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C i r c o l a r e d e l 14 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 1 di 12 Circolare Numero 5/2013 Oggetto NOVITA IN MATERIA DI IVA - LEGGE DI STABILITA 2013 (LEGGE N. 228 DEL 24 DICEMBRE 2012 c.d. Finanziaria 2013 ). Contenuto Con le presente circolare si andranno ad analizzare le novità che interessano la disciplina IVA, contenute nella Legge di Stabilità per l anno 2013 (Legge n. 228 del 24 dicembre 2012), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, composta da un singolo articolo ed in vigore dal 1 gennaio 2013. DI SEGUITO L INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI: NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE (COMMI DA 324 A 335)... 1 CONTENUTO DELLA FATTURA... 2 ELEMENTI DA INSERIRE IN FATTURA... 2 NUMERAZIONE UNIVOCA DELLA FATTURA... 3 SPECIFICA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA... 3 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AL DEBITORE D IMPOSTA (SOGGETTI PASSIVI)... 5 ESTENSIONE DELL OBBLIGO DI FATTURAZIONE ALLE OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI... 6 VOLUME D AFFARI... 6 FATTURA ELETTRONICA... 7 FATTURA SEMPLIFICATA... 7 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI... 8 TERMINI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE... 9 INCREMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA (COMMA 480)... 11 ALIQUOTE IVA APPLICABILI PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ED ASSISTENZIALI RESE DA COOPERATIVE (COMMI DA 488 A 490)... 11 NUOVO REGIME IVA PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE (COMMI 520 E 521)... 12 NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE (COMMI DA 324 A 335) Nella legge di stabilità 2013 sono confluite, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, alcune disposizioni dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di imposta sul valore aggiunto, andando a modificare sia la disciplina nazionale che quella comunitaria.

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 2 di 12 Tali novità erano contenute nel Decreto Legge n. 216 dell 11 dicembre 2012 (c.d. Decreto Salva infrazioni) il cui testo non verrà convertito in legge in quanto trasfuso nell articolo 1, commi da 324 a 335 della Finanziaria 2013. CONTENUTO DELLA FATTURA Sono introdotte nuove regole relative al formale contenuto della fattura, regole attinenti all inserimento di specifiche indicazioni delle operazioni senza addebito di iva e regole per effettuare la conversione in euro degli importi espressi in valuta estera. ELEMENTI DA INSERIRE IN FATTURA La fattura deve contenere le seguenti indicazioni (art.21, co.2, DPR 633/72) Data di emissione. Numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti. Numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti. Numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell esercizio d impresa, arte o professione, il codice fiscale. Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione. Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2). Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. Aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro. Data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero di km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all art. 38, comma 4, DL n. 331/93. Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. Dal confronto fra il contenuto della fattura previsto dal previgente articolo 21 emergono due novità:

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 3 di 12 - la prima concerne il fatto che, dal 1 gennaio 2013, la fattura deve presentare un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco" e non più un numero progressivo per anno solare; - la seconda modifica riguarda l'obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o committente non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione. NUMERAZIONE UNIVOCA DELLA FATTURA In riferimento alla numerazione univoca della fattura (art. 21, co. 2, lett. b), DPR 633/72), a seguito dei chiarimenti diffusi dall Agenzia Entrate con Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013, viene data ampia libertà nella scelta dei criteri di numerazione dei documenti, potendo adottare perciò qualsiasi metodo che ne garantisca l identificazione univoca, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Di conseguenza sarà possibile: - iniziare dal 1 gennaio 2013 una numerazione che partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell attività stessa. Oppure, in alternativa, proseguire sempre dal 1 gennaio 2013, con la numerazione del 2012. Ciò consentirebbe di poter contare da subito sulla univocità del documento; - continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data, che in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Ad esempio, fermo restando l obbligo di indicare in fattura la data, si potrà numerare il documento, all interno di ciascun anno solare, con fattura n. 1 del., fattura n. 2 del. oppure fattura n. 1/2013 del., fattura n. 2/2013 del. oppure fattura n. 2013/1 del., fattura n. 2013/2 del. La modifica normativa in sostanza elimina l obbligo, che esisteva in precedenza, di numerazione delle fatture in ordine progressivo per anno solare. SPECIFICA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 4 di 12 Viene prevista una standardizzazione delle espressioni che qualificano la mancata applicazione dell imposta da parte dell emittente del documento. In particolare, qualora l operazione da fatturare non comporti l addebito di imposta, è necessario indicare la tipologia di operazione (non imponibile, esente, non soggetta, ecc..) ed eventualmente il relativo riferimento normativo (nazionale e comunitario). In precedenza si richiedeva esplicitamente l indicazione della norma, senza che fosse indicata la tipologia dell operazione. Indicazione delle operazioni non soggette ad Iva Tipologia di operazione Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38- quater, D.P.R. 633/1972 Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29.10.1993, n. 427 Operazione esente ai sensi dell art. 10, D.P.R. 633/1972 ad eccezione di quella di cui al n. 6) Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell art. 7- bis, co. 1, D.P.R. 633/1972 Cessione di beni e prestazione di servizi, diverse da quelle di cui all art. 10, co. 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in altro Stato Ue Cessione di beni e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23.2.1995, n. 41, conv. con modif. dalla L. 22.3.1995, n. 85 Cessione di oggetti d arte rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995 Cessione di oggetti d antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995 Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all art. 74- ter, D.P.R. 633/1972 Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. 21, co. 6-ter, D.P.R. 633/1972) Indicazione da porre in fattura Operazione non imponibile Operazione non imponibile Operazione esente Operazione non soggetta Inversione contabile Operazione non soggetta Regime del margine Beni usati Regime del margine Oggetti d arte Regime del margine Oggetti d antiquariato o da collezione Regime del margine Agenzie di viaggio Autofatturazione

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 5 di 12 Operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell art. 17, co. 5 e 6, D.P.R. 633/1972 Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi dell art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972 Inversione contabile Inversione contabile BASE IMPONIBILE - CONVERSIONE DI IMPORTI IN VALUTA Ai fini della determinazione della base imponibile (riformulando l art. 13, co. 4 del D.P.R. 633/1972) viene previsto che i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera, siano computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione o, nel caso di omessa indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura stessa. Inoltre il contribuente, ai fini della conversione in euro, può prendere a riferimento il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea (Bce), utilizzando tale metodologia per tutte le operioni effettuate nell anno solare. Non è pertanto necessaria una specifica comunicazione all Amministrazione Finanziaria. In mancanza il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La previgente formulazione del citato art. 13 stabiliva, invece, che, ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AL DEBITORE D IMPOSTA (SOGGETTI PASSIVI) Secondo la formulazione dell art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972 in vigore dall 1.1.2013, per le operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere da soggetti passivi stabiliti in altro Paese Ue, gli obblighi di assolvimento dell imposta fanno capo al cessionario/committente, il quale adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione (secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47, D.L. 331/1993) mediante integrazione della fattura emessa dal fornitore Ue con aliquota e imposta, previa individuazione della corretta base imponibile, se espressa in valuta diversa dall euro. Prima di questa modifica, l integrazione era prevista solo per le prestazioni generiche (di cui all art. 7-ter, D.P.R. 633/1972).

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 6 di 12 Restano invariati gli obblighi per le operazioni poste in essere da soggetti passivi extra-ue, per le quali gli obblighi sono assolti dal cessionario o dal committente nazionale mediante autofatturazione. Inversione contabile per le operazioni poste in essere in Italia da soggetti passivi esteri Operazione Operatore estero che pone in essere l operazione territorialmente rilevante in Italia Modalità di assolvimento degli obblighi di inversione contabile Fino al 31.12.2012 Dall 1.1.2013 Servizi generici (art. 7-ter, DPR 633/72) Servizi diversi da quelli generici (artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/72) Cessione di beni (art. 7- bis, DPR 633/72) Ue Integrazione della fattura del soggetto Ue Integrazione della fattura del soggetto Ue Extra Ue Emissione dell autofattura Emissione dell autofattura Ue Emissione dell autofattura Integrazione della fattura del soggetto Ue Extra Ue Emissione dell autofattura Emissione dell autofattura Ue Emissione dell autofattura Integrazione della fattura del soggetto Ue Extra Ue Emissione dell autofattura Emissione dell autofattura ESTENSIONE DELL OBBLIGO DI FATTURAZIONE ALLE OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI Il nuovo articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa per tutte le operazioni non soggette ad Iva in Italia (per mancanza del requisito della territorialità) ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72, se effettuate da soggetti passivi italiani. L obbligo riguarda: - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all art. 10 co. 1 da n. 1) a n. 4) e 9) del D.P.R. 633/72 (operazioni creditizie, finanziarie ed assicurative), effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro Paese UE. In tal caso, la fattura deve riportare l annotazione inversione contabile ; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE, indipendentemente dallo status del destinatario (soggetto passivo o privato). In tal caso, la fattura deve riportare l annotazione operazione non soggetta. VOLUME D AFFARI

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 7 di 12 Vengono attratte nel computo del volume d affari tutte le operazioni effettuate dall operatore economico, incluse quelle territorialmente non rilevanti in Italia ed oggetto del nuovo obbligo di fatturazione di cui all articolo 21, comma 6-bis D.P.R. 633/72, evidenziato al punto precedente. In pratica, il volume d affari è costituito da tutte le operazioni effettuate per le quali viene emessa fattura, con la sola esclusione delle cessioni dei beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra attività separate (nuovo art. 20 del D.P.R. 633/72). Le suddette operazioni (di cui al nuovo art. 21, co. 6-bis, DPR 633/72) non dovranno essere considerate ai fini della determinazione dello status (calcolo del plafond) di esportatore abituale. FATTURA ELETTRONICA Attraverso la previsione normativa introdotta dal D.L. 216/2012, conformemente alla Direttiva 2010/45/Ue, viene ampliato il concetto di fattura elettronica, per favorire l'utilizzo e la diffusione dei flussi elettronici di fatturazione. La fattura elettronica è una fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico, quindi non solo quando prodotta in maniera strutturata utilizzando un formato Xml, ma anche quando si utilizza un qualsiasi tipo di formato elettronico, quale ad esempio un messaggio di posta elettronica con allegato il Pdf della fattura o un fax ricevuto su un pc, quindi non trasmesso o stampato su supporto analogico. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario del documento a riceverlo in tale formato (non è necessaria l'accettazione scritta, ma sono sufficienti comportamenti concludenti come la contabilizzazione o il pagamento della fattura). L art. 21, comma 3 del D.P.R. 633/72 prevede, quale ulteriore presupposto per la fatturazione elettronica, che siano garantiti l autenticità dell origine, l integrità del contenuto, la leggibilità della fattura, non solo mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati o mediante firma elettronica qualificata o digitale dell emittente, ma anche tramite sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra il documento e la sottostante cessione o prestazione. FATTURA SEMPLIFICATA

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 8 di 12 Dal 1 gennaio 2013 è, inoltre, possibilie emettere una fattura semplificata (art. 21-bis, D.P.R. 633/72) per le operazioni di importo non superiore ad euro 100 (elevabile ad euro 400 con un decreto ministeriale che potrà anche prevedere l emissione di fatture semplificate senza limiti di importo in particolari settori) e nel caso di emissione di fattura rettificativa, quali le note di variazione di cui all articolo 26 del D.P.R. 633/72. Non è consentito l utilizzo della fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie (art.41, D.L. 331/93) e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario in cui è dovuta l imposta (art. 21, co. 6- bis, lett. a), D.P.R. 633/1972). Dal dettato normativo si evince che le semplificazioni più rilevanti introdotte con la fattura semplificata consistono nella possibilità: - di non indicare la base imponibile Iva e l imposta, ma esclusivamente il corrispettivo complessivo e i dati (aliquota) che permettono di calcolarla; - di indicare in fattura, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, unicamente il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso; - di indicare il numero di identificazione Iva attribuito dal Paese estero nel caso in cui il predetto cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro della Comunità economica europea; - di indicare in modo più generico l oggetto dell operazione, inserendo solo la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi in luogo della natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati. Per le fatture rettificative va riportato il riferimento della fattura rettificata e le specifiche indicazioni che vengono modificate. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI A seguito della nuova stesura dell articolo 39 del D.L. 331/93, viene modificato il momento impositivo delle operazioni Iva negli scambi intracomunitari dei beni. La predetta disposizione stabilisce che il momento impositivo coincida con l inizio del trasporto o della spedizione, dal territorio dello Stato per le cessioni e da quello dello Stato membro, per gli acquisti. Si unifica così il momento di rilevanza delle operazioni intracomunitarie, identificato ora nel momento di partenza dei beni dal territorio di origine sia per il cedente che per il cessionario. Viene quindi superato il dualismo della norma previgente, secondo cui

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 9 di 12 l operazione era temporalmente spaccata in due, essendo la cessione rilevante al momento della partenza dei beni e l acquisizione al momento del loro arrivo. Si precisa inoltre che: - non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi/costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori; - il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo non integra più, limitatamente all importo pagato, il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni; - in ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell operazione (fatturazione anticipata totale o parziale) rileva l emissione della fattura. In tal caso l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura; - per le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare (es. somministrazioni), il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese. TERMINI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Allo scopo di armonizzare gli adempimenti in ambito comunitario e rendere coincidenti i dati contenuti negli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie attive e passive (elenchi Intrastat per le cessioni e gli acquisti intracomunitari), viene stabilita una nuova tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intracomunitarie. I nuovi termini di emissione della fattura per le operazioni intracomunitarie e i termini per l integrazione della fattura ricevuta, legati alle nuove regole circa il momento di effettuazione delle operazioni, risultano ampliati rispetto ai precedenti: - per le operazioni attive il termine ultimo per l emissione della fattura è fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (art. 21, co. 4, lett. c), D.P.R. 633/1972). Il termine di registrazione coincide con quello di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell operazione; - per le operazioni passive non è stabilito uno specifico termine entro cui bisogna integrare la fattura, ma questo si desume, indirettamente, dal termine previsto per l annotazione della fattura, rispetto al quale il documento stesso deve essere preventivamente integrato, quindi entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura (emessa dall operatore comunitario).

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 10 di 12 L Iva a debito sull operazione va comunque computata con riferimento al mese di ricezione, mediante annotazione nel registro delle fatture emesse. Il diritto alla detrazione, invece, può essere esercitato, secondo i termini ordinariamente stabiliti dall art. 19, D.P.R. 633/1972, previa annotazione nel registro degli acquisti eseguita anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato. In pratica, è stato opportunamente soppresso il precedente termine di registrazione, coincidente con quello della registrazione nel registro delle fatture emesse. In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all effettuazione dell operazione, il cessionario dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione (art. 46, co. 5, D.L. 331/1993). Per le fatture ricevute con l indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, la fattura integrativa dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria. TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI EXTRA-UE Lo stesso termine per l emissione delle fatture attive Ue (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione) si applica (art. 21, co. 4, lett. d), D.P.R. 633/1972): - per la fatturazione di servizi generici a soggetti extra-ue; - per l autofatturazione dei servizi generici ricevuti da soggetti extra-ue. FATTURAZIONE DIFFERITA E RIEPILOGATIVA Costituisce una deroga al principio sancito dall art. 6, D.P.R. 633/1972 per il quale la fattura va emessa all atto dell effettuazione dell operazione. Questo principio generale, contenuto nell art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972, viene derogato in taluni casi, elencati dal medesimo co. 4. La possibilità di emettere fattura differita, già precedentemente concessa alle cessioni interne di beni qualora siano stati emessi documenti di trasporto o altri documenti analoghi in grado di individuare i soggetti che hanno posto in essere l operazione, viene ora estesa alle prestazioni di servizi. Dal 2013 la fattura differita è ammessa con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, qualora:

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 11 di 12 - in caso di cessioni di beni, sia stato emesso, all atto della consegna o spedizione, documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti (regola invariata); - in caso di prestazioni di servizi, queste siano individuabili attraverso idonea documentazione (novità). Quanto ai termini di emissione, la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime e contiene tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente. La registrazione va effettuata nel medesimo giorno di emissione, ma l imposta va liquidata con riferimento all effettuazione delle prestazioni stesse (art. 23, co. 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972). INCREMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA (COMMA 480) Viene disposto l incremento, a partire dal 1 luglio 2013, dell aliquota ordinaria IVA dal 21% al 22%. La legge non ripropone l aumento di 2 punti percentuali dell aliquota del 10% che era stato originariamente previsto dall art. 40 del D.L. n. 98/2011 (c.d. Manovra Correttiva ) per il periodo 1.7.2013-31.12.2013 e la sua rideterminazione nella misura dell 11% a decorrere dall 1.1.2014. ALIQUOTE IVA APPLICABILI PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ED ASSISTENZIALI RESE DA COOPERATIVE (COMMI DA 488 A 490) Viene modificato il regime IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali: le operazioni poste in essere sulla base di contratti e di convenzioni stipulati dopo il 31 dicembre 2013, sconteranno l IVA con aliquota del 10%, e non più del 4%. L aliquota IVA del 10% si applica (in base al nuovo numero 127-undevicies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72) alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore di soggetti svantaggiati (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo), se rese da

C i r c o l a r e d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 12 di 12 cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. NUOVO REGIME IVA PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE (COMMI 520 E 521) Dal 1 gennaio 2013 (a seguito modifica dell articolo 10, comma 1, n. 4), D.P.R. 633/1972) sono esenti da Iva le operazioni concernenti azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci, e quelle concernenti quote sociali, nonché le operazioni riguardanti valori mobiliari e strumenti finanziari diversi dai titoli, comprese le negoziazioni e le opzioni, con l esclusione, oltre che della custodia e l amministrazione dei titoli, già prevista, anche del servizio di gestione individuale di portafogli. Inoltre, sempre dall 1.1.2013, è estesa la facoltà di applicazione separata dell imposta (nuovo articolo 36, comam 3, D.P.R. 633/1972) ai soggetti svolgenti sia il servizio di gestione individuale di portafogli o prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative a tale servizio, sia attività esenti da Iva ai sensi dell articolo 10, comma 1, D.P.R. 633/1972. Lo studio resta a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Studio Brunello e Partner Nadia Pavanetto