La responsabilità civile dell attestatore Di Marco Capecchi
Comportamenti fonte di responsabilità I soggetti legittimati all'azione ed il danno Conclusioni
comportamenti fonte di responsabilità 1. comportamenti negligenti Il problema del grado di diligenza richiesta L attestazione di piano non meritevole La mancata attestazione di piano meritevole 2. ritardo nella prestazione Assunzione di incarico troppo gravoso per la propria organizzazione Contratto di mandato e problemi di comunicazione con l imprenditore 3. Assunzione di incarico in difetto dei requisiti soggettivi Marco.capecchi@unige.it
il problema della diligenza richiesta
comportamenti fonte di responsabilità Marco.capecchi@unige.it
attestazione di piano non meritevole L attestazione deve avere ad oggetto: veridicità dei dati fattibilità del piano»fattibilità economica»fattibilità giuridica S.U. 1521/2013 hanno affrontato la fattibilità
La valutazione dell attestazione di fattibilitàin cass. S.u. 1521/2013 fattibilità giuridica: giudizio di erroneità fattibilità economica: Giudizio circa lo sviluppo logico; Valutazione di opportunità rimessa ai creditori
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mancata attestazione Mancata attestazione come strategia difensiva?»è giusto non attestare il piano quando non lo merita (è a vantaggio dei creditori), utile anche sotto il profilo della prededucibilità del compenso V. cass. 8533-2013»responsabilità si ha se non viene attestato un piano che avrebbe meritato di esserlo
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Responsabilità da ritardo Assunzione di incarichi sproporzionati alla capacità di adempimento della propria organizzazione nei tempi a disposizione:»non si può invocare l impossibilità della prestazione»la responsabilità discende dall imprudenza
Responsabilità da ritardo (segue) Mancata collaborazione dell imprenditore (o del professionista incaricato della predisposizione del piano) da prevenire con il contratto che deve indicare: quali dati comunicare (elenco preciso) La tempistica della comunicazione quali collaboratori l'imprenditore metta a disposizione opportuno documentare eventuale mancata collaborazione da parte dell'imprenditore o di terzi e/o rifiutare di continuare in caso di problemi (eccezione inadempimento)
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Assunzione di incarico in difetto dei requisiti soggettivi comporta inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti previsti dalla legge: il danno può essere molto consistente specie per l imprenditore
Azione dell imprenditore Presupposti e natura committente - responsabilità contrattuale -ammissibilità di clausole di esonero da responsabilità nei limiti di cui all art. 1229 c.c.? -Eccezione di inadempimento Danno risarcibile?
Danno risarcibile all imprenditore committente 1/2 per mancata attestazione (negligenza o ritardo)»perdita della chance di ottenere l'ammissione al concordato e salvare l'azienda e/o il proprio patrimonio (per responsabilità illimitata): danno pari alla differenza tra l esito del concordato e del fallimento»spese sostenute per altri professionisti (predisposizione piano e assistenza legale)
Danno risarcibile all imprenditore committente 2/2
Responsabilitàverso i creditori dell imprenditore 1/4 Natura giuridica extracontrattuale forse contrattuale se si accede alle tesi del contatto sociale e della violazione degli obblighi di protezione Rilevanza pratica della natura giuridica a)onere della prova b)prescrizione
Il danno subito dai creditori anteriori alla procedura 2/4
Responsabilitàverso i creditori successivi alla procedura 4/4 il danno consiste nella c.d. lesione della libertà contrattuale: i creditori non avrebbero contrattato se la società fosse fallita immediatamente»se il concordato è in bianco, sono legittimati solo i creditori successivi al deposito dell'attestazione»problema causale: bisogna dimostrare che l'errore nell'attestazione è tale che avrebbe portato sicuramente al fallimento immediato
responsabilitàverso il fallimento 1/4 sicuramente il curatore è legittimato (ex art. 43 l.f.) per l'azione contrattuale relativa ai danni prodotti alla società il problema è che raramente l imprenditore ha subito un danno consistente molto più discutibile se sia legittimato ad agire per il risarcimento dei danni subiti dai creditori in questo caso il danno può essere evidente il problema è la legittimazione
La legittimazione del curatore per le azioni di responsabilità2/4 Regola: legittimato per le azioni di cui sarebbe titolare il fallito (art. 43 l.f.) Eccezione: legittimato per alcune azioni di cui sarebbero titolari i creditori: - amministratori (2394 bis che richiama 2393 e 2394) - sindaci 2407 rinvia al 2393 e 2394 e 2394 bis - società di revisione? E le c.d azioni di massa?
Le c.d. azioni di massa 3/4 Art. 51 l.f. vieta ai creditori di esercitare azioni cautelari ed esecutive a carattere individuale sui beni compresi nel fallimento. Si ritiene che la legittimazione ad esercitare tali azioni sia trasferita in capo al curatore. Qual è il perimetro di tali azioni? Di quelle che spetterebbero ai creditori sul patrimonio del fallito (azioni di conservazione della garanzia patrimoniale)? E le azioni di risarcimento (rivolte verso terzi) da parte dei creditori?
Legittimazione del curatore per le azioni di responsabilità4/4
Conclusioni verso l'imprenditore sussistono i presupposti per l'azione di responsabilità (e questa può essere azionata anche dal fallimento) ma verosimilmente manca il danno (salvo il caso della mancata attestazione nei confronti dell'imprenditore in bonis) Il danno maggiore si produce nei confronti dei creditori ma ci sono problemi di quantificazione e, soprattutto, si tratta di azione che non dovrebbe poter essere esperita dal curatore del fallimento le principali ipotesi di r.c. consistono in comportamenti "difensivi"" rispetto al 236 bis attestazione ""pessimista"" che faccia votare i creditori contro il concordato diniego di attestazione che impedisca all'imprenditore di accedere al concordato