LE PROCEDURE CONCORSUALI: DOTTRINA E PRASSI A CONFRONTO 26 MAGGIO 2015 LA RILEVAZIONE DELLE PARTITE CREDITORIE E DEBITORIE NELL AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI GIACOMO MAURINI
ARGOMENTI DEBITORI: LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (OIC 6 luglio 2011)
CREDITORI: LA VALUTAZIONE DEI CREDITI: - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio (OIC 29 agosto 2014) - La cancellazione dei crediti (OIC 15 giugno 2014)
LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO OIC 6 1 ASPETTI GENERALI a) NOZIONE: operazione con la quale il creditore effettua concessioni al debitore, in considerazione delle difficoltà finanziarie di questo b) CONDIZIONI: a) difficoltà finanziarie debitore; b) modifica condizioni originarie accordata dal creditore con perdita a suo carico
c) TIPOLOGIE: 1. concordato preventivo (art. 160 e segg. l.f.) 2. accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis l.f.) 3. piano di risanamento attestato (art. 67, comma 3, lettera d) l.f.) 4. altre forme rispetto a quelle indicate dalla legge fallimentare (accordi stragiudiziali) d) MODALITA a) modifica dei termini originari del debito; b) trasferimento dal debitore al creditore di attività; c) emissione di capitale e sua assegnazione al creditore.
2 - GLI EFFETTI CONTABILI a) I BILANCI INTERESSATI: L informativa sulle ristrutturazioni riguarda i bilanci riferiti a: a) esercizio delle trattative; b) esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti; c) esercizi successivi.
b) LA DECORRENZA Rilevazione nel bilancio del debitore effetti economico-finanziari della ristrutturazione. Momento a partire dal quale l accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti: a) concordato preventivo: data di omologa da parte del Tribunale; b) accordo di ristrutturazione dei debiti: data di pubblicazione dell accordo presso il Registro delle Imprese oppure di omologa da parte del Tribunale c) piano di risanamento attestato: data di adesione dei creditori; d) altre operazioni di ristrutturazione del debito: data di perfezionamento dell accordo tra le parti.
CASO PARTICOLARE Data ristrutturazione tra data di chiusura dell esercizio e data di formazione del bilancio Adeguata informativa nel progetto di bilancio: - caratteristiche ristrutturazione; - potenziali effetti patrimoniali ed economici negli esercizi successivi
c) LE CONSEGUENZE SUL CONTO ECONOMICO La modifica dei termini originari del debito può riguardare: I) riduzione capitale da rimborsare: iscrizione degli utili in Conto economico (proventi straordinari) II) riduzione interessi maturati e non ancora pagati: iscrizione degli utili in Conto economico (proventi straordinari) III) riduzione interessi che matureranno dalla concessione all estinzione dell obbligazione: utile ripartito negli anni in base alla competenza economica
IV) modifica tempistica originaria dei pagamenti: utile ripartito negli anni Iscrizione di un utile coerente con il principio di prudenza, in quanto si considera realizzato fin dalla data della ristrutturazione d) LE CONSEGUENZE SULLA NOTA INTEGRATIVA Vantaggio economico ristrutturazione debiti: illustrato nella nota integrativa in ogni caso.
e) LA RICLASSIFICAZIONE DEL DEBITO NELLA RISTRUTTURAZIONE Debiti da stornare dal passivo corrente a quello fisso, a causa delle modifiche nella tempistica dei pagamenti f) LA RINUNCIA DEI VERSAMENTI DA PARTE DEL SOCIO/CREDITORE Rilevata in una riserva di patrimonio netto senza transito nel conto economico g) ESTINZIONE DEL DEBITO CON CESSIONE DI ATTIVITA Differenza tra valore contabile del debito estinto e valore contabile delle attività cedute: conto economico tra proventi od oneri straordinari (utile/perdita da ristrutturazione)
Valore del debito iscritto in bilancio: stornato dal passivo a fronte del valore contabile netto dell attività ceduta. h) LA CONVERSIONE DEL DEBITO IN CAPITALE Conversione del debito in capitale: emissione di quote o azioni del debitore e la loro assegnazione al creditore. Aumento capitale sociale e sovrapprezzo pari al valore contabile del debito ristrutturato i) I COSTI CONNESSI ALLA RISTRUTTURAZIONE Oneri straordinari nel conto economico dell esercizio di sostenimento. Difficile dimostrazione della capacità di produrre benefici economici futuri
LE INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA NOTA INTEGRATIVA SULLA RISTRUTTURAZIONE INFORMAZIONI Anno trattative Anno efficacia ristrutturaz. Anni successivi Continuità SI SI NO aziendale Difficoltà SI SI EVENT. finanziarie Indebitamento NO SI EVENT. complessivo Caratteristiche NO SI EVENT. Operazione Posizione NO SI SI finanziaria netta Altre informazioni NO SI EVENT. Stato avanzamento piano ristrutturaz. NO SI SI INFORMAZIONI EVENTUALI: DA FORNIRE SOLO QUALORA VI SIANO RILEVANTI CAMBIAMENTI
LA VALUTAZIONE DEI CREDITI OIC 15 Valore presumibile di realizzazione (art. 2426 c.c.) Stime basate su: - esperienza passata - situazione economica generale e di settore - fatti successivi alla chiusura dell esercizio che incidono sui valori di bilancio IMPUTAZIONE: Perdite su crediti: gravano sull esercizio in cui si possono ragionevolmente prevedere (principio di prudenza) e non sull esercizio in cui si manifestano con certezza e precisione (regola fiscale)
NORMA FISCALE: art. 101 comma 5 T.U.I.R. Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato) Gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili.
FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL ESERCIZIO - OIC 29 a) PERIODO SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DA CONSIDERARE: Regola: fino alla data di formazione del progetto di bilancio approvato in cda Eccezione per eventi con effetti rilevanti sul bilancio: successivi alla data del progetto ma antecedenti alla data dell assemblea b) TIPOLOGIE: a) Fatti che modificano i valori di bilancio b) Fatti che non modificano i valori di bilancio. Si illustrano in nota integrativa
Elemento dirimente: competenza economica c) Fatti che incidono sulla continuità az.le: mutano criteri di valutazione di bilancio Esempio fatto modificativo: fallimento di un debitore dopo la chiusura dell esercizio Esempio fatto non modificativo: ristrutturazione di un debito avente effetti contabili dopo la chiusura dell esercizio c) RELAZIONE SULLA GESTIONE: Indica i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio, a prescindere dalla variazione o meno dei valori di bilancio
LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI OIC 15 a) CONDIZIONI: 1) estinzione dei diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari 2) trasferimento dei diritti contrattuali sui flussi finanziari e trasferimento definitivo di tutti i rischi inerenti il credito Differenza tra valore nominale del credito e corrispettivo della cessione: di regola alla voce B14 del conto economico b) PRECEDENTE VERSIONE OIC 15: Nel caso di mancato trasferimento di tutti i rischi consentiva in alternativa di: a) cancellare il credito b) mantenerlo in bilancio con pregiudizio alla comparabilità dei bilanci
Eliminazione opzione: applicazione uniforme delle regole fiscali sulla deducibilità delle perdite in caso di cessione del credito c) CONFRONTO CON IAS 39 OIC 15 coerente con i principi internazionali (IAS 39), con due elementi di distinzione: a) riferimento al trasferimento dei rischi e dei benefici relativi all attività ceduta. b) adozione di un modello ad hoc per trasferimenti parziali dei rischi basato sul controllo del credito ceduto (capacità del cessionario di rivendere il credito acquistato)
GRAZIE DELL ASCOLTO