Percorso per l accertamento di disabilità e certificazione per l integrazione scolastica

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Percorso per l accertamento di disabilità e certificazione per l integrazione scolastica Michela Cappai Serv. salute mentale, dip. patol., salute nelle carceri Direzione Generale sanità e politiche sociali Regione Emilia-Romagna 1

NeuroPsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza (NPIA) Disciplina composita disturbi neuropsichici (neurologici, neuropsicologici, psicologici e psichiatrici dell età evolutiva (0 18 anni) La molteplicità di tali disturbi approccio multidimensionale ( globale ) e multiprofessionale équipe NPIA (NPI, psicologo, terapisti riabilitazione, educatori, psicomotricisti, etc.) è un metodo di lavoro modulo operativo funzioni di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione interazione con altre agenzie (sociale, scuola, etc 2

NeuroPsichiatria dell Infanzia e Che dell Adolescenza cosa abbiamo imparato? (NPIA) < 2000: servizio di base Servizio Materno Infantile (funzioni psico-sociali, per handicap, etc.) 2000 >: servizio specialistico Dipartimento Salute Mentale (funzioni cliniche per diagnosi, trattamento...) 3

Unità Operative di NeuroPsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza - UONPIA 11 UONPIA TERRITORIALI Tutte afferite ai DSMDP 4 UONPIA OSPEDALIERE BO USL (Dip. NEUROSCIENZE) BO OSP, RE (MATERNO-INFANTILE) RN* (DSMDP) 2 CATTEDRE UNIVERSITARIE PR, MO Popolazione target 0-17 anno 2010 695.043 Utenti afferiti alle UONPIA 38.263 Percentuale (%) 5 % 4

NPIA: la rete delle reti Coordinamento Regionale NPIA con incontri mensili di tutti i responsabili UONPIA, Aziendali e Ospedalieri Tavoli regionali a) qualità (es. standard di prodotto, percorsi..) b) percorsi clinici assistenziali specifici Autismo, Dislessia, Disturbi del comportamento alimentare, ADHD c) Comitato Paritetico USR-Sanità 5

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Un po di storia Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992). L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). 8

Un po di storia Precedentemente alla emanazione della L.R. 4/2008 la certificazione prevista per l integrazione scolastica dalla L. 104/92 di alunni con disabilità era rilasciata direttamente dalle UONPIA delle Aziende USL ai familiari di minori disabili. Il Coordinamento di (NPIA) dell Emilia-Romagna, aveva uniformato le procedure per la certificazione ex. L. 104/92 per l inserimento scolastico di alunni in situazione di handicap, (modulo unico per Certificazione per integrazione scolastica e Diagnosi Funzionale, tempistica, indicatori di monitoraggio, etc.), secondo modalità definite e inviate all Ufficio Scolastico Regionale ed alle Direzioni delle Aziende USL, con nota n. 33814/2008 del Dir. Gen. Sanità e politiche sociali. 9

La legge regionale La LR. 4/2008 Disciplina degli accertamenti delle disabilità Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale introduce importanti innovazioni per il rilascio della certificazione di disabilità. Cosa si intende per disabilità? Per disabilità si intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, la condizione per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e la condizione per l'integrazione scolastica 10

L.R. 4/ 2008 Prevede Unica Commissione di accertamento (art.3), con funzioni di valutazione e accertamento, composta da varie professionalità (Medico Legale, medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, un operatore sociale, un medico di un'associazione su richiesta del richiedente Definisce all art.1 che per la disabilità si intende anche la condizione per l integrazione scolastica Prevede, all art. 3 che la certificazione per il riconoscimento per la disabilità sia il documento comune per l accesso a tutti i percorsi agevolati e di integrazione riguardo le condizioni di disabilità Stabilisce che la certificazione finalizzata alla integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap e della sua gravità rientra tra le funzioni della suddetta Commissione di accertamento (art.1, c.2; art.3) 11

Per orientarsi Nota DG Sanità Politiche Sociali 30/12/08 USR + AUSL Oggetto: percorso di certificazione medico legale per integrazione scolastica di alunni disabili ex L. 104/92 e L.R. 4/2008 - sedute congiunte NPI - Medicina Legale - presso sedi NPIA - rilascio contestuale certificato. disabilità e per integrazione scolastica H - semplificazione (v. presenza/assenza minore; rinnovi; etc.) - registrazione/monitoraggio a cura di Medicina Legale - valorizzazione Diagnosi Funzionale come atto clinico NPIA - gruppo regionale NPIA - Medicina Legale per ulteriori definizioni 12

Perché prevedere un percorso specifico per i minori? Tre considerazioni: Nella maggioranza dei casi, le condizioni di disabilità in EE sono diagnosticate presso le UONPIA delle ASL o comunque da medici di strutture pubbliche specialistiche (pediatria, oculistica, otorino, etc) È un diritto del minore disabile e della sua famiglia che la visita di accertamento sia svolta secondo parametri definiti, umanizzazione del percorso Date la specificità e le modifiche introdotte con la L.R. 4/2008, nuove modalità per il rilascio della certificazione scolastica 13

Percorso per l accertamento della Disabilità ed integrazione scolastica La DGR 1/2010 stabilisce che: 1)ogni Azienda AUSL definirà il percorso aziendale di accertamento della disabilità di cittadini minorenni e tale percorso prevede che le sedute della Commissione di accertamento destinate a questa utenza: a) sono presiedute da un Medico Legale e composte da un NPI ed un operatore sociale, eventualmente integrate con la competenza dello psicologo referente del caso; b) si svolgono preferibilmente presso una sede UONPIA (se presso la Medicina Legale, solo dedicate ad utenti minorenni) 14

Per evitare la Babele delle norme.. c) Vedono la presenza del medico NPI che ha condotto il percorso di accertamento diagnostico o cmq in possesso delle informazioni necessarie a presentare alla Commissione la situazione funzionale degli utenti minorenni d) Qualora la patologia per cui si richiede l accertamento di disabilità sia di competenza di altra disciplina (es. cecità, sordità) la commissione è integrata con lo specialista di riferimento e) Vedono la presenza di un operatore sociale, che garantisce la valutazione di aspetti non clinici utili relativi al contesto di vita del minore 15

Per evitare la Babele delle norme.. Quali sono le tappe del percorso di accertamento? 16

Primo accesso Minore viene inviato alla UONPIA per accertamenti clinici riguardo al sospetto di disabilità. La UONPIA lo valuta ed effettua una diagnosi Se la diagnosi di patologia consegnata dalla UONPIA è tale da prefigurare una situazione di disabilità, è compito della stessa alla consegna della diagnosi: 17

Informare la famiglia... 1) Informare la famiglia sulla necessità che per il minore sia richiesto l accertamento di disabilità 2) Presentare tutti i diritti derivati dall eventuale disabilità in termini di possibili benefici economici oppure di ulteriori certificazioni connesse ai diritti del minore e della sua famiglia 3) Consegnare il depliant e la modulistica utile a fare richiesta alla Commissione di accertamento per il riconoscimento della disabilità (la modulistica è in delibera). 4) Consegnare alla famiglia il certificato medico che rappresenta la relazione clinica con la diagnosi accertata, indicando anche la tipologia secondo l ICD10. 18

Il certificato medico Il certificato medico deve contenere gli elementi utili alla commissione per il rilascio di accertamento della disabilità costituito e cioè: Dati anagrafici, diagnosi e relativi deficit funzionali, bisogno di concessione di protesi, ausili, agevolazione del caso; richiesta di visita domiciliare con eventuale motivazione dell intrasportabilità Inoltre, pur contenendo tutti gli elementi essenziali per favorire la visione completa della situazione del minore, deve altresì essere formulata in modo sintetico 19

Accertamento della disabilità 2 tappa) Accertamento della disabilità Al ricevimento della domanda per accertamento di disabilita, la Commissione di accertamento avvia l iter, tenuto conto che le sedute per il rilascio della certificazione del riconoscimento della disabilita destinate a questa utenza hanno una composizione stabilita. Alle sedute può partecipare lo psicologo referente del caso, qualora si ritenga utile la presentazioni di tutti gli elementi di Diagnosi Funzionale per le decisioni della Commissione in merito alla certificazione per integrazione scolastica ed ulteriori benefici (v. indennita di frequenza, assegno di accompagnamento; trasporto, etc.). La DF compilata dal referente NPIA sulla base della situazione del bambino, necessaria per la stesura del PEI e la conseguente programmazione delle risorse (Scuola, Ente Locale) 20

Il percorso tipo Il percorso tipo prevede: - Stesura del verbale di accertamento da parte della Commissione di accertamento ed invio alla Commissione di verifica INPS provinciale - Entro 60 gg la commissione INPS può approvare o chiamare a visita diretta - Qualora entro 60 gg la Commissione INPS non abbia dato comunicazioni, si considera silenzio assenso di approvazione del verbale di accertamento della disabilità -La legge 102/2009 ha modificato questo percorso 21

Legge 102/2009 art. 20 Tre aspetti fondamentali: Il 1 comma stabilisce che, a decorrere dall'1.1.2010, le commissioni di accertamento presso le Asl siano integrate da un medico dell INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'inps. Il 2 comma affida alla commissione Inps il compito di accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei soggetti riconosciuti invalidi civili o disabili o portatori di handicap. Il 3 comma prevede che, sempre dall'1.1.2010, le domande per il riconoscimento dell'invalidità civile non si presentino più alle Asl ma all'inps (quest'ultimo provvedendo a trasmetterle in via telematica alle Asl). 22

La certificazione per l integrazione scolastica - L accertamento della disabilità in un unica seduta davanti alla Commissione Aziendale da luogo a diversi processi certificativi, relativi alla situazione di invalidità, o di handicap. Queste certificazioni sono necessarie per attivare le procedure previste per la concessione dei benefici previsti. La certificazione per l integrazione scolastica è subordinata all accertamento della situazione di Handicap (L.104/92) Il rilascio della certificazione per l integrazione scolastica è contestuale all accertamento della situazione di handicap da parte della Commissione. 23

Il rilascio della certificazione Esso ha luogo: - Quando si prevede il primo ingresso a scuola del minore con disabilità - Quando ad un minore che già frequenta la scuola, viene accertata una situazione di disabilità - Nelle situazioni in cui si debba procedere ad un rinnovo (revisione programmata, oppure per evoluzione clinica o funzionale) Tenuto conto delle difficoltà per i nuovi casi a completare il processo di valutazione e diagnosi, qualora non si preveda di concludere l iter di accertamento della disabilità nei tempi concordati con le Istituzioni Scolastiche, entro il 31 gennaio va comunque data comunicazione da parte della UONPIA, dei bambini in valutazione. 24

Il rilascio della certificazione - Tale dichiarazione favorisce il lavoro di programmazione da parte delle istituzioni scolastiche delle ore di sostegno per il successivo anno scolastico. - Le UONPIA daranno inoltre analoga comunicazione alle Istituzioni scolastiche nei casi di bambini italiani non residenti nel territorio dell ASL o stranieri, per i quali l iter valutativo potrebbe presentare tempi più lunghi rispetto all impegno di programmazione delle risorse per la loro integrazione scolastica 25

Il gruppo regionale Accertamento disabilità - Il Gruppo Regionale Accertamento disabilità e la L.102/2009: il mandato del Gruppo Regionale è quello di supportare e monitorare la direttiva DGR 1/2010 e l adeguamento del percorso clinico ed organizzativo, di accertamento della disabilità e di certificazione per l integrazione scolastica, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 102/2009. - Primo incontro del Gruppo mercoledì 16 novembre u.s. - Analisi della situazione nelle Aziende - Principali criticità legate agli aspetti organizzativi, alle valutazioni diagnostiche utilizzate, alla necessita di dare massima informazione alle famiglie (brochure sul percorso) 26