Aspetti sostanziali: con danno da vacanza rovinata s intende: la lesione dell interesse del turista al pieno godimento del proprio tempo libero ed, in particolare, della occasione di svago e di divertimento programmato, sovente per un occasione irripetibile. la lesione del diritto irrinunciabile del lavoratore, autonomo e subordinato, alle ferie, volte a consentire il recupero delle proprie energie psicofisiche ed una più incisiva partecipazione alla vita familiare e sociale.
Evoluzione giurisprudenziale 1) La giurisprudenza più risalente aveva negato la sua risarcibilità in base al disposto dell art 2059 cod.civ., secondo cui il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei soli casi determinati dalla legge *. 2) alla fine degli anni 80 si ravvisano timidi segnali di revisione la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio** dispone che l organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi.***
3) La direttiva 90/314/CEE attuata dal d.lgs. 111/1995 prevede il diritto del consumatore ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 4) La Corte di Giustizia delle comunità Europee, con la sentenza del 2002*, riconosce al consumatore il diritto al risarcimento del danno morale derivante da inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni previsto nel contratto di vendita di pacchetti turistici.
Viene cosi considerato come un Danno morale da inadempimento contrattuale è superata la configurazione della fattispecie quale danno patrimoniale, che qualificava la vacanza come bene giuridico suscettibile di autonoma valutazione economica in base ai profitti che il lavoratore non ha realizzato durante il periodo di ferie non godute.
Presupposti oggettivi: - è necessario che l inadempimento o l inesatta esecuzione si riferiscano a prestazioni che formano oggetto di pacchetto turistico* la legittimazione attiva alla richiesta di risarcimento non spetta all acquirente di singoli servizi turistici disaggregati. Bisogna coordinare l art. 47 cod. tur. e l art. 34 cod. tur.** che reca la definizione di pacchetti turistici: essi hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque e in qualunque modo realizzata.
- Giova valorizzare il rilievo della causa concreta di svago e di vacanza che il turista vuole perseguire con la stipulazione del contratto il viaggiatore d affari ha infatti diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non anche al danno morale da inadempimento contrattuale.
Presupposti soggettivi: - tempo di vacanza inutilmente trascorso; - irripetibilità dell occasione perduta; Presupposto oggettivi: - inadempimento o inesatta esecuzione (presupposti per la risoluzione del contratto*)
onere probatorio: - il turista che agisce per il risarcimento del danno da vacanza rovinata è tenuto a provare la gravità del pregiudizio scaturente dall inadempimento del contratto di turismo organizzato. - non possono formare oggetto di prova diretta gli stati psichici del turista ed in particolare la reale e permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali.
Benché il 47 cod. tur. qualifichi il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, occorre valutare un orientamento incline ad invocare la categoria del danno esistenziale e del danno biologico al fine di cumulare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell organizzatore: Danno esistenziale è il disagio psicofisico avvertito dal turista in conseguenza della mancata realizzazione di un programma di vita e la privazione di un occasione per l espressione della sua personalità nel mondo esterno e per il godimento del diritto alle ferie, costituzionalmente garantito (art 36, III comma, cost.*). Orientamento non accolto** in quanto la lesione non genera una reale e permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali. Danno biologico è il pregiudizio subito alla salute, in termini di proiezione negativa nel suo futuro esistenziale delle conseguenze del suo evento dannoso. Orientamento non condivisibili in quanto il turista sebbene subisca una rilevante lesione psico-fisica (aumento di stress e tensioni nervose), si tratta di effetti negativi non permanenti e in ogni caso non apprezzabili sotto il profilo medico-legale.***
: LA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO La valutazione dipende da: - tipologia di viaggio - ragioni spostamento Criteri di quantificazione: - il tempo di vacanza inutilmente trascorso: è il criterio oggettivo che impone di verificare la collocazione temporale dell inadempimento nel contesto dei servizi previsti dal pacchetto. - l irripetibilità dell occasione perduta: è parametro di natura soggettiva che richiede un indagine sulle motivazioni soggettive della vacanza, che implicano una disamina della condizione personale del turista.
: LA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO La valutazione: Non vi sono ancora affidabili parametri di quantificazione del danno da vacanza rovinata (si applica art.1226 cod.civ)*. Il criterio di liquidazione equitativa si affida ad un ampia discrezionalità del giudice si accentua, inevitabilmente, il rischio di disparità di trattamento tra danneggiati; Per questa ragione il Tribunale di Francoforte ha elaborato una Tabella che analiticamente riporta le singole voci di danno da vacanza rovinata con la relativa percentuale di riduzioni del prezzo dei servizi turistici acquistati.**
Monetizzazione del denaro la monetizzazione del pregiudizio è stata tradizionalmente effettuata sulla base di una combinazione tra parametri soggettivi riferiti al danneggiato (condizione personale, attività lavorativa svolta, età, condizioni fisiche) e criteri oggettivi, tra i quali si distingue: - l impossibilità di usufruire dell intera vacanza: volto a calcolare il risarcimento sulla base del costo delle ferie.* - Privazione di alcuni servizi turistici dedotti in contratto: per verificare se il servizio inattuato assume o meno carattere essenziale da un punto di vista non solo oggettivo, ma anche in relazione alle motivazioni soggettive del turista. prescrizione: tre anni