Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Gestione Tributi



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1 Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Gestione Tributi ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ABILITAZIONE - O MANTENIMENTO DELLA STESSA - AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI PROFESSIONISTI A) AL FINE DI CONSENTIRE UNA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLA NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO, RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE PER OTTENERE L ABILITAZIONE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ, SI RIASSUMONO GLI ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE - I riferimenti normativi inerenti il rilascio del visto di conformità sono stabiliti dal D.Lgs. n. 241/1997, dal D.M. n. 164/1999, dall art. 10 D.L. n. 78/2009 (convertito dalla Legge n. 102/2009), dall art. 1, comma 574 della Legge n. 147/2013 ( Legge di Stabilità 2014 ), dal D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 e da varie Circolari, di cui le più rilevanti sono: la n. 13 del 06/04/2006, la n. 17 del 23/03/2007, la n. 36 del 09/04/2008, la n. 21/E del 04/05/2009, la n. 57 del 23/12/2009, la n. 1 del 15/01/2010, la n. 10 del 14/05/2014 e la n. 28 del 25/09/2014. In particolare, l articolo 21 del citato D.M. 164/99, prevede che i professionisti che intendano esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, devono darne Comunicazione preventiva alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale.

La Comunicazione prevista dal citato art. 21 può essere presentata da: 2 a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lett. a, comma 3, art. 3 D.Lgs. n. 241/97); b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lett. b, comma 3, art. 3 D.Lgs. n. 241/97). La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: 1) richiesta di essere inserito nell Elenco centralizzato dell Agenzia delle Entrate dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Nel caso in cui l intermediario abilitato eserciti l attività di assistenza fiscale nell ambito di un Associazione Professionale (di cui all art. 5, comma 3, lett. a del TUIR), si specifica che è solo il singolo professionista ad essere iscritto nell Elenco informatizzato e, conseguentemente, abilitato al rilascio del visto di conformità. Ne consegue che ogni altro professionista appartenente all Associazione, che non sia personalmente iscritto nel predetto Elenco tenuto dalle competenti D.R., non è autorizzato ad apporre visti di conformità. Pertanto NON saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione presentate genericamente a nome di Associazioni / Studi Professionali. 2) dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita Iva; 3) il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale; 4) denominazione e dati anagrafici dell eventuale Associazione / Studio Professionale nell ambito del quale il professionista esercita la propria attività; 5) denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di

3 servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, con l indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse; 6) l impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, ai sensi dell art. 21, comma 3, D.M. 164/99. A tale Comunicazione dovranno essere allegati: a) dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dell ordine di appartenenza; b) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all articolo 8, comma 1, del D.M. 164/99; c) dichiarazione di essere in possesso dell abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall Agenzia delle Entrate, o di avvalersi, per tale attività, di una Società di Servizi, di cui dichiara di possedere, da solo o insieme ad altri professionisti, la maggioranza assoluta del capitale sociale e di effettuare tale attività sotto il diretto controllo e la responsabilità del/i medesimo/i (come specificato nell apposita Comunicazione di cui all art. 21 del D.M. citato). Qualora il professionista, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, si avvalga dell Associazione Professionale cui appartiene, nel contesto della Comunicazione, deve dichiarare che almeno la metà degli associati è costituita dai soggetti indicati all art. 3, comma 3, lett. a e b del D.P.R. n. 322/98 e che sussistano, in capo all Associazione, i requisiti del possesso della partita IVA e dell abilitazione alla trasmissione telematica; d) fotocopia di un documento d identità del professionista; e) garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all attività di assistenza fiscale e deve rispettare le seguenti condizioni, conformemente a quanto previsto dalla nota prot. n. 2007/49025 della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti:

4 1. la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità su tutte le dichiarazioni fiscali, ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. n. 241/97 e, pertanto, in polizza, o vengono indicati i riferimenti normativi di cui al D.Lgs. n. 241/97, al D.M. n. 164/99 e riportate le seguenti parole e successive modificazioni e/o integrazioni di legge, oppure vengono riportati tutti i relativi riferimenti normativi intervenuti nel tempo; 2. il massimale della polizza, come stabilito dall art. 22 del D.M. 164/99, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a 3.000.000,00 di Euro. Infatti, per effetto dell art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 17 del 21.11.2014, gli intermediari che rilasciano il visto di conformità devono adeguare il massimale a 3.000.000,00 di Euro (massimale minimo). 3. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante in franchigia; 4. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. La polizza non deve contenere la clausola c.d. claim made, la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato; 5. la polizza non deve contenere, in alcun modo, l indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, dove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali (l eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa);

5 6. il professionista che svolge l attività nell ambito di uno studio associato, può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. 164/99, la polizza stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un autonoma copertura assicurativa per l attività di assistenza fiscale, non inferiore a 3.000.000,00 di Euro, a garanzia dell attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità rilasciati, e rispetti le condizioni richiamate ai precedenti numeri ( da 1 a 5) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa); nel caso in esame, nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e, questi ultimi, dovranno presentare autonoma Comunicazione. Si precisa che le dichiarazioni previste dall art. 21 del D.M. 164/99 devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento d identità del sottoscrittore. La Comunicazione di cui al citato art. 21, con tutta la documentazione allegata, va inviata, tramite Raccomandata A/R a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Gestione Tributi Via Canali, 12 06124 Perugia ; in alternativa la richiesta, con i relativi allegati, può essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata del professionista (di cui all art. 16 del D.L. n. 185 del 29/11/2008), al seguente indirizzo PEC : dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it, riportando: a) nell oggetto il seguente riferimento: Visto di conformità ISCRIZIONE ; b) nel corpo del messaggio: una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui il professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara la conformità dei documenti inviati a quelli originali in suo possesso. Si evidenzia che per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell Agenzia delle Entrate, ma ci sarà l inserimento nell Elenco Centralizzato dei

6 soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato D.M. 164/99. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 D.M. citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, con le medesime modalità. B) ISTRUZIONI PER IL MANTENIMENTO DELL ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA - Al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, la propria iscrizione nell Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, i professionisti, in prossimità della scadenza della polizza, devono far pervenire alla competente D. R. il rinnovo della prescritta polizza assicurativa se è una nuova polizza o l attestato di quietanza del pagamento (qualora trattasi di rinnovo della stessa polizza, da cui si evidenzi la data di rinnovo e relativa scadenza contrattuale). La richiesta potrà essere trasmessa tramite Raccomandata A/R, indirizzata all Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Gestione Tributi Via Canali, 12 06124 Perugia. In alternativa, potrà essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata del professionista (di cui all art. 16 D.L. n. 185 del 29/11/2008), al seguente indirizzo PEC: dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it, riportando, in entrambe le modalità di spedizione: a) nell oggetto, il seguente riferimento: Visto di conformità RINNOVO ; b) nel corpo del messaggio: una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui il professionista, sotto la propria responsabilità, attesta la conformità dei documenti inviati agli originali in suo possesso, l insussistenza di provvedimenti di sospensione dell Ordine di appartenenza, e di essere in possesso dei requisiti di cui all art. 8, comma 1, del D.M. 164/99.

7 Al messaggio di Posta Elettronica Certificata, o alla Raccomandata A/R, inviati per mantenere l abilitazione al rilascio del visto di conformità, dovranno, altresì, essere allegati: 1) rinnovo polizza assicurativa o quietanza di pagamento; 2) copia di un documento d identità. La richiesta di rinnovo, così presentata, consentirà al professionista di rimanere abilitato ed inserito nell Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ex art. 35 D.Lgs. 241/97. La D. R. non darà riscontro del ricevimento di detta documentazione. Al contrario, ai professionisti con polizza scaduta, comunicherà, anche per le vie brevi, la mancanza della stessa, invitandoli a regolarizzare la propria situazione, prima di procedere alla loro cancellazione dall Elenco informatizzato per Rinuncia all iscrizione. Successivamente alla cancellazione, il professionista può decidere di iscriversi nuovamente, producendo una nuova e completa Comunicazione, ai sensi dell art. 21 D.M. 164/99, corredata di tutti i documenti richiesti per legge. C) CASI PARTICOLARI I) POLIZZA ASSICURATIVA: i) CONVENZIONE TRA BANCA E ASSICURAZIONE Sono valide le polizze assicurative sottoscritte sulla base di una Convenzione stipulata tra una banca e la compagnia assicurativa. Si tratta di contratti assicurativi collettivi, che prevedono l adesione dei professionisti con la sottoscrizione di un apposito Modulo, proposti dall istituto bancario ai propri correntisti per rispondere alle loro esigenze derivanti dall attività professionale.

8 Il professionista che aderisce paga il premio alla banca e diventa assicurato, mentre il contraente resta sempre la banca. Ovviamente, assicurato deve essere il professionista che presta l attività di assistenza e la polizza deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla normativa, compresa l autonoma copertura per ogni singolo professionista aderente. ii) POLIZZA STIPULATA DA UN ASSOCIAZIONE SINDACALE Può essere utilizzata una polizza assicurativa per i rischi professionali stipulata da un associazione sindacale di categoria per conto dei propri associati, a condizione che la polizza stessa, anche mediante integrazione fatta dal singolo associato, rispetti i prescritti requisiti. iii) POLIZZA STIPULATA DA UNA SOCIETA DI SERVIZI Non è possibile usare la polizza assicurativa stipulata dalla società di servizi di cui il professionista si avvale per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, a meno che quest ultima stipuli un contratto a favore di terzi, che nel caso di specie si identificherebbe con lo stesso commercialista. In tal caso, infatti, sarebbe comunque garantito il risarcimento dell eventuale danno arrecato ai clienti dell intermediario - professionista. II) PARTICOLARI MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL ASSISTENZA FISCALE: i) PROFESSIONISTA SENZA PARTITA IVA E SENZA ABILITAZIONE TELEMATICA CHE OPERA IN UN ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Ove il professionista eserciti l attività di assistenza fiscale nell ambito di un Associazione professionale, di cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all art. 3, comma 3, lett. a) e b) D.P.R. n. 322/88,

9 lo stesso può essere validamente iscritto nell Elenco informatizzato, qualora i requisiti del possesso di partita IVA e dell abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all associazione professionale. ii) PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI PARTITA IVA E SENZA ABILITAZIONE TELEMATICA CHE SI AVVALE DELLA SOCIETA DI SERVIZI Qualora il professionista, in possesso di partita IVA, si avvalga di una Società di servizi, di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere validamente iscritto nell Elenco, se il requisito del possesso dell abilitazione telematica sussiste in capo alla Società di servizi posseduta, e tale attività venga esercitata sotto il diretto controllo e responsabilità dello stesso professionista. iii) PROFESSIONISTA SENZA PARTITA IVA E SENZA ABILITAZIONE TELEMATICA CHE OPERA IN UNO STUDIO ASSOCIATO CHE SI AVVALE DI UNA SOCIETA DI SERVIZI Il professionista che opera nell ambito di un associazione professionale e non possiede autonoma P.IVA, può comunque avvalersi della società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti, che abbiano il diretto controllo e responsabilità su tale attività. D) VISTO DI CONFORMITA AUTONOMO - Con Risoluzione n. 82 del 02/09/14, la Direzione Centrale Normativa dell Agenzia Entrate, a fronte di uno specifico Interpello in materia, ha esplicitato che i professionisti in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi di riferimento, che intendano utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi (alle relative addizionali, all IRAP e alle

10 ritenute alla fonte) emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.