte del Trustee stesso (in genere nei trust con beneficiari si costituisce un comitato di beneficiari con poteri analoghi a quelli del comitato dei creditori). Come dicevo prima, le chance di accettazione di una proposta di concordato dipendono anche dalla credibilità del piano: un trust di scopo, o un trust con beneficiari ma fortemente discrezionale, probabilmente è meno gradito ai creditori, che si sentiranno maggiormente tutelati da posizioni beneficiarie cd. vested e da un programma destinatorio sufficientemente dettagliato. Vista dal lato del Trustee, il suo operato nel secondo caso dovrà perseguire, sempre in esecuzione del programma destinatorio e secondo la finalità del trust, gli interessi dei beneficiari e ad essi risponderà del proprio operato. In questa ipotesi, dunque, va sempre tenuto a mente che il Trustee potrebbe essere obbligato ad una disclosure nei confronti dei beneficiari di informazioni riservate circa gli sviluppi dell esecuzione del piano concordatario, magari in un momento delicato di trattative o altri passaggi sensibili e magari a beneficiari ostili. Infatti non tutti i beneficiari potrebbero essere fried y rispetto al trust e alla scelta operata dall'impresa: pensiamo ad esempio a coloro che hanno votato contro la proposta di concordato ma che, non di meno, devono sottostare alle regole della procedura perché il piano è stato approvato dalla maggioranza dei creditori. In un trust di scopo, per contro, il Trustee deve fornire informazioni al Guardiano ma, specie nel caso in cui questo sia il commissario giudiziale, la disclosure avverrà nei confronti di un soggetto non in conflitto di interessi e che agisce nell'unico interesse della procedura. 9

422 SCE(TA DE( TRUSTEE. Quanto alla scelta del Trustee, in dottrina non è mancato chi ha suggerito di nominare Trustee il commissario giudiziale. Personalmente ritengo che il commissario giudiziale debba ricoprire il ruolo di guardiano (il quale vigila, appunto, sull operato del Trustee e in genere è titolare del potere di revocarlo), perché esso è maggiormente in linea con la funzione attribuita dalla legge fallimentare al commissario giudiziale stesso. Il Trustee, invece, potrebbe essere il liquidatore ma, ancora una volta, tale scelta è strettamente correlata al tipo di trust che si istituisce e al programma che si affida al Trustee stesso. Anche in questo caso, non è possibile dunque fornire una risposta univoca. Nella prassi si è visto utilizzare il trust autdichiarat, ossia quella tipologia di trust in cui il disponente coincide con il Trustee, e ciò anche per evitare imposizione fiscale indiretta (specie se si segregano immobili). Ora, non ravviso profili di criticità nella scelta del trust autodichiarato; mi pongo solo un dubbio di opportunità: laddove il disponente-trustee sia l imprenditore, il quale non goda più della fiducia del ceto creditorio, forse un Trustee terzo e professionale potrebbe essere visto con maggiore favore dai creditori chiamati a votare a favore o meno del piano concordatario. 423 ( AGGREDIBI(ITA DE( TRUST C ( A0I E REVCATRIA. Quanto all eventualità che il trust a supporto di un concordato misto sia attaccato con azioni revocatorie o con azioni tese a farne accertare l inopponibilità, la natura gratuita piuttosto che onerosa dell atto di trasferimento avrà un ruolo determinante rispetto al regime dell azione revocatoria. La natura dell atto emergerà sicuramente dalla finalità del trust (ancora una volta, quindi, diventeranno fondamentali le premesse dell atto istitutivo), ma anche l interesse perseguito dal disponente (terzo che offre beni propri o assuntore) sarà importante al fine di 10

determinare la natura gratuita o onerosa dell atto di dotazione del trust (ricordo, infatti, che in caso di azione revocatoria, l atto che viene impugnato non è l atto istitutivo bensì quello di dotazione). In altre parole, bisogna capire quale sia l interesse che il disponente persegue. Poniamo il caso in cui il terzo che offre beni propri per la soddisfazione dei creditori sia proprio l imprenditore-amministratore della società che, in caso di fallimento dell impresa, probabilmente rischierebbe un azione di responsabilità da parte degli organi della procedura, se non perfino il fallimento in proprio in caso egli sia un socio illimitatamente responsabile: in tal caso la riuscita del piano concordatario produce un effetto positivo anche nella sfera giuridica del terzo, che quindi riceve un beneficio, seppur indiretto, dall approvazione del concordato. Il trasferimento di beni propri al Trustee, quindi, non persegue un intento liberale, ma ben può essere considerato un atto a titolo oneroso (la valutazione della gratuità o onerosità dell atto va fatta rispetto alla causa concreta dell atto; così Cass. SS.UU. 18 marzo 2010, n. 6538). Tale qualificazione rende più difficile l esperimento dell azione revocatoria. La natura onerosa dell atto di trasferimento non elimina, di per sé sola, la possibilità che il trust istituito dal terzo possa essere attaccato dai creditori di quest ultimo; di conseguenza, sarà necessario valutare la situazione debitoria del terzo stesso prima di procedere con la segregazione in trust dei suoi beni (pes7 ad esepi7 a cas de ipreditre che vgia utii22are bei persai per sddisfare i creditri secd i pia ccrdatari7 a che a stess tep abbia riasciat fideiussii a favre dee bache e a gara2ia dee bbiga2ii dea sciet!). 424 TRUST E SPRAVVE UT FA((IE T. L ultimo punto su cui voglio intrattenervi è probabilmente quello più delicato. In passato si è già assistito a situazioni in cui il trust istituito a supporto di 11

una procedura concorsuale non era stato strutturato in modo tale da adattarsi al sopravvenuto fallimento dell impresa che aveva tentato la strada del concordato. Il professionista che redige un atto di trust a supporto del concordato deve prevedere apposite clausole che operino nel caso di risoluzione del concordato e di dichiarazione di fallimento. In simili ipotesi, infatti, non è utile far cessare il trust anticipando - con un atto del Trustee - il termine finale della durata del trust, perché ciò comporterebbe la necessità di trasferire il fondo in trust ai beneficiari, mentre nell ipotesi di fallimento se il fondo in trust contiene beni dell impresa poi fallita questi devono tornare nella disponibilità dell imprenditore fallito, e dunque del suo curatore. Se, invece, contiene beni dati in garanzia da un terzo per favorire la riuscita del concordato, essi devono tornare al disponente. Quindi il problema sta nel tornare alla situazione iniziale, prima dell atto di trasferimento dei beni al Trustee. In dottrina è stato suggerito di apporre una clausola risolutiva al trust stesso: la soluzione è sicuramente percorribile, ma non è esente da complicazioni e da spese, oltre che da implicazioni tributarie. Inoltre, questa soluzione decreta la fine del trust, con dispersione dei costi del trasferimento che esso ha comportato. Un autore autorevole (Lupoi) ha invece suggerito una soluzione che consente di mantenere in vita il trust senza incorrere in violazioni della legge fallimentare. Si potrebbe infatti prevedere nell atto istitutivo che in caso di fallimento, il trust diventi un trust nudo, un Trust, cioè, nel quale il Trustee non ha più poteri gestori ed è assoggettato alle direttive impartite dal guardiano (se trust di scopo) o dei beneficiari, che possono pretendere dal Trustee il trasferimento del fondo in qualsiasi momento. In caso di trust di scopo, il curatore del fallimento diventerebbe il guardiano del Trust e deciderebbe sulla prosecuzione del trust (o la sua fine anticipata) a sua discrezione e dietro autorizzazione del Tribunale. In caso di trust con beneficiari, le clausole da scrivere sono più complesse perché si tratta di creare un meccanismo in forza del quale i beneficiari non possono pretendere la consegna del fondo senza il consenso del curatore fallimentare. Si 12

dovranno allora modificare i poteri del comitato dei beneficiari, che sarà sostituito dal curatore. In una simile costruzione, i poteri gestori del Trustee potrebbero essere sterilizzati e affidati al curatore nella sua qualità di guardiano speciale titolare di poteri molto penetranti. Questi, ovviamente, sono solo cenni sui principali accorgimenti da assumere. Come risulta di immediata percezione, però, la redazione dell atto istitutivo è particolarmente complessa ed alta è la possibilità di redigere un atto istitutivo invalido, oppure carente delle previsioni che consentano la sopravvivenza del trust anche in caso di successivo fallimento dell impresa concordataria ed evitino che esso cada (giustamente) sotto la scure del giudice. 13