A cura dello Studio Battaini, Corso Sempione 15, Gallarate e-mail : infocsp@tin.it SOMMARIO 1. IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER RAPPRESENTANTI E AGENTI DI COMMERCIO 2. LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI Pagina 1 di 7
1. IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER RAPPRESENTANTI E AGENTI DI COMMERCIO Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio). È compito delle ditte mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei contributi, oltre che dare notizia ai propri agenti degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti. Per l anno 2011 i minimali contributivi e i massimali provvisionali sono invariati rispetto a quelli previsti per l anno 2010. Tali adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito web www.enasarco.it, effettuando una preventiva iscrizione sia dell agente che della ditta mandante. Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi. ALIQUOTA Il contributo da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 13,50%. Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all agente anche se non ancora pagate (per competenza). OBBLIGO CONTRIBUTIVO La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 6,75%. La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni. SCADENZE DI PAGAMENTO I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, osservando le seguenti date: Trimestre di riferimento Scadenza I (1 gennaio 2011-31 marzo 2011) 20 MAGGIO 2011 II (1 aprile 2011-30 giugno 2011) 20 AGOSTO 2011 III (1 luglio 2011-30 settembre 2011) 20 NOVEMBRE 2011 IV (1 ottobre 2011-31 dicembre 2011) 20 FEBBRAIO 2012 Pagina 2 di 7
MASSIMALI PROVVIGIONALI Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia pluri o monomandatario. Per l'anno 2011 il limite del massimale provvigionale annuo è di 15.810,00 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed 27.667,00 per il preponente dell'agente monomandatario. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d anno, il massimale provvisionale non è frazionabile. Per il contributo minimale è prevista la frazionabilità per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell anno, con i seguenti principi fondamentali: MINIMALI CONTRIBUTIVI il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo; in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. Per l'anno 2011 l importo del minimale è pari ad 789,00 per gli agenti monomandatari e ad 396,00 euro per gli agenti plurimandatari. AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali il pagamento dei contributi (in questo caso destinato solo al Fondo di Assistenza e non al Fondo di Previdenza) è a totale carico della ditta mandante, senza osservanza di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo di Previdenza. Provvigioni annue Contributo Fino ad 13.000.000,00 2,00% Da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 Da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 1,00% 0,50% Oltre 26.000.000,00 0,10% Pagina 3 di 7
2. LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI REGISTRAZIONE POSSIBILE FINO AL 16 GIUGNO 2011 Il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale, ed in vigore dal 7 aprile 2011, ha introdotto un imposta sostitutiva in gergo denominata "cedolare secca sugli affitti" (art.3 del citato D.Lgs.). Tale imposta è sostitutiva: dell Irpef e delle relative addizionali dell imposta di registro dell imposta di bollo dovute sui canoni percepiti da persone fisiche proprietarie o titolari di diritto reale di godimento sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. Già nel corso del 2011 i contribuenti avranno quindi la facoltà di scegliere se assoggettare i canoni percepiti a tale imposta sostitutiva, calcolata come diremo in seguito, ovvero tassare le locazioni come nel passato con versamento dell imposta di registro e di bollo. La scelta è surrogata ad un calcolo di convenienza diverso e necessario per singolo contribuente. In relazione al registro e al bollo la cedolare secca andrà a sostituire anche le imposte dovute sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione ma non le imposte dovute nel caso di cessione del medesimo. L opzione per la cedolare secca comporta la rinuncia per l intera durata dell opzione all aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, compresa la variazione Istat dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Soggetti interessati Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento su immobili abitativi oggetto di locazione. le società Non possono applicare l agevolazione gli enti non commerciali coloro che la porrebbero in essere nell esercizio di attività di impresa o di arti e professioni (ovvero in relazione agli immobili strumentali o relativi all attività di impresa o di arti e professioni). Immobili interessati L opzione può essere esercitata per gli immobili abitativi accatastati nelle categorie da A1 a A11 e relative pertinenze locate congiuntamente all abitazione; restano esclusi gli immobili A10 (uffici o studi privati). Pagina 4 di 7
Obblighi del locatore Il locatore che decide di avvalersi del regime agevolativo delle cedolare secca deve darne opportuna comunicazione al conduttore attraverso raccomandata. L opzione può essere esercitata in sede di registrazione del contratto compilando il modello semplificato Siria oppure il modello 69. Se : Modello semplificato Siria Modello 69 Se: utilizzo presentazione termine di presentazione il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non è superiore a tre tutti i locatori esercitano l opzione per la cedolare secca si è in presenza di una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione dal locatore se abilitato ai servizi telematici o tramite un intermediario abilitato esclusivamente in via telematica. entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto; se la data di decorrenza è anteriore alla data della stipula 30 giorni dalla data di decorrenza; per la registrazione tardiva del contratto di locazione è necessario recarsi presso un ufficio dell Agenzia. non ricorrono i requisiti per poter utilizzare il modello Siria Cartacea entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto Nel caso di opzione esercitata in annualità successive alla prima ed entro il termine per il versamento dell imposta di registro non si utilizza il modello 69 Nel caso di proroga e risoluzione anticipata l opzione è esercitata nel termine per il versamento dell imposta di registro mediante modello 69 Effetti dell opzione L opzione vincola il locatore per l intera durata del contratto o della proroga, ovvero per il residuo periodo nei casi in cui l opzione venga esercitata per le annualità successive. L opzione potrà essere revocata in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata l opzione purché entro il termine previsto per il pagamento dell imposta di registro relativa all annualità di riferimento. Sarà in ogni caso ancora possibile esercitare l opzione nelle annualità successive. Il reddito assoggettato a cedolare secca non concorrerà alla determinazione del reddito complessivo e quindi su di esso non possono farsi valere detrazioni e deduzioni mentre esso potrà essere considerato nel calcolo del reddito per la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di determinati requisiti reddituali (Isee, familiari a carico, ). Calcolo e versamento della cedolare L importo della cedolare secca si calcola applicando sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti: un aliquota del 21%; un aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato. L imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef in acconto e saldo. Pagina 5 di 7
Occorre distinguere cosa accade per il 2011 da quello che sarà l applicazione della norma a regime: acconto acconto del 16/06/11 acconto del 30/11/11 2011 2012 e seguenti è dovuto nella misura dell 85%; si versa in unica soluzione al 30/11/11 se di importo inferiore ad 257,52; si versa in due soluzioni: 40% entro il 16/06/11 (ovvero 16/07 con maggiorazione dello 0,4%), 60% entro il 30/11/11, se di importo superiore ad 257,52; è dovuto per i contratti stipulati fino al 31 maggio; non è dovuto per i contratti stipulati a partire dal 1 giugno; è dovuto per i contratti stipulati fino al 31 ottobre; non è dovuto per i contratti stipulati dal 1 novembre. è dovuto nella misura del 95% e potrà calcolarsi con metodo storico sulla base dell imposta dovuta per il periodo precedente; si versa in unica soluzione al 30/11 se di importo inferiore ad 257,52; si versa in due soluzioni: 40% entro il 16/06 (ovvero 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%), 60% entro il 30/11, se di importo superore ad 257,52; Casi particolari Contitolarità Nel caso in cui l immobile sia co-intestato, l opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore; se alcuno di essi non esercita l opzione, egli dovrà versare l imposta di registro sulla parte del canone di locazione di propria competenza determinata in base alla quota dell immobile posseduta. In tal caso, se per il contratto è prevista un imposta di registro minima, tale imposta sarà dovuta per il totale; inoltre, in caso di contitolarità sarà sempre dovuta l imposta di bollo sul contratto di locazione. Coesistenza di contratti per i quali si esercita l opzione e contratti per i quali non si esercita Se il contratto di locazione ha ad oggetto unità immobiliari abitative per le quali il locatore decide di esercitare l opzione della cedolare secca e altri per i quali lo stesso non esercita l opzione, l imposta di registro dovrà calcolarsi sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata l opzione. Se il canone è stato stabilito in modo unitario l imposta di registro verrà calcolata stabilendo in maniera proporzionale alla rendita la parte di canone imputabile a ciascun immobile. Locazioni brevi Per le locazioni brevi, per le quali non sussiste l obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi, salva la facoltà di registrazione volontaria del contratto. Pagina 6 di 7
Periodo di imposta 2011 La cedolare secca si applica, per il periodo di imposta 2011, ai contratti in corso nell anno 2011, anche se scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima del 7 aprile 2011. In sintesi le norme transitorie previste per il 2011: Contratti scaduti (o risolti volontariamente) prima del 7/04/11* Contratti prorogati al 7/04/11 per i quali è stata già versata l imposta di registro* Contratti prorogati per i quali al 7/04/11 non è scaduto il termine per il versamento dell imposta di registro Contratti in essere al 7/04/11 già registrati* Contratti registrati dal 7/04/11 Contratti in corso al 7/04/11 e risolti ovvero già risolti a quella data ma senza scadenza dei termini per il versamento dell imposta di registro il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione relativa ai redditi 2011 da presentare nell anno 2012 il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione relativa ai redditi 2011 da presentare nell anno 2012 l opzione si esercita con il modello 69 * in tali casi le imposte di registro e di bollo versate non verranno rimborsate. Esercizio dell opzione: registrazione possibile fino al 6 giugno 2011 : il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione relativa ai redditi 2011 da presentare nell anno 2012 l opzione si esercita in sede di registrazione con gli appositi modelli l opzione può essere espressa entro il termine di versamento dell imposta di registro per la risoluzione, mediante il modello 69 In considerazione dell entrata in vigore della nuova disciplina normativa a partire dal 7 aprile, tenuto conto dell art. 3 della L. n.212/00 (Statuto del Contribuente), al fine di consentire ai contribuenti di avere adeguata conoscenza del funzionamento della cedolare, sono previsti specifici termini per la registrazione e l esercizio dell opzione. In particolare per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011 la registrazione, anche ai fini dell opzione, può essere effettuata entro il 6 giugno 2011. Se l opzione viene espressa in sede di risoluzione del contratto ciò permette di non versare l imposta di registro e di bollo sulla risoluzione stessa. Il locatore sarà tenuto al versamento dell acconto, se dovuto, della cedolare secca per il periodo d imposta 2011. Pagina 7 di 7