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IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - prof. avv. Enrico Quadri... Presidente - avv. Giuseppe Leonardo Carriero... membro designato dalla Banca d'italia - prof. avv. Giuseppe Conte... membro designato dalla Banca d'italia - avv. Giuseppe Russo... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - prof. avv. Giuseppe Guizzi... membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore) Nella seduta del 5.3.2013, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema dell eventuale responsabilità dell intermediario nei confronti del cliente per il tardivo riconoscimento della disponibilità rinveniente dall incasso di effetti cambiari. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. La società attuale ricorrente intrattiene con l intermediario attuale resistente un rapporto di conto corrente che contempla, tra i servizi accessori, anche quello di presentazione e riscossione di effetti cambiari con accredito del controvalore sul conto con la modalità denominata dopo incasso. Con reclamo del 15 giugno 2012, reiterato il successivo 10 luglio, la società si è rivolta all intermediario lamentando il ritardo con cui quest ultimo, nell espletamento di tale servizio, aveva provveduto all accredito di alcuni effetti pure regolarmente onorati dal debitore. In particolare la società esponeva di aver ricevuto in data 24 novembre 2010 dodici effetti dell importo di euro 2.600,00 cadauno con scadenze decorrenti dal 28 febbraio 2011 al 30 gennaio 012 per un totale complessivo di euro 31.200,00. Dette cambiali, puntualmente onorate dal debitore, venivano accreditate sul conto della ricorrente con un ritardo di sei mesi e, ancorché recanti valuta antergata, privavano la ricorrente della disponibilità delle relative somme per tale tempo. Pag. 2/6

In un simile contesto, in data 15 maggio 2012, a seguito della traenza di un assegno di 5.400,00, e dell assenza di sufficiente provvista sul conto corrente della società, la società si vedeva costretta a porre in essere la procedura per il pagamento tardivo, sostenendo spese per la penale e per gli oneri accessori, quando già avrebbe dovuto disporre sul conto di una somma di 7.800,00, riveniente dalle cambiali già scadute il 30 novembre e 30 dicembre 2011, ovvero da oltre 4 mesi, e oltretutto regolarmente pagate dal debitore come da documentazione trasmessa alla banca. Segnalava altresì di avere negoziato sul proprio conto, in data 17 maggio 2012, un assegno bancario di 35.000,00, il cui importo non era stato reso disponibile sul conto e di avere indicato il 21 maggio 2012 il numero di CRO di un bonifico in entrata di 35.000,00, di talché al 22 maggio 2012 il saldo del conto sarebbe stato positivo addirittura per 77.416,94. Sulla base di tali presupposti il cliente chiedeva di essere tenuto indenne delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall aver dovuto procedere al pagamento tardivo. Insoddisfatta della risposta ricevuta in data 19 luglio 2012, la società si è rivolta all Arbitro Bancario Finanziario lamentando quanto già denunciato con il reclamo con riferimento al tardivo accredito degli effetti presentati al servizio di dopo incasso e senza, invece reiterare le doglianze relative al mancato accredito dell assegno bancario negoziato il 17 maggio e del bonifico del 21 maggio. Esposte nuovamente le circostanze di fatto, la ricorrente concludeva chiedendo al Collegio di dichiarare l intermediario tenuto a corrisponderle un giusto risarcimento del danno economico e di immagine subito, sussistendo al momento del mancato pagamento dell assegno tratto sul conto e risultato scoperto, una provvista di propria esclusiva titolarità e competenza indebitamente trattenuta. L intermediario ha resistito depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto di respingere il ricorso in quanto infondato. In punto di fatto, il resistente ha esposto che in data 22 settembre 2011 la società aveva presentato al dopo incasso una serie di effetti cambiari, tra i quali, l effetto n.3131163900 di 2.600,00 con scadenza 30 novembre 2011; l effetto n. 3131164100 di 2.600,00 con scadenza 30 dicembre 2011 e l effetto n.3131164000 di 2.600,00 con scadenza 30 gennaio 2012. L intermediario ha quindi descritto le procedure che presiedono allo svolgimento del servizio, osservando che, come indicato anche nella distinta di presentazione sottoscritta dalla cliente, tali procedure prevedono che il servizio venga svolto per conto della cedente a suo esclusivo rischio e che non vi è un termine per l'accredito delle somme pagate dal debitore, bensì solo la previsione della regolazione contabile al momento in cui la banca domiciliataria ne avrebbe comunicato l'esito. Ciò nonostante prosegue ancora il resistente - in forza di una prassi interbancaria, trascorsi cento venti giorni lavorativi dalla data di scadenza dei titoli, ove non venga ricevuto un esito di mancato pagamento dalla domiciliataria, se ne presume in ogni caso il pagamento e si procede con l'accredito dei relativi importi, al netto delle spese per il servizio reso, sul conto corrente indicato dal cliente. La presunzione di pagamento non è peraltro una presunzione assoluta, bensì relativa, con la conseguenza allora che successivamente all'accredito, ove dovesse essere comunicato un esito negativo relativamente alla riscossione dell effetto, la banca potrebbe procedere al riaddebito dell importo al proprio cliente di quanto provvisoriamente accreditatogli, e ciò anche in questo caso senza alcun limite di tempo. Tanto premesso, il resistente ha osservato che nel caso oggetto della presente controversia, gli effetti erano stati appunto accreditati in via presuntiva, trascorsi cento venti giorni lavorativi dalla data di scadenza dei titoli dal momento che nessun esito era stato comunicato in via telematica dalla banca indicata quale domiciliataria del pagamento. Precisava, in ogni caso, di aver accreditato tutti gli effetti rispettando il termine di cinque Pag. 3/6

giorni lavorativi nel conteggio della valuta, al fine della maturazione degli interessi alla cliente La resistente concludeva, quindi, dichiarando di aver agito secondo principi di correttezza e buona fede nell'adempimento del mandato ricevuto, avendo presunto un pagamento, in realtà incerto, al fine di favorire la cliente, alla quale venivano riconosciuti tutti gli interessi attivi maturati dalla data di valuta. Nessuna responsabilità poteva dunque, a suo avviso, esserle imputata per il ritardo con cui la domiciliataria, scelta dal debitore per l'incasso, aveva comunicato il pagamento dei titoli, né per il fatto di aver mandato impagato l assegno tratto dalla società e non pagato per assenza di fondi in quanto alla data della presentazione la disponibilità non sussisteva appunto perché non era ancorano decorsi i quattro mesi dalla scadenza degli effetti e quindi non si era ancora proceduto al loro accredito. DIRITTO Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti delle considerazioni che seguono. Nel caso di specie non è, per vero, controverso che gli effetti presentati al dopo incasso siano stati effettivamente pagati dal debitore alla scadenza. Tale circostanza non è, infatti, in realtà a ben vedere contestata dall intermediario, il quale motiva la sua condotta, per un verso, con il riferimento alla circostanza che le condizioni del servizio non prevedono espressamente alcun termine entro cui l accredito degli importi riscossi debba essere eseguito sul conto del cliente e, per altro verso, con il riferimento all esistenza di procedure interbancarie che prevedono che la disponibilità possa essere riconosciuta solo a valle della formale comunicazione dell avvenuto pagamento da parte della banca domiciliataria ovvero, in assenza, solo decorsi centoventi giorni ossia ben quattro mesi - dalla scadenza dei titolo. Ebbene, ritiene il Collegio che, anche alla luce del più generale principio che impone alle parti di eseguire il rapporto contrattuale in buona fede, nel caso di specie in cui, si ripete, in definitiva non è contestato che l effetto sia stato pagato alla scadenza (la stessa osservazione dell intermediario sull impossibilità di modificare le proprie procedure a fronte dell esibizione di fotocopie, sottende del resto anche un implicito riconoscimento del fatto che cliente avesse anche in qualche modo documentato il già avvenuto pagamento) la condotta dell intermediario non possa dirsi corretta, e che dunque questi, sin dall avvenuto loro pagamento avrebbe dovuto riconoscere sul contro del cliente la disponibilità dell importo degli effetti riscossi. A un simile esito non può d altra parte opporsi, come vorrebbe il resistente, né la circostanza che il contratto non preveda un termine entro cui le somme riscosse nell espletamento del servizio debbano essere accreditate, e neppure la prassi interbancaria che subordina l accredito, in assenza di comunicazione di avvenuto pagamento da parte della banca domiciliataria, al decorso del termine di quattro mesi dalla scadenza. Il resistente non può opporre la prima circostanza, in quanto essa, a ben riflettere, non gioca a favore bensì contro l intermediario. Gli è, infatti, che in assenza di una clausola contrattuale che fissi un termine per la regolazione, opera la regola generale dettata dall art. 1183 c.c. in materia di tempo dell adempimento, ai sensi della quale il cliente ha diritto che l intermediario rimetta immediatamente le somme dovute. Una conclusione, questa, che sembra del resto trovare un esplicita, seppure indiretta, conferma nel comportamento posto in essere dallo stesso intermediario che non a caso ha riconosciuto al cliente gli interessi sulle somme riscosse a far data dalla scadenza dell effetto: tale comportamento, che rappresenta la puntuale applicazione della regola generale dettata dall art. 1714 c.c. in tema Pag. 4/6

di mandato, che obbliga il mandatario a corrispondere al mandante gli interessi sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna, in tanto si spiega in quanto è evidentemente lo stesso intermediario ad essere consapevole del fatto che egli, in difetto di un termine contrattuale, debba procedere all accredito delle somme non appena il titolo è incassato. Ma ritiene il Collegio che il resistente non possa, a maggior ragione, neppure opporre la seconda circostanza. La prassi interbancaria cui allude l intermediario, proprio perché attiene al rapporto tra le banche che possono eventualmente essere coinvolte, a vario titolo, nella vicenda del pagamento di un effetto cambiario, non può in via di principio essere opposta al cliente che ricorre al servizio di dopo incasso, né può, in assenza di un richiamo da parte del regolamento negoziale, essere considerata fonte integrativa del rapporto tra cliente e banca mandataria. D altra parte il Collegio non può neanche esimersi dal rilevare come tale prassi, per com è strutturata, finisca in una certa misura per indurre comportamenti opportunistici degli intermediari, destinati in ultima analisi ad andare solo a danno del cliente. Non è, infatti, chi non veda come una prassi del tipo di quella descritta finisca per rappresentare un evidente incentivo per la banca domiciliataria a non rendere la formale comunicazione, anche nel caso di incasso tempestivo, perché in tal modo essa può lucrare la conservazione della disponibilità, appunto per quattro mesi, delle somme che essa dovrebbe, invece, tempestivamente trasmettere alla banca mandataria, e poi questa a sua volta subito trasmettere al cliente mandante. Ma il costo di tale comportamento non è però sofferto dall intermediario mandatario all incasso ma, alla fine, in virtù del secondo profilo della prassi citata in base al quale la regolazione sul conto del cliente mandante non viene eseguita in assenza della comunicazione di riscossione se non decorso l irragionevole termine di quattro mesi, solo da quest ultimo. Alla luce di tali considerazioni ritiene dunque il Collegio che il comportamento del resistente, che pure aveva avuto sostanzialmente contezza del tempestivo pagamento dei titolo, di non riconoscere la disponibilità delle somme riscosse sin dalla data effettiva di scadenza non sia stato conforme alle regole contrattuali che dovevano presiedere all erogazione del servizio e, in ogni caso, non sia stato conforme a buona fede, attesa l inopponibilità al cliente di prassi interbancarie cui egli è restato, e resta, evidentemente estraneo. Sotto questo profilo può pertanto trovare, seppure solo parziale accoglimento, la domanda di risarcimento dei danni articolata dal cliente. Deve, infatti, essere senz altro risarcito il pregiudizio sofferto dal cliente e rappresentato dai maggiori oneri sostenuti per far fronte al pagamento dell assegno tratto nel mese di maggio sul conto e inizialmente non onorato dalla banca per assenza di provvista; e ciò appunto perché è per tabulas che se l accredito delle somme riscosse con le cambiali presentate al dopo incasso fosse avvenuto tempestivamente, ossia alla data di scadenza degli effetti, il conto della società avrebbe avuto un saldo positivo tale da coprire l ammontare dell assegno. Non può, invece, alla luce degli indirizzi in materia della giurisprudenza di legittimità, essere riconosciuto alcunché al cliente in relazione al lamentato danno di immagine, in assenza di qualsiasi prova sul punto. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto al risarcimento del danno nella misura di 542,59 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento tardivo dell assegno. Pag. 5/6

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6