Il mercato del lavoro ai tempi della flessibilità Esigenze di disporre di contratti a durata limitata da parte delle imprese (fabbisogni produttivi, esigenze di competitività delle imprese versus Esigenze di stabilità; esigenze di effettività dei diritti e delle tutele da parte dei lavoratori
Contratto a tempo indeterminato e il nuovo contratto a tutele crescenti (d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23) Due regimi di tutela in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti prima o dopo il 7 marzo 2015
Contratto a tempo indeterminato (vecchio regime): - tutela reintegratoria (art. 18 St.lav.) nei casi di violazioni più gravi - tutela indennitaria nel caso di violazioni più lievi (es. vizi di forma) e per le imprese minori (con meno di 15 dipendenti)
Contratto a tutele crescenti (nuovo regime ex d.lgs. n. 23/2015): - la tutela indennitaria è la regola - la tutela reintegratoria (art. 18 St.lav.) è l'eccezione (nei casi di licenziamento nullo, discriminatorio, per insussistenza del fatto)
I contratti di lavoro atipici (elemento di tipicità: durata del rapporto) - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro somministrato - Contratto di apprendistato
Contratto a tempo determinato Evoluzione normativa: SISTEMA INCENTRATO sulla TECNICA della CAUSALE TASSATIVA - L. n. 230 del 1962 (causali tassativamente determinate) - successivo ampliamento delle causali (ex lege; ex contrattazione collettiva)
Contratto a tempo determinato LIBERALIZZAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE D.lgs. n. 368 del 2001 Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato La stipula di un contratto a tempo determinato richiede una ragione giustificatrice oggettiva (clausola generale)
Contratto a tempo determinato L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) Contratto a termine acausale: È previsto l esonero dal requisito della causale giustificatrice solamente: - per il primo contratto per un periodo non superiore ai 12 mesi oppure - nelle ipotesi previste dai contratti collettivi
Contratto a tempo determinato (l. 16 maggio 2014, n. 78; d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) - superamento delle causali: l acausalità non è più un eccezione - unico limite temporale: durata non superiore a 36 mesi - limite quantitativo: il numero complessivo dei contratti a termine che possono essere stipulati da un datore di lavoro non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato
Contratto a tempo determinato Disciplina della proroga - consenso del lavoratore - ammessa fino a un massimo di 5 volte - durata complessiva non superiore ai 36 mesi
Contratto a tempo determinato Disciplina del rinnovo in regime di acausalità intervallo di tempo di 10 o 20 giorni tra la cessazione del contratto iniziale e la stipula di quello successivo (a seconda che il contratto iniziale abbia una durata inferiore o superiore ai 6 mesi). Due assunzioni successive a termine (effettuate senza alcuna soluzione di continuità) > il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Contratto a tempo determinato Apparato sanzionatorio Nel caso in cui lo svolgimento della prestazione di lavoro superi la scadenza prestabilita: - periodo di tolleranza (30 o 50 giorni a seconda che il contratto iniziale abbia una durata inferiore o superiore ai 6 mesi) con maggiorazione retributiva: 20% fino al 10 giorno; 40% per ciascun giorno ulteriore - conversione in rapporto a tempo indeterminato superato il periodo di tolleranza
Apparato sanzionatorio Il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore che abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
Contratto a tempo determinato PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE Parità di trattamento fra lavoratore atipici e prestatori di lavoro a tempo indeterminato
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Lavoro somministrato 1. Contratto di fornitura/somministrazione di manodopera (tra l agenzia fornitrice e l impresa utilizzatrice) 2. Contratto di lavoro somministrato (tra l agenzia fornitrice e il prestatore di lavoro)
1. Contratto di somministrazione Requisiti soggettivi Agenzia somministratrice: - autorizzazione ministeriale (verifica serietà e garanzie finanziarie) definitiva dopo 2 anni - gratuità della prestazione per il lavoratore (divieto di caporalato)
1. Contratto di somministrazione - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (limite quantitativo: non possono eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato) regime di acausalità
2. Contratto di lavoro somministrato A tempo determinato (c.d. missione) A tempo indeterminato (più missioni) (con indennità di disponibilità nei periodi di inattività)
Lavoro somministrato - Scissione fra titolarità formale del rapporto di lavoro ed esercizio effettivo dei poteri - Obbligazione retributiva: responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore nei confronti del lavoratore
Lavoro somministrato PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE Parità di trattamento retributivo e normativo fra lavoratori dipendenti dell impresa utilizzatrice e lavoratori somministrati dipendenti dell agenzia fornitrice
Lavoro somministrato Maggior costo del lavoro per l impresa utilizzatrice della manodopera Risparmio costi di ricerca e selezione del personale Risparmio costi normativi Trasferimento sull agenzia del rischio per mancato adempimento (malattia; maternità; etc.) da parte dell impresa utilizzatrice
Contratto di apprendistato: contratto formativo di durata durata minima: 6 mesi; durata massima: 3 anni 3 tipologie: 1) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: giovani dai 15 ai 25 anni (alternanza scuola-lavoro) 2) Apprendistato professionalizzante: giovani dai 18 ai 29 anni (conseguimento di una qualifica professionale) 3) Apprendistato di alta formazione e ricerca: giovani dai 18 ai 29 anni (conseguimento titolo di studio universitario, dottorato di ricerca)
Contratto di apprendistato Benefici per il datore: sgravi contributivi possibilità di sottoinquadramento fino a due livelli sotto quello spettante recesso libero al termine del periodo di apprendistato
I lavori non subordinati dopo il d.lgs. n. 81/2015 Contratto di lavoro autonomo La collaborazione coordinata e continuativa Il lavoro cooperativo Il lavoro accessorio (lavoro di carattere occasionale e saltuario retribuito mediante voucher)
La collaborazione coordinata e continuativa carattere coordinato (e non eterodiretto) della collaborazione carattere continuativo carattere prevalentemente personale della prestazione
La collaborazione coordinata e continuativa Sistema di tutele minimale equiparazione sul piano processuale assicurazione pensionistica obbligatoria (Gestione separata INPS) copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
A partire dal 1 gennaio 2016: abolizione del contratto di collaborazione a progetto (tipologia di collaborazione tipizzata assoggettata a requisiti e limitazioni) Ratio: ricondurre una parte delle collaborazioni coordinate e continuative alla disciplina del lavoro subordinato Effetto: il numero dei collaboratori coordinati e continuativi è andato crescendo in ragione dei costi del lavoro inferiori e dell'insussistenza di tutele di stabilità