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Transcript:

Circolare n. 1/2011 Bologna, 16 febbraio 2011 AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI LORO INDIRIZZI COMPENSAZIONI IVA 2011 COMUNICAZIONE DEI DATI IVA PER IL 2010 DICHIARAZIONE IVA PER IL 2010 COMPENSAZIONI IVA 2011 Con la presente Circolare siamo ad comunicarvi che anche per il 2011 l utilizzo in compensazione del credito Iva attraverso il modello di versamento F24 segue le medesime procedure previste per il 2010. La compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori ad 10.000 annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale. Per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a 15.000 annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Per l utilizzo in compensazione del credito IVA di importo pari o inferiore a 10.000 non è prevista alcuna limitazione. Le suddette restrizioni non operano nemmeno per le compensazioni interne (IVA con IVA) anche se effettuate in F24. I contribuenti che intendono compensare il credito IVA per importi superiori a 10.000 sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel). Si precisa che NON è possibile per dette compensazioni utilizzare il sistema di pagamento a mezzo home banking. Il modello F24 telematico deve essere trasmesso dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale, da cui emerge il credito stesso. 1

COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA La Comunicazione Annuale dei Dati Iva per il 2010 dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 28 febbraio 2011 in maniera diretta da parte dei contribuenti ovvero tramite intermediari abilitati. Anche per il 2011, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio 2011 sono esonerati dalla presentazione della predetta Comunicazione. SOGGETTI OBBLIGATI I soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione in oggetto sono i titolari di partita Iva, fatta eccezione per: le persone fisiche che per l esercizio 2010 hanno un volume di affari pari o inferiore ad 25.000, ancorché tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale; i contribuenti che per l anno di imposta abbiano registrato solo operazioni esenti di cui all art. 10 D.p.r. 633/72, nonché di coloro che si sono avvalsi della dispensa dall obbligo di fatturazione e di registrazione di cui all art. 36-bis D.p.r. 633/72; le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino attività rilevanti ai fini Iva nell anno in cui si riferisce la comunicazione; le associazioni sportive dilettantistiche di cui L. 398/1991; gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; i soggetti operanti nel regime dei minimi ex art. 1, commi da 96 a 117, L.244/2007; i soggetti in regime semplificato per le nuove piccole imprese ex art. 13, L. 388/2000. CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE 1) I soggetti che si sono avvalsi, per l anno a cui si riferisce la comunicazione, della procedura di liquidazione dell Iva di gruppo, sono obbligati a presentare ciascuno in maniera autonoma una comunicazione con riferimento ai propri dati. 2) I contribuenti che hanno esercitato più attività con contabilità separate per legge o per opzione, sono obbligati a presentare un unica comunicazione riepilogativa di tutte le attività esercitate, 2

fatta eccezione per quelle attività per le quali dovesse sussistere un qualche esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva. 3) I soggetti che hanno posto in essere operazioni straordinarie nell anno a cui si riferisce la comunicazione Iva devono seguire alternativamente le seguenti modalità di presentazione: a) se l operazione straordinaria ovvero la trasformazione ha comportato l estinzione del soggetto dante causa, nonché il trasferimento del credito o del debito Iva (conferente, incorporato, cedente) devono essere presentate esclusivamente dal soggetto avente causa (conferitario, incorporante, cessionario) due distinte comunicazioni Iva, una per se stesso contenente i dati delle operazioni effettuate nell anno di imposta cui si riferisce la comunicazione ed un altra per il soggetto dante causa contenente i dati delle operazioni effettuate da quest ultimo nella frazione di anno e fino all ultima liquidazione eseguita prima dell operazione straordinaria o di trasformazione, ovvero durante l intero anno di imposta qualora la trasformazione sia avvenuta tra il 1 gennaio e la data di presentazione della comunicazione; b) se l operazione straordinaria ovvero la trasformazione non ha comportato l estinzione del soggetto dante causa (come nel caso di trasferimento di un ramo d azienda), ciascun soggetto partecipante alle suddette operazioni è tenuto a presentare autonomamente la propria comunicazione contenenti i dati delle operazioni effettuate nell anno a cui la stessa si riferisce. MODALITÀ DI COMPILAZIONE I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell anno di imposta comprendendo anche i dati del periodo ottobre-dicembre al fine di evidenziare il credito od il debito di imposta dell intero anno. I contribuenti che hanno affidato a terzi la propria contabilità devono presentare la dichiarazione annuale dei dati Iva con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell anno di imposta. I contribuenti che sono soggetti al calcolo del pro-rata di detraibilità non devono tenere conto delle operazioni di rettifica o di conguaglio e ciò per evitare di anticipare al mese di febbraio i calcoli che vengono eseguiti in sede di compilazione della dichiarazione annuale Iva. Detti 3

soggetti dovranno, pertanto, indicare la somme delle liquidazioni periodiche effettuate nell anno a cui si riferisce la predetta comunicazione. Non devono essere considerati i rimborsi infrannuali richiesti, il riporto del credito Iva relativo all anno precedente ovvero le compensazioni. I Signori Clienti che si avvalgono dell Ufficio per la tenuta della contabilità sono pregati di consegnare i documenti relativi a tutto il 2010 entro e non oltre il prossimo 21 febbraio 2011. I Signori Clienti che si volessero avvalere del nostro Ufficio per il solo invio telematico della Comunicazione Annuale dei Dati Iva dovranno farci pervenire i dati entro e non oltre il 23 febbraio p.v., utilizzando l apposito modello ministeriale. DICHIARAZIONE IVA PER IL 2010 La dichiarazione IVA annuale (in forma autonoma o unificata) va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.9.2011. La presentazione della dichiarazione in forma autonoma interessa i seguenti casi: società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2010; società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo; curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa; soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, DPR n. 633/72); soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, DPR n. 633/72); particolari soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra l 1.1.2011 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2010, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. Rimborso del credito IVA annuale 4

La novità più significativa del mod. IVA 2011 riguarda l inserimento direttamente nella dichiarazione annuale del quadro VR riservato ai contribuenti che intendono richiedere a rimborso il credito IVA annuale (non è più prevista la presentazione del modello VR in formato cartaceo all Agente della riscossione). A decorrere dall 1.2.2011 per la richiesta del rimborso del credito IVA 2010 i contribuenti interessati presenteranno il mod. IVA 2011 (in via telematica) in forma autonoma (con esonero dalla presentazione della comunicazione dati se la presentazione avviene entro il 28.2.2011). Il mod. IVA 2011 a rimborso può comunque essere presentato all interno del mod. UNICO 2011 entro il 30.9.2011. Il versamento dell IVA risultante dalla dichiarazione annuale va effettuato entro il 16.3.2011, sempreché l importo dovuto sia superiore a 10,33 (importo arrotondato a 10). Si rammenta che è possibile: effettuare il versamento in forma rateale. Va evidenziato che ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile; differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2011 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3), in caso di presentazione della dichiarazione unificata. Novità nella dichiarazione Iva annuale Si segnala la soppressione del riquadro Domicilio per la notificazione degli atti,in quanto per effetto dell art. 38, comma 4, DL n. 78/2010, la comunicazione di un domicilio, diverso dalla residenza fiscale, per la notificazione degli atti e degli avvisi dell Agenzia delle Entrate, non può più essere effettuata in sede di dichiarazione annuale. Quadro VA Rispetto al modello dello scorso anno è stata soppressa a rigo VA1 la casella 6 utilizzabile da parte dei soggetti non residenti che operavano in Italia con una doppia posizione IVA (stabile organizzazione e identificazione diretta o rappresentante fiscale). Quadro VE Si riscontrano le seguenti novità: a rigo VE30, relativo alle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del c.d. plafond, è stato soppresso il campo relativo all indicazione dell ammontare delle Prestazioni intracomunitarie ; 5

è stato introdotto il nuovo rigo VE39 riservato all indicazione dell ammontare delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, fatturate senza applicazione dell IVA ai sensi dell art. 7- ter, DPR n. 633/72. Quadro VF Nel quadro VF si rilevano le seguenti 2 novità: la prima consiste nell inserimento a rigo VF34, destinato al calcolo della percentuale di prorata, del nuovo campo 7 denominato Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis. La citata disposizione riguarda le operazioni esenti IVA ex art. 10, nn. da 1 a 4, DPR n. 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall UE o relative a beni destinati ad essere esportati; la seconda è rappresentata dall introduzione, a rigo VF53, della casella 2 utilizzabile dal contribuente che esercita un attività essenzialmente esente IVA per indicare il fatto che ha effettuato occasionalmente anche operazioni imponibili. La casella va barrata in assenza di acquisti inerenti tali operazioni. Si rammenta che l assenza di tale casella nel mod. IVA 2010 generava una segnalazione bloccante in sede di controllo della dichiarazione. Quadro VH Nel quadro VH è stato inserito il nuovo rigo VH14 riservato ai subfornitori che hanno versato trimestralmente l IVA relativa ai contratti di subfornitura. Quadro VJ Nel quadro VJ, a seguito dell introduzione del nuovo regime della territorialità dei servizi sono stati aggiornati i riferimenti contenuti nei righi VJ3 e VJ9. In particolare a rigo VJ3 il riferimento al trattamento IVA degli acquisiti di beni e servizi da soggetti non residenti è ora contenuto nell art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, mentre a rigo VJ9 è stato soppresso il riferimento alle prestazioni di servizi intracomunitarie ex art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, DL n. 331/93, in quanto abrogati a decorrere dal 2010. Quadro VR Il quadro VR ora non costituisce un modello autonomo rispetto al mod. IVA 2011. Il rimborso del credito IVA annuale pertanto va richiesto con la presentazione (telematica) della dichiarazione IVA annuale (non è più possibile presentare il modello cartaceo all Agente della riscossione). 6

Quadro VO A rigo VO11 sono state inserite le nuove caselle 26 e 27 relative a Bulgaria e Romania riservate ai soggetti che hanno revocato la scelta di applicare l IVA in tali Stati UE, con effetto dal 2010, per le cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. Infine a rigo VO23 è stata inserita la casella 2 Revoca riservata alle società di persone, srl e cooperative con la qualifica di società agricola che devono comunicare la revoca a decorrere dal 2010 dell opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell art. 32, TUIR. Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti. Saf Bologna 7