SEZIONE II I SOGGETTI DEL REATO SOMMARIO: 1. Il soggetto passivo del reato. 1.1. Il danneggiato dal reato. 2. Il soggetto attivo del reato. 3. La responsabilità da reato degli enti. 3.1. Natura della responsabilità. *** 1. IL SOGGETTO PASSIVO DEL REATO. Soggetto passivo del reato è il titolare del bene o interesse che la norma penale intende proteggere, cioè la persona sulla cui sfera giuridica si ripercuote la condotta del reo. Soggetti passivi possono essere le persone fisiche, le persone giuridiche o le collettività di individui non personificate, non potendosi configurare titolarità di posizioni giuridiche al di fuori della sfera umana. Mentre il concetto di soggetto attivo si salda con quello di azione, il concetto di soggetto passivo si raccorda con quello di offesa. Ad esempio, nel reato di furto (art. 624 c.p.) soggetto attivo è chi si impossessa di un bene mobile altrui al fine di trarne profitto; soggetto passivo è il detentore del bene che subisce il furto. A questa figura di soggetto passivo, individuabile variamente in relazione a ciascuna specifica fattispecie di parte speciale, la tradizione dottrinale suole affiancare lo Stato, che viene individuato come soggetto passivo generico (o costante) di ogni illecito penale, posto che la pretesa punitiva dello Stato si giustifica solo se una condotta illecita arreca un offesa all interesse pubblico al mantenimento delle condizioni di pacifica convivenza. Il soggetto passivo del reato va tenuto distinto dal soggetto passivo della condotta (coincidente con l oggetto materiale del reato), in quanto i due concetti possono non coincidere, come nel caso di mutilazione fraudolenta della propria persona preordinata a frode assicurativa ex art. 642 c.p. In tale ipotesi il soggetto passivo della condotta coincide con il soggetto attivo, mentre il soggetto passivo del reato è la compagnia assicurativa. In ogni caso, se il soggetto attivo può identificarsi con il soggetto passivo della condotta, ciò non può mai avvenire in riferimento al soggetto passivo del reato. 71
PARTE II IL REATO Distinzione dei reati in base al soggetto passivo È possibile distinguere i reati in: reati a soggetto passivo determinato, nei quali l interesse leso appartiene a soggetto ben identificabile (come nel caso, sopra esemplificato, del furto): in caso di reati plurioffensivi (i.e. lesivi di una pluralità di beni giuridici) sarà individuabile una pluralità di soggetti passivi; reati a soggetto passivo indeterminato, c.d. vaghi o vaganti, nei quali gli interessi lesi sono comunque riferibili a collettività sociali indifferenziate (come i reati che offendono il buon costume, l incolumità pubblica, il sentimento religioso o la famiglia); reati senza soggetto passivo, c.d. ostativi o di scopo, nei quali viene incriminato un comportamento ritenuto potenzialmente idoneo a creare pericolo per gli interessi pubblici, senza che nella fattispecie stessa sia ravvisabile l offesa ad un interesse specifico di qualcuno (ad esempio, il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo). Detti reati sono reputati costituzionalmente legittimi purché necessari all efficace repressione del crimine, nonché volti a punire condotte costituenti idonea premessa alla lesione di beni giuridici costituzionalmente rilevanti. 1.1. IL DANNEGGIATO DAL REATO. Il danneggiato è qualunque soggetto che, in conseguenza del reato, subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile. Soggetto passivo e danneggiato possono coincidere: ad esempio, nel furto, la persona che detiene la cosa sottratta dal ladro è soggetto passivo del reato ed al contempo danneggiato. In altri reati, le due posizioni soggettive restano distinte: nell omicidio, ad esempio, i danneggiati (titolari di una pretesa risarcitoria) saranno i congiunti dell ucciso, che rimane per contro l unico soggetto passivo del reato. La distinzione tra persona offesa e mero danneggiato assume rilievo sul piano applicativo: se anche al mero danneggiato è riconosciuta la facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale (art. 74 c.p.p.), alla sola persona offesa, per converso, sono ascritte altre facoltà, come quella di sporgere querela (art. 120 c.p.). 72
2. LA PERSONA FISICA COME SOGGETTO ATTIVO DEL REATO. Il soggetto attivo del reato è la persona fisica che, nella fattispecie astratta come in quella concreta, realizza il fatto vietato penalmente dalla legge. A seconda della tecnica di descrizione del soggetto attivo, le fattispecie incriminatrici possono essere divise in: a) reati c.d. comuni, il cui soggetto attivo, identificato con la generica locuzione chiunque (o con altra similare), coincide col quisque de populo, senza che assuma rilevanza la qualifica rivestita (es. l omicidio); b) reati c.d. propri, il cui soggetto attivo è più specificamente identificato facendo riferimento a particolari qualifiche naturalistiche o giuridiche. In questo caso la qualifica soggettiva assume il ruolo di elemento costitutivo del reato, valendo a determinare la rilevanza penale del fatto o ad integrare un diverso titolo di reato: la qualifica può rivestire carattere normativo (es. la qualifica di pubblico Ufficiale nei reati contro la P.A.) o derivare da una situazione di fatto o da un dato naturalistico che giustifica la soggezione ad obblighi particolari (es. la qualifica di madre nell infanticidio). 3. LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI. Per lungo tempo si è sostenuto che la responsabilità penale fosse circoscritta alle persone fisiche, in virtù del principio societas delinquere non potest, tradizionalmente desunto dall art. 27 Cost. che, consacrando la natura personale della responsabilità penale, postula un coefficiente di partecipazione psichica in capo all autore, il solo a giustificare una risposta sanzionatoria con finalità educativa: il che non sarebbe ipotizzabile con riguardo alla persona giuridica. Tuttavia, a fronte della proliferazione della criminalità d impresa, si è avvertita l esigenza di contrastare più efficacemente il fenomeno, prevedendo sanzioni rivolte alla persona giuridica in sé, al contempo matrice e beneficiaria dell illecito. Nel tentativo di conciliare tali esigenze con il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, si è giunti alla disciplina dettata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, pur qualificando la responsabilità dell ente come amministrativa dipendente da reato, ricalca ampiamente la disciplina penale. Principi applicabili alla responsabilità degli enti. Il decreto legislativo estende innanzitutto agli enti l applicabilità di alcuni 73
PARTE II IL REATO principi di matrice penalistica. L art. 2, infatti, prevede che la persona giuridica non è responsabile se non per un fatto costituente reato in relazione al quale la legge preveda espressamente (agli artt. 24 ss.), prima della commissione del fatto, la responsabilità dell ente (principi di legalità, determinatezza, irretroattività). Il successivo art. 3 enuclea una disciplina del fenomeno della successione di leggi nel tempo, che riproduce quella prevista dall art. 2, co. 2, 4 e 5, c.p. In particolare, la persona giuridica non può essere assoggettata a sanzione né ove l abolitio riguardi il reato presupposto né ove la stessa concerna l illecito amministrativo corporativo. In caso di modifica della disciplina, trova applicazione la legge più favorevole. Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. L art. 1 ricomprende: gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Vengono invece esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (inclusi partiti politici e sindacati). LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA Applicabilità alle imprese in forma individuale. È stato sottoposto al vaglio giurisprudenziale il problema dell applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 all impresa individuale. È stata dapprima sostenuta la tesi negativa (Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2004, n. 18941). La giurisprudenza più recente è invece pervenuta all opposta soluzione (Cass., sez. III, 20 aprile 2011, n. 15657): l impresa individuale ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell imprenditore, anche tenuto conto del fatto che molte imprese individuali spesso ricorrono ad un organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare dell impresa, ove soggetti diversi dall imprenditore sono chiamati a risolvere determinate problematiche nell interesse dell impresa. L art. 1 d.lgs. 231/2001 è stato pertanto interpretato estensivamente, nonostante le critiche dottrinali di chi ravvisa una analogia in malam partem. Criteri di imputazione. Si distingue tra criteri oggettivi e soggettivi. 74 A) Criteri oggettivi È necessario che l autore del reato rivesta una determinata posizione all interno
dell organizzazione (cfr. lettera B) e che il reato sia commesso nell interesse o a vantaggio dell ente, laddove: l interesse descrive l obiettiva preordinazione del reato al conseguimento degli scopi sociali e va valutato in una prospettiva ex ante; il vantaggio evidenzia un concreto risultato conseguito per effetto della condotta e va accertato ex post. La giurisprudenza maggioritaria intende tali requisiti in chiave alternativa, sebbene in dottrina si evidenzi la preminenza dell interesse, appalesata dall art. 5, co. 2 laddove dispone che l ente non risponde se le persone hanno agito nell interesse esclusivo proprio o di terzi, così lasciando intendere che la mera percezione accidentale di un vantaggio non è sufficiente a radicare la responsabilità dell ente. B) Criteri soggettivi L illecito presuppone la c.d. colpa di organizzazione dell ente, desunta dalla mancata o inidonea adozione di modelli di organizzazione e gestione del rischioreato, la cui rilevanza differisce a seconda della qualifica dell autore del reato. 1) Reato commesso da soggetti apicali ex art. 5, co. 1, lettera a), ossia: soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell ente (apici statutari) o di una sua unità organizzativa autonoma funzionalmente e finanziariamente (ad esempio direttori di stabilimento, etc.); soggetti che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo dell ente (dirigenti di fatto); Nel caso in cui il reato sia commesso nell interesse o a vantaggio dell ente da un soggetto apicale, opera una presunzione relativa di responsabilità: una volta dimostrata la realizzazione, nell interesse dell ente, di un reato riferibile alla sfera gestionale, l ente risponde a meno che non provi, congiuntamente: a) l adozione e l efficace attuazione, prima della commissione dell illecito, di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e rispondenti a una complessa serie di esigenze, elencate dall art. 6, co. 2; b) il conferimento ad un organismo interno all ente di compiti di vigilanza sul funzionamento, l osservanza e l aggiornamento dei suddetti modelli, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 75