Napoli, 14 Gennaio 2015 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 1/2015 COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST: IL LIMITE DI 10.000 EURO È ANNUALE Il Decreto Semplificazioni fiscali ha modificato la disciplina delle comunicazioni delle operazioni poste in essere da e verso Paesi black list. Con la circolare n. 31/E del 2014, l Agenzia delle Entrate ha chiarito l ambito di applicazione della semplificazione dettata dal D.Lgs. n. 175/2014, precisando i criteri da seguire per la determinazione del limite che fa scattare l obbligo. Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Tali comunicazioni avevano scadenza mensile o trimestrale a seconda dell ammontare delle operazioni da comunicare. La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare dell adempimento.
RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI ESERCIZIO D OPZIONI L art. 16 del decreto 175/2014, semplifica le modalità con cui aderire a regimi speciali, eliminando l obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto ed accentrando, all interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all esercizio delle stesse. Le nuove disposizioni che, in base al comma 5 del medesimo art. 16, si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, hanno apportato rilevanti modifiche alle disposizioni relative ai seguenti regimi opzionali: 1. Trasparenza Fiscale. Con riferimento alla trasparenza ossia alla possibilità di imputare il reddito della società di capitali partecipata a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dall effettiva percezione la disposizione in esame modifica l art. 115 del d.p.r. n. 917 del 1986 (TUIR). In forza dell attuale formulazione la comunicazione di adesione al regime da parte della società partecipata dovrà essere effettuata non più con specifico modello, ma direttamente attraverso apposita opzione da indicare nel modello Unico presentato nel periodo d imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione per questo regime fiscale. 2. Consolidato nazionale. La disposizione modifica l art. 119 del TUIR, che disciplina le modalità di esercizio dell opzione per il consolidato. Per effetto delle modifiche apportate, con decorrenza dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l esercizio dell opzione dovrà essere comunicato all Agenzia delle
Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. In altri termini, l opzione per la tassazione di gruppo non dovrà più essere esercitata entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l esercizio dell opzione stessa. Va, inoltre, evidenziato che la modifica introdotta riguarda tanto l esercizio dell opzione, quanto il suo rinnovo. Non trovano, invece, rappresentazione in dichiarazione altri eventi connessi al consolidato fiscale, quali la comunicazione dell interruzione della tassazione di gruppo o la comunicazione per l importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell opzione (art. 14 del citato DM), cui deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione. 3. Tonnage tax. La disposizione in commento modifica le modalità di esercizio dell opzione per la tonnage tax che, fino all intervento della novella normativa, doveva essere esercitata ai sensi dell art. 155, comma 1, del TUIR, entro tre mesi dall inizio del periodo d imposta a partire dal quale si intende fruire della stessa con le modalità di cui al decreto previsto dall art. 161. Dal 2015, pertanto, i soggetti di cui all art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR potranno calcolare il proprio reddito imponibile con le modalità proprie del regime in commento qualora lo comunichino
(barrando una specifica opzione), nella dichiarazione presentata per il periodo d imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. 4. Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP). Viene parzialmente riscritto l art. 5-bis, del d. lgs. n. 446 del 1997. La norma, come noto, consente alle società di persone ed agli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, di optare per la determinazione della base imponibile secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali. A seguito delle novità introdotte, la relativa opzione non è più comunicata entro 60 giorni dall inizio del periodo d imposta per il quale la si esercita, ma con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d imposta a decorrere dal quale viene esercitata. COMUNICAZIONE D INTENTO L obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento viene trasferito dal fornitore all esportatore abituale. La nuova procedura, applicabile alle operazioni effettuate a partire dall 1 gennaio 2015, prevede che l interessato deve, preventivamente, segnalare all Amministrazione finanziaria (telematicamente) i dati contenuti nella lettera d intento, che poi consegna al proprio fornitore di beni (o prestatore di servizi), assieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall Agenzia. Il fornitore, a sua volta, potrà effettuare l operazione senza applicare l Iva solo dopo aver riscontrato telematicamente l avvenuta comunicazione alle Entrate, pena l applicazione di una sanzione pecuniaria dal 100 al 200%
dell imposta. Successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, dovrà riepilogare i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali. Con il provvedimento n 159674 emanato in data 12 dicembre 2014, l Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative delle nuove regole di gestione delle lettere d intento, specificando anche al paragrafo 5, le disposizioni transitorie da adottare nel lasso temporale fino al giorno 11 febbraio 2015. In particolare, fino a questa data gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all 11 febbraio 2015, vige l obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l avvenuta presentazione della dichiarazione all Agenzia delle Entrate. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE L inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-ue (sistema Vies) avverrà contestualmente all attribuzione della partita Iva, se il contribuente lo richiede in quella sede. Per i soggetti già titolari di partita Iva, la richiesta di inclusione nella banca dati Vies potrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Se però per quattro trimestri consecutivi non vengono presentati elenchi riepilogativi, si presume che non si intende più effettuare operazioni intracomunitarie e l Agenzia delle Entrate, previa apposita comunicazione all interessato, lo escluderà dalla banca dati. Inoltre, gli uffici, se riscontrano che i
dati forniti per l identificazione ai fini Iva non sono completi ed esatti, decretano la cessazione della partita Iva e l esclusione dal Vies. ELENCHI INTRASTAT Altre novità apportate dal Decreto Semplificazioni riguardano gli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi realizzate (rese o ricevute) con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue. In seguito alle modifiche intervenute andranno fornite solo le seguenti informazioni: 1. numeri di identificazione Iva delle controparti; 2. valore totale delle transazioni; 3. codice identificativo del tipo di prestazione; 4. Paese di pagamento. Le modalità attuative verranno emanate in un successivo provvedimento interdirettoriale (Dogane e Monopoli, di concerto con Agenzia delle Entrate e Istat). Sempre in materia di elenchi Intrastat, novità anche per le sanzioni previste in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di natura statistica, ora circoscritte ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per almeno 750mila euro. In più, le sanzioni si applicano una sola volta per ogni elenco inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Il Decreto Semplificazioni è intervenuto anche sul D.lgs 346/1990 ( Testo unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni ), in cui sono state adottate alcune misure di semplificazione degli adempimenti connessi alla dichiarazione di successione. In particolare, in caso di rimborsi fiscali a favore del de cuius erogati dopo la presentazione della denuncia di successione, non c è più l obbligo di produrre una dichiarazione integrativa; l ufficio liquiderà l imposta dovuta tenendo conto anche di tali importi. Innalzata poi a 100mila euro (dagli attuali 25.822,84 euro) la soglia entro cui si fruisce dell esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione, quando si tratta di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e nell attivo ereditario non sono compresi immobili o diritti reali immobiliari. Introdotta, infine, la possibilità di allegare alla dichiarazione di successione, anziché i documenti (atti di ultima volontà, inventari, eccetera) in originale o in copia autenticata, copie non autenticate, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; gli uffici fiscali, comunque, potranno richiedere, se necessario, i documenti in originale o in copia autenticata. SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA Cambia, già a decorrere dall anno in corso, la disciplina sulle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del Dl 138/2011), il presupposto per la sua applicazione è ora rappresentato da cinque periodi d imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero quattro in perdita fiscale e
uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo di cui all articolo 30 della legge 724/1994 ( società di comodo ). Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione. INTERCONSULT SRL (L Amministratore Unico)