DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES



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DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES (Walter Andreoni) GALLERIA CIVICA D ARTE MODERNA Torino, 11 Gennaio 2006

Dividendi - In generale Tassazione in entrata (IRES, IRPEF); Tassazione in uscita (ritenuta alla fonte); Applicazione del Modello di Convezione OECD; Definizione convenzionale; Casi particolari: Percettore non effettivo beneficiario ; c.d. PE proviso

Dividendi - Tassazione in entrata 1. 2. IRES: 33% IRPEF: 39% P IT Extra-UE % di controllo >25% S S Rit. in uscita (WHT): 20%

Dividendi - Tassazione in entrata Percettore soggetto IRES (es. 1.) Utile netto distribuito WHT 20% 100 (20) (*) 4 x 33% (**) 20 x 5% Netto frontiera 80 Imponibile (IT) IRES 33% 4 (1,32)* Art. 89, c. 2 TUIR Credito d imposta 1** Art. 165, c. 4 TUIR Dividendo netto 79,68

Dividendi - Tassazione in entrata Percettore soggetto IRPEF (es. 2.) Utile netto distribuito WHT 20% 100 (20) (*) 32 x 39% (**) 20 x 40% Netto frontiera 80 Imponibile (IT) 32 Art. 59 TUIR IRPEF 39% Credito d imposta Dividendo netto (12,5)* 8** 75,5 Art. 165, c. 4 TUIR

Dividendi - Tassazione in entrata REGIME CONVENZIONALE: Articolo 10(1) e 10(2) OECD MC 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se l effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell altro Stato contraente, l imposta così applicata non può eccedere: a) Il 5% dell ammontare lordo dei dividendi se l effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi; b) Il 15% dell ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. [ ] EFFETTO Restrizione dello Stato della fonte

Dividendi - Tassazione in entrata Percettore soggetto IRES (es. 1.) -- Regime convenzionale Utile netto distribuito WHT 20% ristretta 5% Art. 10(2)a 100 (5) (*) 4,75 x 33% (**) 5 x 5% Netto frontiera 95 Imponibile (IT) IRES 33% 4,75 (1,57)* Art. 89, c. 1 TUIR Credito d imposta 0,25** Art. 165, c. 4 TUIR Dividendo netto 93,7

Dividendi - Tassazione in entrata Percettore soggetto IRPEF (es. 2.) -- Regime convenzionale Utile netto distribuito WHT 20% ristretta 15% Art. 10(2)b Netto frontiera 100 (15) 85 (*) 34 x 39% (**) 15 x 40% (***) 85 x 40% Imponibile (IT) IRPEF 39% Credito d imposta Dividendo netto 34*** (13,25)* 6** 77,75 Art. 59 TUIR Art. 165, c. 4 TUIR

Dividendi - Tassazione in uscita 3. 4. CIT: 30% IIT: 45% P Extra-UE IT % di controllo >25% S S Rit. in uscita (WHT): 27% (art. 27, c. 3 DPR 600/1973)

Dividendi - Tassazione in uscita Articolo 27, comma 3 DPR 600/1973 La ritenuta è operata a titolo d imposta e con aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all articolo 109, comma 9 lettera b), non relativa a stabili organizzazioni nel territorio dell Stato. [ ]

Dividendi - Tassazione in uscita Percettore Società estera (es. 3.) Utile netto distribuito WHT 27% 100 (27) Art. 27, c. 3 DPR 600/1973 Netto percepito 73 Imponibile (Estero) 100* CIT 30% Credito d imposta Dividendo netto (30)** 27 70 (*) 73+27 (lordo) (**) 100 x 30%

Dividendi - Tassazione in uscita Percettore Società estera (es. 3.) - Regime convenzionale Utile netto distribuito WHT 27% ristretta al 5% ( Art. 10(1)a ) 100 (5) Art. 27, c. 3 DPR 600/1973 Netto percepito 95 Imponibile (Estero) 100* CIT 30% Credito d imposta Dividendo netto (30)** 5 70 (*) 95+5 (lordo) (**) 100 x 30%

Dividendi - Tassazione in uscita Percettore non residente persona fisica (es. 4.) Utile netto distribuito WHT 27% 100 (27) Art. 27, c. 3 DPR 600/1973 Netto percepito 73 Imponibile (Estero) 100* IIT 45% Credito d imposta Dividendo netto (45)** 27 55 (*) 73+27 (lordo) (**) 100 x 30%

Dividendi - Tassazione in uscita Percettore non residente PF (es. 4.) - Regime convenzionale Utile netto distribuito WHT 27% ristretta al 15% ( Art. 10(1)b ) 100 (15) Art. 27, c. 3 DPR 600/1973 Netto percepito 85 Imponibile (Estero) 100* IIT 45% Credito d imposta Dividendo netto (45)** 15 55 (*) 85+15 (lordo) (**) 100 x 30%

Dividendi - Definizione convenzionale Ai fini del presente articolo il termine dividendi designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Dividendi - Casi particolari (effettivo beneficiario) WHT? C Norma domestica: EB? Mr X B: tassazione alla fonte A B Co. % di controllo >25% A: tassazione Stato di residenza e fonte C: tassazione Stato di residenza Rit. in uscita (WHT) domestica: 20%

Dividendi - Casi particolari (effettivo beneficiario) Trattati applicabili: [A-B]: [B-C]: A può tassare secondo la sua legge domestica EB non effettivo beneficiario, NO restrizione alla fonte (20%) C può tassare secondo la sua norma domestica. B può tassare al 15% max. [A-C]: Art. 7 Solamente C può tassare il dividendo in capo a Mr. X; A non può imporre alcuna tassazione

Dividendi - Casi particolari (effettivo beneficiario) Risultato Finale B (fonte del dividendo: Tassazione ad aliquota convenzionale del 15%( SI restrizione); A (EB): No tassazione (Restrizione piena); C (Mr X): Tassazione ad aliquota domestica in capo a Mr X, obbligo di eliminazione della doppia imposizione giuridica in B;

Dividendi - Casi particolari (c.d. PE proviso) Articolo 10(4) OECD MC 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno stato contraente, eserciti nell altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso sono applicabili le disposizione dell articolo 7.

Dividendi - Casi particolari (c.d. PE proviso) Applicazione Articolo 7 (Art. 10(4)) F Conseguenze: Part. 100% A SO Dividendo 1. A ristretto nell applicazione di ritenuta alla fonte; 2. A, impone tassazione sull utile attribuibile alla SO (art. 7(2) OECD MC); B M 3. A, impone tassazione su base netta e non sul dividendo lordo.

Interessi - In generale Tassazione in entrata (IRES); Tassazione in uscita (ritenuta alla fonte); Definizione convenzionale; Applicazione del Modello di Convezione OECD; Individuazione della fonte (Art. 11(5)) Casi di doppia fonte (c.d. dual source ) Casi particolari: c.d. PE proviso ;

Interessi - Tassazione in entrata (IRES) Percettore soggetto IRES IRES: 33% Interesse WHT 20% 100 (20) P Interesse percepito 80 IT Extra-UE F i Imponibile (IT) IRES 33% Credito d imposta 100 (*) (33) 20 Art. 55, c. 3 TUIR Art. 165, c. 4 TUIR S Interesse netto 67

Interessi - Tassazione in entrata REGIME CONVENZIONALE: Articolo 11(1) e 11(2) OECD MC 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell altro Stato contraente, l imposta così applicata non può eccedere il 10% dell ammontare lordo degli interessi. [ ] EFFETTO Restrizione dello Stato della fonte

Interessi - Tassazione in entrata Percettore soggetto IRES -- Regime convenzionale Interesse WHT 20% ristretta 10% Art. 11(2) 100 (10) (*) 10 x 100% (**) 90+10 (lordo) Interesse percepito 90 Imponibile (IT) 100(**) IRES 33% Credito d imposta Interesse netto (33) 10(*) 67 Art. 55, c. 3 TUIR Art. 165, c. 4 TUIR

Interessi - Tassazione in uscita Percettore soggetto non residente Interesse 100 CIT: 35% WHT 27% (27) Art. 26, c. 5, DPR 600/73 P Interesse erogato 73 Extra-UE Imponibile (IT) 100 (*) IT S F i CIT 35% Credito d imposta Interesse netto (35) 27 65 Credito d imposta estero (*) 73+27 (lordo)

Interessi - Tassazione in uscita Percettore soggetto non residente Interesse 100 CIT: 35% WHT 27% (27) Art. 26, c. 5, DPR 600/73 P Interesse erogato 73 Extra-UE Imponibile (IT) 100 (*) IT S F i CIT 35% Credito d imposta Interesse netto (35) 27 65 Credito d imposta estero (*) 73+27 (lordo)

Interessi - Tassazione in uscita Percettore soggetto non residente - Regime convenzionale Interesse 100 CIT: 35% WHT 27% ristretta 10% (10) Art. 26, c. 5, DPR 600/73 P Interesse erogato 90 Extra-UE Imponibile (IT) 100 (*) IT S F i CIT 35% Credito d imposta Interesse netto (35) 10 65 Credito d imposta estero (*) 90+10 (lordo)

Interessi - Definizione convenzionale Ai fini del presente articolo il termine interessi designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le penali per ritardato pagamento non sono considerati come interessi ai fini del presente articolo. (ndr - esclusione)

Interessi - Articolo 11(5) e doppia fonte Articolo 11(5) OECD MC 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

Interessi - Art. 11(5) e doppia fonte Trattati rilevanti: [A-B], [A-C] Interesse A B Mutuo ACo C [A-B]: 11(5) primo periodo: B è la fonte dell interesse. [A-C]: 11(5) secondo periodo: C è la fonte dell interesse. WHT 10% WHT 10% BCo SO L interesse origina tanto in B quanto in C per effetto dei due trattati.

Interessi - Articolo 11(5) e doppia fonte Trattati applicabili: [A-B], [A-C] [A-B]: [A-C]: Art. 11(1) e 11(5): interesse origina in B - Art. 11(2) B può tassare sino ad un max. del 10%. A può tassare in base alla norma domestica ma obbligo di eliminare la doppia imposizione giuridica in B. Art. 11(1) e 11(5): interesse origina in C - Art. 11(2) C può tassare sino ad un max. del 10%. A può tassare in base alla norma domestica ma obbligo di eliminare la doppia imposizione giuridica in C. A, elimina doppia imposizione in B e C: DOPPIO ONERE! Soluzione possibile: Comm. 11 (30) Wording alternativo dell 11(5)

Interessi - Casi particolari (c.d. PE proviso) Applicazione Articolo 7 (Art. 11(4)) F Conseguenze: Mutuo A B SO M Interesse 1. A ristretto nell applicazione di ritenuta alla fonte; 2. A, impone tassazione sull utile attribuibile alla SO (art. 7(2) OECD MC); 3. A, impone tassazione su base netta e non sull interesse lordo.

Royalties - In generale Tassazione in entrata (IRES); Tassazione in uscita (ritenuta alla fonte); Comparazione OECD / UN Definizione convenzionale; Applicazione del Modello di Convezione OECD; Casi particolari: c.d. PE proviso ;

Royalties - Tassazione in entrata (IRES) Percettore soggetto IRES IRES: 33% P R Canoni WHT 20% (estera) Canone percepito 100 (20) 80 IT Extra-UE Brev. Imponibile (IT) IRES 33% Credito d imposta 100 (*) (33) 20 Artt. 81 ss., TUIR Art. 165, c. 4 TUIR S Canone netto 67

Royalties - Tassazione in entrata REGIME CONVENZIONALE: Articolo 12(1) OECD MC 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato. EFFETTO Tassazione esclusiva Stato di residenza

Royalties - Tassazione in entrata Percettore soggetto IRES -- Regime convenzionale Canoni WHT 20% ristretta completamente 100 (-) Interesse percepito 100 Imponibile (IT) 100 Artt. 81 ss., TUIR IRES 33% Credito d imposta Interesse netto (33) - 73 Art. 165, c. 4 TUIR

Royalties - Tassazione in uscita Percettore soggetto non residente Interesse 100 CIT: 35% P R WHT 30% Canone erogato (30) 70 Art. 25, DPR 600/73 Extra-UE IT S Brev. Imponibile (IT) CIT 35% Credito d imposta Interesse netto 100 (*) (35) 30 65 Credito d imposta estero (*) 70+30 (lordo)

Royalties - Tassazione in uscita Percettore soggetto non residente - Regime convenzionale Canoni WHT 30% ristretta completamente 100 (-) Canone erogato 100 Imponibile (IT) 100 CIT 35% Credito d imposta Canone netto (35) - 65 Credito d imposta estero

Royalties - Comparazione Articolo 12(1) OECD MC Articolo 10(1), 10(2) OECD MC Articolo 11(1), 11(2) OECD MC EFFETTO EFFETTO Potestà impositiva esclusiva della residenza Potestà impositiva concorrente della residenza e della fonte Articolo 12 UN MC (Approccio seguito nella maggior parte dei Trattati in vigore)

Royalties - Definizione convenzionale Ai fini del presente articolo il termine canoni designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l uso o la concessione in uso di un diritto d autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale commerciale o scientifico.

Royalties - Casi particolari (c.d. PE proviso) Applicazione Articolo 7 (Art. 12(3)) F Conseguenze: Licenza A B SO M R 1. A ristretto nell applicazione di ritenuta alla fonte (se 12 Modello UN); 2. A, impone tassazione sull utile attribuibile alla SO (art. 7(2) OECD MC); 3. A, impone tassazione su base netta e non sul canone lordo.

Casi pratici - Dividendi Xco, residente in S è una società partecipata al 100% da Dco. DCo è residente sia in A che in B in quanto è incorporata in A ed ha la sede di direzione effettiva in B. Xco distribuisce un dividendo di 100 a Dco. A applica un imposta sulle società con aliquota del 25%, B con aliquota del 40%. S applica una ritenuta alla fonte del 30%. In [A-S] la ritenuta convezionale è fissata al 10%, in [B-S] la ritenuta convenzionale è fissata al 20%. Problemi: -trattati applicabili; -Misura della WHT applicabile da S; -Chi tra A e B ha titolo a tassare il dividendo.

Casi pratici - Dividendi CIT 25% CIT 40% Inc DCo Dir eff WHT 10% A Div B WHT 20% S XCo WHT dom. 30%

Casi pratici - Dividendi A: non può tassare il dividendo ad eccezione che non ci sia in A una SO di Dco a cui il dividendo sia attribuibile; B: applica CIT 40% ed elimina la doppia imposizione giuridica in C (Art 23A/B [B-C]); C: obbligato ad ottemperare tanto ad [A-S] che a [B-S], applicherà una ritenuta del 10%.

DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES (Walter Andreoni) Contatti: walter.andreoni@cagnazzo.com walter.andreoni@alumni.itc-leiden.nl