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Transcript:

L ammissibilità e la disciplina del Trust interno Incontro di studi in occasione dei 50 anni di attività professionale del Dr. Giuseppe Girello Presentazione Sabato 11 maggio 2012 LA TASSAZIONE NEL TRUST E PROFILI ELUSIVI Riferimenti normativi e di prassi Profili generali dell istituto Struttura del Trust Soggetti del Trust Funzioni del Trust : costituzione del trust e atto dispositivo determinazione del reddito il trust residente il trust non residente Pietro Ebreo Dottore Commercialista Revisore Legale Professore aggiunto MIP Politecnico Milano EBREO & Partners Milano

Riferimenti normativi e di prassi Riferimenti normativi e di prassi FONTI NORMATIVE Convenzione dell Aja del 1.7.1985 Artt. 73, 143 (e segg.) TUIR Art. 44, co. 1, lett. g-sexies), TUIR L. 296/2006 Art. 4, co. 1, lett. q), L. 344/2003 D.Lgs. 346/1990 (TUS) D.Lgs. 347 /1990 (TUIC) PRASSI Circ. Agenzia Entrate n. 48 del 6.8.2007 Circ. Agenzia Entrate n. 3 del 22.1.2008 Circ. Agenzia Entrate n. 43 del 10.10.2009 Circ. Agenzia Entrate n. 61 del 27.12.2010 Circ. Agenzia Entrate n. 38 del 1.8.2011 Ris. Agenzia Entrate n. 278 del 4.10.2007 Ris. Agenzia Entrate n. 4 del 4.1.2008 Ris. Agenzia Entrate n. 81 del 7.3.2008 Ris. Agenzia Entrate n. 425 del 5.11.2008 Ris. Agenzia Entrate n. 110 del 23.4.2009 Nota Agenzia Entrate n. 97836 del 29.12.2009

Profili generali dell istituto Profili generali dell istituto Il Trust è un istituto creato dai tribunali di equità dei paesi di Common Law, per regolare una molteplicità di rapporti giuridici, in particolare in materia di successioni, diritto societario e fiscale. Sebbene il Trust presenti alcuni caratteri in comune con istituti previsti dal diritto italiano (il mandato senza rappresentanza, il contratto a favore di terzo, il negozio fiduciario, il fondo patrimoniale ecc.), esso non è, però, riconducibile ad un analogo istituto esistente nel nostro sistema.

Struttura del Trust Struttura del Trust Solo in seguito alla ratifica della Convenzione dell Aja dell 1.7.85, avvenuta con la L. 364/89 ed entrata in vigore l 1.1.1992, il Trust è diventato un istituto riconosciuto dal diritto italiano. In linea di principio, il Trust è il rapporto in virtù del quale un determinato soggetto, definito Settlor, trasferisce ad un altro soggetto, denominato Trustee, alcuni beni perché egli li amministri: nell interesse di uno o più BENEFICIARI per un determinato SCOPO

Struttura del Trust I beni del Trust sono attribuiti al Trustee dal disponente o da terzi per conto di quest ultimo, mediante negozi dispositivi, fra vivi o mortis causa, che possono essere contemporanei, antecedenti o successivi al negozio istitutivo del Trust e determinano l affidamento dell oggetto della disposizione al Trustee per il perseguimento dello scopo del Trust e la sua conseguente segregazione nel patrimonio del Trustee. L effetto più importante prodotto dall istituzione di un Trust è configurato dalla segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni posti in Trust costituiscono un patrimonio segregato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del Trustee, cosicché essi non possono essere escussi dai debitori del Trustee, né dai debitori del disponente.

Soggetti del Trust Soggetti del Trust Disponente Trasferisce i propri beni al Trustee Necessari Trustee Diviene titolare dei beni e li deve amministrare Beneficiario Soggetti nel cui interesse i beni devono essere gestiti Eventuali Protector Deve supervisionare l attività del trustee

Funzioni del Trust Funzioni del Trust Il Trust può rispondere ad esigenze disparate. Realizzare complesse operazioni commerciali Gestire il passaggio generazionale dell impresa TRUST Realizzare la separazione tra beni aziendali e familiari Proteggere il patrimonio personale dall attacco dei creditori Preservare beni di proprietà con massima riservatezza

Il regime di tassazione del Trust può essere delineato distinguendo quattro aspetti: Costituzione del Trust Atto Dispositivo Atto Istitutivo del Trust Atto Dispositivo Trasferimento dei beni al Trustee I redditi prodotti dal Trust L assegnazione ai beneficiari Trust Residente (opaco e trasparente) Trust Non Residente (opaco e trasparente)

COSTITUZIONE DEL TRUST E ATTO DISPOSITIVO

Atto istitutivo del Trust Con l atto istitutivo del Trust il disponente esprime la volontà di istituire il Trust. Non è detto che in tale momento vi sia anche il trasferimento dei beni. Se così è, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sconta l imposta di registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale se concluso in Italia. Imposta di registro in misura fissa 168

Atto Dispositivo L atto dispositivo, con il quale il settlor vincola i beni in Trust, è un negozio a titolo gratuito, assoggettato quindi all imposta sulle successioni e donazioni ex art. 2, comma 47, DL 262/06 Secondo la Circ. 48/E del 2007, il trust è un rapporto giuridico complesso, che ha un unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust sono collegate alla medesima causa. Ne consegue che il vincolo di destinazione viene costituito ab origine a favore del beneficiario, quale espressione della volontà liberale a favore dello stesso. Il presupposto impositivo è rappresentato, dunque, dal vincolo di destinazione sui beni imposto dal disponente, indipendentemente dall esistenza o meno di beneficiari, sia esso disposto per testamento o per atto inter vivos.

Ai fini della tassazione occorre quindi guardare al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario al momento della costituzione del vincolo. Trust con beneficiari individuati Trasferimenti realizzati per successione o donazione a favore: Coniuge Parenti in linea retta Altri parenti entro il IV grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale entro il III Altri soggetti Imposta di successione 4% 6% 8% Franchigia 1.000.000 euro 100.000 per fratelli Trust con beneficiari NON individuati Se il beneficiario del TRUST non identificato non saranno applicabili le franchigie per abbattere la base imponibile mentre l aliquota dell imposta è quella massima, 8%

Le imposte ipotecarie e catastali Le imposte ipotecarie e catastali si applicano al momento della costituzione del vincolo su beni immobili o diritti reali immobiliari, al momento dello scioglimento del vincolo, nonché su tutti i trasferimenti effettuati durante il vincolo. In particolare: per la trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari; per la voltura catastale dei medesimi atti; per la trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Determinazione del reddito La tassazione del Trust implica, in primo luogo, che venga determinato il reddito del trust, secondo le regole Infatti, il trust è tenuto a determinare il proprio reddito a mezzo di apposita dichiarazione, salvo poi: L obbligo di assolvere la relativa obbligazione d imposta solo per quei redditi che non siano imputati ad altri; L obbligo di trasferire il reddito ai beneficiari, non assolvendo su di esso le relative imposte, nei casi contemplati dall art. 73 co. 2, del TUIR (ovvero, nel caso in cui i beneficiari siano individuati).

Tipologie di Trust: Trasparenti e Opachi È possibile infatti distinguere il regime impositivo applicabile al Trust, a seconda che l atto istitutivo del trust identifichi o meno i beneficiari del trust stesso. Così, seguendo l impostazione adottata anche dall Agenzia delle Entrate nella circolare 6.8.2007 n. 48, si individuano due principali tipologie di Trusts: Trust Opachi I beneficiari NON vengono individuati I redditi vengono tassati direttamente in capo al Trust Trust Trasparenti I beneficiari vengono individuati I redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari

Il c.d. Trust di accumulo È possibile, tuttavia, come precisa la circolare 48/2007, che un trust sia al contempo opaco e trasparente, come avviene nel caso in cui l atto istitutivo preveda che una parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e l altra parte sia attribuita ai beneficiari (c.d. trust di accumulo ). In tal caso: il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust; il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, sarà imputato ai beneficiari. Pertanto dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuita al trust sulla quale il trust stesso assolverà l IRES nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.

Ulteriori deroghe alla trasparenza del Trust Inoltre la trasparenza fiscale del Trust non può trovare applicazione nelle ipotesi: TRUST DISCREZIONALE - quando il trustee ha la facoltà di decidere se erogare o non erogare, a favore dei beneficiari individuati, le somme o i valori costituiti dai redditi prodotti dal trust, ovvero di scegliere i beneficiari cui attribuire il reddito del trust all interno di una lista predisposta dal disponente; di taluni redditi di natura finanziaria del trust soggetti a RITENUTA A TITOLO D IMPOSTA o ad IMPOSTA SOSTITUTIVA.

Criteri per la imputazione del reddito 1. Verifica della residenza 3. Determinazione del reddito Trust residente Trust non residente Attività di impresa prevalente ( Art. 81 Tuir) Attività di impresa non prevalente (Art. 142 Tuir) 2. Verifica dell attività esercitata 4. Imputazione del reddito A seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, il trust è assimilato: A seconda della natura (opaco o trasparente) il reddito sarà tassato: agli enti non commerciali agli enti commerciali agli enti non residenti in capo al trust medesimo in capo ai beneficiari

1. La residenza del Trust La legge Finanziaria per il 2007 non ha previsto una disciplina specifica per la definizione della residenza fiscale del trust. Di conseguenza, ai trusts si applicheranno le regole generali previste, in materia, dal TUIR. Pertanto si considerano residenti in Italia gli enti che per la maggior parte del periodo d imposta hanno: la propria sede legale; ovvero la propria sede amministrativa; ovvero l oggetto della propria attività.

Il legislatore ha, inoltre, previsto, allo scopo di contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione di trusts all estero, due ipotesi in cui il trust costituito all estero può essere considerato residente in Italia. In particole quando: almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia; successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un attribuzione di beni immobili, diritti reali immobiliari o l imposizione di vincoli di destinazione su tali beni. Il presupposto comune per l operatività delle due nuove presunzioni di residenza contenute nel nuovo art. 73 co. 3 del TUIR è rappresentato dall istituzione del trust in uno Stato non appartenente alla c.d. white list (art. 168-bis Tuir), ovvero alla lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Ai fini della tassazione in base alla residenza: Trust residenti Sono tassati in relazione a tutti i redditi da essi (ovunque) prodotti, secondo il principio del world wide income; Trust non residenti Sono tassati in relazione ai soli redditi prodotti in Italia.

2. Attività esercitata dal Trust A seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, il trust è assimilato: agli enti non commerciali residenti se non ha per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; agli enti commerciali residenti se ha per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; agli enti non residenti, se ha la residenza fiscale all estero.

3. Determinazione del reddito Individuata l attività del Trust, il suo reddito complessivo sarà determinato per i Trust commerciali secondo le regole del reddito di impresa mentre per i trust non commerciali sommando tutte le singole categorie reddituali che hanno concorso alla sua formazione. ESERCENTE ATTIVITA DI IMPRESA NON ESERCENTE ATTIVITA DI IMPRESA Fattore unificante della commercialità (art. 81 Tuir) REDDITO DI IMPRESA Il reddito complessivo si determina sommando tutte le singole categorie reddituali come per gli enti non commerciali (art. 143 ss. Tuir). (Redditi fondiari, reddito di capitale, redditi di impresa e redditi diversi )

IL TRUST RESIDENTE - Trust Opaco - Trust Trasparente

Il Trust residente Se il Trust è qualificato come residente, sarà tassato in Italia sui redditi, ovunque prodotti, in applicazione del principio del word wilde income. Come già accennato, per la determinazione dei redditi in capo al Trust residente occorre distinguere se il Trust ha, o meno, per oggetto esclusivo o principale, l esercizio di attività commerciali. In caso affermativo il reddito del Trust, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni della Sezione I, Capo II, Titolo II del Tuir. Diversamente, se il Trust residente non ha per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, il suo reddito, ai sensi dell art. 143 del Tuir, è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti, ed è determinato secondo le disposizioni del Capo III, Titolo II, del Tuir.

Ottimizzazione dei flussi dei dividendi in Trust opaco: Utile di fonte italiana: Quando il TRUST non ha beneficiari (di reddito) individuati, l imposizione avviene solo in capo al TRUST, indipendentemente dalla sua natura (commerciale o non commerciale). Quando il beneficiario verrà individuato non c è ulteriore livello di tassazione La tassazione si esaurisce in capo al Trust 1,375% FONTE TRUST RESIDENTE Commerciale Tax 1,375% (27,50% su un imponibile del 5%) Italiana Non commerciale Tax 1,375 % (27,50% su un imponibile del 5%)

Utile di fonte estera: Nel caso in cui gli utili derivino dalla partecipazione in società non residenti l esenzione del 95% è condizionata alla residenza della società della quale si detengono le partecipazioni in uno Stato o territorio non appartenente alla black list di cui al DM 21.11.2001. In caso contrario, l utile, se non già tassato ai sensi della disciplina CFC, è integralmente imponibile. FONTE TRUST RESIDENTE Provenienti da: Commerciale partecipata white list: imponibile 5% partecipata black list: imponibile 100% Estera Provenienti da: Non commerciale partecipata white list: imponibile 5% partecipata black list: imponibile 100%

Ottimizzazione dei flussi dei capital gains in Trust opachi In ipotesi di cessione di partecipazioni qualificate, poiché il beneficiario non è individuato, la tassazione della plusvalenza avviene solo in capo al TRUST al 13,67% (27,5% su un imponibile di 49,72%), mentre la successiva erogazione ai beneficiari avviene sempre in esenzione. TRUST TERZI Part. in OP Viceversa, se la plusvalenza è non qualificata è soggetta ad imposta sostitutiva del 20%. Partecipazione qualificata 13,67% Partecipazione non qualificata 20%

Tassazione dei redditi di natura finanziaria Nell ipotesi in cui il trust residente percepisca i redditi di natura finanziaria il regime impositivo applicabile dipende, essenzialmente, dalla natura dell emittente. EMITTENTE TRUST RESIDENTE Obbligazioni Ritenuta 20% SOCIETÀ CON AZIONI NON QUOTATE Non conta più la durata del prestito obbligazionario Non conta più la misura del tasso di interesse La ritenuta su indicata avviene : a titolo di acconto se il trust esercita attività commerciale; a titolo d imposta se il trust esercita attività non commerciale.

Nel caso di obbligazioni emesse da grandi emittenti (ovvero banche e società per azioni quotate in mercati regolamentati), il trattamento fiscale dei redditi derivanti da tali titoli varia a seconda del soggetto che percepisca i redditi, distinguendo i soggetti c.d. nettisti (all interno dei quali possono rientrare i trust non commerciali) dai soggetti c.d. lordisti (all interno dei quali possono rientrare i trust commerciali). EMITTENTE TRUST RESIDENTE Trust commerciale Nessuna ritenuta Imposizione in sede di dichiarazione GRANDI EMITTENTI Trust non commerciale Imposta sostitutiva del 20%

Proventi Immobiliari I proventi immobiliari del trust subiscono imposizione se l immobile da cui derivano: si trova ubicato in Italia; o è (o deve essere) iscritto, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano; nel caso di trust immobiliare residente in Italia, i redditi derivanti dallo sfruttamento dell immobile potrebbero essere oggetto di tassazione anche ove l immobile fosse ubicato all estero, posto che i suoi frutti (canoni di locazione) potrebbero essere attribuiti a dei beneficiari (residenti o meno in Italia). In tal caso, infatti, si rientrerebbe nell ipotesi prevista dall art. 23, co. 1, lett. b), del TUIR, ovvero quella dei redditi di capitale attribuiti da un soggetto residente in Italia.

La trasparenza del Trust residente: Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto il Trust residente imputa per trasparenza i propri redditi: ai beneficiari residenti ai beneficiari non residenti (tale reddito viene tassato in Italia in quanto prodotto in Italia ai sensi dell art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR, posto che si tratta di reddito di capitale corrisposto da un soggetto residente)

Ottimizzazione dei flussi di dividendi con Trust trasparente: Quando i beneficiari sono individuati, il TRUST si limita a determinare il proprio reddito (imponibilità del dividendo parti al 5%), che imputa per trasparenza in capo ai beneficiari ove è tassato quale reddito di capitale ai sensi dell art. 44, comma 1, lett. g-sexies del TUIR). Pertanto: La tassazione dei dividendi erogati dalla società sia in ipotesi di Trust commericiale che non commerciale subisce una tassazione del 2.15 %, pari al 43% su un imponibile del 5% (art. 4, lett. q) D.Lgs 344/2003). FONTE TASSAZIONE SUL BENEFICIARIO Commerciale Tax 2,15% Italiana Non commerciale Tax 2.15%

Ottimizzazione dei flussi di dividendi con Trust trasparente: Utile di fonte estera: Nel caso in cui gli utili derivino dalla partecipazione in società non residenti l esenzione del 95% è condizionata alla residenza della società della quale si detengono le partecipazioni in uno Stato o territorio non appartenente alla black list di cui al DM 21.11.2001. In caso contrario, l utile, integralmente imponibile, è tassato in capo al beneficiario con la propria aliquota progressiva (max. 43%) FONTE TASSAZIONE SUL BENEFICIARIO Estera Commerciale Provenienti da: partecipata white list: imponibile 5% partecipata black list: imponibile 100% Provenienti da: Non commerciale partecipata white list: imponibile 5% partecipata black list: imponibile 100%

Ottimizzazione dei flussi dei capital gains Nel caso in cui il beneficiario è individuato, in ipotesi di partecipazione qualificata, il reddito imponibile del TRUST, pari sempre al 49,72% della plusvalenza, è imputato per trasparenza ai beneficiari subendo un imposizione massima del 21,38% (pari all applicazione dell aliquota Irpef del 43% sul 49,72% della plusvalenza). TRUST TERZI Part. in OP Se, viceversa, la plusvalenza è non qualificata, essa è soggetta ad imposta sostitutiva del 20%. Partecipazione qualificata 21.38% Partecipazione non qualificata 20%

IL TRUST NON RESIDENTE - Trust Opaco - Trust Trasparente

Il Trust non residente: redditi prodotti all estero Se il Trust è qualificato non residente, in applicazione dell art. 23 del Tuir, sarà tassato in Italia solo per i redditi prodotti nello Stato. Per quanto riguarda il trattamento dei redditi prodotti all estero dal Trust non residente, questi sono chiaramente non imponibili in Italia e, quando erogati a beneficiari residenti, sono tassati in capo a quest ultimi nel momento dell effettiva percezione (principio di cassa) quale reddito di capitale ai sensi dell art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del Tuir. REDDITI DEL TRUST NON RESIDENTE PRODOTTI ALL ESTERO Non imponibili in Italia Beneficiario Residente Beneficiario non Residente DISTRIBUZIONE Reddito di capitale Non imponibile in Italia

Il Trust non residente: redditi prodotti in Italia Per quanto riguarda, invece, il trattamento dei redditi prodotti in Italia dal Trust non residente vale quanto segue: nella determinazione del suo reddito (sia che esso eserciti attività commerciale, sia in caso contrario), dovranno essere considerati solo i redditi prodotti nello Stato ai sensi dell art. 23 del Tuir; questo reddito, così come determinato in capo al Trust, è tassato: in capo al trust stesso, se i beneficiari non sono identificati (Trust opaco); in capo ai beneficiari (residenti) se identificati, (Trust trasparente)

Trust Opaco Trust Trasparente Beneficiario non Individuato Beneficiario Residente Beneficiario Non Residente IRES IMPUTATO PER TRASPARENZA IRES SUI REDDITI PRODOTTI IN ITALIA AI SENSI DELL ART. 23 TUIR SUI REDDITI PRODOTTI IN ITALIA AI SENSI DELL ART. 23 TUIR IRRILEVANTE LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI RESIDENTI REDDITO DI CAPITALE IRRILEVANTE LA SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI

Ottimizzazione dei flussi dei dividendi con Trust opachi: Utile di fonte italiana: Quando il TRUST non ha beneficiari individuati, l imposizione avviene solo in capo al TRUST. Quando il beneficiario verrà individuato non c è ulteriore livello di tassazione FONTE TRUST NON RESIDENTE 27% - Ritenuta a titolo d imposta Art. 27, comma 3 Dpr 600/1973 Italiana 1.375% - Ritenuta a titola d imposta se corrisposti a Trust soggetti ad imposta sul reddito in Stati UE o SEE Art. 27, comma 3-ter Dpr 600/1973

Ottimizzazione dei flussi dei capital gains In ipotesi di cessione di partecipazione qualificata in società italiana, il reddito imponibile del TRUST è pari al 49,72% della plusvalenza. TERZI Se, viceversa, la plusvalenza è non qualificata, essa è soggetta ad imposta sostitutiva del 20%. Quando il beneficiario verrà TRUST Part. in ITA individuato non c è ulteriore livello di tassazione Partecipazione qualificata 49.72% Partecipazione non qualificata 20%

Ottimizzazione dei flussi dei dividendi Se il Trust non è residente, poiché è tassato solo sui redditi prodotti nel territorio, ed il dividendo in esame non lo è, non ha redditi da dichiarare in Italia. TRUST Quando i beneficiari percepiscono i dividendi dal Trust dovranno dichiararli quali reddito di capitale. Soc. Op In questo caso, poiché il reddito non è determinato dal Trust in Italia, il percettorebeneficiario non beneficia dell imponibilità limitata al 5%, poiché deve tassare integralmente quanto ricevuto.

Ottimizzazione dei flussi dei capital gains Analoga situazione (ed imposizione) si determina in sede di cessione della partecipazione da parte del Trust. Tale cessione non determina materia imponibile in Italia, mentre il flusso di reddito che viene distribuito dal Trust alla persona fisica italiana subisce sempre l imposizione quale reddito di capitale ai sensi dell art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del Tuir. TRUST TERZI Part. in OP

Contatti Contatti p.ebreo@ebreoepartners.com Indirizzo: Via Camperio, 9-20123 Milano (MI) Tel: +39 02 30322 550 (4 linee r.a.) Fax: +39 02 30322 551