La revisione del Catasto Fabbricati

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LA LEGGE DELEGA La revisione del sistema estimativo del Catasto dei Fabbricati è prevista nell articolo 2 della Legge Delega 11 marzo 2014, n. 23, recante «disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita». Dall entrata in vigore della Legge Delega sono previsti 12 mesi per la redazione ed emanazione, da parte del Governo, dei Decreti Legislativi attuativi (art. 1, comma 1). Il primo di questi decreti, quello relativo alle Commissioni Censuarie, ha terminato l iter parlamentare ed è in via di emanazione.

LA LEGGE DELEGA Entro l 11 marzo 2015, dovrà essere emanato il Decreto Legislativo concernente la revisione del sistema estimativo del Catasto dei Fabbricati (art. 2, comma 1). Per rispettare tale scadenza, permettendo l esame e la discussione del testo secondo il consueto iter parlamentare, è stato redatto un primo schema di decreto. Sono stati effettuati incontri di approfondimento e confronto con: ANCI Associazioni di Categoria Ordini Professionali

LA LEGGE DELEGA: contenuti del processo attuativo Il comma 3 dell articolo 2 della Legge Delega contiene elementi sull iter processuale della riforma, gli attori e, in parte, i ruoli degli stessi. Un principio cardine è la collaborazione tra l Agenzia e i Comuni, «con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite», da attuarsi mediante piani operativi, concordati tra Enti locali e Agenzia, per stabilire modalità e tempi certi (comma 3, lett. b); L Agenzia deve garantire, a livello nazionale, «l uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali» (comma 3, lett. d);

LA LEGGE DELEGA: contenuti del processo attuativo Ulteriore aspetto attuativo: l Agenzia, mediante apposite convenzioni, può avvalersi delle rilevazioni di tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali, nonché può utilizzare dati e informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti (comma 3, lett. c);

LA LEGGE DELEGA: I CONTENUTI TECNICI Obiettivo della riforma: «revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita,». Passaggio da un sistema di redditi a classi e tariffe d estimo ad un sistema riferito ai valori di mercato patrimoniali e reddituali, riscontrati nell epoca censuaria di riferimento

LA LEGGE DELEGA: I CONTENUTI TECNICI La revisione del sistema estimativo dei fabbricati va effettuata in base ai seguenti criteri direttivi: definendo gli ambiti territoriali di riferimento (comma 1, lett. d); operando con riferimento ai rispettivi valori normali (da intendersi come valori ordinari di lungo periodo), approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l anno di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 1, lett. f); rideterminando le definizioni delle destinazioni d uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali (comma 1, lett. g);

LA LEGGE DELEGA: I CONTENUTI TECNICI SEGMENTAZIONE TERRITORIALE DEL MERCATO IMMOBILIARE Articolazione del territorio in uno o più ambiti territoriali, in relazione alle caratteristiche del mercato immobiliare di riferimento, alle quali correlare ciascuna unità immobiliare. A tal fine saranno utilizzate le zone di rilevazione delle quotazioni immobiliari dell'osservatorio del Mercato Immobiliare (zone OMI), o loro aggregazioni appartenenti anche a Comuni diversi. Esempio di zonizzazione OMI di un comune

LA LEGGE DELEGA: I CONTENUTI TECNICI Utilizzazione di «metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico» (Art. 2, comma 2) e, al contempo, garanzia di comprensibilità sociale del nuovo sistema, in un ottica di trasparenza e con fini deflattivi del contenzioso

LA LEGGE DELEGA: I CONTENUTI TECNICI PROCESSO ESTIMATIVO per le unità immobiliari a destinazione ORDINARIA Valori patrimoniali (e rendite) delle unità immobiliari determinati sulla base: 1. della superficie in m 2 per la misura della consistenza (unica per tutte le categorie); 2. delle caratteristiche posizionali ed edilizie, desumibili anche dal fabbricato in cui sono ubicate; 3. di funzioni statistiche di stima che esprimono la relazione tra il valore patrimoniale (o la rendita) e le caratteristiche posizionali ed edilizie dei beni. Laddove non sia possibile definire le funzioni statistiche di cui al punto 3: il valore patrimoniale è determinato mediante stima diretta, con applicazione di metodi standardizzati; la rendita è determinata mediante applicazione al valore patrimoniale di un opportuno saggio di redditività media.

LA LEGGE DELEGA: I CONTENUTI TECNICI SUPERFICIE delle unità immobiliari ordinarie La superficie catastale è desunta dalle planimetrie depositate in catasto mediante applicazione di criteri di calcolo mutuati, in larga misura, da quelli riportati nell'allegato C al D.P.R. n.138 del 1998 (articolazione degli spazi interni costituenti ciascuna unità immobiliare secondo le diverse destinazioni funzionali principali, accessorie e pertinenziali che contribuiscono al computo della superficie complessiva in ragione di specifici "pesi" mercantili, i cosiddetti coefficienti di ragguaglio delle superfici accessorie e pertinenziali, dipendenti anche dalla categoria catastale attribuita all'unità immobiliare). L'unica modifica, non marginale, ai criteri di calcolo già definiti nel citato Allegato C, riguarda i locali a destinazione commerciale (attuale categoria C/1 e futura categoria O/7) per i quali verrebbe superata la distinzione tra le superfici principali (computate nella loro interezza) e quelle accessorie dirette - i cosiddetti retronegozi (attualmente computate al 50% e in sede di riforma da computarsi per intero). Per le unità prive di planimetria o con planimetria non idonea al calcolo, si farà riferimento ad una "superficie convenzionale" desunta dall'attuale consistenza catastale, mediante l'applicazione di opportuni parametri di conversione.

LA LEGGE DELEGA: I CONTENUTI TECNICI Per le unità immobiliari speciali si procede: sulla base di procedimenti di stima diretta con l applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale. qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, viene utilizzato il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale o il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l aspetto prevalente. (comma 1, lett. h, n. 2).

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE Il patrimonio immobiliare italiano è costituito da: oltre 60 milioni di unità ordinarie, circa 1 milione e 700 mila unità speciali.

UNITÀ IMMOBILIARI INTERESSATE ALLA RIFORMA ca. 62 milioni di unità immobiliari (97,1%) (2,9%) 60 milioni di unita ordinarie 1,7 milioni di unità speciali

Rendite attribuite Rendite attribuite per oltre 36 miliardi di euro (66%) (34%) 24 mld. di euro per unità ordinarie 12,2 mld. di euro per unità speciali

GRAZIE PER L ATTENZIONE