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Progettazione e organizzazione di attività formative in partnership con UGDCEC di Brindisi IL BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ, CRITICITÀ E SOLUZIONI 21 MARZO 2014

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E LA GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI A cura di Norberto Villa PERDITE SU CREDITI, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI E LEGGE 147/2013 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI! Requisiti per la rilevazione contabile! Valore di iscrizione in bilancio! Il fondo svalutazione crediti: accantonamento! Il fondo svalutazione crediti: utilizzo 2. PROBLEMATICHE FISCALI! Novità della legge 147/2013 (legge stabilità 2014)! Il trattamento contabile art. 101 c. 5 del TUIR 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI REQUISITI PER LA RILEVAZIONE CONTABILE I ricavi devono essere rilevati contabilmente al verificarsi di due contestuali condizioni: Il processo produttivo dei beni e dei servizi è già stato completato Lo scambio è già avvenuto, deve cioè essersi già verificato lo scambio sostanziale e non formale del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna dei beni mobili 2

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANICO Presumibile valore di realizzo Valore nominale Fondo svalutazione crediti Deve essere rettificato per tenere conto di: perdite per inesigibilità resi e rettifiche di fatturazione sconti ed abbuoni interessi non maturati altre cause di non realizzo 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio Nel rispetto del principio di competenza, occorre considerare Perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi Perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso 3

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi Stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio Valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti Esame delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI Esempi di percentuali di svalutazione applicabili ai singoli crediti Metodo sintetico DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Crediti verso clienti % di svalutazione Importi Svalutazione Crediti al legale: - falliti 100,00% 130.000,00 130.000,00 - crediti inesigibili 100,00% 78.000,00 78.000,00.. - Crediti scaduti < 30 gg 5,00% 150.000,00 7.500,00 Crediti scaduti > 30 gg 8,00% 39.000,00 3.120,00 Crediti scaduti > 120 gg 15,00% 60.000,00 9.000,00 Totale Fondo svalutazione 227.620,00 4

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: UTILIZZO Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato per la copertura di future perdite sui crediti Si possono verificare due casistiche Fondo capiente Fondo NON capiente Utilizzo diretto del fondo Utilizzo diretto del fondo + Perdita su crediti 2. PROBLEMATICHE FISCALI Disciplina fiscale Fonte normativa Crediti verso clienti 1. Base di calcolo della svalutazione deducibile (Accantonamento) 2. Deducibilità delle perdite (utilizzo del fondo) Art. 106 TUIR Art. 101, c. 5 TUIR Modificato dalla legge di stabilità 2014 5

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI 2. PROBLEMATICHE FISCALI Art. 101 co. 5 TUIR Le perdite ( ) su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA DELLA LEGGE DI STABILITA 2014 La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all art. 101, co. 5, del TUIR), in tutti i casi di cancellazione dei crediti dal bilancio operata IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere giuridico, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio Resta fermo il potere dell A.F. di sindacare l elusività dell operazione, ai sensi dell art. 37-bis del DPR 600/73, nonché l inerenza in presenza di un operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità (principio già affermato nella C.M. n. 26/E/2013) 6

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA DELLA LEGGE DI STABILITA 2014 RICHIAMO " OIC 15: Cancellazione dei crediti Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi, ad esempio: Transazione (art. 1965 C.C.) Rinuncia al credito (art. 1236 C.C.) Prescrizione (art. 2948 C.C. e ss) Chiusura della procedura fallimentare Cessione credito 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA DELLA LEGGE DI STABILITA 2014 OIC 15 IN BOZZA: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Trasferimento di tutti i RISCHI I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono OPPURE La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. 7

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI SI 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA DELLA LEGGE DI STABILITA 2014 OIC 15 IN BOZZA: CANCELLAZIONE DEI CREDITI # forfaiting # datio in solutum # conferimento del credito # vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito # cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito Trasferimento di tutti i RISCHI NO # mandato all incasso, compreso factoring comprendente solo mandato all incasso e ricevute bancarie # cambiali girate all incasso # pegno di crediti # cessione a scopo di garanzia # sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA DELLA LEGGE DI STABILITA 2014 OIC 15: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Credito cancellato dal bilancio a seguito di un operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi Differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito al momento della cessione (dopo aver utilizzato il fondo) è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico. 8

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 Presenza di elementi certi e precisi ex lege Credito di modesta entità e decorso di un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto! 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione Non superiore a! 2.500 per le altre imprese Svalutazione «civilistica» = Perdita «fiscale» 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 1. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, esigibili " NO PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI 2. Rinuncia o prescrizione all incasso dei crediti scaduti 3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, non esigibili. TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE 9

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 2. Crediti prescritti o rinuncia «Perdita» su crediti SI deducibilità 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio, senza prescrizione o rinuncia, non esigibili Svalutazione in Conto Economico NO PERDITA Deducibile 10

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 CASI POSSIBILI 1. Fondo svalutazione crediti pregresso pari a zero 2. Fondo svalutazione crediti pregresso esistente 3. Fondo svalutazione crediti nel corso di due esercizi 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 CASO 1 Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell esercizio presenta un saldo pari a zero Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: $Crediti scaduti da oltre sei mesi # credito A: 2.000 (non esigibile, rinuncia) # credito B: 1.500 (esigibile) # credito C: 2.400 (non esigibile) # credito D: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) $Crediti prescritti: 10.000 11

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 DEDUCIBILE Rilevazione della perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia) Perdita su crediti a Clienti 2.000 SI Rilevazione della svalutazione su crediti relativa al credito C (non esigibile) Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 2.400 SI Rilevazione della svalutazione su crediti oltre i 2.500 non esigibili (credito D) Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti 23.100 SI, ENTRO LIMITI Perdita su crediti a Clienti 10.000 SI 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 CASO 2 Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell esercizio presenta un saldo pari a 30.000 di cui 27.000 tassato Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: $Crediti scaduti da oltre sei mesi: credito A: 2.000 (non esigibile) credito B: 1.500 (esigibile) credito C: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) credito D: 2.400 (non esigibile) $Crediti prescritti: 10.000 12

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Fondo svalutazione crediti a Clienti 10.000 Variazione in diminuzione di! 7.000 (! 10.000! 3.000 di fondo dedotto) Fondo pregresso 20.000 (30.000-10.000) Fondo necessario 27.500 Acc.to annuo 7.500 Adeguamento del fondo svalutazione crediti Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 7.500 Di cui: #! 4.400 interamente deducibile " (2.400+2.000) #! 3.100 deducibile entro i limiti (art. 106 co. 1) 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 CASO 3 Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti Fasi operative 1.l iscrizione all anno 1 " (primo anno di determinazione del fondo svalutazione crediti) 2.utilizzo del fondo svalutazione crediti all anno 2 3.ri-adeguamento del fondo svalutazione crediti a fine anno 2 NON SI CONSIDERANO LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA FISCALITA ANTICIPATA 13

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI!""#$% 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 &'()*+*$,-*("+*./'# 0$123-/+34*#"( 523-/+34*#"( &'()*+*$"#"$1,3)/+*$()$(1*6*7*-*$8$9:;<< $$$$$$ =:=>;! "#$%&'() *!)++ )))))))))),!! -. - "#$%&'() /!)++ )))))))))))) 0! 0. 123 "#$%&'() 3!)++ )))))))))),4! 5. 32/ "#$%&'(),4!)++ )))))))))),-!,!.,- 678#9%&79 )))))))))))) /-,!!. /- :;)#79%('()<9"#=&"()>)4-!!? )))))) -@!!!!"#$%&'(&)*%+)"','-.//0 112. A79%('()>)4-!!)B8B)9"(+(C(=( )))))))))))) -! 3//4./?#+3-($23-#'($"#@*"3-($,'()*+*$A!B $$$$$$ ;:<;<?#+3-($C#")# %=>D; E#")#$(1*1+("+($AFB < 523-/+34*#"($3""#$A!GFB %=>D; E#")#$123-/+34*#"($C*1,3-($A(H$3'+:$%<IB!2-!. )))))))))))) 4- A$=#8=$'8)"8=8)"&)-@!!!)D&78!"#$"%!&'()*+%,-./-0%12%/.---3!"#!$ &&&&&&&&&&&%# Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 149,5 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 Stratificazione Fondo Svalutazione crediti Fondo svalutazione totale 149,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 106) 25,0 Fondo svalutazione tassato 74,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 comma 5) 50,0 99,5 Variazione in aumento di 74,5 in dichiarazione dei redditi 14

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI!""#$% 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5!"#$#%%#&'($$)*''+&, -.(/#"#&'+'&#'0*11*2#$#&0+'&($(3('"#&0(."#&(&4.(0#1#&/#&05#!"# 0.(/#"#&6&,788 98 0+'".+&99:7 0.(/#"#&;&,788 <8 &====6&>#?&*'/*"#&*&4(./#"*&@#10*$(&4(.&78 Fondo sval. crediti Fondo sval. crediti a a Crediti Crediti 90 30 Fisc. rilevante per la parte non dedotta Fisc. NO rilevante già dedotto " perdita Fondo svalutazione dedotto 25 25 Fondo svalutazione tassato 65 74,5 Fondo svalutazione art. 101 co 5 30 50 )*+,*(-./01(234,565!"#$%!&' (!"#$ 120 Fiscalmente " Variazione in diminuzione di 65 (90-25) 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 Fondo svalutazione totale 29,5 Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato 9,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5) 20 15

LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI MINI CREDITI!""#$%$&'()*+*,-. 2. PROBLEMATICHE FISCALI ',/0)1)$23)/"1) 4*,# 5$+6-3*1-7)#"/ 86-3*1-7)#"/ ',/0)1)$"#"$+2-0*1)$/0$/+)9):)3)$;$%<=>> $$$ =<?%@! "#$%&'() *!)++ ))))))))),! -. / "#$%&'() 0!)++ ))))))) 1!- 2. 23*- "#$%&'() 4!)++ ))))))))) *2 5. /340 "#$%&'() 1/!)++ ))))))))) 24 1!. 234 678#9%&79 ))))))) 11-1!!. 11- ))) 0:!!!!"#$%&'(&)*%+)"','-.//0 12.3-1 ;<)#79%('()=9"#>&"()?)/-!!@)A8A)9"(+(B(>()=/!)79"(%&()C)5!)A&8D(@ ))))))) 1!! 1//4 1// $$$?<A>> B#1-3/$C#"0# %D=E%A E8A%8)9"("'9A'9 %FE= 86-3*1-7)#"/$-""#$&!GH. %>=EIA E8A%8)F("#$>9)!3-!.)%()0!!! )))))))))))) *! 5*67##+6$'*"8#$97%&: GD$>&'$H(8A9) $) E8A%8)"D$>: /!-321 Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato Fondo svalutazione art. 101 co 5 30 9,5 95,71 105,21 20 80 100 205,71 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE ART. 101 CO. 5 Fondo svalutazione totale 235,21 Fondo svalutazione dedotto 30 Fondo svalutazione tassato 105,21 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5) 100 16

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 A cura di Norberto Villa 1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE «Possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012». L. 147/13, par. 140 BILANCIO IN CUI EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA E PARTECIPAZIONI! BILANCIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2012! TERMINE DI APPROVAZIONE SUCCESSIVO ALL 1/1/2014 QUALI? 2. AMBITO SOGGETTIVO L. 147/13, art. 1 par. 140 L. 147/13, art. 1 par. 106 " L. 342/2000! S.P.A! S.A.P.A! S.R.L! Società cooperativa! Società di mutua assicurazione! Società europee (Reg CE n.2157/2001)! Società cooperative europee residenti (Reg CE n. 1435/2003)! Enti pubblici e privati diversi dalle società! Trust residenti con oggetto esclusivo (o principale) l esercizio di attività commerciale! Imprese individuali! S.N.C! S.A.S. ed Equiparate! Enti non commerciali! Altri soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia! Soggetti in contabilità semplificata " prospetto bollato e vidimato con evidenziazione dei prezzi di costo e della rivalutazione compiuta (confermata da Circ. 11/E/2009) NO IAS ADOPTER 17

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 3. AMBITO OGGETTIVO BENI RIVALUTABILI! Diritti di brevetto industriale! Diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno! Diritti di concessione! Licenze! Marchi! Know-how! Diritti simili anche se completamente ammortizzate. Devono essere ancora tutelati! Immobilizzazioni materiali ammortizzabili anche se completamente ammortizzate! Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili! Partecipazioni immobilizzate in società contr.te! Partecipazioni immobilizzate in società collegate BENI NON RIVALUTABILI! Avviamento! Costi pluriennali! Beni merce! Partecipazioni immobilizzate non di controllo! Partecipazioni controllate e collegate non immobilizzate! Beni monetari (denaro, crediti, ecc.) 3. AMBITO OGGETTIVO BENI RIVALUTABILI! Beni di costo unitario non superiore a 516,46!! Beni in leasing riscattati entro il 31/12/2012 (ex. coincidente con l anno solare) BENI NON RIVALUTABILI! Beni in leasing riscattati nel 2013 (ex coincidente con l anno solare)! Beni in leasing concessi in locazione finanziaria La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (L 147/13 art. 1 pag. 141) La rivalutazione deve essere annotata nell inventario e nella nota integrativa (L 147/13 art. 1 pag. 141) 18

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI OIC 24 IL LIMITE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE E IL VALORE RECUPERABILE Maggiore tra Valore d uso Presumibile prezzo netto di vendita Valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione Determinato oggettivamente OIC 16 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE L. 342/00 " Circ. 18/E/06 Valore economico del bene Versione attuale Versione in bozza IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore corrente Valore interno Mercati regolamentati Capacità produttiva, Possibilità di utilizzazione Valore d uso " Attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall utilizzo e dal successivo smobilizzo Stima dei flussi di cassa positivi e negativi Scelta di un tasso di attualizzazione Valore recuperabile "Maggiore tra valore d uso e Valore recuperabile tramite l alienazione (se oggettivamente determinabile e concreta possibilità di alienazione) IMMOBILI VALORE DI MERCATO 19

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO QUOTATE NON QUOTATE (CIRC. 207/E/00) VALORE DI QUOTAZIONE PROPORZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA PARTECIPATA NO (D.M. 14/91) SI (D.M. 14/91) PATRIMONIO NETTO CONTABILE PATRIMONIO NETTO EFFETTIVO 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE NON SONO RICHIESTI SPECIFICI ELEMENTI PROBATIVI NEL CASO DI RIVALUTAZIONE IN SITUAZIONI DI MODESTA CONSISTENZA PATRIMONIALE RICORSO A PERIZIA O ALTRO SUPPORTO CON VALENZA PROBATIVA Amministratori e Collegio sindacale Inventario! Indicazione dei criteri utilizzati per la rivalutazione! Attestazione del non superamento del limite massimo Indicazione del prezzo di costo con le eventuali precedenti rivalutazioni (L. 242/00 art. 11, co. 3 e 4 " L. 147/13, art. 1 co. 146 20

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE La rivalutazione delle attività genera una RISERVA Trattamento CIVILISTICO Capitale sociale Riserva di rivalutazione ex. L.147/13 Utilizzo consentito Riduzione C.S. Copertura perdite!iscrizione delibera distribuzione R.I.!90 gg di attesa Reintegro o riduzione in misura corrispondente, pena la non distribuzione di utili 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE Trattamento FISCALE Affrancamento fiscale NO Affrancamento fiscale Imposta sostitutiva del 10% Riserva in sospensione di imposta Iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione Andamento storico distribuzione di dividendi Composizione del Patrimonio netto Non iscrizione (possibile) se vi sono scarse probabilità di distribuzione (Bozza OIC 25, par. 67) 21

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE Scritture contabili Affrancamento fiscale del saldo attivo da rivalutazione Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 a Debiti tributari NO Affrancamento fiscale del saldo attivo da rivalutazione 6. RILEVANZA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE «Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili». L. 147/13, par. 143 RILEVANZA UNICAMENTE CIVILISTICA??? RILEVANZA CIVILISTICA E FISCALE Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 a Debiti tributari 22

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA RIVALUTAZIONE Rilevata nel bilancio chiuso al 31/12/2013 Riconosciuta fiscalmente dal 1/1/2016 Valore contabile dell elemento patrimoniale rivalutato Valore fiscale dell elemento patrimoniale rivalutato Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi " fine ammortamento fiscale Iscrizione di IMPOSTE ANTICIPATE 7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA Iscrizione di IMPOSTE ANTICIPATE RAGIONEVOLE CERTEZZA DEL RECUPERO SE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO RESIDUO ECCEDE I 5 ANNI, VI è INCERTEZZA NELLA STIMA NO ISCRIZIONE DI IMPOSTE ANTICIPATE 23

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE OIC 16 Rimando alla legge speciale L. 147/2013 Non stabilisce i criteri e le metodologie D.M. 162/01 METODOLOGIE CONTABILI a. Rivalutazione del cespite e del relativo fondo di ammortamento b. Rivalutazione del solo costo storico del bene c. Riduzione del fondo ammortamento OIC 16 " LA RIVALUTAZIONE NON MODIFICA LA VITA UTILE RESIDUA 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE a. Rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento Si rivaluta sia il valore originario del bene che il connesso fondo. Il valore ad incremento sarà pari alla percentuale di incremento del valore netto. La rilevazione contabile risulta la seguente: 24

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE b. Rivalutazione solo del costo storico del cespite L intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del cespite. La rilevazione contabile risulta la seguente: Immobili a Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE b. Riduzione del fondo di ammortamento L intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo, senza modificare il costo del cespite. La rilevazione contabile risulta la seguente: Fondo ammortamento a Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 25

COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA A cura di Norberto Villa 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Applicazione impropria di un Principio contabile nonostante la disponibilità delle informazioni necessarie per un corretto trattamento La correzione deve avvenire Nell immediato, non appena individuato Nel contempo Sono disponibili le informazioni per la corretta applicazione 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Errore contabile Diverso da Cambiamento di Principi contabili Cambiamenti di stime contabili Criteri di valutazione, metodi di valutazione, classificazione ed esposizione in bilancio, principi che regolano l individuazione delle operazioni Rimanenze Iniziali Rimanenze Finali LIFO 100 150 FIFO 130 175 Applicazione retroattiva Variazione rimanenze (rimanenze iniziali) a Proventi straordinari (E20) 30 26

COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Errore contabile Diverso da Cambiamento di Principi contabili Cambiamenti di stime contabili Es: Riduzione di un fondo rischi in quanto eccedente Metodi per la determinazione dei valori di attività, passività, costi e ricavi Fondo rischi a Sopravvenienza attiva (A5). 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE La correzione di Errori contabili comporta Effetti contabili Effetti fiscali OIC 29 versione attuale OIC 29 versione in bozza (Circolare 31/E/2013 Agenzia entrate) 27

COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI Regola Generale Rettifica della voce patrimoniale Componenti straordinari nel C.E. Attività (o riduzione passività) a Componenti positivi di reddito Componenti negativi di reddito a Passività (o riduzione di attività) 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI Eccezione (bozza OIC 29, 50) Fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul C.E. Rettifica della voce patrimoniale Posta di patrimonio netto Attività (o riduzione passività) a Riserve Riserve a Passività (o riduzione di attività) 28

COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI) Circolare 31/E/2013 Agenzia delle Entrate La componente di reddito non può assumere immediato rilievo fiscale Inderogabilità del principio di competenza temporale dei componenti di reddito Deroga al rispetto formale del principio di «le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto Economico relativo all esercizio di competenza» (art. 109, co.4 TUIR) 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI) Circolare 31/E/2013 Agenzia delle entrate! Riconoscimento dei componenti negativi di reddito (CNR)! Assoggettamento a tassazione dei componenti positivi di reddito (CPR)! Riconoscimento dei CNR e Assoggettamento a tassazione dei CPR 29

COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Presentazione dichiarazione integrativa Riconoscimento fiscale del CNR Credito tributario connesso al riconoscimento fiscale Crediti tributari a Sopravvenienza attiva non imponibile.. 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo Alfa corregge nel 2013 due errori riferiti all annualità 2012 (1): 1. Errore di iscrizione di un fondo per rischi ed oneri di 200 Fondo rischi ed oneri a Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti (non imponibili) 200 2. Fattura di vendita per 150 rilevata erroneamente due volte Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti a Crediti verso clienti 150 ( 1 ) Nell esempio non si considerano le problematiche IVA 30

COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo Dal conto economico alla rideterminazione delle basi imponibili Anni di imposta 2012 2013 Risultato ante area straordinaria (HP) 400 300 Correzione fondi rischi e oneri (non modifica imponibile 2012) + 200 Correzione fattura di vendita (modifica imponibile 2012) - 150 Sopravvenienza attiva per recupero CNR (non imponibile) 41,25 Risultato ante imposte 400 + 391,25 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Risultato ante imposte 400 + 391,25 Variazioni in diminuzione - 150-41,25 Variazione in aumento (fattura di vendita) +150 Variazione in diminuzione (fondo rischi) - 200 Reddito imponibile 250 300 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo 3. Iscrizione del credito tributario a fronte del riconoscimento della deducibilità nell esercizio di competenza del costo Crediti tributari a Sopravvenienza attiva 41,25 S.P. attivo C.II.4.bis) Crediti tributari C.E. E.20. Proventi straordinari 31

COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo 4. Rilevazione contabile delle imposte sul reddito Imposte correnti a Debiti tributari. Debiti tributari a Crediti tributari 41,25 32

IL LEASING NEL BILANCIO 2014 (CENNI) IL LEASING NEL BILANCIO 2014 (CENNI) A cura di Norberto Villa PAG. 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING BENI MOBILI - Esempio Aliquota fiscale 8,33% Ammortamento economico/tecnico corrispondente all aliquota fiscale Situazioni possibili 12 esercizi 1. Contratti stipulati fino al 28/4/2012 Deduzione canoni solo se durata del contratto " 2/3 periodo di ammortamento " nell esempio: 8 esercizi 2. Contratti stipulati dal 29/4/2012 al 31/12/2013 (D.L. 16/2012) Deduzione canoni in 8 esercizi indipendentemtne dalla durata del contratto 3. Contratti stipulati dal 1/1/2014 (L. 147/2013, art. 1 co. 162) Deduzione canoni in 6 esercizi PAG. 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING BENI IMMOBILI - Esempio Aliquota fiscale 3% Ammortamento economico/tecnico corrispondente all aliquota fiscale Situazioni possibili 1. Contratti stipulati nel 2012 e fino al 31/12/2013 Deduzione canoni in 18 esercizi 33,3 esercizi 2. Contratti stipulati dal 1/1/2014 Deduzione canoni in 12 esercizi 33

IL LEASING NEL BILANCIO 2014 (CENNI) PAG. 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING Aspetti contabili 1. Contratto di durata corrispondente al periodo di deducibilità fiscale Nessuna conseguenza fiscale 2. Contratto di durata SUPERIORE al periodo di deducibilità fiscale Canoni deducibili in applicazione del principio di competenza civilistico NO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI 3. Contratto di durata INFERIORE al periodo di deducibilità fiscale Canone iscritto nel bilancio > Canoe deducibile VARIAZIONE IN AUMENTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI ISCRIZIONE DELLE ATTIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE 34

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI A cura di Norberto Villa SVALUTAZIONI Ratio!"#$%#&#'"()*+#,$('-#.*$%#,'&"(/(),$, %0('#'%"()#1#'2#*$,'#2%"#11#'#$'-#.*$%#,'*. &"(234#-#.('/*.,"(')#'"(*.#++, SVALUTAZIONI Ratio 5678'%,$2($1('.*')()3%#-#.#19':&"(/#*; #4&31*+#,$('*.'<='4*'.#4#1*'2#* >3*.#1*1#/*4($1('2#*'>3*$1#1*1#/*4($1( 35

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Accantonamenti Perdite Imprese comm/ind Imprese cred finanz CREDITI Accantonamenti Imprese comm ind?@a?b'/*.,"( $,4#$*.(','*%>3#21, <8=C757 DEF'AB'/*.,"( $,4#$*.(','*%>3#21, <8=C757 36

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite E85G'HH@'CI'JHKL?ML E85G'M@'%,'MN?@'I'MOPKMH SIGNIFICATIVE MODIFICHE CREDITI =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Perdite 37

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Presunzioni assolute Presunzioni «relative» CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Presunzioni assolute Procedure concorsuali Accordo ristrutturazione ex art. 182-bis Crediti modesta entità scaduti da 6 mesi 38

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Presunzioni assolute Crediti prescritti Cancellazione crediti per eventi estintivi di las/oic adopter CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Procedura concorsuale fallimento Liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo Amministrazione straordinaria legge Prodi 39

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Presunzioni assolute Procedura concorsuale Quando? Periodo imposta della dichiarazione fallimento Periodo imposta della chiusura fallimento Cassazione 29 ottobre 2010 n. 22135 <8=C757 Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Procedura concorsuale E soggetti NON residenti? SI APPLICA! Circolare 10 maggio 2002 n. 39/E Residenti in Black list: art. 110, co 10 40

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erdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Accordo ristrutturazione art. 182-bis Quando? Data del Decreto di omologa T,$'%#1*1#'&#*$#'*11(21*1#')# "#2*$*4($1,'*"1G'NP@'%,'H@'.(1G')Z 41

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI Le perdite su crediti correlate a procedure fallimentari possano comprendere anche la parte del credito relativa all IVA o dovendosi considerare l IVA in ogni caso recuperabile la perdita deducibile debba essere quantificata (e quindi anche contabilizzata) al netto della suddetta componente IVA? In caso fallimento, qualora la stima del redattore del bilancio circa il valore di realizzo del credito verso il cliente fallito sia fondatamente pari a zero, appare corretto svalutare l intero importo del credito, comprensivo anche della quota dell IVA. In tal caso, qualora al termine del procedura il creditore recuperi l IVA precedentemente dedotta, si dovrà rilevare in bilancio una sopravvenienza attiva tassata (ai fini IRES/IRPEF ma non IRAP). CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Crediti MODESTI e SCADUTI! 2.500 elevati a! 5.000 per imprese più rilevante dimensione Decorsi 6 MESI scadenza pagamento 42

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Crediti prescritti RATIO: perdita qualsiasi diritto!! 10 anni: Ordinaria (art. 2946 cc) 5 anni: Locaz, int, sommin. (art. 2948 cc) TERMINI DI PRESCRIZIONE L art. 2946 C.C. stabilisce che il termine ordinario di prescrizione dei diritti di credito è 10 anni. In determinate ipotesi sono previsti termini più brevi 43

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Crediti prescritti RATIO: perdita qualsiasi diritto!! 3 anni: Prestaz opera intellett. (art. 2956 cc) 1 anno: Provv mediat, premi assic. (artt. 2950-2952 cc) <8=C757 Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Cancellazione crediti per eventi estintivi di las adopter Conferma circ 42/E/2010!! RATIO: riconosce derecognition credito Cessioni pro-soluto,transazioni, conversione in partecipazioni 44

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 LEGGE DI STABILITA 2014 Art. 1, co. 160, lett. b), L. 147/13 Cancellazione crediti per ITA GAAP CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Presunzioni relative - Perdite da processo valutativo - Perdite da atti realizzativi 45

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite da processo valutativo Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Creditore deve attivarsi per recupero.. Decreto accerta stato di fuga, latitanza, irreperibilità Denuncia furto identità del debitore Verbale pignoramento negativo Lettere legale/agenzia recupero credito attestante illiquidità e incapienza creditore CREDITI Perdite da processo valutativo Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Creditore deve attivarsi per recupero.. dimostrare ANTIECONOMICITA della prosecuzione riscossione 46

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite da atti realizzativi Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Cessione pro soluto credito Transazione con debitore Rinuncia/remission e debito CREDITI Perdite da atti realizzativi Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Cessione pro soluto credito Ceduto a banche o altri intermediari vigilati residenti in ITA o Paesi con adeguato scambio informazioni e indipendenti dalle Parti Perdita " spese recupero 47

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite da atti realizzativi Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Cessione pro soluto credito Amministrazione può sindacare congruità perdita sotto profilo ELUSIVITÀ Art. 37-bis dpr 600/73 CREDITI ELIMINATI DAL BILANCIO FATTISPECIE ESCLUSE DALLA DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA (?) CESSIONI pro solvendo che continuano ad essere iscritti nel bilancio del primo creditore-cedente; crediti ceduti pro solvendo anche se rimossi dal bilancio, in base ad uno dei due trattamenti contabili ancora consentiti dall OIC 15 (2005); cessioni di crediti formalmente pro soluto che tuttavia garantiscono l azione di regresso all acquirente. 48

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite da atti realizzativi Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Transazione con il debitore Creditore e Debitore NON parte dello stesso gruppo Documentaz. difficoltà finanziaria debitore Perdita " spese recupero CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Accordi trasattivi: quid iuris? NO perdita crediti SI redeterminazione corrispettivo Stesso esercizio: rettifica ricavo Esercizi successivi: sopravvenienza passiva 49

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI CREDITI Perdite =.(4($1# <=857'(!8=<7Q7 Verificati anche se.. Perdita qualsiasi diritto giuridico Decesso debitore e.. rinuncia eredi PRESUNZIONE RINUNCIA AL CREDITO In ipotesi di rinuncia al credito, la perdita matura in un contesto di unilateralità e pertanto potrebbe apparire un atto di liberalità e come tale indeducibile ai fini fiscali anche se si configurano: l estinzione giuridica del credito in capo al creditore; il venir meno, in capo al creditore, di ogni futuro effetto economico-patrimoniale correlato al credito. 50

SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI PRESUNZIONE RINUNCIA AL CREDITO La circ. 26/E/2013 ( 3.2) delle Entrate ha precisato che la perdita che deriva da un atto formale di rinuncia da parte del creditore può essere dedotta solo se la stessa risulta inerente all attività d impresa NECESSARIO DIMOSTRARE I FATTORI DI INCONSISTENZA PATRIMONIALE DEL DEBITORE E/O DI INOPPORTUNITÀ DI ESPERIRE AZIONI ESECUTIVE 51

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA IL PRINCIPIO DI COMPETENZA A cura di Norberto Villa PAG.100 IL PRINCIPIO DI COMPETENZA OIC 11 Bilancio d'esercizio finalità e postulati L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti) La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio PAG.100 IL PRINCIPIO DI COMPETENZA OIC 11 I ricavi, come regola, generale devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti 2 condizioni Il processo produttivo dei beni o servizi è stato completato Regole particolari riguardano la rilevazione del valore della produzione delle opere in corso di esecuzione Lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili 52

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA PAG.100 LA CORRELAZIONE I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio La correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti La correlazione si realizza a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo PAG.100 IL TUIR La competenza è il principio generale che presiede alla determinazione del reddito di impresa CORRELAZIONE COSTI-RICAVI Il principio di competenza va interpretato nel senso che i costi devono seguire i ricavi 53

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA PAG.100 IL CONTRATTO DI AGENZIA Risoluzione dell'agenzia delle Entrate 12 luglio 2006, n. 91/E PROVVIGIONI ATTIVE L'ultimazione della prestazione - costituente, quale regola generale, il momento rilevante, ai fini fiscali, per l'imputazione temporale dei proventi relativi alle prestazioni di servizi - può dirsi verificata in toto nel momento di insorgenza del diritto alla provvigione (che matura alla data in cui il preponente e il terzo concludono il contratto, promosso dall'agente stesso) PROVVIGIONI PASSIVE Le provvigioni passive, corrisposte dall'impresa preponente in dipendenza di un contratto di agenzia, sono di competenza del medesimo esercizio in cui rilevano i ricavi per cui le medesime provvigioni sono dovute PAG.100 34546!"##$%&"' $()*+, -##,&&".*$+,' $()*+, 7$+0,8+" 9,(#, /+#"00$ #$((*01,&&*2$ Competenza ricavo agente Competenza costo preponente 54

LA CIRCOLARE 31/E/2013: GLI ERRORI DI COMPETENZA LA CIRCOLARE 31/E/2013: GLI ERRORI DI COMPETENZA A cura di Norberto Villa PAG.100 Lo spunto dell intervento di prassi In applicazione del principio di capacità contributiva di cui all art 53 della Costituzione, di buona fede e leale collaborazione di cui all art 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si deve ritenere che i principi prima sintetizzati, finalizzati ad evitare che in capo al contribuente si verifichino fenomeni di doppia imposizione, trovino applicazione non solo nell ipotesi di rettifica da parte degli organi di controllo, ma anche nel caso in cui il contribuente abbia autonomamente rettificato precedenti errori contabili applicando correttamente i principi contabili. PAG.100 Caso 1: nell anno X, il contribuente ha rilevato l omessa imputazione di un costo di competenza dell anno X-1 per un ammontare pari a 50. ANNO DI COMPETENZA ANNO X - 1 ANNO X Reddito (perdita) 300 150 Perdite scomputabili = = Reddito (perdita) 300 150 Anno di rilevazione della correzione Periodo d imposta corretto (50) Reddito (perdita) rideterminato 250 Periodo d imposta del recupero Modalità Integrativa a favore anno X-1 X X 55

LA CIRCOLARE 31/E/2013: GLI ERRORI DI COMPETENZA PAG.100 Caso 2: la regola deve applicarsi anche quando l omessa imputazione dell elemento negativo genera una perdita ANNO DI COMPETENZA ANNO X - 1 ANNO X Reddito (perdita) (300) 150 Perdite scomputabili = (350) Reddito (perdita) (300) 30 Anno di rilevazione della correzione X Periodo d imposta corretto (50) Reddito (perdita) rideterminato (350) Periodo d imposta del recupero X Modalità Integrativa a favore anno X-1 PAG.100 Caso 3: l annualità oggetto di errore non è più emendabile ANNO X 3 ANNO DI COMPETENZA ANNO X-2 ANNO X - 1 ANNO X Reddito (perdita) 180 230 200 150 Perdite scomputabili = = = = Reddito (perdita) 180 230 200 150 Anno di rilevazione della correzione Periodo d imposta corretto (50) Reddito (perdita) rideterminato 130 Periodo d imposta del recupero Modalità X X Integrativa di sintesi 56

LA CIRCOLARE 31/E/2013: GLI ERRORI DI COMPETENZA PAG.100 Caso 4: l annualità oggetto di errore non è più emendabile (presenza di perdite) ANNO X 3 ANNO DI COMPETENZA ANNO X-2 ANNO X - 1 ANNO X Reddito (perdita) (180) (50) (30) 150 Perdite scomputabili = (180) (230) (310) Reddito (perdita) 180 (230) (260) 30 Anno di rilevazione della correzione Periodo d imposta corretto (50) Reddito (perdita) rideterminato (230) (280) (310) Periodo d imposta del recupero Modalità X X Integrativa di sintesi PAG.100 Caso 5: nell anno X, il contribuente ha rilevato l omessa imputazione di un provento di competenza dell anno X-1 per un ammontare pari a 50. ANNO DI COMPETENZA ANNO X - 1 ANNO X Reddito (perdita) 300 150 Perdite scomputabili = = Reddito (perdita) 300 150 Anno di rilevazione della correzione Periodo d imposta corretto 50 Reddito (perdita) rideterminato 350 Periodo d imposta del recupero Modalità Integrativa a sfavore anno X-1 X X 57

LA CIRCOLARE 31/E/2013: GLI ERRORI DI COMPETENZA PAG.100 Caso 6: l annualità in cui il componente positivo è stato omesso produca effetti anche con riferimento alle annualità successive ANNO X 3 ANNO DI COMPETENZA ANNO X-2 ANNO X - 1 ANNO X Reddito (perdita) 180 230 200 150 Perdite scomputabili = = = = Reddito (perdita) 180 230 200 150 Anno di rilevazione della correzione Periodo d imposta corretto 50 Reddito (perdita) rideterminato 230 Periodo d imposta del recupero Modalità X Integrativa a sfavore X PAG.100 Caso 7: l annualità in cui il componente positivo è stato omesso produca effetti anche con riferimento alle annualità successive ANNO X 3 ANNO DI COMPETENZA ANNO X-2 ANNO X - 1 ANNO X Reddito (perdita) (180) (50) (30) 150 Perdite scomputabili = (180) (230) (210) Reddito (perdita) (180) (230) (260) 30 Anno di rilevazione della correzione Periodo d imposta corretto 50 Reddito (perdita) rideterminato (130) (180) (210) Periodo d imposta del recupero X X X Modalità 3 Integrative a sfavore X 58

LA CIRCOLARE 31/E/2013: GLI ERRORI DI COMPETENZA PAG.100 Lo spunto dell intervento di prassi L attività accertativa degli uffici si esplica nei termini di decadenza di cui al citato articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, calcolati a partire dall anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti degli elementi rigenerati in tale dichiarazione.. 59

EFFETTI FISCALI DELL INDENNITÀ SUPPLETTIVA DELLA CLIENTELA EFFETTI FISCALI DELL INDENNITÀ SUPPLETTIVA DELLA CLIENTELA A cura di Norberto Villa COMPENSI AMMINISTRATORI ORDINANZA n. 25572 del 14.11.2013 OGGETTO: deducibilità compenso amministratore unico I compensi dell amministratore unico di srl non sono deducibili dal reddito d impresa; ciò in quanto, sussiste un equiparazione tra amministratore unico e imprenditore (la remunerazione riconosciuta rientrerebbe in quella relativa all attività svolta dall imprenditore, la cui deducibilità è vietata dalle disposizioni del TUIR). conforme Cassazione 13.08.2010, n. 18702 contro Cassazione 10.12.2010, n. 24957 Risoluzione 31.12.2012, n. 113/E Risoluzione 31.12.2012, n. 113/E L'articolo 95, comma 5, del "nuovo" TUIR stabilisce che "I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti". a seguito dell'eliminazione del rinvio contenuto nell'articolo 95 del "vecchio" TUIR, non risulta più possibile l'applicazione di disposizioni contenute in sezioni diverse da quella riguardante l'ires stessa. le disposizioni inerenti l'ires trovano applicazione anche nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice a seguito dell'espresso rinvio contenuto nel comma 1 dell'articolo 56 del "nuovo" TUIR per cui "il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II". 60

EFFETTI FISCALI DELL INDENNITÀ SUPPLETTIVA DELLA CLIENTELA Cass. 15.4.2013 sentenza n. 9036 OGGETTO: congruità dei compensi rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti. conforme Cassazione 11.02.2013, n. 3243 Cassazione 14.11.2013, n. 25572 INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA Articolo 1751 del C.C. (post modifiche art. 4 D. Lgs. 10.09.1991, n. 303) disciplina l indennità di cessazione senza operare più alcun riferimento ad altre fonti, costituendo pertanto l unica fonte normativa in ordine alla relativa disciplina; non ripropone la distinzione (prevista dalla contrattazione collettiva) tra indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica ), fornendo quindi una nozione unitaria e compiuta dell indennità di cessazione; Circolare 33/E del 08.11.2013 Gli accantonamenti per l indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della norma recata dall art 1751 in vigore dal 1 gennaio 1993, devono ritenersi deducibili dal reddito di impresa della casa mandante, in quanto detta indennità è compresa tra le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, cui fa riferimento l art. 17, primo comma, lettera d) del Tuir. 61

EFFETTI FISCALI DELL INDENNITÀ SUPPLETTIVA DELLA CLIENTELA Circolare 33/E del 08.11.2013. La gestione del contenzioso Periodi d imposta anteriori al 1 gennaio 1993 Periodi d imposta posteriori al 1 gennaio 1993 Restano valide le istruzioni fornite con la Circolare del 6/07/2007, n. 42/E può ancora essere sostenuta la linea interpretativa secondo cui l indennità suppletiva di clientela costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale sia nell an che nel quantum e, come tale, non deducibile, per competenza, dal reddito d impresa. Deve ritenersi corretta la tesi favorevole alla deducibilità, per competenza, dell accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, senza che possa invocarsi a contrario la carenza dei requisiti di certezza e determinabilità (art. 109 TUIR). 62