INTERESSI PASSIVI 1. Relazione governativa: le motivazioni 2. Vecchie e nuove norme 3. Problemi applicativi 4. Impatto sul reddito fiscale 5. Indicazioni operative Sandro Botticelli Commissione Diritto Tributario Nazionale
Relazione governativa: le motivazioni Obiettivi del Governo (Atto 1817 Senato) La costruzione di una fiscalità d impresa più semplice e intellegibile, la cui applicazione richieda oneri amministrativi ragionevoli e ponga minori incertezze applicative;la definizione di una normativa più stabile che garantisca la programmabilità degli investimenti e delle scelte imprenditoriali, soprattutto per gli investitori esteri; un prelievo tendenzialmente più leggero che favorisca la crescita e premi i comportamenti virtuosi
Segue: le motivazioni La riforma del 2003 ha portato nell ambito della deducibilità degli interessi passivi una estrema complessità (mia sottolineatura),dovendosi applicare ben tre norme per determinare gli interessi passivi deducibili, norme tra l altro di difficile interpretazione. La nuova norma mira a introdurre un unica regola di più immediata applicazione per ottenere la semplificazione degli adempimenti, la derivazione dal bilancio civilistico, un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, ma senza penalizzare in modo irreversibile le imprese sottocapitalizzate.
Segue: le motivazioni Le motivazioni che precedono fanno riferimento anche alle indicazioni della Commissione di Studio sull IRES presieduta dal prof. Biasco, contenute nella Relazione Finale (fine 2006) Alla luce di queste motivazioni si comprende la divisione delle nuove norme tra soggetti IRPEF e IRES: i primi non hanno bisogno di incentivi alla capitalizzazione e quindi deducono gli interessi in proporzione al rapporto tra ricavi esenti e ricavi totali mentre i secondi vengono decisamente invitati a migliorare i margini operativi e/o rafforzare il patrimonio legando la deducibilità degli interessi passivi al R O L
Vecchie norme sino 31 12 2007 Le nuove norme entrano in vigore dal primo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.07, (Legge 244/07 art 1 comma 34) quindi per la dichiarazione 2007 utilizziamo le vecchie norme del reddito d impresa cioè gli art. 96, 97 e 98, che valgono sia per i soggetti IRES che per quelli IRPEF, in base all art.56 TUIR.
Nuove Norme Art 1 Legge 244 comma 33 lettera b) e seguenti scinde sul trattamento degli interessi la norma IRPEF da quella IRES 1) IRPEF (+ soc. persone): Viene riscritto art 61 TUIR, abrogati art 62 e 63 (art 1 comma 33 lettera b) e c) : la deducibilità è ora legata al rapporto tra proventi imponibili e proventi totali, mentre in precedenza si applicava art.96, in forza del richiamo generale dell art 56. 2) IRES Viene riscritto art 96 (art 1 comma 33 lettera i) vengono abrogati gli art 97 (pro-rata patrimoniale) e 98 (thin cap), sostituiti dal precedente articolo.
ANALISI nuovo art. 96 Comma 1 : nuova definizione di deducibilità degli interessi passivi: fino a concorrenza degli interessi attivi (C 16),che comprendono anche gli interessi impliciti,(oic 15 pag.11) e per l eccedenza il 30% del R O L (N.B. comma 34: +10.000 per 2008 e + 5.000 per 2009 e dal 2010 riporto del ROL non utilizzato Comma 2: definizione di R O L (valori di bilancio, conforme alla ratio della norma), al netto ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali e dei canoni di leasing di beni strumentali.
Segue analisi art. 96 Comma 3: definizione di interessi passivi analisi C 17 per escludere quelli capitalizzati (rilevati anche in A 4) e quelli oggettivamente indeducibili analisi B8 per interessi impliciti nei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali (verificare il contratto) Non si considerano interessi impliciti su debiti commerciali (OIC 19 pag.30). Interessi moratori seguono la deducibilità ordinaria Comma 4: deducibilità in esercizi successivi, solo se c è capienza nel R O L
Segue analisi art. 96 Comma 5: esclusioni per banche,finanziarie e assicurazioni ma non per le holding di partecipazioni industriali. Sono anche escluse le società consortili per l esecuzione di lavori pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica per fornitura servizi o smaltimento rifiuti Comma 6: indeducibilità prioritaria (quindi da non considerare nei conteggi) per gli interessi delle immobiliari di gestione (art 90 comma 2) e quelli da imprese black list.inoltre interessi su obbligazioni con tassi eccedenti il limite massimo.
Segue analisi art. 96 Comma 7: consolidato nazionale, possibilità di confronto con un R O L unificato delle imprese aderenti Comma 8: società estere rientranti nel consolidamento
Problemi applicativi Prendere i valori civilistici a base del calcolo è certo semplice, ma se ci sono state riprese fiscali il ROL civilistico è sottostimato rispetto a quello fiscale Attenzione a definire correttamente gli interessi passivi capitalizzabili: prevale il criterio civilistico (Circ 73 del 27/5/1994 punto 3.39) e quindi verificare la corretta applicazione di OIC 16, e degli IAS che su questo concordano con i principi italiani.
Impatto sul reddito fiscale Se non vengono presi adeguati provvedimenti, è possibile un aumento del carico fiscale, data la condizione di sottocapitalizzazione e di largo ricorso al credito bancario di molte imprese che nella maggior parte dei casi non avevano problemi di pro-rata o thin-cap Infatti, dalle prime analisi, le imprese sottocapitalizzate che fanno largo ricorso al credito e non hanno R O L positivi sono penalizzate rispetto al vecchio sistema.
Indicazioni operative Predisporre i calcoli per valutare impatto fiscale Valutare opportunità di aumentare i mezzi propri, anche alla luce dei criteri di rating delle banche Basilea 2 Rinegoziare /ristrutturare il debito Miglioramenti di gestione ( aumentare produttività, nuovi investimenti ) Allungare i tempi di pagamento (?) Forma societaria ( le soc. di persone non hanno questi vincoli), ma evidenti rischi e regime PEX meno favorevole Possibile adesione al consolidato,da valutare con modifiche al consolidato.