R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;



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TRIBUNALE DI GENOVA R.G. N 4022/10 The Xxxxxxxx Trust CONTRO Yyyyy Yyyyyy S.r.l. *** *** *** Il Giudice Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; rilevato che con ricorso ai sensi dell art. 700 c.p.c., depositato il 19.5.2010, The Xxxxxxxx Trust, nell ambito del giudizio di merito già instaurato con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., chiedeva in via d urgenza la restituzione dell azienda concessa in affitto dalla Wwwww S.a.s. a Yyyyy Yyyyyy S.r.l., essendo il relativo contratto inefficace, in quanto stipulato in violazione delle clausole dell atto istiututivo del The Zzzzz Zzzzzz Trust e comunque risolto per inadempimento della conduttrice, morosa nel pagamento dei canoni dal emse di dicembre 2009; rilevato che parte ricorrente, sotto il profilo del periculum in mora, evidenziava la sussistenza di un pericolo di pregiudizio per l avviamento dell azienda, osservando che Tttttttt Yyyyyyy, 1

affermando di essere beneficiario del The Zzzzz Zzzzzz Trust, aveva proposto ricorso per sequestro giudiziario dell azienda, che era pendente un procedimento per convalida di sfratto per morosità promosso dal proprietario di parte dei locali in cui veniva esercitata l azienda nei confronti della Yyyyy Yyyyyy S.r.l. e che il Guardiano del Trust, Ppppp Pppppp, con comunicazione del 15.5.2010, segnalava le negative condizioni dell azienda sotto il profilo del decoro e del prestigio della zona; evidenziava altresì la morosità della conduttrice; rilevato che si costituiva la Yyyyy Yyyyyy S.r.l., chiedendo in via preliminare la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente, volto a far accertare l invalidità dell atto di nomina a beneficiario del The Zzzzz Zzzzzz Trust della Nnnnn Ccccccc S.r.l. del 12.8.2008 e conseguentemente l invalidità dell atto di trasferimento dell azienda alla Nnnnn Ccccccc S.r.l.del 4.2.2010 e dell atto istitutivo del The Xxxxxxxx Trust, attuale ricorrente, e quindi idoneo a influire sulla sussistenza della legittimazione attiva di quest ultimo; rilevato che, nel merito, la resistente, sotto il profilo del fumus bonis iuris, affermava la validità del contratto d affitto d azienda stipulato 2

con Wwwww S.a.s. in data 1.10.2008 e contestava l asserita morosità, rilevando di aver sempre pagato i canoni a Wwwww S.a.s. e, sotto il profilo del periculum in mora, negava la sussistenza di un danno irreparabile, essendo l azienda operativa; rilevato che l istanza di sospensione, formulata dalla resistente non può essere accolta, in quanto nessun giudizio di merito, pregiudiziale al presente, risulta attualmente pendente, mentre il giudizio cautelare R.G.N. 00000/00 è stato definito con ordinanza 9.7.2010, che ha respinto il reclamo proposto da Yyyyy Nnnnn avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per sequestro giudiziario dell azienda in questione, proprio in considerazione dell insussistenza del fumus boni iuris, non essendo stata ritenuta provata l invalidità dell atto di nomina del 12.8.2008; Rilevato che, nel merito, da un sommario esame, tipico della fase cautelare, della documentazione prodotta, appare sussistere ilfumus boni iuris in merito al diritto vantato da parte ricorrente ad ottenere la restituzione dell azienda; Rilevato, in particolare, che la stipula del contratto di affitto d azienda del 1.10.2008 costituisce violazione del divieto per il Trustee di costituire sull azienda diritti di terzi, previsto dall atto istitutivo del 3

The Zzzzz Zzzzzz Trust all art. 14 lett. C e, pertanto, tale contratto è inefficace; Rilevato che parte ricorrente ha dedotto il mancato pagamento dei canoni d affitto da parte della Yyyyy Yyyyyy S.r.l., producendo il contratto d affitto, che all art. 5 prevede l obbligo della conduttrice di corrispondere i canoni della Nnnnn Ccccccc S.r.l.; rilevato che Yyyyy Yyyyyy S.r.l. ha affermato il proprio adempimento, senza tuttavia fornire alcun documento in merito ai pagamenti asseritamene effettuati; rilevato che, pertanto, il contratto d affitto d azienda deve ritenersi comunque risolto per inadempimento della conduttrice; rilevato che il periculum in mora deve essere ravvisato nell incuria dimostrata dalla gestione dell azienda da parte della resistente, che si è resa inadempiente nei confronti del locatore di arte dei locali in cui viene esercitata l azienda al punto da esporsi all azione di sfratto, con condanna al rilascio dell immobile (provvedimento 11.6.2010); rilevato che ulteriore prova di tale condotta che può ripercuotersi negativamente in modo irreparabile sull azienda, emerge dal contesto della comunicazione del guardiano del Trust, Ppppp Pppppp, datata 15.10.2010; 4

rilevato che, sulla base delle esposte considerazioni e sussistendone i presupposti, il ricorso va accolto e la resistente va condannata all immediata restituzione dell azienda in questione; P.Q.M. Ordina alla Yyyyy Yyyyyy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di rilasciare immediatamente nella disponibilità del The Xxxxxxxx Trust l azienda sita in Genova, via Rrrrrr Ccccccc n. X/Y. Conferma l udienza del 28.1.2010 ore 11.30 già fissata. Genova, 19 agosto 2010 Il Giudice Dott.ssa Nicoletta Bolelli Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010 5