Il danno da prodotto nell esperienza italiana: l evoluzione della disciplina dal codice civile alla legislazione speciale



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2 Il danno da prodotto nell esperienza italiana: l evoluzione della disciplina dal codice civile alla legislazione speciale SOMMARIO 1. La collocazione del danno da prodotto: tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 1.1. La responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale. 2. L evoluzione della via extracontrattuale: le insofferenze verso l applicazione dell art. 2043 cod. civ. e il ricorso ad altre norme in materia di illecito. 2.1. I limiti della regola generale di responsabilità per colpa. 2.2. L oggettivazione della colpa. 2.3. La presunzione di colpa. 2.4. Le alternative all art. 2043 cod. civ.: l art. 2049 e l art. 2050 cod. civ. 3. Il recepimento italiano e l attuale coesistenza di più discipline per il danno da prodotto: regime generale, codice del consumo e norme speciali. 1. La collocazione del danno da prodotto: tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 1.1. La responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale Sul piano pubblicistico, la commercializzazione di un bene difettoso può dar luogo ad una responsabilità penale del produttore o di chi ha distribuito il prodotto stesso. Si tratta dei casi in cui l attività del produttore integri, altresì, fattispecie di reato, quali la contraffazione, o in cui il difetto dia luogo a lesioni personali e morte. Nel rapporto tra vittima del danno e produttore si pone, invece prevalentemente, il problema di garantire un risarcimento economico alla vittima.

20 Il danno da prodotto: regole e responsabilità Per rispondere a questa esigenza, la responsabilità per danno da prodotto si è storicamente rivolta sia al settore dei contratti e della responsabilità derivante dalla compravendita, sia alla disciplina sui fatti illeciti. Si è, così, risposto all esigenza di individuare le norme più adeguate per fondare la responsabilità civile del produttore. È utile, dunque, ricordare che nel diritto italiano, analogamente a quanto accade in altri diritti di matrice continentale, la nozione di responsabilità civile quale contrapposta alla responsabilità di carattere e natura penalistica si riferisce, ed ha riguardo, alla mancata osservanza di un obbligo; più precisamente la responsabilità civile contrattuale sorge dalla violazione di obblighi che trovano la propria fonte nel contratto (art. 1173 cod. civ., breviter), mentre la responsabilità extracontrattuale si riferisce alla violazione di obblighi che trovano la loro fonte in norme di legge o regole di comportamento, ovvero a norme di prudenza o di perizia 1. Non è questa la sede per valutare i criteri in base ai quali si può essere ritenuti responsabili; interessa piuttosto chiarire quale sia l ambito della responsabilità contrattuale rispetto alla responsabilità extracontrattuale. Ciò impone di richiamare preliminarmente la distinzione tra fatto illecito e contratto 2. Nel nostro sistema giuridico, le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, conseguenti al fatto illecito, sono atipiche in quanto difettano un elenco delle fattispecie in cui un danno creato al di fuori della responsabilità contrattuale debba considerarsi «ingiusto». L art. 2043 cod. civ., attorno al quale si costruisce la responsabilità extracontrattuale, costituisce una «clausola generale» suscettibile di trovare applicazione purché sussistano i seguenti requisiti, che compongono la struttura stessa del fatto illecito: evento dannoso; azione del danneggiante legata da rapporto di causalità con l evento dannoso (per brevità, si omette in questa sede il richiamo delle teorie inerenti al nesso di causalità suddetto); elemento soggettivo caratterizzato da colpa o dolo del danneggiante (in pratica, occorre che nel caso concreto si possano addebitare all agente, rispettivamente, l intenzionalità dell evento dannoso oppure negligenza, imprudenza, imperizia od inosservanza di normative); danno «ingiusto» (circa quest ultimo aspetto, che in realtà è l unico rispetto al quale risulta appropriato parlare di «clausola generale», è bene sottolineare che è «ingiusto» il danno antigiuridico, quindi non consentito da norme giuridiche, ad es. le cause di giustificazione). Il codice civile prevede, inoltre, ulteriori ipotesi aggravate di responsabilità extracontrattuali (art. 2048 ss. cod. civ.) alle quali si aggiungono le fattispecie 1 Cfr. G. ALPA-M. BESSONE, Obbligazioni e contratti, Tomo VI, in Tratt. di dir. Priv., diretto da P. Rescigno, Torino, 1982. 2 Su cui, anche per considerazioni infra richiamate, si v. per tutti, P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, 14 a ed., Milano, 2003, p. 151 ss.; con specifico riferimento al danno da prodotto, cfr. C. CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979, p. 109 ss.

Il danno da prodotto nell esperienza italiana 21 previste da norme speciali, tra cui quelle in tema di danno da prodotto contenute, in particolare, nel Codice del Consumo-D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 a norma dell art. 7, legge 29 luglio 2003, n. 229, pubblicato in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, suppl. ord. n. 162. Quanto al contratto, la sua essenza consiste nel costituire, regolare od e- stinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.); la patrimonialità della prestazione, peraltro, costituisce carattere comune a tutti i tipi di obbligazioni (art. 1174 cod. cons.). Dal che discende che la responsabilità contrattuale si individua in funzione della violazione della fonte e del tipo di danno che ne consegue. Questa distinzione va, comunque, parzialmente corretta laddove si rammenti la circostanza per cui è noto che le obbligazioni contrattuali non sono solo quelle espressamente convenute dalle parti, ma anche quelle che la legge fa derivare dall accordo integrando, così, a tutti gli effetti la pattuizione negoziale 3. Un ulteriore criterio correttivo (e discretivo), particolarmente analizzato dalla dottrina (e dalla giurisprudenza) italiana, riguarda i soggetti destinatari della responsabilità e nei cui confronti l ordinamento fa nascere obbligazioni. Infatti non sono pochi i casi in cui i terzi (in specie, danneggiati) vengono conglobati nell ambito della responsabilità negoziale o contrattuale pur non avendo direttamente contratto alcuna obbligazione, né più in generale contrattato alcunché con il soggetto responsabile. È tuttavia sul piano oggettivo che si snoda la distinzione in quanto si può affermare che la responsabilità contrattuale non si preoccupa di tutelare l integrità dei beni o la lesione dei soggetti (né, evidentemente, le conseguenze economiche che discendono da tale lesione) ma il contratto è, per eccellenza, lo strumento attraverso il quale si rendono tutelabili gli interessi patrimoniali in relazione a specifiche fattispecie. Le ipotesi di intersezione sono assolutamente possibili in quanto, in effetti, in molte situazioni si ha una contiguità tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 4. Inoltre, giova subito indicare che il diritto italiano consente sia il concorso tra le azioni, sia il vero e proprio cumulo tra l azione contrattuale e l azione extracontrattuale, fermo restando che il danneggiato otterrà, poi, il risarcimento o in virtù dell una o dell altra azione concretamente esercitata e per la quale siano accertati i fondamenti oggettivi e soggettivi 5. Ciò avviene, in 3 Cfr., per tutti, A. DI MAJO, voce Responsabilità contrattuale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 2002, p. 52 ss. 4 M. SERIO, La responsabilità complessa: verso uno statuto unitario della civil liability, Palermo, 1988. 5 In ciò il diritto italiano si distingue, ad esempio, dal diritto francese. In materia cfr. G. VI- NEY, Introduction à la responsabilité, LGDJ, Paris, 2008.

22 Il danno da prodotto: regole e responsabilità particolare, in tema di danno da prodotto, poiché come si è anticipato questo settore risulta interessato dalle norme sul contratto di compravendita (artt. 1470 ss. cod. civ. e art. 94 ss. cod. cons.) e da quelle relative all illecito civile in funzione dei soggetti danneggiati e del tipo di danno 6. Infatti, viene in rilievo come già detto in primo luogo la disciplina sul contratto di compravendita prevista agli art. 1470 ss. cod. civ. Da essa discendono gli obblighi del fornitore di garantire la proprietà della cosa (comb. disp. artt. 1476 e 1482-1483 cod. civ. con parallela garanzia per l evizione), nonché l obbligo di garantire la conformità del prodotto e l assenza di vizi (artt. 1476 e 1490 cod. civ.). In particolare, mentre l art. 1497 cod. civ. si preoccupa di prevedere la risoluzione per mancanza di qualità della cosa, l art. 1494 cod. civ. introduce la responsabilità per la vendita di prodotto viziato che cagiona danni, in violazione degli obblighi di cui agli artt. 1476 e 1490 cod. civ. Ne discende che l art. 1494 cod. civ. esplica una funzione di garanzia che tutela l acquirente nella fase dinamica dell esecuzione del contratto laddove prevede che il venditore sia tenuto in ogni caso al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. L azione ex art. 1494 cod. civ., se vittoriosa, pur essendo ritenuta dai più (ma non univocamente) di natura contrattuale, obbliga a risarcire il danno al prodotto compravenduto, così come i danni ulteriori cagionati dai vizi della cosa. Va precisato che questa azione è soggetta ad un termine di decadenza assai breve, e cioè al termine di giorni otto dall acquisto, se il vizio non è occulto, e di giorni otto dalla scoperta, in caso di vizio occulto. Inoltre l azione si prescrive in un anno; al contrario, laddove ci si trovi di fronte ad un bene di consumo privato, le azioni da esperire per il risarcimento del danno saranno quelle previste dalla codificazione speciale (art. 130 ss. cod. cons.), che prevedono termini prescrizionali e di decadenza diversi. Una situazione particolare si ha nella vendita a catena. La dottrina e la giurisprudenza dominante ritengono, infatti, che se il prodotto è venduto dal produttore ad un primo acquirente e da questi ad un acquirente successivo, quest ultimo potrà agire con azione contrattuale nei confronti del suo rivenditore, il quale a sua volta, in virtù della rivalsa, azionerà la responsabilità contrattuale del primo venditore 7. In tal caso, pertanto, l azione rimane di natura contrattuale anche se il diritto al risarcimento non si limita al danno alla cosa ma comprende i danni ulteriori, come previsti dall art. 1494 cod. civ. V è, peraltro, una parte della dottrina, cui fa eco una giurisprudenza minoritaria ma condivisibile nei suoi esiti (ed allineata alla soluzione invalsa in altri 6 Sul quale si v., per tutti, M. BIN, La responsabilità del produttore, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell economia, vol. XIII, Padova, 1989. 7 Cfr. ex multis Cass. n. 93/6855; Cass. n. 86/4833; nonché Cass., sez. II, 21 gennaio 2000, n. 639 e Cass., sez. II, 15. aprile 2000, n. 5428.

Il danno da prodotto nell esperienza italiana 23 ordinamenti), secondo la quale l ultimo acquirente può agire direttamente nei confronti del primo venditore con l azione contrattuale, saltando la catena degli intermediari 8 : anche in questo caso si riconosce al terzo la possibilità di esercitare una azione che rimane di natura contrattuale ed anzi, la pretesa dell ultimo acquirente deve, comunque, intendersi contenuta nei limiti di quanto il primo venditore sarà tenuto a risarcire al suo dante causa. In buona sostanza, l azione del compratore successivo al primo, sia quando è diretta nei confronti del suo rivenditore, sia quando come ammette una giurisprudenza minoritaria è diretta contro il primo venditore (produttore), rimane di natura contrattuale se ed in quanto fondata sulla garanzia per vizi ed in relazione ai danni attinenti alla violazione del vincolo contrattuale, anche quando tali danni siano ulteriori rispetto al danno subito in sé dal bene compravenduto. Ne deriva, quindi, che ogni pretesa basata sulla mancata rispondenza del prodotto all uso, o sulla carenza delle caratteristiche promesse del prodotto, abbia natura contrattuale. Il compratore finale potrà in ogni caso agire nei confronti del venditore o, direttamente, del produttore per danni che non attengono direttamente alla frustrazione della prestazione contrattuale di offrire un prodotto esente da vizi, ad esempio solo per quei danni diversi derivanti dalla pericolosità della cosa (azione aquiliana ex art. 2043 ss.). Si tratta, cioè, di danni che non sono in alcun modo riconducibili alla violazione del vincolo giuridico negoziale 9. Sin qui alcuni brevi cenni sulla responsabilità contrattuale. Va, però, chiarito come, per risolvere i casi di danni da prodotto difettoso la via extracontrattuale sia stata preferita prima in sede di litigation, per essere, poi, definitivamente consacrata come disciplina d elezione per effetto del recepimento del diritto comunitario. Si ribadirà subito che l una disciplina non esclude l altra laddove ve ne siano i presupposti. Più in generale, si osservi che nei confronti di soggetti del tutto terzi meri consumatori danneggiati la fornitura del prodotto può dar vita a responsabilità di natura extracontrattuale che sono presidiate, oltre che dalle norme generali sull illecito (art. 2043 ss. cod. civ. sopraccitate), dalle leggi speciali ed in particolare dalla normativa contenuta nel codice del consumo, artt. 114 ss., dove è confluito il D.P.R. n. 224/1988 che recepì la direttiva 85/374/CEE. 8 Così illustre dottrina, quale M. BIANCA, La vendita e la permuta, in Tratt. Vassalli, Torino, 1993, p. 943; in giurisprudenza Cass. n. 627/1970, Cass., sez. II, 22 febbraio 2000, n. 1960, che ha riconosciuto la possibilità per l ultimo acquirente di agire contro il produttore-venditore inadempiente, nonostante l autonomia dei singoli contratti. Ne aveva, in ogni caso, discusso già V. CASTRONOVO, nella sua opera, Problema e sistema del danno da prodotti, cit. 9 Così anche Cass., sez. II, 15 aprile 2002, n. 5428.

24 Il danno da prodotto: regole e responsabilità Questa scansione traccia in modo inequivocabile la distinzione della natura della responsabilità che grava sul produttore. Per chiarire meglio la predetta distinzione può essere utile un esempio: «se il danno si riferisce all acquisto di un trapano che si rivela inidoneo al suo uso o che è inefficiente, la responsabilità sarà di natura contrattuale e non extracontrattuale». Ovviamente il danno contrattuale sarà relativo al valore del trapano stesso, ma anche al danno emergente derivante dall inadempimento, ad esempio, mancato utilizzo, interruzione dell attività, ecc.; se invece «il trapano causa danni a terzi perché, a causa della sua pericolosità, ferisce una persona (ad esempio a causa del suo insufficiente isolamento), allora questa responsabilità sarà di natura extracontrattuale» 10. Nella seconda delle fattispecie citate danno al terzo derivante dalla pericolosità del prodotto e non dalla sua inidoneità all uso e richiamate a titolo puramente esemplificativo (gli esempi si possono moltiplicare), è esclusa qualunque responsabilità fondata sul contratto di compravendita intercorso, e quindi di natura contrattuale. Se i danni causati dalla merce compravenduta sono di altra natura il danneggiato, in realtà, è meglio tutelato dal codice del consumo o dalle altre regole sull illecito (art. 2043 ss.); tuttavia tale normativa sull illecito interviene esclusivamente qualora il soggetto danneggiato, oltre ad essere terzo rispetto al rapporto contrattuale, pretenda il risarcimento di danni diversi da quelli derivanti dall inadempimento, interessanti la sfera patrimoniale del compratore o dei terzi. Per concludere: secondo il diritto italiano i soggetti acquirenti possono avvalersi dell azione fondata sulla garanzia per vizi di cui all art. 1494 cod. civ. Essa è idonea a prevedere il ristoro del danno al prodotto e dei danni ulteriori, e consente di avvalersi del regime probatorio preferenziale previsto da tale norma, che libera il venditore se questi non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Infatti l azione di responsabilità fondata sulla garanzia per vizi di cui all art. 1494 cod. civ. è di natura oggettiva, ferma restando la possibilità del venditore di superare la presunzione di colpa. Come già ricordato, nel caso di vendite successive, gli acquirenti che seguono il primo potranno agire con l azione contrattuale verso la loro controparte, la quale intraprenderà, a sua volta, la rispettiva azione (sempre di natura contrattuale) verso il primo venditore. Una parte della dottrina, seppur minoritaria, ammette che un acquirente successivo al primo possa agire direttamente nei confronti del primo venditore (produttore) in base alla garanzia per vizi di cui all art. 1494 cod. civ.; in tal caso l azione è e rimane contrattuale, ferma re- 10 L esempio e la citazione sono ripresi dal contributo di S. PIERI, La direttiva CEE sulla responsabilità per danni provocati da prodotti difettosi, in La responsabilità del Produttore, Parma, 1988, p. 249; nello stesso senso G. ALPA, Il prodotto difettoso, in G. ALPA-M. BIN-P. CENDON, La responsabilità del produttore, in Tratt. Dir. Comm., vol. XIII, Padova, 1989, p. 89 ss.

Il danno da prodotto nell esperienza italiana 25 stando la possibilità astratta del danneggiato di esperire l azione extracontrattuale fondata sul generale principio del neminem ledere. Secondo la dottrina prevalente, peraltro, i soggetti non acquirenti potranno attivare solo azioni extracontrattuali per danni ma, in questo caso, dovranno soddisfare tutti i requisiti essenziali che integrano la fattispecie di responsabilità da fatto illecito. Per completezza, occorre menzionare anche una tesi della dottrina secondo la quale lo stesso art. 1494, comma 2, cod. civ. ammette il cumulo di azioni tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale anche all interno delle dinamiche contrattualistiche che intercorrono tra le parti 11. Ciò fa leva sul rilievo per cui l atto illecito è norma generale rispetto alla violazione della norma contrattuale; pertanto ogni lesione, anche quelle già presidiate da r.c. contrattuale, potrebbero, in via astratta, essere azionate anche avvalendosi dell actio aquilia generalis. Tuttavia è evidente che, se si segue tale tesi, peraltro accolta dalla giurisprudenza, il danneggiato dovrebbe, in primo luogo, dichiarare la natura dell azione che intende esercitare, non potendo il giudice mutare la causa pretendi; in secondo luogo, egli dovrebbe distinguere chiaramente il danno lamentato in funzione della relativa responsabilità, soddisfacendo i diversi requisiti previsti per l esperibilità dell una e dell altra azione. Si veda, in giurisprudenza Cass. n. 90/7727. Tale decisione ha chiaramente affermato che: Giurisprudenza «Pur essendo astrattamente idoneo l art. 1494 cod. civ. a fondare una responsabilità contrattuale ed una extracontrattuale, non può essere dedotta per la prima volta in sede di cassazione la responsabilità extracontrattuale del venditore per violazione dei diritti assoluti, anche se sia collegata al medesimo fatto generatore dell azionata responsabilità contrattuale» Cass. n. 90/7727. La collocazione della responsabilità nell ambito extracontrattuale ha un peso decisivo se si pensa che devia da soluzioni affermatesi per via giurisprudenziale in altri settori, dove la strada contrattuale è stata considerata quella più tutelante per i danneggiati: emblematico, in questo senso, è il caso della responsabilità medica 12. 11 F. GALGANO, voce Vendita (contratto di), in Enc. dir., vol. XLVI, Milano, 1993, p. 484 ss. 12 Cfr. parte II.

26 Il danno da prodotto: regole e responsabilità 2. L evoluzione della via extracontrattuale: le insofferenze verso l applicazione dell art. 2043 cod. civ. e il ricorso ad altre norme in materia di illecito 2.1. I limiti della regola generale di responsabilità per colpa L individuazione di un sistema per il danno da prodotto è passata inizialmente attraverso la via più tradizionale, vale a dire facendo riferimento alla disciplina sull illecito contenuta nel Codice Civile, in particolare prendendo le mosse dalla norma aperta di cui all art. 2043 cod. civ. Tale norma, che individua, in forma atipica, la fattispecie di illecito per dolo o colpa, è apparsa sin troppo presto inefficace in relazione al problema, per i danneggiati, di dar prova e dell elemento soggettivo del dolo o della colpa, e del difetto stesso quale causa del danno: si pensi al caso in cui il prodotto vada distrutto proprio in ragione del vizio intrinseco. La casistica più risalente evidenzia, dunque, un primo step evolutivo consistente nel far ricorso alla presunzione di colpa. Sul piano storico occorre, poi, ricordare che la civilistica italiana ebbe un peso particolarmente decisivo nel proporre un vero e proprio superamento, anche concettuale, della regola della colpa. Anche alla luce degli insegnamenti degli scholars, ed in particolare attraverso i contributi di Trimarchi, Castronovo e Carnevali, così come grazie agli studi di Alpa e Bessone, vennero denunciate le inefficienze di un modello di responsabilità per colpa, evidenziando le casistiche nelle quali la responsabilità oggettiva si rappresenta come soluzione preferibile per una distribuzione dei costi dell attività sul mercato e per una migliore tutela della vittima. Il progressivo spostamento verso una regola di responsabilità oggettiva, che troverà però una generale consacrazione solo con la normativa di recepimento della direttiva 85/374/CEE, (e nei limiti che saranno più oltre evidenziati) è passato attraverso una pregressa oggettivazione del criterio della colpa laddove si discutesse di danno riconducibile ad una impresa, oltre ad una chiara inversione dell onere della prova rispetto alla scansione prevista in base all art. 2043 cod. civ. Di tali passaggi occorre, dunque, dare debito conto. 2.2. L oggettivazione della colpa La c.d. oggettivazione per settori di riferimento del criterio di colpa non appartiene solo al tema del danno da prodotto ma, ovviamente, risulta sintomatica di una serie di evoluzioni nel settore della responsabilità civile. Si ricordi in proposito come una importante, seppure risalente, decisione della Corte di Cassazione, avesse confermato che:

Il danno da prodotto nell esperienza italiana 27 Giurisprudenza «Quando si tratti di impresa, il criterio della diligenza, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, non può che essere relativizzato in relazione alla natura del rapporto e dell attività svolta dal soggetto danneggiante» Cass. n. 4004/1957. 2.3. La presunzione di colpa Ad aprire la via ad un ulteriore vulnus ai criteri probatori sussumibili dall art. 2043 cod. civ., e ad un conseguente maggior favor verso il consumatore danneggiato, fu la nota decisione Saiwa 13 con la quale la Suprema Corte, dietro plauso della dottrina, pose due importanti principi: quello della responsabilità diretta del produttore verso il danneggiato, privilegiando, dunque, la via extracontrattuale rispetto a quella contrattuale che avrebbe, invece, evocato il ruolo del somministratore o rivenditore del prodotto; e quello di una presunzione di colpa, fondata sul criterio logico-presuntivo che vuole il produttore responsabile, in modo pressoché automatico, laddove sia possibile escludere prima facie la colpa del rivenditore e sia ragionevolmente da respingere una colpa del danneggiato. La presunzione utilizzata si snoda non tanto in base ad elementi indiziari positivi, quanto piuttosto a contrario: si conferma la colpa presunta del produttore, essendo più probabile escludere le colpe di altri soggetti. In altri termini, in valori statistici è più probabile che il difetto sia da ricondurre alla sfera organizzativa del produttore. Applicando questa regola, nel noto caso Saiwa si affermò che: Giurisprudenza «omissis 1) nel caso di danni provocati dal consumo di generi alimentari avariati, usciti dalla fabbrica in confezione sigillata, non vi può essere responsabilità aquiliana del rivenditore a meno che non si provi la sua colpa nella cattiva conservazione, o nella vendita oltre i termini di scadenza della merce; 2) esclusa la colpa del rivenditore, è legittimo fare risalire la causa dell alterazione alla negligenza del fabbricante attraverso un processo logico-presuntivo, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sottratto quindi al controllo della Cassazione omissis Il rivenditore al minuto non risponde a titolo di responsabilità aquiliana dei danni cagionati dalla ingestione di generi alimentari o dolciari avariati contenuti in involucri sigillati da lui venduti così come li ha ricevuti dalla ditta fabbricante, ove non sia dimostrata la sua colpa riguardo alla riscontrata avaria (cattiva conservazione della merce, alienazione oltre i limiti temporali di garanzia, ecc.)» Cass. 25 maggio 1964, n. 1270. 13 Cass. 25 maggio 1964, n. 1270.