673 C.P.P E AGGRAVANTI" - Mirijam CONZUTTI P%D.IT Le circostanze aggravanti sono elementi di fatto o situazioni che possono accompagnare l azione o l omissione illecita prevista come reato e che il Legislatore prende in considerazione quale motivo di inasprimento della pena. Le circostanze aggravanti, quindi, determinano un aumento della pena o l applicazione di una pena comunque più grave. La questione assume rilievo giuridico in tema di diritti inviolabili, per i quali vale il principio che essi spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica ma in quanto esseri umani. In particolare, sul punto una recente sentenza della Corte Costituzionale ha affermato che la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificativo o peggiorativo, soprattutto in campo penale, laddove l esercizio dell azione penale più facilmente può contrastare con le libertà fondamentali della persona. Il divieto di trattamenti penali più severi fondati esclusivamente sulle qualità personali dei soggetti, trova suffragio nel principio costituzionale di eguaglianza in generale, che non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero. Ogni limitazione dei diritti fondamentali deve tener conto del valore che essi rappresentano e che gli stessi non possono subire restrizioni o limitazioni se non in ragione di un inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente altrettanto rilevante. Ne consegue che, nel caso specifico dell aggravante della clandestinità, la stessa non può dirsi rientrare nella logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato da norme penali. Alla luce di quanto detto, si può trarre una prima conclusione, ovvero che la presunzione generale e assoluta di maggiore pericolosità dell immigrato irregolare, che si riflette poi sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale, è censurabile in ordine ai principi costituzionali sopra in sintesi enunciati, tra i quali la presunzione di innocenza di cui all art 27 Cost. La qualità di immigrato irregolare che il soggetto acquista con l ingresso illegale nel territorio italiano o con il trattenimento dopo la scadenza del titolo di soggiorno, dovuta anche alla colposa o mancata rinnovazione dello stesso, non può fungere da premessa ad un trattamento penalistico differenziato, perché si porrebbe in contrasto anche con l art 25 Cost secondo comma che pone il fatto alla base della responsabilità penale e non le qualità personali.
Non assumono rilievo le eventuali considerazioni comparative in ordine alle aggravanti relative allo stato di latitanza, né tanto meno alla recidiva; nel caso della latitanza, infatti, il soggetto si sottrae all esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale che presuppone un reato punito con la reclusione o con l arresto, mentre nell immigrazione irregolare il fatto era prima punito solo a titolo di illecito amministrativo ora con pena pecuniaria. Inoltre, nel sistema vigente, la latitanza non è un reato. Allo stesso modo non può dirsi ammissibile il paragone con la recidiva che prevede l applicazione della circostanza in caso di pronuncia di una sentenza definitiva di condanna per un delitto non colposo, intervenuta prima del fatto per il quale la pena deve essere aumentata; inoltre, la recidiva aggrava la pena solo per i delitti non colposi, non per le contravvenzioni.il recidivo è dunque un soggetto che volontariamente delinque, anche dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso. Le conseguenze inerenti la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell art 61 n. 11 c.p., vengono in rilievo anche in ordine alla disciplina processuale ovvero quella relativa alla revoca di una sentenza di condanna ( art 673 c.p.p.). L art 673 c.p.p. è una norma processale che completa la disciplina sostanziale in materia di successione della legge penale nel tempo ( art 2 c.p.) e di efficacia delle sentenze dichiarative di illegittimità (art 136 Cost, nonché art 30 della legge 87/57). Si osserva che la caratteristica dell art 673 c.p.p. rispetto alla disciplina dell art 2 c.p. e dell art 30 legge 87, sta nel prevede per l ipotesi di abolitio o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice, la revoca della sentenza da parte del giudice dell esecuzione, attribuendo a questi il potere di incidere direttamente sulla sentenza del giudice di cognizione. La giurisprudenza si è interrogata sulla questione concernente la possibilità o meno di applicare la norma al singolo capo di accusa, ovvero, per converso, di consentire la scissione del singolo capo della sentenza e della risoluzione del giudicato formale in relazione ad aspetti meramente circostanziali o sanzionatori. Più precisamente, il quesito susseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di un aggravante, concerne la possibilità di una applicazione estensiva della fattispecie normativa di cui all art 673 c.p.p. alle ipotesi di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità delle stesse circostanze aggravanti; segnatamente, se è possibile l applicazione della norma processuale per singole frazione relative a singole ipotesi sanzionatorie irrogate sulla base della circostanza aggravante dichiarata illegittima. In linea generale, infatti, l art 673 c.p.p. è interpretato con riferimento alle fattispecie che prevedono un autonomo titolo di reato, cioè norme incriminatrici intese in senso stretto, con esclusione di tutte le norme penali ( cd in senso lato) che pure possono incidere sulla punibilità del fatto o sul quanto sanzionatorio ( quali, appunto le aggravanti).
Attenta giurisprudenza ha però osservato che l aggravante incide sulla fisionomia del fatto che senza di essa poterebbe dirsi astrattamente diverso; l eliminazione di un aggravante, perciò, rileva nell ordinamento negli stessi modi in cui agisce l eliminazione della norma incriminatrice. Ne consegue, secondo tale interpretazione, che non vi è ragione di differenziare gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma rispetto all aggravante. A questa conclusione la giurisprudenza è giunta attraverso un articolato percorso ermeneutico che trova la sua partenza nello schema originario dell art 2 comma 2 c.p. così come disciplinato dal codice Rocco. Secondo l originario disegno del legislatore, il giudicato poteva essere travolto solo nel caso di abolitio, ovvero solo ai sensi del comma 2 dell art 2. A questa ipotesi si aggiunse quella relativa alla declaratoria di illegittimità costituzionale di una fattispecie incriminatrice, a norma dell art 30 comma 4 l.n. 83 del 57 secondo la quale, quando, in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, viene pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Fuori da questi casi, qualsiasi modificazione della disciplina sanzionatoria che, quindi, non incidesse sul carattere della illiceità penale del fatto, non poteva avere alcuna efficacia retroattiva nel caso in cui fosse stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna. Così era previsto nell originario comma 3 dell art 2 c.p. Tale ricostruzione deve, però, essere in parte rivista alla luce della recente evoluzione legislativa che ha eroso ulteriormente eroso il principio di intangibilità del giudicato. Più precisamente, l attuale disposizione prevista dall art 2 c.p, comma 3, recita che se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente una pena pecuniaria la pena detentiva inflitta si converte nella pena pecuniaria. Dalla collocazione della norma, ovvero dopo la disposizione che regola l abolitio e prima del comma 4, si evince che tale disposizione si applica nel caso in cui la condanna a pena detentiva è irrevocabile. Quindi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell art 2 c.p. il giudicato viene travolto non solo nel caso di abolitio, ossia quando il fatto, per una legge successiva non è più previsto come reato, ma anche quando, pur mantenendo il fatto carattere di illiceità penale, muta in maniera sensibile il trattamento sanzionatorio, ovvero quando secondo la legge posteriore, è prevista la sola pena pecuniaria in luogo di quella detentiva prevista dalla legge precedente.
Pertanto, se il giudicato può essere travolto sia nell ipotesi di abolitio, sia quando la legge posteriore prevede una sanzione diversa da quella precedente, a fortiori, ritiene questa tesi giurisprudenziale, la stessa regola deve trovare applicazione in caso di dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione che prevede una circostanza aggravante. Se, infatti, in ragione del principio di uguaglianza, il legislatore ha previsto che la sentenza irrevocabile di condanna deve cedere il passo nel caso in cui muti il tipo di sanzione, allo stesso modo il giudicato deve essere travolto nel caso in cui venga eliminata una disposizione che prevedeva una circostanza aggravante idonea ad incidere sulla quantificazione della pena. Alla stessa conclusione, attraverso diverso percorso argomentativo, giungono i giudici della Suprema Corte in una recente sentenza del 2012, ritenendo che la vicenda va correttamente inquadrata e risolta applicando direttamente l art 30 della legge 83/57 che nei commi 3 e 4 sostanzialmente dispone che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e che quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. In questo caso il riferimento alla norma dichiarata incostituzionale può essere interpretato in relazione a qualsiasi tipologia di norma penale ( sostanziale), comprese quindi le circostanze aggravati, senza incontrare limitazioni che circoscrivono la portata dell art 673 c.p.p. Quindi, qualora lo straniero commetta un reato sul territorio dello Stato e dopo tale fatto sopravviene la dichiarazione di incostituzionalità dell aggravante della clandestinità, lo stesso non può essere maggiormente punibile a causa della mera condizione soggettiva; allo stesso modo, in ordine al principio di uguaglianza, deve essere eliminato allo straniero, che è stato condannato con sentenza definitiva il quid pluris di pena ricollegabile all aggravante dichiarata incostituzionale. In conclusione, la procedura di cui all art 673 c.p.p. relativa all ipotesi di revoca delle sentenze di condanna passate in giudicato quando sia stata abrogata o dichiarata incostituzionale la norma incriminatrice si applica in via estensiva anche alle ipotesi in cui sia stata dichiarata incostituzionale una circostanza aggravante, come nel caso della cd aggravante della clandestinità, con al conseguenza che quando l aggravante non sia risultata soccombente o equivalente con le concorrenti attenuati ed abbia comportato un aumento di sanzione in concreto applicata dal giudice, la frazione di pena riconducibile all effetto di aggravante deve essere dichiarata non eseguibile dal giudice di esecuzione