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"-.d2107/08 r.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOVARA Sezione eivile RÌ0t0 ll. cro$orffin8 H. Rfrff[oni@ s In composizione monocralicai sensi dell'art.so ter c.p.c. in persona delgiudice Dr.ssa Rossana Riccio Ha pronunciato la seguente SEÍITEIIZA

't2107/08t.g. In data 13.6.08 Fatto e diritto ia depositato ricorso ex aft.3 L'tO2/o6 esponendo: 1) che il 13.12.06, verso le ore 6 20, era nel parcheggio di via Gherzi n'3' in Novara allorchè a piedi stava aldando a recuperare Ia sua autove[uta; 2) che!mprowisamente era.investito dall'autovettura opel Astra station wagon di Proprietà dl.,/e condotta'' procedendb contromano lo urtava e lo faceva cadere a terra; 3) che a seguìto del sinistro riportava lesioni personali diagnosticate in "trauma coìonna ombo-sacra econparestesieart.inf.,,e'.fratturasacra e,,conprog iniziale di 30 giorni; 4) che tuttavia a seguito dell'accaduto ed a causa delle lesioni riportate l'uomo aveva dovuto assentarsì dal lavoro per circa 11 mesi ed aveva rìportato una riduzione della capacità lavorativa non essendo più in grado di "maneggiare carichi superiori ai 15 kg."; 5)cheo trea dannobio ogicoeda dannopatrimonia eavevariportatoancheun danno esistenziale non potendosi più dedìcare ad alcune attività cui era solito attendereessendoanchelmpossibilitatoadassistereilproprioanzianopadr 6lcherichiestoi risarcimentodeidannipatitia aimpresaassicufatriceper a.*',7.g iera5tatoriconosciuto5o oi modestoimportodi 1.500,00 trattenuto a titolo di acconto' chiedeva, quindi, che accertata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di i-- ---\'.stante la violazione della norma di ordinaria dìlìgenza di cui agli artt.140 e 191 c.d.s', i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti. Chiedeva altresì una provvisionalex art.5 L.102/06 che quantificava in misura non inferiore ad 10'000,00- costituendosi Ìn giudizio l )ntestavano le Pretese del ricorrente rilevando come il sinistro stradale si fosse verificato a causa della condotta imprudente del pedone che, uscendo dalla portineria dell'azienda presso cul lavorava, PEeva di utilizzare le strìsce pedonali antistanti I'azìenda e per raggiungere ìl parchegglo attravetsava la corsia in senso traversale obliquo PeI o99tur r9!' e...--e frapponendosi improwisamente dinanzi alla vettura 1 nonostante /4 l'immediata frenata lo urtava leggermente'

. n.2107/08 r.g. y'.a. costituendosi in giudìzio pur non contestando I'an della responsabilità del proprio assicurato negava che altre somme fossero dovute a titolo risarcitorio al ricorrente avendo provveduto a corrispondere non solo l'inlziale acconto di 1.500,00, ma anche l'ulteriore somma di 6.000,00. Pertanto, tenuto conto che l'im presa.assicuratrìce aveva ricevuto dall'inail richiesta di rimborso relativamente all'importo di 21,994,63 corrisposto all'infortunato per indennità temporanea e spese per visite, le somme già percepite dal r:corrente a titolo risarcitorio dovevano considerarsi esaustive di ogni pretesa. Acquisita la documentazione offerta dalle parti ed assunte le prove per interpello e testi dedotte dalle parti, all'udienza del 10.6.2010 le parti precisavano le conclusioni ed ìl Giudice pronunciava sentenza come da disposìtivo cui dava immediata lettura alle pa rti. Quanto alla responsabilità nella causazione del sinistro s;!@lale de guo (oggetto di contestazìone specifica da Darte dei resistenti',oto che la norma dettata dall'art.2054 co.1 c.c. oneri il conducente di un veiiolo senza guida di rotaie della prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e quindi imponga al conducente dell'autoveicolo l'osservanza di un comportamento parlicolarmente oculato e prudente, Naturalmente, come è stato apprezzabilmente evidenziato dalla Suprema Corte. tale presunzione di colpa "...non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana. Pertanto il fatto che il conducente non abbia fornito prova idonea a vincere Ia presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di cotpa del pedone danneggiato...accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi de 'art.1227 co,1 c,c, con quella presunta del conducente prevista dall'art,2154 co.lc.c," (cfr. Cass.1O3 52l2000 ). Peraltro il superamento di tale presunzione non deve essere necessariamente conseguenza della prova positiva dell'adozione dj un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, potendo anche derivare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente pur con l'adozione di efficienti manovre d'emergenza (cfr. Cass.120 39/ 1998).

i.2101/08 t.g- Assumono i resistentic,la responsabilità del sìnistro sarebbe addebitabile al pedone che, attraversando velocemente la carreggiata in senso ttasversale obliquo e senza utilizzare le vicine "strisce pedonalì", non avrebbe adeguato il suo comportamento al generale principio dettato dall'art,140 c.d.s. (secondo cui "gli utenti della strada. devono comportarsi in modo da non costituìre perìcolo o intralcio per Ia circolazione...") ed avrebbe comunque violato il precetto di cui all'art.190 c.d.s. che impone che nell'attraversare la carreggiata i pedoni si avvalgano degli appositi attraversamenti pedonali salvo che essì non esistano o distìno Diù di 100 mt. dal Dunto di attraversamento.' Sennonché all'esito dell'esperita istruttoria reputa il Tribunale che la descritta condotta del pedone non sia stata oggetto di adeguata prova. ln particolare pacifico che il ricorrente sia stato urtato dalla vetturj londotta da i due testimoni presenti in occasione del fatto (l hanno fornito delle indicazioni tra loro contrastanti sulla condotta tenuta dai due soqqetti coinvoltì nel sinistro. In specir dodo aver riferito di aver visto orima il ricorrente nel parcheggio e successivamente, mentre era alla guida della sua vettura, di aver udito un TUmoTe di aver visto la sagoma del ricorrente che cadeva in av:ntl j.a precisato di non aver in tale occasione immediatamente visto la vettura delr constatato in un momento successivo che era ferma "conttomano". _.ma di aver Se è vero cl,eriva di aver visto il pedone mentre attraversava la strada, peraltro camminando normalment e non correndo, l,che alla guida della sua jgx![1_irntsdiuiamente precedeva nell'uscita dal parcheggio la vettura condotta jeriva che mentre usciva dal parcheggio, svoltando j r--- - -- - (comei ) a sinistra, aveva illuminato la fìgura, r usciva dalla ditta, é La teste dapprima riferiva che il ricorrente sembrava in procinto di attraversare ma poi precisava di averlo visto che camminava parallelamente alla strada(e non perpendicolarmente come ragionevole ove avesse proceduto al suo attrpicl:gmento). orbene a fronte di tali incongruenze ( non è chiaro né dove fosse I.é le modalità di svolta della vettura, né se il Dedone avesse o meno avviato l'attraversamento della carreggiata) ed a fronte della modestia del sinistro, indicativa di un leggero sfioramento del pedone da parte della vettura, presumibilmente con la sua parte laterale, che in sostanza si affiancava al pedone e non lo investiva frontalmente lcome Dìuttosto sarebbe verosìmilmente awenuto se effettivamente fosse stata awiata la fase di attraversamento) reputa il Tribunale che non possa

11.2107 108 r.9. ritenersi superata la presunzione di colpa conseguentemente debbjl essere affermata causazione del sinistro di dl cui all'art.2054 co.1 c-c. e responsabilità esclusiva nella Passando alla quantificazìone dei dannl subiti dal ricorrente giova rìcordare come la Suprema Corte (cfr. Cass.civ. Sez, U n, n,26972/08) abbia composto i contrasti esistenti tra quanti ritenevano che il danno non patrimoniale di cui all,art.zo59 c.c, comprendesse il danno biologico (inteso come lesione alla salute) ed il danno morale (inteso come sofferenza interiore transeunte) e quanti ritenevano che esso comprendesse anche il danno esistenziale. Ma con la citata sentenza non solo è stato composto taìe contrasto, ma sono state compìutamente affrontat e risolte diverse questioni. La Codce ha in specie stabilito: 1) cosa deve intendersi per "danno non patrimoniale" precisando che si tratta di categoria ampia ed omnicomprensiva che comprende qualsiasi pregiudizio alla persona non suscettibile di Valutazioneconomica; 2) quando sia risarcibile il danno non patrimoniale stabilendo che esso è risarcibile sia nei casi previsti dalla legge che nei casì di lesione grave di un diritto inviolabile della persona da cui sia derivato un pregiudizio non futile; 3) come deve liquidarsi il danno non patrimoniale prevedendo che vada liquidato con valutazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le conseguenze pregiudizievoli, senza duplicazioni e senza attribuire nomi diversi a pregiudizi eguali; 4) come deve essere provato in giudizio il danno non patrimoniale ritenendo che vada sempre allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, salva la possibllità di fare ricorso alle presunzioni semplici ed alle nozioni di comune espenenza, Conseguenza di tali princìpi è stato il definitivo abbandono della tesi del danno esistenziale, non più concepibile quale autonoma categoria di danno. lnvero secondo questo orientamento il danno non patrimoniale costituisce categoria risarcibile di carattere unitario, aìl'interno del quale sì possono distinguere diverse voci di danno solo attrìbuendo ad esse valenza descrittiva e non già considerandole come autonome poste risarcitorie. ln altri termini pur potendo parlare di danno non patrimoniale, di danno estetico o alla vita di relazione, di danno esistenziale, ciò avverrà solo in via descrittiva costituendo essi i diversi aspetti del medesimo

tr.2l07 /08 t.9. pregiudizio, suscettibili di essere diversamente apprezzati in relazione alle peculiarità del caso concreto/ ma comunque operanti nell'ambito della stessa categoria di danno non Datrimoniale. Ed in tale categoria è ricompreso anche il danno morale soggettivo, inteso come sofferenza psichica transeunte costituente uno dei molteplici aspetti di cui deve tenersi conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale. Invalidità biologica e sofferenza morale costituiscono, quindi, aspetti di un identico preoiudizio "...nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale la formula danno morale non individua una autonoma sottocatégoria di danno, ma descrive... un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, Sofferenza la cui Ìntensità e durata nel tempo non assumono rilevanza aj fini della esistenza del danno ma solo della quantificazione del risarcimento" (cf r.cass -26972/ 2008). Il che non implica che la sofferenza morale derivata dalla Iesioni non debba esser risarcita, rimanendo tale sofferenza sempre un danno, come tale risarcibile se derivante da una lesione della salute o comunque da un fatto reato. Tuttavia il medesimo pregiudizio, la sofferenza, non potrà esser oggetto di duplice liquidazione, come danno biologico e danno morale. Peraltro, come detto, il danno non patrimoniale si ritiene risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, casi che si dividono in due gruppi: quelli in cui la risarcibilità è espressamente prevjsta (come nel caso in cui la fattispecie illecita integri gli estremi di un reato) e quelli in cui pur non essendo prevista espressamente la risarcibilità, essa deriva da un'interpretazione costituzionalmente orientata dell,art.2059 c,c. in quanto il fatto illecito ha vulnerato in modo consistente un diritto della Dersona tutelato dalìa Costituzione. Se il danno non patrimoniale deriva da fatti previsti dalla legge come reato il fondamento della risarcibilità del danno alla salute è indubbiamente costituito dall'art.185 co.2 c"p.. Pertanto il danno non patrimoniale sarà sempre integralmente risarcibile quale che sia la natura, I'entità, se la condotta dell,offensore è penalmente rilevante, Giova precisare che secondo la giurisprudenza per la risarcibilità integrale del danno alla salute non è necessar;o che il fatto reato sia accertato dal giudice penale, né che ia colpa del reo in caso di reato colposo sia stata accertata in concreto, essendo suffìciente che sia stata ritenuta sussistente dal qiudice civile in base ad una presunzione di legge (Cass.sez.IIl n.720 /2006, Cass.sez.tll 15.7.2005 n.15044).

' n2107/08 r.g. Quando, invece, il danno non patrimoniale deriva da condotta non costituente reato occorre ricordare che secondo l'art,2059 c.c. esso è risarcibile "nei soli casi previsti dalla legge", potendosi distinguere le ipotesin cui è la legge ordinaria che prevede in modo espresso la risarcìbilità del danno non patrlmoniale, anche al di fuori delle ipotesi di reato, da quelle in cuì, pur mancando un'espressa prevìsione della legge ordinaria, il fatto illecito ha leso un diritto della persona costituzionalmente protetto. Può, infatti, accadere che il danno non patrimoniale non sia derivato né da un fatto astrattamente confìgurabile come reato né da altre fattispecie tipiche previste dalle norme ordinaria. Ad esempio nei casi in cui la responsabilità dell'offensore fisulta affermata non sulla base di un accertamento positivo della colpa né di una ptesunzione ìegale di colpa, ma in base ad una norma che preveda un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ad es.ex art.2051 c.c.)- In tale ipotesi mancando un accertamento concreto dell'elemento soggettivo del reato (dolo o colpa) non sarebbe teoricamente configurabile un reato e la vittima non potrebbe invocare il risarcimento del danno non patrimonialex art.185 c. p. Tuttavia il danno non patrimoniale sarà comunque risarcibile sulla base, come detto, di un'interpretazione costituzlonalmente orientata dell'art.2059 c.c. rientrando, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nella categoria dei "casi previsti dalla legge" tutte le ipotesi ln cui il iatto illecito abbia leso un diritto della persona costituzionalmente garantito, La risarcibilità del danno non patrímoniale, tuttavia, allorchè derivi da un fatto non costituente reato presuppone che la lesìone sia grave, eccedente la normale tollerabilità, il pregiudizio patito dalla vìttima non sia futile, l'interesse leso abbia copertura costituzionale. E'noto che alla luce di tali principi l'osservatorio per la giustizia civile di Milano ha elaborato delle nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale con cui è proposta la liquidazione congiunta - del danno non patrimoniale quale conseguenza della lesione dell'integrità psicoflsica, della persona suscettibile di accertamento medico-legale; J- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore","sofferenza soggettiva". Peraltro per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta si è fatto riferimento

n.2107/08 r.g- - all'andamento dei precedenti giudiziari e si è proposta una tabella di valori monetari medi che corrispondono all'ipotesi di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" poiché frequentemente ricorrenti ; -a percentualì di aumento di tali valori "medi" da utilizzare laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate, anche in via presuntìva, dal danneggiato. Tabelle milanesi che, tuttavia, non appaiono suscettibili di applicazione laddove si controverta di incidente stradale cui sia conseguita una lesione personale qualificabile come "micropermanente". Infatti per gli esiti permanentl non superiofi al 9olo derivanti da sinistri stradali, la misura del risarcimento è disciplinata direttamente dalla legge (art.139 cod.ass.) che prevede che il danno biologico vada liquìdato in misura corrispondente al valore del punto di invalidità determinato ratione temporis con decreto ministeriale, salva la possibilità di aumentare il relativo importo non oltre il 20olo. Peraltro considerato che il danno biologico è un danno non patrimonialed ha natura conseguentemente omnicomprensiva, ne consegue che della sofferenza causata dalle lesioni si deve tener conto nella liquidazione del danno biologico, non essendo piil ammissibile affiancare alla liquidazione del danno biologico quella del danno morale. Ciò che era liquidato in passato come danno morale potrà al più costituire un fattore di personalizzazione del danno biologico limitata, in materia di incidenti strad.ali, al2\o/o. PeTsonalizzazione cui, peraltro, avuto riguardo alla modestia ed alla natura concreta n {L degli esiti permanenti riscontrati, non si ritiene neppure di accedere neflcaso di specie \"' apparendo sufficientementesaustiva di ogni pregiudizio non patrìmoniale cagionato al danneggiato Ia quantifìcazione del danno derivante dalla addlicazione delle tabelle ministeriali già aggiornate al 2009 Ordunque nel caso di specie tecnicamenteadeguate e logicamentemotivate appaìono le considerazioni espresse dal CTU dot{ valutazione delle lesioni subite da/.^ndn,i.larà ni6hrmóhró ordine all'individuazlone e,nsiderazìoni cne lt tttdunate ntene ot II Consulente ha, infatti, evidenziato che nel sinistro stradale de guo,."ebbe a riportare una sottile frattura composta del 3o segmento. dell'osso sacro, questa lesività può ritenersi sufficientemente stabilizzata entro la fine del mese di marzo 2OO7 (RMN del 75,3,07 dimostrativa di una rima di frattura ormai q uas i co m p leta mente co nso I Ì dala ) "

- n.2107/08 r.g. Le lesioni riportate hanno quindi comportato un periodo di inabilità temporanea biologica stimato in giorni 30 con valore parziale al 7SVo, in giorni 30 con valore parziale al 50Vo ed in ulteriori giorni 45 con valore parziale al25o/o. Quanto ai postumi di tali lesioni, il CTU ha approfonditamente analizzato la questione relativa al manifestarsi dopo l'incidente di un'ernia discale L5-S1 al fine di veriflcare se l'evento traumatico de quo potesse ritenersi sua causa. Il CTU ha quindi adeguatamente motivato come alla base della patogenesi dell,ernia discale si ponga di regola un processo degenerativo che si sviluppa lentamente e determina uno scompaginamento strutturalè, biochimìco e funzionale del dìsco, in specie dell'anulus fibroso che circoscrive contiene il nucleo polposo. Ha rilevato, pertanto, come nessun trauma possa provocare l'allungamento/deformazione (senza rottura dell'anulus) del disco interveftebrale (protrusione discale), né la fuoriuscita di materiale del nucleo polposo per rottura delle flbre dell,anulus (ernia discale). per contro il disordine strutturaie del disco deriva da una alterazione delle sue DroDrìetà biochimiche, manifestatasi progressivamente con l'età e favorìto (nel senso di accelerato) dall'usura, da microtraumi ripetuti sul rachide, anche ìn concorso con fattori eredo-familiari predisponenti. Nel caso di specie avuto riguardo alla tipologia ed all,entjtà dell,impatto da investimento, alla luce degli elementi patologici rachidei preesistenti dell pure riferiti silenti sino al momento del sinistro) il CTU ha quindi evidenziato come il trauma de quo abbia solo "slantentizzato, sotto il profilo sintomatologico, una preesistente protrusione dlscale". Conclusione rafforzata dajla considerazione dell'anamnesi familiare e fisiologica del ricorrente: operaio addetto da anni a mansioni cronicamente sollecitantil rachide lombo-sacrale praticante regolarmente spo.t come l'equitazione caratterizzata da reiterate brusche sollecitazioni compressive caudo craniali del rachide. AIla luce di tali considerazioni (ulteriormente sviluppate nella relazione del CTU, cui si rimanda per ogni ulteriore aspetto), i postumi collegati alle lesioni riportate nel sinistro de quo, pur comprensivo della valenza slatentizzante del trauma. sono quindi stati valorizzati nella misura del 5olo di danno biologico. Coerente con le considerazioni precedentemente espresse circa l'inidoneìtà del trauma a costituire causa dell'ernia discale lamentata appare l'esclusione di ogni influenza di tali postumi sulla capacità lavorativa speciflca del ricorrente. Applicando alle lesioni ed all'inabilità accertata Ia tabella ministeriale adottata nel 2009, già tenuto conto delle sofferenze soggettive patite daìla vittima, ne consegue

n2107/08 r.g. che il danno non patrimoniale per ìnabilità temporanea possa essere liquidato neìla somma complessivall'attualità di 2'07 O'9O' A tale proposito appare opportuno ricordare che I'indennità dì temporanea assoluta corrisposta dall'tnail (cfr' comunìcazìone 3'3 08 docc 6 e 7 fasc Yl 4" giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e sino al 90o giorno in misura del 600/o e dal 91" giorno slno alla guarigione in misura del 75olo della reiribuzione media giornaliera (essendo la dìfferenza carico del datore di lavoro) abbia carattere retributivo. Tale carattere impllca che essa non mirl a dare ristoro al cd danno bìologico o danno non patrimoniale da inabilità temporanea che' pertanto' deve essere liquidato a carico del danneggìante degli altri resistentin solido (l'art 13 d.lgs23.2.2ooo n.38 appare, infatti, riferito soìo al danno biologico da postumi permanenti di grado pari o superiore al 6010)' Quanto, ìnvece, alle conseguenze negative che l'invalidità petmanente acceftata ha prodotto sulla vita del danneggiato, le indicate tabelìe consentono' in relazione all'età dell'infortunato all'epoca del sinistro (41enne)' di lìquidare in moneta attuale per tale danno non Patrimoniale 4 614,71' Non sembra, invece, a parere di questo Giudice che la riduzione delle attività di gìardinaggi o di assistenzal padre, come allegate e riferite da taluni testimoni' giustifichìno una personallzzazione del danno Giova infatti evidenziare come il pregiudizio personale che può legìttimare un appesantimento della liquidazione del danno non patrimoniaìe deve essere costituìto da fattori anomali ed inusualì essendo "normaìe" che qualsiasi menomazione fisica o psichìca influisca sulla vita di relazione generi sofferenza, di cui si tlene conto 9ià nella determinazione delle percentuaìì di invalidità. Quanto al cd. lucro cessante rlsulta documentata la perdita da parte del ricorrente del premio di produttività per il 2007 (a causa delle sue protratte assenze) per 238'06' 5i osserva, invece che le spese mediche sostenute per I'acquisto del corsetto appaiono qìà ooqetto di rlstoro da parte deìl'inail (cfr' comunicazione inviata il 3 3 08 dall'inail a sotto la voce spese protesi 767 '99) e non possono essere oggetto di pretesa nei confronti degli odierni resistenti' ciòdetto,tenutocontochei ricorrentehapercepitopacificamenteatitolodìristoro del danno alla persona l'importo complessivo di e7 500'00' ( di cui 1'500'00 prima deldepositodelricorsoed 6.000,oopocodopo),purcomputandogliinteressi eg sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale' previa loro devalutazione alla data dell'illecito, sui singolimporti annualmente rivalutati sino alla data di erogazlone

11.2107/08 t.g. degli importi da parte dell'impresassicuratrice, l'importo 9ià percepito risulta in ogni caso esaustivo di ogni ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Ne consegue che tenuto conto di quanto già erogato dalla Fondiaria Sai e dì quanto corrisposto dall'inail per spese mediche, Ia domanda di condanna dei convenuti all'ulteriore risarcimento di danni deve essere rigettata. Tenuto conto che al momento del deposito del ricorso il danno non rlsultava ancora integralmente risarcito e che l'importo complessivamente idoneo a coprire l'ìntero pregiudizìo subito dal ricorrente è stato liquidato dalla compagni assicuratrice poco dopo il deposito del ricorso, appare equo a parere di questo Tribunale condannare i resistenti in solido a rifondere il ricorrente delle spese di causa in misura di 7a, restando compensati restanti 3/a. Spese liquidate per l'intero come indicato in dispositivo. Spese di CTU come liquidate in corso di causa definitivamente a carico dei resistenti. P.q'm. Il Tribunale di Novara, in composizione rnon:.ru,'.:,-_0.:llitrvatnlq_plgryncigldg sulla domanda proposta con ricorso ex art. 3 L. 102/2006 da Salvatore ogni diversa istanza, domanda.ed eccezione dìsattesa, così prowede: DICHIAM la responsabilìtà di I cui è causa e o nella causazione del sinistro stradale per quantificato l'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito in 6,684,61 in moneta attuale e per il danno patrimoniale da lucro cessante ìn 238,06 e dato atto del versamento di acconti ante causam ed immediatamente dodo la notifica del ricorso per complessivi 7,500,00 nonchè del rimborso ad opera dell'lnail delle sdese mediche sostenute, Rigetta Ia domanda del rìcorrente di condanna all'ulteriore rìsarcimento di danni essendo le somme percepite già satisfattorie del danno subito. Condanna i convenutin solido a rifondere parte ricorrente delle spese di causa in misura di 1/4, compensati i restanti 3/4; spese liquidate per l'intero Ìn 4-000,00 per onorari e diritti, 366,80 per esborsi, oltre spese generali, cpa ed Iva di legge,; Spese di ctu a carico delle parti convenute in via definitiva Novara 10.6.2010 ll Giudice istruttore Dott.ssa RolsdndÀi cl KACCHIA 12