Principi contabili IAS/IFRS : IL BILANCIO DELLE BANCHE



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Principi contabili IAS/IFRS : IL BILANCIO DELLE BANCHE Dott. RENZO PARISOTTO Università degli Studi di Bergamo Anno accademico 2010/2011 Bergamo, 11 gennaio 2011

Indice degli argomenti trattati : Inquadramento generale del bilancio degli Enti creditizi. D.Lgs. 38/2005 o aspetti di natura civilistica o il ruolo della Banca d'italia:la circolare 262/05. Il ruolo della Banca d'italia: la circolare 262/05. I principi contabili di maggior impatto per gli enti creditizi : Crediti - IAS 39 Strumenti finanziari - IAS 27-28-31-32-39 Strumenti derivati - IAS 39 Il leasing - IAS 17 Beni materiali e immateriali - IAS 16-38-40 Riduzione durevole di valore delle attività-accantonamenti - IAS 36 e 37 Imposte sul reddito - IAS 12 Operazioni di aggregazione - IFRS 3 2 segue

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Bibliografia: D. Lgs 27 gennaio 1992 n. 87 Circolare Banca d Italia n. 166 del 30 luglio 1992 D. Lgs 28 febbraio 2005 n. 38 Circolare Banca d Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 (aggiornamento) Provvedimento Banca d Italia 14 febbraio 2006 (aggiornamento) Organismo Italiano di Contabilità: Guide operative all applicazione dei principi contabili internazionali (n.1/4) - Applicazioni IAS/IFRS OIC 1 e 2. F. Dezzani IAS/IFRS Manuale 1 Edizione 2010 - IPSOA Franco Roscini Vitali Manuale operativo IAS/IFRS Il sole 24 Ore B. Frizzera Principi contabili nazionali e internazionali Il sole 24 Ore IAS ABI blu book Banca d Italia/Consob/ISVAP: documenti n. 1, 2, 3 e 4 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 D.M. 1 Aprile 2009 N. 48 Decreto 30 luglio 2009 Unione Banche Italiane: Bilanci e relazioni semestrali 2007 2008-2009 4

D.Lgs. 38/2005 o aspetti di natura civilistica o il ruolo della Banca d'italia:la circolare 262/05. Il ruolo della Banca d'italia: la circolare 262/05 5

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del D.Lgs 385/1993 DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI In particolare: le banche italiane di cui all art. 1 del T.U.B. (1) nonché le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell albo di cui all art. 64 del T.U.B. redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del decreto 87/92, il bilancio consolidato in conformità dei principi contabili internazionali di cui all art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e secondo le disposizioni contenute nella presente Circolare; le succursali italiane di banche estere rispettano gli obblighi di pubblicità dei documenti contabili previsti nel capitolo 4 delle presenti istruzioni. (1) Art. 1 comma 2 del T.U.B. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia omissis 6

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) Stato patrimoniale, Conto economico, Prospetto della redditività complessiva, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota integrativa. CONTENUTO DEL BILANCIO Essi sono corredati da una relazione degli amministratori sull andamento della gestione e sulla situazione della banca o della società finanziaria e dell insieme delle imprese incluse nel consolidato. veridicità e correttezza della situazione patrimoniale, finanziaria e della situazione economica laddove necessario, indicazioni in nota integrativa di informazioni complementari necessarie allo scopo se l applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1, del D.lgs 38/2005). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga. In tal caso gli utili derivanti dalla regola sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Art. 5, comma 1, del D.lgs 38/2005 Se, in casi eccezionali, l applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel bilancio d esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore al valore recuperato. 7

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) gli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Redditività complessiva sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i di cui delle voci e sottovoci). E consentita l aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. SCHEMI DEL BILANCIO Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando: (i) l importo delle sottovoci sia irrilevante; (ii) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in quest ultimo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci di ogni raggruppamento. Indicazione dell importo dell esercizio precedente. Le attività e le passività, i costi e i ricavi non possono essere fra loro compensati, salvo che ciò sia ammesso o richiesto dai principi contabili internazionali o dalle presenti disposizioni. Non sono indicati i conti che non presentano importi né per l esercizi al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente. Se un elemento dell attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. 8

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) Il sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) deve consentire il raccordo tra le risultanze e i conti del bilancio. COLLEGAMENTO FRA CONTABILITÀ E BILANCIO Occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite scritture di riclassificazione. Analogamente, nel sistema informativo contabile, devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa. 9

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) DEFINIZIONI Banche le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza le banche centrali gli organismi internazionali a carattere bancario Banche Centrali rientra anche la Banca Centrale Europea. Governi rientrano in questa categoria anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca dei Regolamenti Internazionali e la Comunità Europea. Clientela tutti i soggetti diversi dalle banche. Società finanziarie le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.B.; le società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V e V-bis del T.U.B. nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso T.U.B.; le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti. 10

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) DEFINIZIONI Gruppo Bancario indica il gruppo di società bancarie, finanziarie e strumentali iscritto nell albo previsto dall art. 64 del T.U.B.. Ai fini delle informative contenute nelle parti B, C, D, F (limitatamente alla sezione 1) e I vi rientrano convenzionalmente anche le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate in modo congiunto (in via diretta e indiretta) quando si verificano entrambe le due seguenti condizioni: a) la partecipazione è pari o superiore al 20 per cento del capitale; b) la società è consolidata ai sensi dello IAS 31 con il metodo proporzionale. Ai fini delle informative contenute nella parti E ed F (limitatamente alla sezione 2) nel gruppo bancario rientrano convenzionalmente anche le società bancarie, finanziarie e strumentali consolidate con il metodo proporzionale ai fini di vigilanza. Crediti il portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i titoli di debito, non quotati che lo IAS 39 denomina finanziamenti e crediti ( loans and receivables ). Crediti e debiti "a vista le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. rientrano tra i crediti e i debiti a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo. Finanziamenti attività e le passività finanziarie per cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli di capitale e dalle quote di O.I.C.R. 11

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali- (segue) DEFINIZIONI Derivati finanziari si fa riferimento agli strumenti derivati, diversi dai derivati su crediti, come definiti dallo IAS 39. i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute; i contratti derivati con titolo sottostante ( futures" e options" con titolo sottostante, contratti a premio); i contratti derivati su valute ( domestic currency swaps, currency options ecc.); i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività ( futures" senza titolo sottostante, interest rate options", forward rate agreements", interest rate swaps" ecc.). Derivati creditizi contratti derivati che perseguono la finalità di trasferire il rischio di credito sottostante a una determinata attività (c.d. reference obligation ) dal soggetto che acquista protezione (c.d. protection buyer ) al soggetto che vende protezione (c.d. protection seller ). In via generale è possibile distinguere tre categorie di derivati su crediti: i contratti ( credit default swap, ecc.) nei quali l obbligo per il protection seller di adempiere all obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato credit event ; contratti ( credit spread option, credit spread swap ) nei quali l obbligo ad adempiere del protection seller dipende dall andamento di mercato della reference obligation ; contratti (ad esempio, total rate of return swap ) nei quali il protection buyer e il protection seller si scambiano, rispettivamente, l ammontare complessivo dei flussi di cassa generati dalla reference obligation e i flussi di cassa legati a un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un determinato spread ( reference rate ). 12

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) DEFINIZIONI Operazioni fuori bilancio l insieme dei derivati, creditizi e finanziari, delle garanzie rilasciate e degli impegni irrevocabili a erogare fondi. Attività e passività in valuta attività e le passività (in bilancio e fuori bilancio ) denominate esplicitamente in una valuta diversa dall'euro quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute. Strumenti finanziari strutturati strumenti finanziari per cassa che contengono uno o più derivati incorporati che soddisfano le condizioni stabilite dallo IAS 39 per il loro scorporo dal contratto ospite. Sofferenze esposizione per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Esposizioni incagliate esposizione per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obbiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. 13

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) DEFINIZIONI Esposizioni ristrutturate Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico- finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali. Esposizioni scadute e/o sconfinanti Esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. Esposizioni deteriorate Esposizioni che presentano le caratteristiche di cui ai parr. 58-62 dello IAS 39. Nel caso delle società bancarie e finanziarie appartenenti a un gruppo bancario le attività deteriorate corrispondono alla somma di sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute. Originator Con il termine originator si indica il soggetto che nelle operazioni di cartolarizzazione cede alla società veicolo le esposizioni oggetto di cartolarizzazione. 14

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) DEFINIZIONI Operazioni di cartolarizzazione: esposizioni senior, mezzanine e junior La categoria senior indica le esposizioni nei confronti delle cartolarizzazioni che sono rimborsate per prime. La categoria junior indica le esposizioni verso le cartolarizzazioni che sono rimborsate per ultime (tali esposizioni sono quelle che coprono le prime perdite prodotte dall operazione di cartolarizzazione). Nella categoria mezzanine figurano le esposizioni aventi priorità intermedie, ancorché tra loro differenziate, di rimborso. Attività materiali immobili, gli impianti e i macchinari e le altre attività materiali disciplinate dallo IAS 16 sia gli investimenti immobiliari (terreni e fabbricati) disciplinati dallo IAS 40. Sono incluse le attività oggetto di operazioni di locazione finanziaria (per i locatari) e di leasing operativo (per i locatori) nonché le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi purché relative ad attività materiali identificabili e separabili (es. ATM). Attività immateriali comprendono l avviamento e le altre attività immateriali disciplinate dallo IAS 38. Sono incluse le attività oggetto di operazioni di locazione finanziaria (per i locatari) e di leasing operativo (per i locatori). 15

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) DEFINIZIONI Partecipazioni partecipazioni in società controllate (IAS 27) in società sottoposte a controllo congiunto (IAS 31) nonché quelle in società sottoposte a influenza notevole (IAS 28). Rettifiche di valore e riprese di valore consistono nella svalutazione o nell ammortamento delle attività diverse da quelle valutate al fair value con iscrizione delle variazioni di valore nel conto economico (attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie valutate al fair value). rientrano convenzionalmente in tale nozione anche gli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie rilasciate (inclusi i derivati su crediti ad essi assimilati ai sensi dello IAS 39) o di impegni a erogare fondi assunti nei confronti di terzi. le riprese di valore consistono nel ripristino di valore dovuto sia al miglioramento del merito creditizio del debitore sia al trascorrere del tempo delle attività, delle garanzie rilasciate (inclusi i derivati su crediti ad essi assimilati ai sensi dello IAS 39) e degli impegni precedentemente svalutati. 16

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) DEFINIZIONI Attività e passività subordinate attività e passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati. Sono esclusi gli strumenti patrimoniali che secondo i principi contabili internazionali hanno caratteristiche di patrimonio netto. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione attività (materiali, immateriali e finanziarie) non correnti e i gruppi di attività (rami d azienda, linee di produzione ecc.) in via di dismissione come disciplinati dall IFRS 5. Tale aggregato è composto da: singole attività non correnti o gruppi di attività che non soddisfano i requisiti stabiliti dall IFRS 5 per essere qualificati come unità operative dimesse ("discontinued operations"). Tali attività sono indicate convenzionalmente con la locuzione singole attività ; le "unità operative dismesse". Questi gruppi sono indicati con la locuzione gruppi di attività in via di dismissione. Gerarchia del fair value Le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli: (a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo secondo la definizione data dallo IAS 39 per le attività o passività oggetto di valutazione (livello 1); (b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2); (c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3). 17

Le istruzioni applicative della Banca d Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1 aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali (segue) DEFINIZIONI Obbligazioni bancarie garantite ( covered bond ) vedi L. 130/99 - Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered bond) presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti: banca originator, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli); società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall acquisto degli attivi ceduti; banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato; banca emittente i covered bond. Controparti centrali Soggetti che si interpongono legalmente tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirenti nei confronti di ciascun venditore e come venditori nei confronti di ciascun compratore. 18

Il bilancio bancario: schemi e regole di composizione circolare n. 262/05 19

Premessa: Finalità dell Aggiornamento Attraverso l emanazione dell aggiornamento della circolare 262/2005, le cui innovazioni decorrono dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2009, la Banca d Italia ha perseguito i seguenti obiettivi: 1.Recepimento delle modifiche intervenute nei principi contabili internazionali (attenzione: nulla si dice relativamente all IFRS 9); 2.Attuazione di alcune razionalizzazioni delle tabelle di Nota Integrativa del Bilancio alla luce dell esperienza applicativa maturata sia per avvicinare gli schemi del bilancio bancario a quelli di Vigilanza sugli IAS/IFRS armonizzati in sede europea (FINREP); 3.Recepimento di alcune precedenti comunicazioni amministrative già fornite al sistema bancario. NB: Si tratta di una revisione integrale della Circolare. Continua tuttavia ad essere presente la cautela introdotta da BI secondo cui è comunque necessario fornire le informazioni richieste dagli IAS/IFRS anche se non specificamente richiamate dalla Circolare stessa. 20

Premessa: Evoluzione della Normativa sul Bilancio delle banche Emanazione il 22 dicembre 2005, in attuazione del Regolamento CE n. 1602/2002 in materia di principi contabili internazionali, della Circolare 262/2005 che sostituisce la Circolare166/1992; Diffusione il 22 febbraio 2008 del messaggio amministrativo n.222359 relativo alla rappresentazione in bilancio delle operazioni di Leasing in costruendo; Diffusione il 22 dicembre 2008 del messaggio amministrativo n.1354714 relativo alla rinegoziazione dei mutui prevista nel decreto legge n. 93 del 27/05/2008 Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie ; Diffusione il 28 dicembre 2008 del messaggio amministrativo n.1379882 relativo ad alcune modifiche/precisazioni relative sulla circolare 262/2005 (divulgato alle Banche attraverso la Roneata del Gennaio 2009); Emanazione il 18 Novembre 2009 del primo aggiornamento della Circolare 262/2005. 21

Premessa: Recepimento modifiche introdotte da IAS/IFR nuovi/rivisti Dal 1/1/2009 risultano obbligatoriamente applicabili i seguenti IAS/IFRS i cui contenuti sono stati recepiti nella Circolare aggiornata: IAS 1: introduzione del prospetto della Redditività Complessiva (c.d. Other Comprehensive Income) IFRS 7: richiesta di informazione specifica sugli strumenti finanziari iscritti in bilancio. Vedasi in particolare: Gerarchia del FV e trasferimenti di portafoglio; Day one profit or loss; Richiesta di informazioni specifiche per i titoli di capitale valutati al costo ed iscritti nelle categorie FVTPL, FVO e AFS; Richiesta di informazioni specifiche relativamente alla variazione di FV connessa a mutamenti del merito di credito per finanziamenti/crediti iscritti a FVO e FVTPL nonché a passività iscritte a FVTPL o FVO. IFRS 8: redazione dell informativa di settore secondo la logica del management approach. 22

Il bilancio bancario: schemi e regole di composizione circolare n. 262/05 23

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I documenti del fascicolo di bilancio individuale Disposizioni generali Il bilancio è redatto in unità di euro (1) ad eccezione della nota integrativa che deve essere redatta in migliaia di euro oppure, a discrezione della banca quando ricorrono determinate condizioni, in milioni di euro. 27

Stato patrimoniale: voci dell attivo B.I. circ.262/05 (G.U. 296-21/12/2009 pag.151) 28

Stato patrimoniale: le principali voci dell attivo 30 Attività finanziare valutate al fair value Figurano tutte le attività finanziarie per cassa (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. fair value option ) dallo IAS 39, dallo IAS 28 e dallo IAS 31. Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio ( cedute e non cancellate ) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche. 40 Attività finanziare disponibili per la vendita Figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio disponibile per la vendita. Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio ( cedute e non cancellate ) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche. 50 Attività finanziare detenute sino alla scadenza Figurano i titoli di debito e i finanziamenti, quotati su un mercato attivo (Livello 1), allocato nel portafoglio detenuto sino alla scadenza. Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio ( cedute e non cancellate ) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche. 29

Stato patrimoniale: le principali voci dell attivo (segue) 70 Crediti verso clientela Figurano le attività finanziarie non quotate su un mercato attivo (Livello 2 e Livello 3) verso clientela (mutui, operazioni di locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, ecc.) allocate nel portafoglio crediti. Sono inclusi anche i crediti verso gli Uffici Postali e la Cassa Depositi e Prestiti, i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazione su contratti derivati nonché i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari (es. attività di servicing). Figurano anche (nel bilancio del locatore) le operazioni di leasing finanziario Figurano i prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o altri enti pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da appositi leggi ( crediti con fondi di terzi in amministrazione ), sempre che sui prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore a carico dell ente prestatore. Non figurano i crediti erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) e che rivestano, pertanto, natura di mero servizio. Qualora tali crediti comportino un rischio a carico dell azienda vanno inclusi per la relativa quota. Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio ( cedute e non cancellate ) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche. 80 Derivati di copertura Figurano i derivati finanziari e creditizi (sempreché non assimilabili alle garanzie ricevute secondo lo IAS 39) di copertura, che alla data di riferimento del bilancio presentano un fair value positivo. Non formano oggetto di rilevazione i derivati su crediti di copertura assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39. 90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica Figura il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attività oggetto di copertura generica ( macrohedging ) dal rischio di tasso d interesse, in applicazione di quanto previsto dallo IAS 39, par. 89 A. 30

Stato patrimoniale: le principali voci dell attivo (segue) 110 Attività materiali Attività materiali ad uso funzionale e quelle detenute a scopo di investimento di cui agli IAS 16 e 40 nonché quelle oggetto di locazione finanziaria (per il locatario) e di leasing operativo (per il locatore) di cui allo IAS 17. Occorre distinguere tra attività ad uso funzionale e attività detenute a scopo di investimento. Nella prima categoria rientrano convenzionalmente anche le opere d arte, nonché i beni in attesa di locazione e i beni in corso di costruzione destinati ad essere concessi in locazione finanziaria nel caso di contratti con ritenzione dei rischi. 140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione Singole attività e gruppi di attività in via di dismissione di cui all IFRS 5. 150 Altre attività Attività non riconducibili nelle voci dell attivo, ad esempio: - il valore positivo dei contratti di gestione (c.d. servicing assets ) di cui allo IAS 39; - i ratei attivi diversi da quelli che vanno capitalizzati sulle relative attività finanziarie; - le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi diverse da quelle riconducibili alla voce attività materiali ; - i crediti derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari vedi Prot. B.I. febbraio 2010 - ; - partite fiscali debitori diverse da quelle rilevate nella voce 130 Attività fiscali (es. connesse con l attività di sostituto d imposta). Possono anche figurarvi eventuali rimanenze (di saldo debitore ) di partite viaggianti e sospese non attribuite ai conti di pertinenza, purché di importo complessivamente irrilevante. 31

Stato patrimoniale: voci del passivo 32

Stato patrimoniale: le principali voci del passivo (segue) 50 Passività finanziarie valutate al fair value Passività finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica (titoli di debito, finanziamenti ecc.), designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. fair value option ) dallo IAS 39. È esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi. 120 Fondi per rischi ed oneri Nella sottovoce fondi di quiescenza e obblighi simili vanno indicati esclusivamente i fondi di previdenza complementare a benefici definiti e quelli a contribuzione definita classificati come fondi interni ai sensi della vigente legislazione previdenziale. I restanti fondi di previdenza complementari ( fondi esterni ) sono inclusi soltanto se è stata rilasciata una garanzia sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento a favore dei beneficiari. Nella sottovoce altri fondi figurano i fondi per rischi e oneri costituiti in ossequio a quanto previsto dai principi contabili internazionali, ad eccezione delle svalutazioni dovute al deterioramento delle garanzie rilasciate e dei derivati creditizi ad esse assimilati ai sensi dello IAS 39, da ricondurre alle altre passività. 190 Azioni proprie Vanno indicate, con il segno negativo, le azioni proprie della banca detenute da quest ultima. 33