L UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2014-2015 Come noto, la compensazione c.d. orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a 10.000 annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale. La compensazione c.d. verticale, ossia la compensazione del credito in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione. L UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2014 Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, costituisce compensazione orizzontale la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico. L utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l imposta dovuta a saldo, acconto e versamento poiché configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell eccedenza IVA a credito, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale. Nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E, la stessa Agenzia ha aggiunto che le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Nel caso, ad esempio, del saldo IVA a debito 2011 (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA primo trimestre 2012 (codice tributo 6036), il credito è relativo ad un periodo successivo a quello del debito da estinguere. Considerato che per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione le stesse devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24. Tali compensazioni rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro. Per opposti motivi, non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, del credito 2011 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2011) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2012 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2012). Tale forma di detrazione trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2013. Va evidenziato che per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a 15.000 annui è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. CASO A UTILIZZO PARI O INFERIORE A 10.000 In presenza di un credito IVA 2011 di importo pari o inferiore a 10.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la
compensazione dei crediti tributari / previdenziali. CASO B UTILIZZO SUPERIORE A 10.000 Le limitazioni in esame sono riferite all importo del credito IVA 2011 utilizzato in compensazione e non all ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2011 pari a 50.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all ammontare di 10.000. Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2012. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità. UTILIZZO DEL CANALE TELEMATICO PER I MODD. F24 Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a 10.000 è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Per la compensazione del credito IVA per importi superiori ad 10.000 annui il mod. F24 va inviato all Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare in via anticipata la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dall 1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche nel caso in cui l importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a 10.000. La compensazione del credito IVA 2011 per importi superiori a 10.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2012. I contribuenti possono in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all interno del mod. UNICO fermo restando l obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a 10.000 annui. Prevedendo utilizzi superiori a 15.000 alla dichiarazione IVA deve essere apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell organo di controllo attestante l esecuzione dei controlli di cui all art. 2, comma 2, DM n. 164/99. Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale senza il visto di conformità, per il quale l utilizzo del credito in compensazione è ammesso fino a 15.000, può comunque modificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva nei termini / integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore. ESONERO PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA Va evidenziato che i contribuenti che presentano il mod. IVA 2012 in forma autonoma entro febbraio, sono esonerati dalla presentazione dalla Comunicazione dati IVA relativa al 2011. L UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2010
Il residuo credito IVA 2010 risultante dal mod. IVA 2011 può essere utilizzato nel 2012 senza alcun limite fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2012. Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2011. Ciò trova applicazione fino all importo di 15.000 per il credito IVA 2010 non certificato, mentre senza limiti per il credito IVA 2010 certificato. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2010 pari a 80.000 certificato nel mod. IVA 2011, utilizzato nel 2011 per 65.000, nel 2012 il contribuente potrà utilizzare senza limiti il residuo importo di 15.000 fino alla presentazione del mod. IVA 2012. Analogamente per i crediti trimestrali relativi al 2011 risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno. IL REGIME SANZIONATORIO In merito al regime sanzionatorio nella citata Circolare n. 1/E l Agenzia delle Entrate specifica che è applicabile la sanzione del 30%, prevista nel caso di omesso versamento ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, alle seguenti fattispecie: compensazione di crediti di ammontare superiore a 10.000, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale; compensazione di crediti di ammontare superiore a 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. ESEMPLIFICAZIONI Esempio 1 Credito IVA 2011 11.000 di cui destinato alla compensazione orizzontale 7.000 In tale situazione al contribuente non sono applicabili le limitazioni previste per la compensazione orizzontale del credito IVA 2011. In particolare non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2012. Esempio 2 Credito IVA 2011 13.000 di cui destinato alla compensazione orizzontale 12.000 Nella situazione sopra prospettata il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2011 fino a 10.000. Per la compensazione orizzontale dell ulteriore credito a disposizione è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2012.
L utilizzo del credito IVA 2011 è così individuato: dall 1.1.2012 per importi fino a 10.000; se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata entro il 29.2.2012, l utilizzo di 2.000 (eccedenza del limite di 10.000) è possibile dal 16.3.2012; se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata dall 1.3 al 31.3.2012, l utilizzo di 2.000 (eccedenza del limite di 10.000) è possibile dal 16.4.2012; e così via. Obbligo di utilizzo Entratel/Fisconline per i modd. F24: SI per gli utilizzi eccedenti 10.000; suggerito anche per gli utilizzi fino a 10.000. Esempio 3 Credito IVA 2011 30.000 di cui destinato alla compensazione orizzontale 21.000 Oltre alle considerazioni di cui all esempio n. 3 va tenuto presente che il contribuente deve richiedere l apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA 2011 per importi superiori a 15.000. L utilizzo del credito IVA 2011 è così individuato: dall 1.1.2012 per importi fino a 10.000; se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata entro il 29.2.2012, l utilizzo di 11.000 (eccedenza del limite di 10.000) è possibile dal 16.3.2012; se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata dall 1.3 al 31.3.2012, l utilizzo di 11.000 (eccedenza del limite di 10.000) è possibile dal 16.4.2012; e così via. Obbligo di utilizzo Entratel/Fisconline per i modd. F24: SI per gli utilizzi eccedenti 10.000; suggerito anche per gli utilizzi fino a 10.000. Esempio 4
Credito IVA 2011 40.000 di cui destinato alla compensazione verticale (IVA da IVA) 40.000 Nel caso prospettato avendo deciso di utilizzare il credito IVA 2011 in sede di liquidazioni IVA periodiche, ancorché tramite la presentazione del mod. F24, non sono applicabili le limitazioni per la compensazione del credito IVA 2011. Esempio 5 Credito IVA 2010 70.000 di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2011 38.000 Nel caso prospettato il credito IVA 2010 è stato certificato nel mod. IVA 2011 e pertanto è possibile utilizzarlo nel 2012 fino a quando non viene fatto confluire nel mod. IVA 2012, ossia fino a quando non viene rigenerato quale credito IVA 2011 (l ammontare del credito IVA 2010 utilizzabile senza limiti nel 2012 è pari a 32.000). A questo punto le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA 2012. Esempio 6 Credito IVA 2010 20.000 di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2011 11.000 Nel caso prospettato il credito IVA 2010 non è stato certificato nel mod. IVA 2011 e pertanto è possibile utilizzarlo liberamente nel 2012 fino a quando non viene raggiunto il limite di 15.000 e fino a quando non viene fatto uonfluire nel mod. IVA 2012, ossia finché non viene rigenerato quale credito IVA 2011 (l ammontare del credito IVA 2010 utilizzabile senza limiti nel 2012 è pari a 4.000). A questo punto le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA 2012. IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2012 Come sopra accennato la compensazione del credito IVA annuale nel mod. F24 per importi superiori a 15.000 annui necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione oltre che dal rappresentante legale della società anche dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto di cui all art. 2, comma 2, DM n. 164/99. Con riferimento agli Enti locali l Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.9.2010, n. 90/E
ha riconosciuto che la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all articolo 234 del TUEL sottenda la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, abbia la stessa valenza giuridica del visto di conformità previsto dall articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono espressamente individuati dall art. 35, D.Lgs. n. 241/97, ossia: dottore commercialista / esperto contabile; consulente del lavoro; perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; abilitato alla trasmissione telematica responsabile dell assistenza fiscale di un CAF imprese. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per poter apporre il visto di conformità devono essere soddisfatte le condizioni di seguito esaminate. 1. Tenuta contabilità e predisposizione dichiarazione Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto che appone il visto. Come disposto dall art. 23, DM n. 164/99, e confermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando sono tenute / predisposte: direttamente dal contribuente; da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale; a condizione che tali attività siano eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato. Si rammenta che nella citata Circolare n. 57/E, l Agenzia delle Entrate consente al contribuente di rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all apposizione del visto, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità.
In tal caso il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. Con riguardo alle società di servizi, l Agenzia nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E precisa che: 1. in presenza di più di 2 soci tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la orma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più professionisti che siano abilitati all apposizione del visto di conformità ; 2. il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei professionisti abilitati deve sussistere per l intero periodo d imposta e fino al rilascio del visto. In mancanza di tale requisito temporale si configura un ipotesi di tenuta delle scritture contabili da parte di un soggetto non abilitato al rilascio del visto con conseguente possibilità, per il contribuente, di rivolgersi ad un CAF imprese ovvero ad un professionista abilitato. 2. Possesso polizza assicurativa Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità. A tal fine: 1. la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell assistenza fiscale senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione; 2. il massimale della polizza, come previsto dall art. 6, DM n. 164/99, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a 1.032.913,80; 3. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante in franchigia; 4. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Un professionista che svolge l attività in uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio per i rischi professionali a condizione che la stessa preveda un autonoma copertura per l attività di assistenza fiscale con l indicazione dei professionisti abilitati e rispetti le sopra citate condizioni. 3. Comunicazione preventiva alla DRE Il professionista deve presentare alla competente Direzione Regionale delle Entrate una specifica comunicazione al fine di essere iscritto nell apposito elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. Come precisato dall Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 24.2.2010: tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell elenco
centralizzato dei soggetti abilitati all apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione. L iscrizione nell elenco, come peraltro già chiarito dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 57/E, è effettuata con effetto retroattivo, ossia con valenza dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE.