Periodico informativo n. 105/2013. Acconto imposte dirette

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Transcript:

Periodico informativo n. 105/2013 Acconto imposte dirette Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di sabato) il contribuente è tenuto a versare il secondo o unico acconto delle imposte dirette relativo al 2013. Si ricorda che il versamento non può essere rateizzato. Qualora il contribuente non disponga delle risorse finanziarie sufficienti, è possibile versare le somme dovute in ritardo usufruendo del ravvedimento operoso. Premessa L'art. 11 co. 18-20 del D.L. 28.6.2013 n. 76, convertito nella L. 9.8.2013 n. 99, ha incrementato dell'1% la misura degli acconti IRPEF e IRES; alla luce di quanto precisato dalle relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo D.L., l'aumento produce effetti anche ai fini IRAP. L applicazione della nuova misura riguarda anche: l'imposta sostitutiva per il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi contribuenti minimi"); le nuove imposte patrimoniali sugli immobili e le attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE), da quest'anno anch'esse soggette all'obbligo di versamento in acconto.

Inoltre, l'art. 15 co. 4 del D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito nella L. 28.10.2013 n. 124, stabilisce che, con decreto del ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro il mese di novembre 2013, potrebbe essere disposto un ulteriore aumento della misura degli acconti ai fini dell'ires e dell'irap, nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito previsti in relazione: alle maggiori entrate IVA a seguito del pagamento dei debiti "commerciali" della pubblica amministrazione; alla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativocontabile. Acconto Irpef A decorrere dal periodo d'imposta 2013, la misura dell'acconto IRPEF è fissata al 100%, in luogo del 99%. L'incremento opera a regime. Peraltro, per l'anno 2013 l'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%. In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi: determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale); Acconto Ires Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la misura dell'acconto IRES è aumentata dal 100% al 101%. A differenza dell'irpef, in questo caso l'aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto per il suddetto periodo d'imposta. Come con riferimento all'irpef, invece, l'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi: determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell'importo indicato nel rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale); Applicazione della misura del 101% alle addizionali IRES. Sempre limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la misura del 101% si applica anche alle addizionali IRES: del 10,5% per le imprese dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art. 81 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 (e successive modifiche); del 4% per le imprese ad elevata capitalizzazione dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7 (e successive modifiche); sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica"), introdotta dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 (e successive modifiche). Atteso che l'addizionale di cui all'ultimo punto è applicabile anche ai soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che all'acconto della "tassa etica" dovuto da tali soggetti si applichi la misura del 100%. Acconto Irap Il suddetto incremento dell'1% opera anche ai fini IRAP, atteso che i relativi acconti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Soggetti IRPEF Per i soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), a decorrere dal periodo d'imposta 2013, la misura dell'acconto IRAP è fissata al 100%, in luogo del 99%. L'incremento opera "a regime".

Peraltro, per l'anno 2013 l'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%. In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi: determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale); Soggetti IRES Per i soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali), limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la misura dell'acconto IRAP è aumentata dal 100% al 101%. L'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 100%. In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi: determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell'importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale); Acconto cedolare secca L'incremento della misura degli acconti disposta dal D.L. 76/2013 non dovrebbe interessare la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23. In relazione alla cedolare secca sulle locazioni, infatti, la misura dell'acconto (95%) è stabilita da una disposizione ad hoc, quindi il suddetto incremento non pare automaticamente estensibile, salvo un apposito intervento interpretativo da parte dell'amministrazione Finanziaria.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi: determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 95% dell'importo indicato nel rigo rigo RB11, colonna 3, del modello UNICO 2013 PF (sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale); Lo Studio è a disposizione per effettuare eventuali ricalcoli di acconto, sia per disposizioni di legge sia per minor reddito presunto del 2013 rispetto a quello del 2012. Modalità di versamento Il versamento dell unica o seconda rata dell'acconto 2013 non può essere rateizzato e va effettuato con il mod. F24 (esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA) utilizzando i seguenti codici tributo: Importo da versare codice tributo Acconto IRPEF (2 o unica rata) 4034 Acconto IRES (2 o unica rata) 2002 Acconto maggiorazione IRES (10,5%) società di comodo (2 o unica rata) 2019 Acconto IRAP (2 o unica rata) 3813 Acconto imposta sostitutiva (5%) regime minimi (2 o unica rata) 1794 Acconto imposta sostitutiva cedolare secca (2 o unica rata) 1841 Acconto imposta patrimoniale immobili all estero IVIE (2 o unica rata) Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie all estero IVAFE (2 o unica rata) 4045 4048 Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso, versando la seguente sanzione ridotta: dal 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;

3% (30% x 1/10) se il pagamento è eseguito tra il 15 e il 30 giorno dalla scadenza; 3,75% (30% x 1/8) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione. In sede di regolarizzazione, oltre al versamento dell importo dovuto e della sanzione, vanno corrisposti anche gli interessi nella misura del 2,5% annuo. Ravenna, 18 novembre 2013 Flavia Valmorra - Roberto Garavini