FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE



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Ravenna, 3 Gennaio 2013 Circolare n. 1/13 OGGETTO: NOVITA IVA DAL 1 GENNAIO 2013 Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012 è stata pubblicata la Finanziaria 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012), c.d. Legge di Stabilità 2013. Nella Finanziaria 2013 sono state inserite anche le disposizioni di recepimento, con un ritardo di circa 2 anni, della normativa comunitaria in tema di fatturazione contenuta nella Direttiva 2010/45/UE. Le novità che verranno illustrate di seguito saranno in vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013. FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE Dal 1 gennaio 2013 dovranno essere obbligatoriamente fatturate anche le: Cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari; Cessioni di beni e prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti nella UE effettuate nei confronti di soggetti extracomunitari (indipendentemente dal fatto che si tratti di operatori economici). Si tratta in sostanza delle cessioni di beni prive del requisito di territorialità ex art. 7-bis e delle prestazioni di servizi prive del requisito di territorialità ai sensi degli artt. da7-ter a 7-septies. Dal 1 gennaio 2013 tali operazioni concorreranno inoltre a formare il volume d affari, senza però incidere sui requisiti dell esportatore abituale ai fini dell utilizzo del plafond. Per la verifica del requisito di esportatore abituale si dovrà continuare a rapportare il volume di operazioni non imponibili al volume d affari al netto delle operazioni di cui sopra, prive del requisito di territorialità. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE L art. 1 del d.l. 216/2012, successivamente trasfuso nella Legge di Stabilità 2013, prevede importanti modifiche alla disciplina degli scambi intracomunitari di beni, contenuta negli art. 39 e seguenti del d.l. 331/1993. Le novità riguardano due aspetti: il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie e gli adempimenti connessi; la tempistica per la fattura delle operazioni intracomunitarie, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie Al fine di armonizzare la legislazione interna con quella comunitaria, la Legge di Stabilità 2013 riscrive interamente l art. 39 del d.l. 331/1993, prevedendo una disciplina omogenea per l individuazione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie afferenti i beni (acquisti e cessioni). Dal 1 gennaio 2013, le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello stato membro di provenienza. In pratica, il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di partenza (Italia per le cessioni, altro Stato Ue per gli acquisti), senza distinguere, a differenza del passato per gli acquisti, se il trasporto avviene con mezzi del cedente o del cessionario. Inoltre, è stato eliminato l eventuale pagamento anticipato, totale o parziale, del corrispettivo quale fatto generatore anticipato dell imposta. Al contrario, l emissione anticipata della fattura rispetto alla data di consegna o spedizione rimane l unico fatto generatore anticipato dell imposta.

TEMPISTICA RELATIVA ALL EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE Operazioni attive In merito al momento di emissione della fattura, vale il principio generale di emissione della fattura al momento dell effettuazione dell operazione ai sensi dell art. 6 DPR 633/72, con le seguenti deroghe introdotte dal 1 gennaio 2013: Cessioni di beni accompagnate da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare le parti dell operazione e prestazioni di servizi individuabili da idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto (es. somministrazioni di beni): può essere emessa un unica fattura riepilogative di tutte le operazioni del mese entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime; Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (ovvero triangolazioni): la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni; Cessioni intracomunitarie di beni: la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato Ue); Prestazioni intracomunitarie di servizi, non soggette a imposta ai sensi dell art. 7ter: la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; Prestazioni di servizi rese ad un operatore economico Extra-Ue: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Le fatture attive, quindi sia nazionali, intracomunitarie che Extra-Ue, devono comunque essere registrate con riferimento al mese in cui è stata effettuata l operazione, anche se emesse entro il 15 del mese successivo. Si ricorda che per le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti comunitari o extracomunitari il momento di effettuazione della prestazione di servizi è l ultimazione dello stesso o se di carattere continuativo o periodico, al momento di maturazione del corrispettivo (vedi ns. circolare n. 9/12). Infine, il nuovo art. 46, comma 5, del d.l. 331/93, relativamente al cessionario di un acquisto intracomunitario, prevede che: se non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, l acquirente deve procedere all emissione della stessa, in un unico esemplare, non oltre il 15 del terzo mese successivo a quello del predetto momento di effettuazione dell operazione; se invece la fattura è stata effettivamente ricevuta, ma risulta emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Operazioni passive Dal 1 gennaio 2013 tutte le fatture ricevute da parte di soggetti passivi comunitari per cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad IVA in Italia dovranno essere integrate. Fino al 31/12/2012 l integrazione era limitata agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi rientranti nell art. 7-ter del DPR 633/72. In pratica, quindi, in caso di acquisti intracomunitari, le fatture ricevute devono essere preventivamente integrate e devono essere annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse. Dal 1 gennaio 2013 è previsto che le fatturedevono essere annotate nel registro degli acquisti, di cui all art. 25 del DPR 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, così da concedere maggiore tranquillità al soggetto passivo, anche se nella pratica è abbastanza evidente che la registrazione del documento del fornitore comunitario è duplice, riguardando sia l imposta a debito, sia quella in detrazione.

Per l integrazione delle fatture soggette a reverse charge ai sensi dell art. 17, comma 5, DPR 633/72 (appalti in edilizia, acquisto di fabbricati strumentali, ecc.) dovrà essere indicata la dicitura inversione contabile prima dell indicazione dell art. 17, comma 5. NOVITA IN MERITO AL CONTENUTO DELLA FATTURA Ai sensi del nuovo art. 21, secondo comma, del DPR 633/72, la fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; j) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; k) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; l) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. In particolare, dal 1 gennaio 2013 viene, inoltre, ampliato il contenuto minimo della fattura, prevedendo l obbligo di indicare: Partita Iva del cessionario o committente, residente in Italia o la partita Iva comunitaria, se soggetto passivo in altro stato membro; Codice fiscale del cessionario o committente residente o domiciliato in Italia che non agisce nell esercizio di impresa, arte o professione. Si ricorda che fino al 31/12/2012 era obbligatorio indicare solo la partita iva comunitaria del cessionario o committente soggetto passivo d imposta in altro stato membro, oltre ovviamente alla partita IVA del soggetto emittente la fattura. Altra particolarità da segnalare è che quando il cliente è una persona fisica o un ente con attività commerciale e non commerciale, lo stesso ci dovrà indicare se l acquisto cui si riferisce la fattura è effettuato nell ambito dell attività libera professionale o commerciale oppure se è effettuato nella sfera privata. Nel primo caso in fattura dovrà essere indicata la partita iva, nel secondo caso il codice fiscale. Per fare due esempi: persona fisica titolare di ditta individuale che acquista un computer. Al momento della fatturazione gli si dovrà richiedere se si tratta di acquisto che rientra nell attività imprenditoriale, e quindi partita iva, o nella sfera privata, e quindi codice fiscale. Stessa situazione si può presentare anche con gli enti la cui attività istituzionale è non commerciale, ma per il perseguimento del loro scopo svolgono anche un attività commerciale per la quale è stata richiesta la partita iva. Dal 1 gennaio 2013 in occasione di ogni acquisto tali enti dovranno esplicitare per quale attività, se istituzionale o commerciale, è destinato l acquisto al fine di indicare in fattura il dato corretto.

Il nuovo art. 21 del DPR 633/72 prevede, inoltre, che la fattura sia emessa obbligatoriamente anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e che contenga, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: OPERAZIONE NON SOGGETTA: per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 -bis comma 1; OPERAZIONE NON IMPONIBILE: per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater; OPERAZIONE ESENTE: per le operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6); REGIME DEL MARGINE - BENI USATI, REGIME DEL MARGINE - OGGETTI D'ARTE O REGIME DEL MARGINE - OGGETTI DI ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE: per le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con differente annotazione a seconda dei casi; REGIME DEL MARGINE - AGENZIE DI VIAGGIO: per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter. Inoltre, per i soggetti passivi italiani è previsto l obbligo di emettere la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate, quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: INVERSIONE CONTABILE: per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'unione europea; OPERAZIONE NON SOGGETTA: per le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'unione europea; AUTOFATTURAZIONE: per le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio. FATTURA SEMPLIFICATA E prevista la possibilità di emettere una fattura semplificata per operazioni di importo fino a Euro 100, limite elevabile a Euro 400 o addirittura rimovibile per alcuni settori. La semplificazione consiste nell indicazione: della sola partita Iva o del numero di identificazione comunitario o del codice fiscale del cliente, tralasciando gli altri dati, ovvero nome, cognome o ragione sociale e residenza; del corrispettivo complessivo comprensivo dell imposta, senza cioè distinguere tra imposta e imponibile. A parte dovrà essere indicato il di cui iva % per consentire al cliente lo scorporo per il recupero dell Iva. Il comma 3 dell art.21-bis del DPR n.633/72 attribuisce, inoltre, al Ministro dell Economia e delle Finanze il potere di ampliare l ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte: 1. aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da Euro 100 a Euro 400; 2. esclusione di una soglia, per le operazioni effettuate nell ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli artt.13, co.4, e 21, co.2, del DPR n.633/72. In ogni caso, l emissione della fattura semplificata non è ammessa con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni: cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/1993); operazioni disciplinate dall art.21, co. 6-bis, lett. a), del DPR n.633/72 di cui al precedente paragrafo Fatturazione delle operazioni.

FATTURA ELETTRONICA Nell art. 21 del DPR 633/72 viene inserito il concetto che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario. La Legge di Stabilità 2013 conferisce ampia libertà al soggetto passivo di individuare la modalità con cui assicurare autenticità dell origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura. Si può quindi ricorrere alla firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o all utilizzo di sistemi EDI di trasmissione telematica dei dati oppure adottando sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi a essa riferibile. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.